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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/02/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Lara Ghermandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3860/2022 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore nata il Persona_1
29.7.2015, con il patrocinio dell'Avv. UMBERTO ZOLLO del Foro di Verona come da mandato agli atti del fascicolo telematico ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Benevento, Largo
Beniamini Feudi n. 7
ATTORI
Contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. NATALIA PAOLETTI come da mandato agli atti del fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34.
CONVENUTA
e con la chiamata in causa di
Controparte_2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice chiede e conclude:
accertata e dichiarata nella fattispecie la responsabilità del tour operator per inadempimento contrattuale condanni la convenuta, in favore degli attori: a) al rimborso della somma anticipata per mancato ed inesatto adempimenti della coobbligazione assunta con la vendita del pacchetto turistico senza garantirne la corretta esecuzione, nella misura di euro 2.285,00, pari al costo del soggiorno oltre che al ristoro dei costi sopportati e documentati a causa dei disservizi e del pregiudizio subito pari ad euro 935,00, nonché al risarcimento dei danni subiti per via del mancato godimento di parte delle proprie vacanze quantificabile in un indennizzo di euro 3.000,00 (mille per ciascuna persona) a titolo di risarcimento danni da vacanza rovinata, od in quella che il Giudice riterrà di riconoscere in via equitativa, per un importo complessivo di euro 6.220,60; b) al pagamento di spese tutte e competenze di causa da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi anticipatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e in proprio e quali esercenti Parte_1 Parte_2
la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , lamentando l'inadempimento delle Persona_1
prestazioni oggetto del pacchetto turistico acquistato in data 17.5.2021 dalla società Controparte_1
convenivano in giudizio detta società chiedendo che fosse condannata al rimborso della somma
[...] di €2.285,00, pari al costo del soggiorno, oltre al rimborso dei costi sopportati a causa dei disservizi e del pregiudizio subito, pari ad euro 935,00 ed oltre al risarcimento del danno da vacanza rovinata, quantificato nell'importo di €3.000,00 (mille per ciascuna persona) o nel diverso importo di giustizia, e così per complessivi €6.220,00.
A sostegno delle domande proposte esponevano gli attori di aver acquistato dalla società CP_1
in data 17.05.2021, un pacchetto turistico comprendente un soggiorno dall' 08.08.2021 CP_1
al 15.8.2021 con trattamento di pensione completa in camera tripla classic, per due adulti ed un minore, con supplemento baby tessera club ed ombrellone in prima fila, da pagare in loco, da trascorrere presso l'Hotel Futura Club Cilento Acciairoli di proprietà di in località Marina di Controparte_2
Mezzatorre di San Mauro Cilento (SA) al prezzo complessivo di euro 2.180,00.
Disattendendo gli obblighi contrattualmente assunti, durante il soggiorno non erano stati però forniti –
o erano stati forniti solo in parte – i servizi espressamente concordati e previsti, quali il servizio di ristorazione, il servizio bar, l'uso piscina, il servizio animazione e il servizio di assistenza alla pagina 2 di 7 biberoneria, benché la struttura facesse sottoscrivere ai turisti la tessera club al costo aggiuntivo di
35,00 euro.
Soggiungevano quindi gli attori che nonostante le contestazioni mosse dai villeggianti sia alla struttura che allo stesso tour operator le problematiche non erano state risolte e che solo in data 12.08.2021
tramite la Direzione del villaggio, aveva comunicato agli ospiti del resort di non poter CP_1
garantire il trattamento di pensione completa, informandoli che avrebbero potuto continuare il soggiorno con pernottamento e prima colazione con rimborso del'80% della somma pagata ovvero interrompere la vacanza con il rimborso integrale dell'importo pagato, o in alternativa avrebbero potuto valutare la prosecuzione del soggiorno presso strutture alternative, senza tuttavia fornire alcuna specificazione ed indicazione in merito alle stesse.
