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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 2989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2989 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34374/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34374/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. BRESEGHELLO DAVIDE BRUNO e dell'avv. TAISCH SIMONA ( , elettivamente domiciliati in VIALE BEATRICE D'ESTE 23 MILANO C.F._4 presso il difensore avv. BRESEGHELLO DAVIDE BRUNO
INTIMANTI contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._5
INTIMATO OGGETTO: locazione – sfratto per morosità
CONCLUSIONI delle PARTI INTIMANTI:
Ill.mo Sig. Giudice, I signori , (c.f.: ), , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_4
), e , (c.f. ), rappresentati e difesi come in atti, C.F._3 Parte_2 C.F._2 stante il persistere della morosità,
Chiedono accogliersi le seguenti conclusioni: 1) convalidare l'intimato sfratto per Morosità e, per l'effetto, dichiarare risolto in contratto di locazione contratto in data 1ottobre 2022, registrato presso l'ufficio territorio dell'Agenzia delle Entrate Milano 6, al numero 013284-serie 3T tra gli odierni intimanti, in qualità di locatori ed il Sig. Sig. (c.f. CP_1
), nato a [...] il [...] e residente in [...]; C.F._5
2) emettere decreto di ingiunzione di pagamento immediatamente esecutivo in favore degli intimanti ed a danno del signor , nato a [...] il [...] e residente in [...] n. 5, per il pagamento dei canoni e oneri scaduti alla data odierna, pari a complessivi € 20.071,13 (ventisettemilasettantuno/13) e di quelli a scadere sino all' effettivo rilascio oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) liquidare le spese legali ed i compensi per la convalida con distrazione in favore degli Avv.ti Simona
Taisch e Davide Bruno Breseghello che si dichiarano antistatari;
pagina 1 di 4 4) liquidare le spese legali ed i compensi per la fase di mediazione con distrazione in favore degli Avv.ti
Simona Taisch e Davide Bruno Breseghello che si dichiarano antistatari;
5) liquidare spese e compensi per la fase monitoria con distrazione in favore degli Avv.ti Simona Taisch e
Davide Bruno Breseghello che si dichiarano antistatari;
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
La presente causa trae origine da uno sfratto per morosità intimato da Parte_1
, e nei confronti del conduttore
[...] Parte_3 Parte_2 CP_1
in relazione al contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto il 1.10.2022, regolarmente
[...] registrato presso l'ufficio territorio dell'Agenzia delle Entrate Milano 6 al n. 013284 serie 3T in relazione all'immobile sito in Milano, Via Ortles n. 88, piano terra, della durata di anni quattro a decorrere dal 1 ottobre 2022 fino al 30 settembre 2026, rinnovabile per ulteriori quattro anni, per un canone annuale di €. 7.200,00, oltre spese condominiali di pagarsi in n. 4 rate trimestrali con scadenza
1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre di ogni anno.
A fondamento della domanda, gli intimanti deducevano che il conduttore si era reso moroso nel pagamento della somma di euro 7.612,01 così composta: euro 1.785,51 per quota parte residua dei canoni relativi al trimestre 1.04/30.06.2023, euro 1.935,66 (di cui euro 1.800,00 per canoni ed euro
135,66 per spese condominiali) per il trimestre 01.07/30.09.2023, euro 1.955,18 (di cui euro 1.800 per canoni ed euro 155,18 per spese condominiali e conguagli riscaldamento ) relativi al trimestre
1.10/31.12.2023, euro 1.935,66 (di cui euro 1.800 per canoni ed euro 135,66 per spese condominiali) in relazione al trimestre 1.01/31.03.2024.
Dichiaravano altresì di aver già proposto procedimento di mediazione conclusosi negativamente per mancata comparizione del convocato.
All'udienza fissata, gli intimanti insistevano nelle proprie domande. L'intimato non compariva e il
Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 2.10.2024, il Giudice, rilevato che la notifica risultava eseguita nei confronti di soggetto risultato irreperibile, disponeva il mutamento del rito,
pagina 2 di 4 rinviando all'udienza di discussione del 18 febbraio 2025 e assegnando i termini per il deposito di memorie integrative.
Gli intimanti non provvedevano a depositare memoria integrativa, ma solo la prova della notifica dell'ordinanza e la documentazione relativa al procedimento di sfratto.
Con ordinanza riservata del .5.3.2025, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza dell'8.4.2025. In tale udienza, sostituita da note scritte, la causa è stata, quindi, decisa mediante lettura della sentenza.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Anzitutto, si rammenta che “Nel caso di mutamento di rito ex art. 667 c.p.c. durante un procedimento di sfratto per morosità, il giudizio a cognizione piena rimane retto dalla domanda originaria proposta con l'intimazione di sfratto e citazione per convalida, anche se non vengono depositate ulteriori memorie ai sensi dell'art. 426 c.p.c” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 04/07/2024, n. 18362).
Ciò posto, le domande di risoluzione del contratto e di condanna del conduttore al rilascio dell'immobile meritano accoglimento.
