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19 aprile 1942
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
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31 ottobre 2021
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12 giugno 2026
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Art. 621.
(Pubblicazione del testamento segreto).
Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse puo' chiedere, con ricorso al giudice di pace del luogo in cui si e' aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione.(111) (112a) (273) (300) (341) ((351))
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 620.
--------------- AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (273)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025". ------------ AGGIORNAMENTO (300)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2025. --------------- AGGIORNAMENTO (341)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117 , convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026. --------------- AGGIORNAMENTO (351)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che "Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2027"
(Pubblicazione del testamento segreto).
Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse puo' chiedere, con ricorso al giudice di pace del luogo in cui si e' aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione.(111) (112a) (273) (300) (341) ((351))
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 620.
--------------- AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (273)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025". ------------ AGGIORNAMENTO (300)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2025. --------------- AGGIORNAMENTO (341)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117 , convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026. --------------- AGGIORNAMENTO (351)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che "Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2027"
Commentari • 27
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 14 luglio 2024 · 265.6514
L'articolo 621 del Codice Civile, rubricato "Pubblicazione del testamento segreto", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo IV – Della forma dei testamenti, Sezione III – Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti. […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 621 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 621 del Codice Civile. "Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 18
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2007, n. 16158Provvedimento: […] Riteneva la Corte di merito che il terzo rivendicante dovesse provare, ai sensi dell'art. 621 c.p.c., con atto scritto avente data certa anteriore al fallimento di essere stato proprietario del bene e che il bene alla data del fallimento non fosse di proprietà del debitore per essere stato a lui affidato a titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale. […] e 88, L.Fall., art. 103, artt. 619 e 621 c.p.c., nonché difetto di motivazione. […] Afferma che N- era terza rispetto al rapporto tra IS EL e la società fallita e poteva pertanto valersi del disposto dell'art. 621 c.c., e delle presunzioni che la norma consente di valorizzare. […]Leggi di più...
- fattispecie in tema di rivendicazione del bene nei confronti del fallimento dell'utilizzatore·
- proprietario o titolare di altro diritto reale sui beni compresi nell'attivo·
- oggetto·
- leasing finanziario·
- acquisto della proprietà da parte del concedente·
- mezzi·
- rivendicazione·
- anteriorità logica rispetto alla consegna all'utilizzatore·
- rapporti tra concedente ed utilizzatore·
- onere probatorio relativo·
- contratti in genere·
- autonomia contrattuale·
- fallimento·
- effetti·
- fallimento ed altre procedure concorsuali