Rappresentavano inoltre gli attori che durante il soggiorno, a causa delle precarie condizioni igieniche, della non corretta sanificazione e dell'assembramento dei turisti negli spazi loro indicati, si erano verificati casi di coronavirus, comunicati solo al rientro, che avevano costretto la famiglia ad un periodo di isolamento in quarantena.
Ritenendo la società venditrice del pacchetto turistico responsabile degli inadempimenti occorsi e rappresentando i disagi ed il pregiudizio subito per non aver potuto godere appieno della programmata vacanza, chiedevano quindi gli attori l'accoglimento delle precisate conclusioni.
Si costituiva la convenuta contestando le pretese avversarie e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Rilevava in particolare la convenuta che fino al giorno 10.08.2021 tutti i servizi di cui gli attori lamentavano l'inadempimento erano stati forniti e che il servizio ristorazione, in particolare, era stato fornito nella modalità di pensione completa così come previsto dal contratto;
solo successivamente il trattamento era stato cambiato nella formula “bed and breakfast”, a seguito di circostanze determinatesi presso la struttura che la convenuta sosteneva non esserle imputabili. Controparte_2
rappresentava di essere quindi intervenuta, in ossequio ai principi di buona fede e CP_1
correttezza, proponendo soluzione alternative in conformità a quanto stabilito dall'art. 42 co. 8, d.lgs
79/2011 (c.d. “Codice del Turismo), soluzioni non accettate dagli attori, che avevano comunque deciso di proseguire la vacanza, usufruendo di tutti gli altri servizi offerti dal resort. contestava inoltre la domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata, CP_1
assumendo che gli attori non avessero subito alcun danno o che fosse comunque di entità talmente lieve da doversi considerare irrilevante.
pagina 3 di 7 Chiedeva comunque, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in garanzia la società
[...]
che gestiva la struttura di cui al pacchetto turistico acquistato dagli attori, al fine di Controparte_2
essere manlevata in ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
Nessuno si costituiva per la terza chiamata che pertanto, verificata la Controparte_2
regolarità della notifica, veniva dichiarata contumace.
Assegnati i chiesti termini di cui all'art. 183 co. VI° c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali.
Viene infine ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
La domanda attorea, per i motivi che si vanno di seguito ad illustrare, deve dirsi meritevole di accoglimento.
Risulta documentato ed incontestato in atti che gli attori acquistarono dal Controparte_3
il pacchetto turistico, codice di prenotazione n. 13221 e conferma RI771020, descritto in
[...]
citazione, da fruire nel periodo dall'08/08/21 al 15/08/21 con formula pensione completa (v: doc. 1 att.) ed ha trovato piena conferma in corso di causa l'inadempimento delle prestazioni contrattualmente pattuite.
La stessa società convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha infatti riconosciuto che il trattamento di pensione completa non venne erogato per l'intero soggiorno, sostenendo che il servizio ristorazione venne garantito fino al 10.08.2021, per essere poi variato a bed & breakfast a seguito di circostanze determinatesi presso la struttura in tesi non imputabili a Controparte_2 CP_1
La convenuta – comparsa alla sola prima udienza e non a quelle successive – non ha però provato, come sarebbe stato suo onere fare, di aver fornito il trattamento di pensione completa sino al
10.08.2021 (gli attori hanno invero riconosciuto di aver fruito della pensione completa solo i primi due giorni), né ha precisato la natura delle circostanze che avrebbero impedito la prosecuzione del servizio
(che secondo quanto si legge nella sentenza emessa dal Tribunale di Benevento in parallelo giudizio sarebbero consistite nel verificarsi, fra il personale del di episodi di contagio da Coronavirus, CP_2
con conseguente obbligo di quarantena di altra parte del personale), né ha in alcun modo chiarito la non imputabilità di quanto occorso.
