Rigetto
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/06/2025, n. 5185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5185 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 05185/2025REG.PROV.COLL.
N. 07982/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7982 del 2024, proposto dall’Università del Salento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
contro
la prof.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (Sezione seconda), n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della prof.ssa -OMISSIS-;
Visto l’appello incidentale proposto dalla prof.ssa -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il Cons. Brunella Bruno e udito l’avvocato Adriano Tolomeo per la parte appellata e appellante incidentale;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Università appellante impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, ha parzialmente accolto, nei termini indicati nella relativa motivazione, il ricorso proposto dall’odierna appellata, come integrato dai motivi aggiunti, avverso la deliberazione del 30 maggio 2023 del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dallo stipendio per centoventi giorni, a far data dal 29 ottobre 2023.
2. Con la suddetta sentenza, in sintesi - esclusa la fondatezza dell’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla difesa erariale -, il Tribunale ha ritenuto fondate le deduzioni con le quali, in relazione ad uno degli addebiti contestati - segnatamente riferito ai comportamenti tenuti dalla docente “ non conformi ai doveri di correttezza ed anzi lesivi della dignità e del decoro degli studenti in sede di esami di profitto ” e per il quale è stata irrogata la sanzione della sospensione per quarantacinque giorni dal servizio e dallo stipendio -, è stata censurata la genericità della relativa formulazione, tale da pregiudicare il diritto di difesa dell’incolpata, avuto riguardo, in specie, agli elementi contenuti nella lettera di segnalazione dalla quale è scaturito l’avvio del procedimento disciplinare e ad ulteriori fonti, incluse testimonianze anonime riportate in modo scarsamente intellegibile, con riferimento, tra l’altro, a comportamenti dai contorni per molti versi indeterminati e a concetti, quali la “pressione psicologica esercitata” o la “severità nei giudizi”, rispetto ai quali l’addebito disciplinare avrebbe necessitato di una descrizione più dettagliata e concreta. Tutte le ulteriori censure, debitamente vagliate, sono state ritenute infondate.
3. L’Università appellante critica la sentenza impugnata, contestando il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice in relazione alla censura oggetto di accoglimento, insistendo per l’integrale legittimità del proprio operato.
4. L’appellata si è costituita in giudizio, articolando deduzioni a supporto dell’infondatezza dell’appello principale, formulando, altresì, istanza di cancellazione di frasi asseritamente offensive poste a sostegno della domanda interinale di sospensione dell’esecutività della sentenza avanzata dall’Ateneo; successivamente, la medesima parte ha proposto appello incidentale avverso la sentenza impugnata, in relazione alle censure disattese dal primo giudice.
5. Alla camera di consiglio del 26 novembre 2024, fissata per la trattazione della domanda cautelare, su accordo delle parti, è stato disposto rinvio al merito del ricorso.
6. In data 5 aprile 2025 l’appellante incidentale ha prodotto memoria, insistendo per l’accoglimento delle deduzioni articolate.
7. All’udienza pubblica del 6 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello principale è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
9. Come emerge dalla documentazione in atti, il procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’appellata ha avuto genesi nella ricezione da parte del rettore, in data 6 febbraio 2023, di una lettera dell’Unione degli Universitari (UDU), trasmessa anche al competente Ministro, dalla quale è scaturito l’espletamento di accertamenti preliminari, a seguito dei quali è stata formalizzata, con atto del 17 febbraio 2023, la contestazione degli addebiti, incluso quello formulato nei seguenti termini: « nella qualità di docente responsabile dell’insegnamento di Letteratura Latina e Lingue e Letteratura Latina, di aver assunto comportamenti non conformi ai doveri di correttezza ed anzi lesivi della dignità e del decoro degli studenti in sede di esami di profitto, con ciò alterando il benessere organizzativo ».
9.1. In relazione a tale contestazione, l’atto di avvio del procedimento disciplinare reca riferimento ad articoli di stampa, a testimonianze anonime e agli esiti degli accertamenti preliminari.
