TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/05/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 631/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 631/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. FIBBIA ALESSANDRO e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ROSA LINDA FABBRI,
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. BUGAMELLI SONIA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza di separazione n. 883/2024 del
07/05/2024, pubblicata in data 13/05/2024, resa nell'ambito della procedura per separazione giudiziale recante R.G. n. 7424/2023, poi consensualmente definita;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi ricorrenti nella procedura di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente pagina 1 di 3 (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto in data 10/10/1981 a ND (MO) trascritto nel registro matrimoni di detto Comune nell'anno 1981 atto n. 66 parte II , serie A Ufficio 1
- disporre la permanenza in capo al marito ed a favore della moglie del Parte_1 Parte_2 versamento del contributo per il suo personale mantenimento di €. 1.600,00= (milleseicento/00), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo i parametri Istat a far data dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio, tramite bonifico bancario sul conto corrente della beneficiaria;
- disporre la permanenza dell'assegnazione dell'ex abitazione coniugale alla GN , Parte_2
sino a quando la stessa lo vorrà, costituita da n. 4 vani al piano terreno (ingresso, salotto, cucina, bagno con antibagno) n. 4 vani al piano primo (3 camere e un bagno con antibagno) all'interno del fabbricato posto nel podere rurale in Comune di San Cesario sul Panaro (MO) Località Altolà, via
Arturo Rossi snc, identificata al catasto fabbricati di detto Comune al Foglio 35, Particella 325, subalterno 1, di proprietà esclusiva del GN , con il godimento del terreno non recintato Parte_1 prospiciente l'abitazione medesima;
mentre il GN avrà diritto di accedere liberamente Parte_1
a tutti gli altri immobili, fabbricati e terreni presenti all'interno del podere, di raccoglierne tutti i frutti, restando a suo carico la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di sua proprietà che non siano in uso alla GN quest'ultima, per parte sua, avrà l'obbligo di curare la Pt_2
manutenzione ordinaria della abitazione assegnatale e del giardino prospiciente la stessa, come disposto in sentenza di separazione del 13/05/24, trascritta il 16/01/25 presso l'Agenzia delle Entrate di Modena – Ufficio Provinciale - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare al n. 1110 Reg. Gen. e
n. 776 Reg. Part.
- dare atto che i coniugi, con quanto sopra, hanno definitivamente risolto ogni questione di carattere economico-patrimoniale fra loro pendente, comunque relativa al periodo matrimoniale, dichiarando altresì di rinunciare in qualunque sede a qualsivoglia richiesta relativa, connessa o anche solo occasionata dai rapporti sino ad oggi intercorsi tra di loro e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto in questa sede stabilito;
pagina 2 di 3 - a spese integralmente compensate fra le parti.”
- rilevato che la figlia è deceduta in data 25/10/2000; Per_1
- rilevato che non vi sono interessi di prole minorenne da salvaguardare;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MIRANDOLA il 10/10/1981 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] Parte_2
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MIRANDOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1981 Atto n. 66 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 07/05/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 631/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. FIBBIA ALESSANDRO e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ROSA LINDA FABBRI,
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. BUGAMELLI SONIA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza di separazione n. 883/2024 del
07/05/2024, pubblicata in data 13/05/2024, resa nell'ambito della procedura per separazione giudiziale recante R.G. n. 7424/2023, poi consensualmente definita;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi ricorrenti nella procedura di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente pagina 1 di 3 (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto in data 10/10/1981 a ND (MO) trascritto nel registro matrimoni di detto Comune nell'anno 1981 atto n. 66 parte II , serie A Ufficio 1
- disporre la permanenza in capo al marito ed a favore della moglie del Parte_1 Parte_2 versamento del contributo per il suo personale mantenimento di €. 1.600,00= (milleseicento/00), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo i parametri Istat a far data dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio, tramite bonifico bancario sul conto corrente della beneficiaria;
- disporre la permanenza dell'assegnazione dell'ex abitazione coniugale alla GN , Parte_2
sino a quando la stessa lo vorrà, costituita da n. 4 vani al piano terreno (ingresso, salotto, cucina, bagno con antibagno) n. 4 vani al piano primo (3 camere e un bagno con antibagno) all'interno del fabbricato posto nel podere rurale in Comune di San Cesario sul Panaro (MO) Località Altolà, via
Arturo Rossi snc, identificata al catasto fabbricati di detto Comune al Foglio 35, Particella 325, subalterno 1, di proprietà esclusiva del GN , con il godimento del terreno non recintato Parte_1 prospiciente l'abitazione medesima;
mentre il GN avrà diritto di accedere liberamente Parte_1
a tutti gli altri immobili, fabbricati e terreni presenti all'interno del podere, di raccoglierne tutti i frutti, restando a suo carico la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di sua proprietà che non siano in uso alla GN quest'ultima, per parte sua, avrà l'obbligo di curare la Pt_2
manutenzione ordinaria della abitazione assegnatale e del giardino prospiciente la stessa, come disposto in sentenza di separazione del 13/05/24, trascritta il 16/01/25 presso l'Agenzia delle Entrate di Modena – Ufficio Provinciale - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare al n. 1110 Reg. Gen. e
n. 776 Reg. Part.
- dare atto che i coniugi, con quanto sopra, hanno definitivamente risolto ogni questione di carattere economico-patrimoniale fra loro pendente, comunque relativa al periodo matrimoniale, dichiarando altresì di rinunciare in qualunque sede a qualsivoglia richiesta relativa, connessa o anche solo occasionata dai rapporti sino ad oggi intercorsi tra di loro e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto in questa sede stabilito;
pagina 2 di 3 - a spese integralmente compensate fra le parti.”
- rilevato che la figlia è deceduta in data 25/10/2000; Per_1
- rilevato che non vi sono interessi di prole minorenne da salvaguardare;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MIRANDOLA il 10/10/1981 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] Parte_2
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MIRANDOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1981 Atto n. 66 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 07/05/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3