Sul mero assunto della non imputabilità di quanto occorso, ha infatti invocato la CP_1
propria correttezza e buona fede, affermando di aver proposto opzioni alternative conformi a quanto stabilito dall'art. 42 co. 8, d.lgs 79/2011 e segnatamente o un rimborso dell'80% a coloro che decidevano di proseguire il soggiorno alle modificate condizioni, o un rimborso totale di quanto pagato pagina 4 di 7 per chi avesse deciso di abbandonare la struttura o il proseguimento del soggiorno presso altra struttura, previa disponibilità. Soluzioni non accettate dagli attori, che avevano comunque deciso di proseguire la vacanza.
Anche in ordine a tali allegazioni va tuttavia osservato come non solo la proposta di prosecuzione della vacanza in altra struttura non risulti essere stata accompagnata dalla indicazione della struttura disponibile, ma come nella documentazione in atti si legga che tali proposte vennero formulate non all'inizio della vacanza, ma quando i disservizi si erano ormai verificati da giorni e la vacanza volgeva ormai al termine (la missiva del tour all. 4 att. con la quale venivano proposte le diverse CP_3
soluzioni porta la data del 14 agosto 2021, ossia il giorno precedente la fine della vacanza prenotata dagli attori).
Né consta che la convenuta si sia in alcun modo attivata per ovviare alle problematiche insorte (ad esempio, quanto ai pasti, ricorrendo ad un catering ovvero convenzionandosi con ristoratori esterni mettendo a disposizione un transfert).
È dunque indubitabile che gli attori si siano trovati a vivere una vacanza in condizioni ben diverse da quelle previste e pattuite, come ulteriormente riscontrato dalle deposizioni testimoniali assunte.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi hanno invero dato conto di ritardi e disservizi manifestatisi sin dall'inizio del soggiorno (cena servita con ritardo da personale delle pulizie e animatori), della successiva totale chiusura della zona bar e ristorante e della conseguente necessità dei clienti di provvedere ai pasti all'esterno e a proprie spese.
Hanno poi confermato i testi che il resort era rimasto privo di animazione e assistenza alla biberoneria ed hanno altresì riferito di disservizi anche nella fruizione della piscina e di una carenza di informazioni agli ospiti della struttura, privi di interlocutori.
Emerge dunque all'evidenza la responsabilità contrattuale della società convenuta, quale
[...]
chiamata a rispondere, a mente dell'art. 43 del Codice del Turismo, delle problematiche CP_3
insorte e della non corrispondenza dei servizi promessi rispetto a quelli concretamente forniti.
Tenuto conto che gli attori, nonostante i disservizi verificatisi, hanno proseguito il soggiorno nella struttura va innanzitutto riconosciuto loro, sulla scorta di quanto previsto dalla citata norma, il rimborso parziale del costo della vacanza;
rimborso che sulla scorta delle risultanze di causa si ritiene congruo quantificare, in via equitativa, nell'80% di quanto versato e, quindi, nella somma di €1.744,00.
Importo che deve ritenersi già satisfattivo degli esborsi economici sostenuti dagli attori per provvedere direttamente ai pasti non serviti dalla struttura (merita peraltro osservare come parte della pagina 5 di 7 documentazione di spesa prodotta sub doc. 3 consista in ricevute del pagamento elettronico che non consentono di individuare l'esatto oggetto di quanto pagato e come due scontrini di pasto in data 15/08, risultino in pari data e ora e portino il numero di tavoli diversi).
Deve infine essere riconosciuto il danno da vacanza rovinata, la cui prova può ritenersi fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell'attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della "finalità turistica" e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero (v: Cass. n. 5271/2023; Cass. n.
7256/2012).
Nella specie non può invero dubitarsi che la mancata erogazione dei servizi nei termini pattuiti abbia alterato apprezzabilmente le modalità di fruizione della vacanza, atteso che gli attori si sono visti costretti ad uscire dalla struttura per la consumazione dei pasti - con il disagio di dover provvedere anche ai relativi spostamenti – ed hanno dovuto vivere una condizione di incertezza in ordine alla situazione determinatasi nel resort (le cui problematiche, secondo quanto riferito dai testi, hanno riguardato anche la fruizione di altri servizi, quali il servizio piscina e il servizio animazione) senz'altro tale da minare la serenità del soggiorno e la fruizione dell'auspicato periodo di serenità e riposo.