10. Con unico, articolato motivo di ricorso, l’appellante principale critica le conclusioni alle quali è addivenuto il primo giudice in relazione alla riscontrata sussistenza del vizio dedotto dalla ricorrente originaria di genericità della contestazione, ritenendo, invece, specificamente indicati i comportamenti censurati, con allegazione anche di documenti che descriverebbero adeguatamente le condotte, acquisiti in esito agli accertamenti preliminari espletati. Inoltre, il fatto generatore dell’avvio del procedimento non potrebbe essere ravvisato – ad avviso dell’Ateneo deducente - in testimonianze anonime, provenendo la segnalazione da un’associazione studentesca e dai suoi rappresentati, dovendosi anche considerare che nel corso dell’istruttoria svolta nell’ambito del procedimento disciplinare sono state acquisite numerose testimonianze di soggetti specificamente individuati e che, peraltro, l’incolpata ha con immediatezza articolato una difesa puntuale, tale da escludere la genericità dell’addebito riscontrata dal primo giudice.
10.1. Il Collegio rileva che ai fini dell’avvio dell’azione disciplinare è necessaria la conoscenza certa dei fatti, non essendo, invece, richiesto che gli stessi per essere oggetto di addebito debbano essere già dimostrati nella loro veridicità, posto che proprio il procedimento disciplinare è la sede nella quale, attraverso l’espletamento della relativa istruttoria (preliminare da parte del rettore e poi formale e definitiva da parte del collegio di disciplina) deve essere accertata l’effettiva sussistenza delle condotte o dei fatti materiali addebitati all’incolpato (cfr., ex multis , Cons. St., Sez. IV, n. 3161 del 2006).
10.2. Questo Consiglio ha, però, anche chiarito che l’atto di contestazione degli addebiti, in quanto volto a far conoscere i fatti ritenuti rilevanti, può essere adottato solo allorquando si sia delineato il quadro della vicenda ( ex multis , Sez. VI, n. 2379 del 2019), non potendo l’azione disciplinare essere correlata a qualsivoglia e generica conoscenza di fatti astrattamente suscettibili di assumere rilievo ai fini dell’incolpazione. Sebbene – come correttamente evidenziato dal primo giudice -, la contestazione disciplinare non sia soggetta ai più rigorosi canoni che presiedono alla formulazione dell’imputazione in ambito penale, la sopra richiamata regola è posta a garanzia dello stesso incolpato, il quale deve essere posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa su un quadro accusatorio ben definito (Cons. St., Sez. VI, n. 2599 del 2008) e comunque tale da individuare, nella loro materialità, i fatti addebitati.
10.3. Nella fattispecie, come rilevato nella sentenza impugnata con valutazioni condivise dal Collegio, mancano nell’atto di contestazione degli addebiti riferimenti univoci a fatti specificamente determinati in relazione ad elementi essenziali (date, luoghi, persone individuate), risultando generico sia il contenuto della lettera dell’associazione studentesca, concernente la descrizione di un quadro più ampio (nel quale il riferimento “ al caso della prof di TI ” è stato indicato quale “ esempio per denunciare le …preoccupazioni per la salute mentale ”), sia quello degli articoli di stampa, i quali recano riferimento a testimonianze anonime che, a loro volta, neppure risultano adeguatamente circostanziate in relazione ai fatti riferiti.
