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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LE GRAZIELLA, Presidente e Relatore GHERARDINI ALESSANDRO, Giudice TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 68/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Quale Ex Leg.rapp./liq. Cess. Ricorrente_2 Srl In Liq.ne - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 P.IVA_1Cessata - - S.r.l. In Liquidazione -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I301006/2024 IRES-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I301006/2024 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I301006/2024 IRAP
- sul ricorso n. 69/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 In Proprio E Quale Ex Leg.rapp./liq. Cessata Societa' -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Cessata - Ricorrente_2 - S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T07I301115/2024 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 261/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_2Con ricorsi ritualmente proposti, , quale ex legale rapp.te/liq.re della cessata
S.r.l., rappresentato e difeso come in epigrafe, impugnava l'avviso di accertamento n. T8T03I301006/2024, per IRES IRAP IVA anno 2018, e l'avviso di accertamento n. T8T07I301115/2024, per ritenute non versate anno 2018, con i quali l'Agenzia delle entrate, all'esito di verifica della Guardia di Finanza con consegna del PVC il 16 gennaio 2024, a seguito di invio di Fornitore_1schema d'atto, aveva recuperato i costi relativi alle fatture afferenti ai fornitori di Nominativo_4, Fornitore_2 di Nominativo_5 e Fornitore_3 di Nominativo_1, ritenuti soggetti fittizi, in base agli elementi raccolti dai verificatori e a quelli risultanti all'anagrafe tributaria, con conseguente oggettiva inesistenza delle operazioni e, quindi, da un lato, accertamento di maggior reddito di impresa ai fini IRES e maggiori imponibili ai fini IRAP e IVA, e, dall'altro, omessa effettuazione delle ritenute sugli utili distribuiti, trattandosi di società a ristretta base. Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'avviso di accertamento n. T8T03I301006/2024, per aver specificamente contestato, in sede di osservazioni allo schema d'atto, l'applicazione della disciplina sanzionatoria antecedente alle modifiche introdotte con l'art. 2 d.lgs. 87/2024, mentre l'ufficio, in violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, nulla aveva esplicitato nell'atto impositivo, pur continuando ad applicare la pregressa contestata disciplina;
per infondatezza e mancata prova della pretesa, avendo l'Ufficio fondato l'accertamento sulla base delle risultanze del PVC, dal tenore del quale, tuttavia, si evince che i finanzieri non hanno fornito alcun elemento atto a provare l'inesistenza oggettiva delle operazioni, ma hanno indicato elementi presuntivi che neppure si fondano su fatti certi. Il ricorrente rilevava, al riguardo, che neppure risulta in quale periodo i sopralluoghi sono stati eseguiti, evidenziando che i fornitori avevano cessato l'attività ben prima dell'inizio della verifica, inoltre, con riferimento alla Fornitore_1, neppure è corretto l'assunto che la ditta non avesse Fornitore_1lavoratori dipendenti, posto che, dalla visura camerale storica di , emerge che nell'annualità in contestazione (2018) i dipendenti dell'azienda erano 6 (come comprovato dalla documentazione prodotta Fornitore_2sub doc. 5), mentre, nello stesso PVC, si dà atto che il fornitore Fornitore_3, nell'anno 2018, aveva 9 dipendenti. Con riferimento al fornitore , risultava inconferente la circostanza che la titolare della ditta avesse avuto un contratto di lavoro part-time, posto che, come indicato nello stesso PVC, quel rapporto di lavoro è intercorso nell'anno 2017 e non, invece, nell'annualità 2018 in oggetto. Il ricorrente aggiungeva che gli stessi finanzieri non hanno neppure contestato un eventuale retrocessione degli importi corrisposti dalla ricorrente Ricorrente_2
s.r.l. al fine di saldare le fatture emesse dalle ditte fornitrici Quanto, poi, al fatto che i fornitori non fossero in regola con gli adempimenti e i pagamenti fiscali, com'è noto, la circostanza non ha alcuna rilevanza al fine di comprovare l'oggettiva inesistenza delle operazioni di cui trattasi. Anzi, per comprovarne l'effettività, il ricorrente produceva file excel (doc. 7), tramite il quale erano stati analiticamente ricostruiti, per i mesi compresi tra gennaio e dicembre 2018, i minuti necessari per realizzare i capi successivamente venduti con le fatture ivi indicate nello stesso excel (prodotte al doc. 8), i cui risultati trovano conferma nel fatto che la percentuale di reddittività risultante dal disconoscimento dei costi effettuato dall'Ufficio sarebbe pari al 35,49%, ossia una percentuale del tutto incoerente rispetto alla realtà aziendale. Ribadiva, infine, l'illegittimità delle sanzioni amministrative tributarie applicate, per violazione dell'art. 5, d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 10, comma 3, l. n. 212/2000, oltre che per violazione dell'art. 2, d.lgs. 87/2024, e 3, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, dovendo valere il principio del favor rei, o, comunque, dovendosi applicare l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997, con riduzione della sanzione fino “alla metà del minimo”, in quanto nella specie ricorrono le “circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione”, solo a considerare la mancata applicazione del favor rei. Di conseguenza, il ricorrente chiedeva alla Corte adita: “a) in via principale, dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza delle pretese impositive e sanzionatorie recate nell'atto di accertamento impugnato, per tutti i motivi spesi, in via alternativa, nel presente atto;
c) in via subordinata, dichiarare l'illegittimità delle pretese sanzionatorie recate nell'atto impugnato, per tutte le ragioni svolte, anche in via alternativa, nel presente ricorso;