Sulla scorta delle risultanze acquisite si stima dunque congruo liquidare la voce di danno in esame nella somma di €1.000,00 ciascuno in favore degli attori e e nella somma di Parte_1 Parte_2
€500,00, in favore della figlia , dovendosi ritenere che la bambina, al tempo di sei anni, Persona_1
abbia percepito i disservizi e lo stato di incertezza generatosi con minore intensità rispetto a quanto avvertito dai genitori.
La società convenuta va quindi condannata al pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma di €4.244,00, oltre agli interessi legali sulle somme annualmente via via rivalutate dal 15 agosto
2021 alla presente sentenza ed oltre agli interessi legali successivi dalla data della sentenza al saldo effettivo.
La condotta serbata dalla società convenuta che dopo la prima udienza non è Controparte_1
comparsa alle quattro successive (due delle quali successive anche alla proposizione dell'istanza di rimessione in termini) e non ha depositato scritti conclusivi, induce a ritenere inequivocabilmente rinunciata la domanda di manleva dalla stessa proposta nei confronti della terza chiamata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
CONDANNA
La società convenuta al pagamento, in favore degli attori e Controparte_1 Parte_1 [...]
, della somma di euro €4.244,00 (di cui €1.744,00 quale rimborso parziale del costo della Pt_2 vacanza ed €2.500,00 a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata) oltre agli interessi legali sulle somme annualmente via via rivalutate dal 15 agosto 2021 alla presente sentenza ed oltre agli interessi legali successivi dalla data della sentenza al saldo effettivo.
CONDANNA
La società convenuta alla rifusione, in favore degli attori e Controparte_1 Parte_1 [...]
, delle spese di lite, spese che liquida in €2.200,00 per compenso, ed in €264,00 per Pt_2
anticipazioni, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore degli attori, dichiaratosi anticipatario.
Verona 21/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Lara Ghermandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3860/2022 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore nata il Persona_1
29.7.2015, con il patrocinio dell'Avv. UMBERTO ZOLLO del Foro di Verona come da mandato agli atti del fascicolo telematico ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Benevento, Largo
Beniamini Feudi n. 7
ATTORI
Contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. NATALIA PAOLETTI come da mandato agli atti del fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34.
CONVENUTA
e con la chiamata in causa di
Controparte_2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice chiede e conclude:
accertata e dichiarata nella fattispecie la responsabilità del tour operator per inadempimento contrattuale condanni la convenuta, in favore degli attori: a) al rimborso della somma anticipata per mancato ed inesatto adempimenti della coobbligazione assunta con la vendita del pacchetto turistico senza garantirne la corretta esecuzione, nella misura di euro 2.285,00, pari al costo del soggiorno oltre che al ristoro dei costi sopportati e documentati a causa dei disservizi e del pregiudizio subito pari ad euro 935,00, nonché al risarcimento dei danni subiti per via del mancato godimento di parte delle proprie vacanze quantificabile in un indennizzo di euro 3.000,00 (mille per ciascuna persona) a titolo di risarcimento danni da vacanza rovinata, od in quella che il Giudice riterrà di riconoscere in via equitativa, per un importo complessivo di euro 6.220,60; b) al pagamento di spese tutte e competenze di causa da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi anticipatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e in proprio e quali esercenti Parte_1 Parte_2
la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , lamentando l'inadempimento delle Persona_1
prestazioni oggetto del pacchetto turistico acquistato in data 17.5.2021 dalla società Controparte_1
convenivano in giudizio detta società chiedendo che fosse condannata al rimborso della somma
[...] di €2.285,00, pari al costo del soggiorno, oltre al rimborso dei costi sopportati a causa dei disservizi e del pregiudizio subito, pari ad euro 935,00 ed oltre al risarcimento del danno da vacanza rovinata, quantificato nell'importo di €3.000,00 (mille per ciascuna persona) o nel diverso importo di giustizia, e così per complessivi €6.220,00.