Al riguardo, oltre al riferimento a concetti indeterminati e comunque genericamente rappresentati, quali quelli evidenziati nella sentenza di primo grado (“ pressione psicologica ”; “ severità dei giudizi ”), dalla nota di contestazione non constano elementi sufficientemente circostanziati i quali avrebbero dovuto costituire oggetto di più appropriato vaglio nel corso degli accertamenti preliminari dai quali emerge un quadro non sufficientemente dettagliato ai fini della formulazione delle contestazione in questione, posto che alcune delle mail indicate recano riferimento ad elementi inconferenti ai fini in esame (sussistenza di lacune di latino da colmare; adeguatezza dei crediti attribuiti all’esame; richiesta, peraltro accettata dalla docente, di introduzione di prove parziali con mantenimento del voto ottenuto sulla prima parte positivamente superata; reperimento dei fondi per lo svolgimento del tutorato), mentre altre non sono adeguatamente circostanziate oppure recano dati generici tanto che, pur risalendo alcune di esse anche al 2021, non hanno determinato in precedenza alcuna attivazione ai fini della formulazione di eventuali contestazioni di addebiti alla docente con riferimento ad un contegno da lei tenuto in occasione dello svolgimento degli esami di profitto tale da violare i doveri di correttezza o lesivo della dignità e del decoro degli studenti.
In tale quadro, va anche rilevato che, in base alle previsioni dell’art. 61 dello statuto di Ateneo, il procedimento disciplinare “ non può avere avvio sulla base di segnalazioni anonime ” e, comunque, tanto la fonte anonima quanto il contenuto degli articoli di stampa avrebbero dovuto essere supportati da elementi idonei a definire con un sufficiente grado di precisione le condotte contestate.
10.4. Contrariamente a quanto sostenuto dall’Ateneo appellante, inoltre, la genericità della contestazione in esame ha dispiegato una incidenza anche nel corso del procedimento disciplinare, come reso evidente dal contenuto della memoria prodotta dall’incolpata con atto del 30 marzo 2023, nella quale la indeterminatezza dell’addebito è stata con immediatezza rilevata, con articolazione di deduzioni che riflettono la genericità della contestazione.
10.5. A quanto esposto va anche soggiunto che il vizio riscontrato non può ritenersi sanato dalle dichiarazioni acquisite nel corso del procedimento, in varie sedute e dei cui contenuti l’incolpata ha avuto, dunque, solo una cognizione postuma e segmentata in relazione allo sviluppo diacronico del procedimento.
11. L’appello principale è, dunque, infondato.
12. Il Collegio deve, quindi, procedere all’esame dell’appello incidentale.
13. Anche l’appello incidentale è infondato.
14. Il Collegio non ritiene condivisibili le critiche rivolte alla sentenza impugnata in relazione alle motivazioni poste a fondamento della ritenuta infondatezza della censura diretta a contestare l’illegittima composizione del Collegio di disciplina, in quanto il presidente ricopre l’incarico di delegato del rettore alle risorse umane, circostanza, questa, che ad avviso dell’appellante incidentale determinerebbe un vulnus al generale principio di terzietà dell’organo disciplinare.
14.1. Deve rilevarsi, infatti, che lo statuto di ateneo reca previsioni molto puntuali, ispirate al sopra indicato principio, tanto da aver previsto non solo, come evidenziato nella sentenza impugnata, che i componenti del Collegio “ non possono ricoprire cariche accademiche ”, specificamente indicate all’art. 20, tra le quali non è annoverata anche la carica di delegato del rettore, ma ha anche previsto, all’art. 62, comma 2, che “ I componenti del Collegio sono eletti a scrutinio segreto dal Senato accademico a maggioranza di due terzi, durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili ”.
14.2. In disparte il rilievo che i regimi di incompatibilità, risolvendosi in limiti all’esercizio determinate prerogative, sono soggetti a regole di stretta interpretazione, il Collegio evidenzia che, opportunamente, l’Ateneo appellante principale ha previsto nel proprio statuto un sistema elettivo di individuazione dei componenti del Collegio di disciplina, affidato al Senato accademico che fornisce, per il ruolo ad esso attribuito e per la sua stessa composizione, ampie garanzie in relazione ai principi che vengono in rilievo, dovendosi, quindi escludere la configurabilità del vizio censurato.