La parte ricorrente ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 1.10.2022, regolarmente registrato presso l'ufficio territorio dell'Agenzia delle Entrate Milano 6 al n. 013284 serie 3T, in relazione all'immobile sito in
Milano, Via Ortles n. 88, piano terra, della durata di anni quattro a decorrere dal 1 ottobre 2022 fino al
30 settembre 2026 rinnovabile per ulteriori quattro anni.
La parte intimante ha così assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate (si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”). Per contro, il resistente, restando contumace, non ha dimostrato l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione di pagamento in questione.
La domanda di risoluzione del contratto suddetto deve, quindi, essere accolta, persistendo la morosità per diverse mensilità, stante l'importanza dell'inadempimento che, ai fini della risoluzione del contratto, deve essere valutata in relazione al complessivo comportamento del conduttore, desunto dalla persistenza della mora per lungo tempo, e conformemente a quanto disposto dall'art. 5 della legge n.
pagina 3 di 4 392/1978, secondo cui il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.
Di conseguenza, merita accoglimento anche la domanda relativa alla condanna del conduttore al rilascio dell'immobile, nonché al pagamento dei corrispettivi e degli oneri accessori già maturati e rimasti insoluti, pari ad € 7.612,01 alla data di notifica dell'intimazione di sfratto e pari a complessivi €
20.071,13 (ventisettemilasettantuno/13), alla data odierna, oltre agli ulteriori canoni maturandi sino alla data di rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-dichiara l'intervenuta risoluzione per inadempimento del conduttore del contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto il 1.10.2022, regolarmente registrato presso l'ufficio territorio dell'Agenzia delle
Entrate Milano 6 al n. 013284 serie 3T in relazione all'immobile sito in Milano, Via Ortles n. 88, piano terra;
-condanna la parte intimata a rilasciare libero da persone e sgombro da cose, nella CP_1 disponibilità della parte ricorrente, l'immobile suddetto;
fissa per l'esecuzione la data del 8.5.2025;
-condanna la parte intimata al pagamento a favore degli intimanti, in solido, della CP_1
somma di € 20.071,13, dovuta alla data odierna per canoni e spese, oltre ulteriori canoni maturandi sino alla data di rilascio dell'immobile e oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
-condanna la parte intimata a rifondere agli intimanti, in solido, le spese di giudizio, CP_1
che si liquidano in € 2335,50 per compensi, € 360,67 per spese esenti, oltre rimborso spese generali al
15%, oltre IVA e CPA, se dovute, oltre euro 441 per compensi della fase di mediazione, con distrazione delle stesse in favore degli avv.ti Simona Taisch e Davide Bruno Breseghello.
Milano, 8 aprile 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34374/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. BRESEGHELLO DAVIDE BRUNO e dell'avv. TAISCH SIMONA ( , elettivamente domiciliati in VIALE BEATRICE D'ESTE 23 MILANO C.F._4 presso il difensore avv. BRESEGHELLO DAVIDE BRUNO
INTIMANTI contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._5
INTIMATO OGGETTO: locazione – sfratto per morosità
CONCLUSIONI delle PARTI INTIMANTI:
Ill.mo Sig. Giudice, I signori , (c.f.: ), , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_4
), e , (c.f. ), rappresentati e difesi come in atti, C.F._3 Parte_2 C.F._2 stante il persistere della morosità,
Chiedono accogliersi le seguenti conclusioni: 1) convalidare l'intimato sfratto per Morosità e, per l'effetto, dichiarare risolto in contratto di locazione contratto in data 1ottobre 2022, registrato presso l'ufficio territorio dell'Agenzia delle Entrate Milano 6, al numero 013284-serie 3T tra gli odierni intimanti, in qualità di locatori ed il Sig. Sig. (c.f. CP_1
), nato a [...] il [...] e residente in [...]; C.F._5
2) emettere decreto di ingiunzione di pagamento immediatamente esecutivo in favore degli intimanti ed a danno del signor , nato a [...] il [...] e residente in [...] n. 5, per il pagamento dei canoni e oneri scaduti alla data odierna, pari a complessivi € 20.071,13 (ventisettemilasettantuno/13) e di quelli a scadere sino all' effettivo rilascio oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) liquidare le spese legali ed i compensi per la convalida con distrazione in favore degli Avv.ti Simona
Taisch e Davide Bruno Breseghello che si dichiarano antistatari;
pagina 1 di 4 4) liquidare le spese legali ed i compensi per la fase di mediazione con distrazione in favore degli Avv.ti
Simona Taisch e Davide Bruno Breseghello che si dichiarano antistatari;
5) liquidare spese e compensi per la fase monitoria con distrazione in favore degli Avv.ti Simona Taisch e
Davide Bruno Breseghello che si dichiarano antistatari;
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
La presente causa trae origine da uno sfratto per morosità intimato da Parte_1
, e nei confronti del conduttore
[...] Parte_3 Parte_2 CP_1
in relazione al contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto il 1.10.2022, regolarmente
[...] registrato presso l'ufficio territorio dell'Agenzia delle Entrate Milano 6 al n. 013284 serie 3T in relazione all'immobile sito in Milano, Via Ortles n. 88, piano terra, della durata di anni quattro a decorrere dal 1 ottobre 2022 fino al 30 settembre 2026, rinnovabile per ulteriori quattro anni, per un canone annuale di €. 7.200,00, oltre spese condominiali di pagarsi in n. 4 rate trimestrali con scadenza
1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre di ogni anno.