A sostegno delle domande proposte esponevano gli attori di aver acquistato dalla società CP_1
in data 17.05.2021, un pacchetto turistico comprendente un soggiorno dall' 08.08.2021 CP_1
al 15.8.2021 con trattamento di pensione completa in camera tripla classic, per due adulti ed un minore, con supplemento baby tessera club ed ombrellone in prima fila, da pagare in loco, da trascorrere presso l'Hotel Futura Club Cilento Acciairoli di proprietà di in località Marina di Controparte_2
Mezzatorre di San Mauro Cilento (SA) al prezzo complessivo di euro 2.180,00.
Disattendendo gli obblighi contrattualmente assunti, durante il soggiorno non erano stati però forniti –
o erano stati forniti solo in parte – i servizi espressamente concordati e previsti, quali il servizio di ristorazione, il servizio bar, l'uso piscina, il servizio animazione e il servizio di assistenza alla pagina 2 di 7 biberoneria, benché la struttura facesse sottoscrivere ai turisti la tessera club al costo aggiuntivo di
35,00 euro.
Soggiungevano quindi gli attori che nonostante le contestazioni mosse dai villeggianti sia alla struttura che allo stesso tour operator le problematiche non erano state risolte e che solo in data 12.08.2021
tramite la Direzione del villaggio, aveva comunicato agli ospiti del resort di non poter CP_1
garantire il trattamento di pensione completa, informandoli che avrebbero potuto continuare il soggiorno con pernottamento e prima colazione con rimborso del'80% della somma pagata ovvero interrompere la vacanza con il rimborso integrale dell'importo pagato, o in alternativa avrebbero potuto valutare la prosecuzione del soggiorno presso strutture alternative, senza tuttavia fornire alcuna specificazione ed indicazione in merito alle stesse.
Rappresentavano inoltre gli attori che durante il soggiorno, a causa delle precarie condizioni igieniche, della non corretta sanificazione e dell'assembramento dei turisti negli spazi loro indicati, si erano verificati casi di coronavirus, comunicati solo al rientro, che avevano costretto la famiglia ad un periodo di isolamento in quarantena.
Ritenendo la società venditrice del pacchetto turistico responsabile degli inadempimenti occorsi e rappresentando i disagi ed il pregiudizio subito per non aver potuto godere appieno della programmata vacanza, chiedevano quindi gli attori l'accoglimento delle precisate conclusioni.
Si costituiva la convenuta contestando le pretese avversarie e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Rilevava in particolare la convenuta che fino al giorno 10.08.2021 tutti i servizi di cui gli attori lamentavano l'inadempimento erano stati forniti e che il servizio ristorazione, in particolare, era stato fornito nella modalità di pensione completa così come previsto dal contratto;
solo successivamente il trattamento era stato cambiato nella formula “bed and breakfast”, a seguito di circostanze determinatesi presso la struttura che la convenuta sosteneva non esserle imputabili. Controparte_2
rappresentava di essere quindi intervenuta, in ossequio ai principi di buona fede e CP_1
correttezza, proponendo soluzione alternative in conformità a quanto stabilito dall'art. 42 co. 8, d.lgs
79/2011 (c.d. “Codice del Turismo), soluzioni non accettate dagli attori, che avevano comunque deciso di proseguire la vacanza, usufruendo di tutti gli altri servizi offerti dal resort. contestava inoltre la domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata, CP_1
assumendo che gli attori non avessero subito alcun danno o che fosse comunque di entità talmente lieve da doversi considerare irrilevante.
pagina 3 di 7 Chiedeva comunque, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in garanzia la società
[...]
che gestiva la struttura di cui al pacchetto turistico acquistato dagli attori, al fine di Controparte_2
essere manlevata in ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
Nessuno si costituiva per la terza chiamata che pertanto, verificata la Controparte_2
regolarità della notifica, veniva dichiarata contumace.
