CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 239/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCIA DOMENICO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1845/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 01428202500000173000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060040146064000 IRPEF-ALTRO 2000 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420080004190614000 IRPEF-ALTRO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna la Comunicazione n. 01428202500000173 000, notificata a mezzo posta in data 26.06.2025, riguardante “Proposta di compensazione ex art. 28ter, DPR. n. 602/1973”, nonché per l'annullamento delle
2 cartelle di pagamento contenute.
Motivi di ricorso: cartelle mai ricevute. Prescrizione.
AE si oppone e chiede inammissibilità del ricorso per difetto di impugnabilità e per tardività.
ER si oppone ed eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva per il merito , chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'atto impugnato è il primo con cui la ricorrente è venuta a conoscenza dei crediti iscritti da qui la sua impugnabilità e non tardività del ricorso.
Attraverso la comunicazione impugnata AER ha informato la ricorrente che l'AE ha comunicato “… che risulta a Suo credito la somma di Euro 2.963,06-, per effetto dei seguenti provvedimenti di liquidazione …
Poiché Lei risulta anche debitrice della somma di Euro 133.019,24- La invitiamo a comunicare entro 60 giorni dalla ricezione della presente se accetta o meno la proposta di compensare tale debito con il suddetto credito d'imposta”.
Nel caso di specie, la ricorrente, non contesta la proposta di compensazione in sé considerata, ma le cartelle di pagamento (per la parte tributaria) dalle quali è derivata la proposta.
Dall'esame degli atti risulta che le dette cartelle sono intestate e notificate ad un curatore , tale circostanza
è confermata dalla stessa ER nella sua costituzione. E' , dunque, provato che la ricorrente non ha ricevuto le cartelle.
Tanto detto , questa Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le cartelle riportate nell'atto di compensazione.
Condanna le parti resistenti in solido al pagamento di euro 4.000,00 per le spese di giudizio da pagarsi in solido ai difensori Avv. Difensore_1 e Difensore_2 che si dichiarano antistatari.
P.Q.M.
La Corte di giustizia provinciale di Bari accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e quelli conseguenti. Condanna l' Agenzia entrata e riscossione, come costituite, a rifondere le spese processuali in favore degli avvocati antistatari , avv. Difensore_1 e Difensore_2, in solido, alla somma di E. 4.000,00, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCIA DOMENICO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1845/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 01428202500000173000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060040146064000 IRPEF-ALTRO 2000 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420080004190614000 IRPEF-ALTRO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna la Comunicazione n. 01428202500000173 000, notificata a mezzo posta in data 26.06.2025, riguardante “Proposta di compensazione ex art. 28ter, DPR. n. 602/1973”, nonché per l'annullamento delle
2 cartelle di pagamento contenute.
Motivi di ricorso: cartelle mai ricevute. Prescrizione.
AE si oppone e chiede inammissibilità del ricorso per difetto di impugnabilità e per tardività.
ER si oppone ed eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva per il merito , chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'atto impugnato è il primo con cui la ricorrente è venuta a conoscenza dei crediti iscritti da qui la sua impugnabilità e non tardività del ricorso.
Attraverso la comunicazione impugnata AER ha informato la ricorrente che l'AE ha comunicato “… che risulta a Suo credito la somma di Euro 2.963,06-, per effetto dei seguenti provvedimenti di liquidazione …
Poiché Lei risulta anche debitrice della somma di Euro 133.019,24- La invitiamo a comunicare entro 60 giorni dalla ricezione della presente se accetta o meno la proposta di compensare tale debito con il suddetto credito d'imposta”.
Nel caso di specie, la ricorrente, non contesta la proposta di compensazione in sé considerata, ma le cartelle di pagamento (per la parte tributaria) dalle quali è derivata la proposta.
Dall'esame degli atti risulta che le dette cartelle sono intestate e notificate ad un curatore , tale circostanza
è confermata dalla stessa ER nella sua costituzione. E' , dunque, provato che la ricorrente non ha ricevuto le cartelle.
Tanto detto , questa Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le cartelle riportate nell'atto di compensazione.
Condanna le parti resistenti in solido al pagamento di euro 4.000,00 per le spese di giudizio da pagarsi in solido ai difensori Avv. Difensore_1 e Difensore_2 che si dichiarano antistatari.
P.Q.M.
La Corte di giustizia provinciale di Bari accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e quelli conseguenti. Condanna l' Agenzia entrata e riscossione, come costituite, a rifondere le spese processuali in favore degli avvocati antistatari , avv. Difensore_1 e Difensore_2, in solido, alla somma di E. 4.000,00, oltre accessori se dovuti.