A fondamento della domanda, gli intimanti deducevano che il conduttore si era reso moroso nel pagamento della somma di euro 7.612,01 così composta: euro 1.785,51 per quota parte residua dei canoni relativi al trimestre 1.04/30.06.2023, euro 1.935,66 (di cui euro 1.800,00 per canoni ed euro
135,66 per spese condominiali) per il trimestre 01.07/30.09.2023, euro 1.955,18 (di cui euro 1.800 per canoni ed euro 155,18 per spese condominiali e conguagli riscaldamento ) relativi al trimestre
1.10/31.12.2023, euro 1.935,66 (di cui euro 1.800 per canoni ed euro 135,66 per spese condominiali) in relazione al trimestre 1.01/31.03.2024.
Dichiaravano altresì di aver già proposto procedimento di mediazione conclusosi negativamente per mancata comparizione del convocato.
All'udienza fissata, gli intimanti insistevano nelle proprie domande. L'intimato non compariva e il
Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 2.10.2024, il Giudice, rilevato che la notifica risultava eseguita nei confronti di soggetto risultato irreperibile, disponeva il mutamento del rito,
pagina 2 di 4 rinviando all'udienza di discussione del 18 febbraio 2025 e assegnando i termini per il deposito di memorie integrative.
Gli intimanti non provvedevano a depositare memoria integrativa, ma solo la prova della notifica dell'ordinanza e la documentazione relativa al procedimento di sfratto.
Con ordinanza riservata del .5.3.2025, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza dell'8.4.2025. In tale udienza, sostituita da note scritte, la causa è stata, quindi, decisa mediante lettura della sentenza.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Anzitutto, si rammenta che “Nel caso di mutamento di rito ex art. 667 c.p.c. durante un procedimento di sfratto per morosità, il giudizio a cognizione piena rimane retto dalla domanda originaria proposta con l'intimazione di sfratto e citazione per convalida, anche se non vengono depositate ulteriori memorie ai sensi dell'art. 426 c.p.c” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 04/07/2024, n. 18362).
Ciò posto, le domande di risoluzione del contratto e di condanna del conduttore al rilascio dell'immobile meritano accoglimento.
La parte ricorrente ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 1.10.2022, regolarmente registrato presso l'ufficio territorio dell'Agenzia delle Entrate Milano 6 al n. 013284 serie 3T, in relazione all'immobile sito in
Milano, Via Ortles n. 88, piano terra, della durata di anni quattro a decorrere dal 1 ottobre 2022 fino al
30 settembre 2026 rinnovabile per ulteriori quattro anni.
La parte intimante ha così assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate (si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”). Per contro, il resistente, restando contumace, non ha dimostrato l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione di pagamento in questione.
La domanda di risoluzione del contratto suddetto deve, quindi, essere accolta, persistendo la morosità per diverse mensilità, stante l'importanza dell'inadempimento che, ai fini della risoluzione del contratto, deve essere valutata in relazione al complessivo comportamento del conduttore, desunto dalla persistenza della mora per lungo tempo, e conformemente a quanto disposto dall'art. 5 della legge n.
pagina 3 di 4 392/1978, secondo cui il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.
Di conseguenza, merita accoglimento anche la domanda relativa alla condanna del conduttore al rilascio dell'immobile, nonché al pagamento dei corrispettivi e degli oneri accessori già maturati e rimasti insoluti, pari ad € 7.612,01 alla data di notifica dell'intimazione di sfratto e pari a complessivi €
20.071,13 (ventisettemilasettantuno/13), alla data odierna, oltre agli ulteriori canoni maturandi sino alla data di rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-dichiara l'intervenuta risoluzione per inadempimento del conduttore del contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto il 1.10.2022, regolarmente registrato presso l'ufficio territorio dell'Agenzia delle
Entrate Milano 6 al n. 013284 serie 3T in relazione all'immobile sito in Milano, Via Ortles n. 88, piano terra;
-condanna la parte intimata a rilasciare libero da persone e sgombro da cose, nella CP_1 disponibilità della parte ricorrente, l'immobile suddetto;
fissa per l'esecuzione la data del 8.5.2025;
-condanna la parte intimata al pagamento a favore degli intimanti, in solido, della CP_1
somma di € 20.071,13, dovuta alla data odierna per canoni e spese, oltre ulteriori canoni maturandi sino alla data di rilascio dell'immobile e oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
-condanna la parte intimata a rifondere agli intimanti, in solido, le spese di giudizio, CP_1
che si liquidano in € 2335,50 per compensi, € 360,67 per spese esenti, oltre rimborso spese generali al
15%, oltre IVA e CPA, se dovute, oltre euro 441 per compensi della fase di mediazione, con distrazione delle stesse in favore degli avv.ti Simona Taisch e Davide Bruno Breseghello.
Milano, 8 aprile 2025
Il Giudice
Caterina Canu
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