Assegnati i chiesti termini di cui all'art. 183 co. VI° c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali.
Viene infine ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
La domanda attorea, per i motivi che si vanno di seguito ad illustrare, deve dirsi meritevole di accoglimento.
Risulta documentato ed incontestato in atti che gli attori acquistarono dal Controparte_3
il pacchetto turistico, codice di prenotazione n. 13221 e conferma RI771020, descritto in
[...]
citazione, da fruire nel periodo dall'08/08/21 al 15/08/21 con formula pensione completa (v: doc. 1 att.) ed ha trovato piena conferma in corso di causa l'inadempimento delle prestazioni contrattualmente pattuite.
La stessa società convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha infatti riconosciuto che il trattamento di pensione completa non venne erogato per l'intero soggiorno, sostenendo che il servizio ristorazione venne garantito fino al 10.08.2021, per essere poi variato a bed & breakfast a seguito di circostanze determinatesi presso la struttura in tesi non imputabili a Controparte_2 CP_1
La convenuta – comparsa alla sola prima udienza e non a quelle successive – non ha però provato, come sarebbe stato suo onere fare, di aver fornito il trattamento di pensione completa sino al
10.08.2021 (gli attori hanno invero riconosciuto di aver fruito della pensione completa solo i primi due giorni), né ha precisato la natura delle circostanze che avrebbero impedito la prosecuzione del servizio
(che secondo quanto si legge nella sentenza emessa dal Tribunale di Benevento in parallelo giudizio sarebbero consistite nel verificarsi, fra il personale del di episodi di contagio da Coronavirus, CP_2
con conseguente obbligo di quarantena di altra parte del personale), né ha in alcun modo chiarito la non imputabilità di quanto occorso.
Sul mero assunto della non imputabilità di quanto occorso, ha infatti invocato la CP_1
propria correttezza e buona fede, affermando di aver proposto opzioni alternative conformi a quanto stabilito dall'art. 42 co. 8, d.lgs 79/2011 e segnatamente o un rimborso dell'80% a coloro che decidevano di proseguire il soggiorno alle modificate condizioni, o un rimborso totale di quanto pagato pagina 4 di 7 per chi avesse deciso di abbandonare la struttura o il proseguimento del soggiorno presso altra struttura, previa disponibilità. Soluzioni non accettate dagli attori, che avevano comunque deciso di proseguire la vacanza.
Anche in ordine a tali allegazioni va tuttavia osservato come non solo la proposta di prosecuzione della vacanza in altra struttura non risulti essere stata accompagnata dalla indicazione della struttura disponibile, ma come nella documentazione in atti si legga che tali proposte vennero formulate non all'inizio della vacanza, ma quando i disservizi si erano ormai verificati da giorni e la vacanza volgeva ormai al termine (la missiva del tour all. 4 att. con la quale venivano proposte le diverse CP_3
soluzioni porta la data del 14 agosto 2021, ossia il giorno precedente la fine della vacanza prenotata dagli attori).
Né consta che la convenuta si sia in alcun modo attivata per ovviare alle problematiche insorte (ad esempio, quanto ai pasti, ricorrendo ad un catering ovvero convenzionandosi con ristoratori esterni mettendo a disposizione un transfert).
È dunque indubitabile che gli attori si siano trovati a vivere una vacanza in condizioni ben diverse da quelle previste e pattuite, come ulteriormente riscontrato dalle deposizioni testimoniali assunte.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi hanno invero dato conto di ritardi e disservizi manifestatisi sin dall'inizio del soggiorno (cena servita con ritardo da personale delle pulizie e animatori), della successiva totale chiusura della zona bar e ristorante e della conseguente necessità dei clienti di provvedere ai pasti all'esterno e a proprie spese.
Hanno poi confermato i testi che il resort era rimasto privo di animazione e assistenza alla biberoneria ed hanno altresì riferito di disservizi anche nella fruizione della piscina e di una carenza di informazioni agli ospiti della struttura, privi di interlocutori.