15. Del pari infondate sono le deduzioni incentrate sulla dedotta tardività dell’esercizio dell’azione disciplinare.
15.1. L’art. 10 della l. n. 240 del 2010 è chiaro nell’individuare il termine di trenta giorni decorrente dal “ momento della conoscenza dei fatti ” per la trasmissione da parte del rettore dei relativi atti al Collegio di disciplina.
Avuto riguardo alle documentate evidenze emergenti in atti, non può revocarsi in discussione che l’azione disciplinare è stata, nella fattispecie, tempestivamente esercitata, assumendo rilievo, ai fini dell’individuazione del dies a quo di decorrenza del sopra indicato termine di trenta giorni, la data in cui gli atti contenenti l’esposizione dei fatti alla base dell’incolpazione pervengono all’organo titolare del potere di esercizio dell’azione disciplinare. Nel caso che ne occupa, il rettore ha ricevuto in data 6 febbraio 2023 la lettera dell’UDU e a tale ricezione ha fatto seguito una richiesta istruttoria al dipartimento di afferenza della docenza che ha fornito riscontro in data 16 febbraio 2023. Ne deriva, quindi, che la nota rettorale di contestazione degli addebiti del 17 febbraio 2023 risulta tempestiva e, dunque, legittimamente adottata nel rispetto dell’art. 63, comma 4 dello statuto di Ateneo, pienamente conforme alla sopra indicata disposizione di rango primario.
16. Non è ravvisabile, inoltre, alcuna illegittimità nella circostanza che la motivazione della irrogazione della sanzione disciplinare irrogata all’appellante incidentale sia stata redatta e approvata in una seduta successiva a quella nella quale si è svolta la votazione, sia in quanto, come correttamente rilevato dal primo giudice, l’art. 63 dello Statuto d’Ateneo non prescrive alcunché al riguardo e il Collegio di disciplina delibera in ogni caso in ordine ad un atto che resta endoprocedimentale ancorché vincolante, sia in quanto alcuna contraddittorietà intrinseca emerge dal contenuto dei verbali e gli sviluppi del procedimento, documentati in atti, denotano un’articolazione logica e coerente dello svolgimento delle attività del Collegio di disciplina. La circostanza che la stesura della - invero articolata - proposta di irrogazione della sanzione disciplinare sia avvenuta in un momento successivo, dunque, rientra tra le modalità organizzative rimesse all’autonomia dell’organo collegiale che, si ribadisce, in assenza di altre evidenze oggettive, non allegate e non emergenti in atti, è insuscettibile di dispiegare una portata invalidante della valutazione espressa attraverso la votazione espletata in conformità alle previsioni statutarie.
17. Si specifica, inoltre, che l’appellante incidentale non ha riproposto le ulteriori censure articolate ricorso originario, ragione per cui in relazione ad esse si è formato il giudicato.
18. Quanto, infine, alla domanda formulata dall’appellante incidentale di cancellazione della frase ritenuta offensiva e sconveniente contenuta nella formulazione della domanda cautelare annessa all’appello principale, il Collegio non ritiene sussistenti i presupposti per l’accoglimento, considerato che, come sopra esposto, la fase cautelare si è conclusa, su accordo delle parti, con il rinvio alla trattazione nel merito del giudizio e, inoltre, vengono in rilievo locuzioni riferite alla descrizione del periculum e alla relativa allegazione in correlazione con il contenuto degli addebiti contestati dall’incolpata (Cass., Lav., 18 ottobre 2016, n. 21031; III, 6 dicembre 2011, n. 26195; I, 20 gennaio 2004, n. 805; Cons. Stato, V, 20 giugno 2022, n. 5020; 23 settembre 2019, n. 6326; 29 ottobre 2018, n. 6131).
19. In conclusione, sia l’appello principale sia l’appello incidentale vanno respinti.
20. L’esito complessivo del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, come in epigrafe proposti (RG n. 7982 del 2024), li respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellata, appellante incidentale.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Brunella Bruno | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.