Articolo 1402 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1378Articolo 1380
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9 ottobre 2010
Art. 1402. Finalita' 1. L'Ordine Militare d'Italia ha lo scopo di ricompensare mediante il conferimento di decorazioni le azioni distinte compiute in guerra da unita' delle Forze armate nazionali di terra, di mare e dell'aria o da singoli militari a esse appartenenti, che hanno dato sicure prove di perizia, di senso di responsabilita' e di valore. 2. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere conferite anche per operazioni di carattere militare compiute in tempo di pace, se sono strettamente connesse alle finalita' per le quali le Forze militari dello Stato sono costituite. 3. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere conferite anche alla memoria.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010