Emerge dunque all'evidenza la responsabilità contrattuale della società convenuta, quale
[...]
chiamata a rispondere, a mente dell'art. 43 del Codice del Turismo, delle problematiche CP_3
insorte e della non corrispondenza dei servizi promessi rispetto a quelli concretamente forniti.
Tenuto conto che gli attori, nonostante i disservizi verificatisi, hanno proseguito il soggiorno nella struttura va innanzitutto riconosciuto loro, sulla scorta di quanto previsto dalla citata norma, il rimborso parziale del costo della vacanza;
rimborso che sulla scorta delle risultanze di causa si ritiene congruo quantificare, in via equitativa, nell'80% di quanto versato e, quindi, nella somma di €1.744,00.
Importo che deve ritenersi già satisfattivo degli esborsi economici sostenuti dagli attori per provvedere direttamente ai pasti non serviti dalla struttura (merita peraltro osservare come parte della pagina 5 di 7 documentazione di spesa prodotta sub doc. 3 consista in ricevute del pagamento elettronico che non consentono di individuare l'esatto oggetto di quanto pagato e come due scontrini di pasto in data 15/08, risultino in pari data e ora e portino il numero di tavoli diversi).
Deve infine essere riconosciuto il danno da vacanza rovinata, la cui prova può ritenersi fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell'attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della "finalità turistica" e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero (v: Cass. n. 5271/2023; Cass. n.
7256/2012).
Nella specie non può invero dubitarsi che la mancata erogazione dei servizi nei termini pattuiti abbia alterato apprezzabilmente le modalità di fruizione della vacanza, atteso che gli attori si sono visti costretti ad uscire dalla struttura per la consumazione dei pasti - con il disagio di dover provvedere anche ai relativi spostamenti – ed hanno dovuto vivere una condizione di incertezza in ordine alla situazione determinatasi nel resort (le cui problematiche, secondo quanto riferito dai testi, hanno riguardato anche la fruizione di altri servizi, quali il servizio piscina e il servizio animazione) senz'altro tale da minare la serenità del soggiorno e la fruizione dell'auspicato periodo di serenità e riposo.
Sulla scorta delle risultanze acquisite si stima dunque congruo liquidare la voce di danno in esame nella somma di €1.000,00 ciascuno in favore degli attori e e nella somma di Parte_1 Parte_2
€500,00, in favore della figlia , dovendosi ritenere che la bambina, al tempo di sei anni, Persona_1
abbia percepito i disservizi e lo stato di incertezza generatosi con minore intensità rispetto a quanto avvertito dai genitori.
La società convenuta va quindi condannata al pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma di €4.244,00, oltre agli interessi legali sulle somme annualmente via via rivalutate dal 15 agosto
2021 alla presente sentenza ed oltre agli interessi legali successivi dalla data della sentenza al saldo effettivo.
La condotta serbata dalla società convenuta che dopo la prima udienza non è Controparte_1
comparsa alle quattro successive (due delle quali successive anche alla proposizione dell'istanza di rimessione in termini) e non ha depositato scritti conclusivi, induce a ritenere inequivocabilmente rinunciata la domanda di manleva dalla stessa proposta nei confronti della terza chiamata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
CONDANNA
La società convenuta al pagamento, in favore degli attori e Controparte_1 Parte_1 [...]
, della somma di euro €4.244,00 (di cui €1.744,00 quale rimborso parziale del costo della Pt_2 vacanza ed €2.500,00 a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata) oltre agli interessi legali sulle somme annualmente via via rivalutate dal 15 agosto 2021 alla presente sentenza ed oltre agli interessi legali successivi dalla data della sentenza al saldo effettivo.
CONDANNA
La società convenuta alla rifusione, in favore degli attori e Controparte_1 Parte_1 [...]
, delle spese di lite, spese che liquida in €2.200,00 per compenso, ed in €264,00 per Pt_2
anticipazioni, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore degli attori, dichiaratosi anticipatario.
Verona 21/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lara Ghermandi
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