d) in via ulteriormente subordinata, rideterminare, in applicazione del principio del favor rei, la pretesa sanzionatoria (applicata con il c.d. cumulo giuridico) sulla base della disciplina prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 87/2024, se del caso previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per i motivi spesi nel ricorso;
e) in ulteriore subordine, rideterminare la pretesa sanzionatoria dell'Ufficio in misura pari alla metà del minimo edittale, ai sensi dell'art. 7, co. 4 del d.lgs. n. 472/1997, per le ragioni svolte nel presente ricorso;
d) in ogni caso, con condanna dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Prato al rimborso delle somme che risulteranno indebitamente corrisposte dal comparente in corso di causa, per il titolo in contestazione, ivi compresi gli interessi. Con vittoria, altresì, di diritti, spese ed onorari del presente giudizio”. Stante l'illegittimità dell'accertamento societario, il ricorrente deduceva anche l'illegittimità del consequenziale avviso di accertamento n. T8T07I301115/2024, formulando le medesime domande. L'Agenzia delle entrate, costituendosi in entrambi i giudizi, ribadiva la legittimità del proprio operato e la fondatezza delle pretese. Osservava di aver puntualmente motivato le pretese rispetto alle osservazioni rese dal contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale, anche in punto irrogazione delle sanzioni, come si evince a pag. 16 dell'accertamento societario, essendosi peraltro limitata ad applicare quanto prescritto ex lege, alla stregua di mero automatismo. Ribadiva di aver assolto all'onere probatorio a suo carico fornendo tutta una serie di indizi a comprova dell'inesistenza dei fornitori, da cui discende che le operazioni commerciali documentate dalle fatture non sono state mai poste in essere, non essendo, invece, tenuta a compiere ulteriori indagini, tantomeno superflue indagini finanziarie sui conti corrente delle società al fine di appurare la retrocessione delle somme, che notoriamente non avviene 'chiaro', per di più quando il ricorrente non ha neppure prodotto in atti la documentazione inerente ai pagamenti. Di tal che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, avendo l'Ufficio assolto il proprio onere probatorio, spettava al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, mentre il ricorrente non ha prodotto documentazione alcuna idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni, né con riguardo alla fase delle trattative (mancano gli ordini - anche eventualmente effettuati tramiti mail o messaggi whatapp), né con riguardo alla fase dell'esecuzione (non sono prodotti ddt o un documento che attesti la consegna della merce). L'Agenzia delle entrate contestava la valenza probatoria del file excell, già fornito all'esame dell'Ufficio in sede di contraddittorio, in quanto mera dichiarazione di parte, per di più a fronte di fatture che contengono descrizioni delle operazioni assolutamente generiche, per cui non è neppure possibile quantificare con esattezza il tempo necessario per realizzare tali operazioni, e, soprattutto, la documentazione prodotta dal ricorrente non prova il collegamento puntuale tra la merce trasmessa ai fornitori e le lavorazioni fatturate mediante documentazione direttamente afferente alle fatture di acquisto, richiamando, comunque tutto quanto già opposto nella motivazione dell'accertamento. Ribadiva, infine, la legittima irrogazione delle sanzioni, non sussistendo nella specie alcuno dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni invocate dal ricorrente, osservando, quanto al principio del favor rei, che l'applicazione della sanzione più favorevole è preclusa da una espressa previsione normativa, in particolar modo all'art. 5 del d.lgs. n. 87 del 2024, in forza del quale la rivisitazione delle sanzioni amministrative in materia fiscale, complessivamente favorevole al contribuente, va applicata a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, sulla cui portata si è già pronunciata la Corte di cassazione, ancora di recente con la sentenza n. 1274/2025, affermando la legittimità dell'irretroattività della norma, in quanto “le ragioni che sottendono la disciplina sanzionatoria apprestata in tema di obbligazioni tributarie (…) possono giustificare deroghe all'applicazione del principio del favor rei”. Di conseguenza l'Agenzia delle entrate chiedeva il rigetto di entrambi i ricorsi, previa loro riunione, con la vittoria delle spese. Fissata l'udienza di trattazione, il ricorrente depositava ulteriore documentazione, tra cui la prova degli avvenuti pagamenti e replicava con memoria alle controdeduzioni dell'Ufficio, in particolare evidenziando che la sussistenza dei pagamenti, comunque documentata in atti, era già stata riscontrata dai finanzieri in sede di verifica, tanto è vero che non era stata formulata alcuna contestazione in ordine alla mancata prova dei pagamenti, né nel PVC, né nel successivo avviso di accertamento. All'udienza comparivano le parti che illustravano ancora le proprie ragioni e insistevano per l'accoglimento delle domande proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, sentite le parti, va, preliminarmente, disposta la riunione dei due ricorsi, trattandosi di procedimenti fra loro connessi, posto che il secondo accertamento deriva direttamente da quanto accertato con il primo. Passando, quindi, ad esaminare i motivi di ricorso, a leggere gli atti impugnati risulta che l'Agenzia delle entrate, nel motivare le pretese, abbia tenuto conto delle osservazioni opposte dal contribuente nella fase di contraddittorio, tuttavia non ritenute fondate, anche in punto sanzioni, come comprovato dal fatto, ampiamente dettagliato, che è stata applicata la percentuale stabilita dalla legge anteriormente alle modifiche introdotte con il d.lgs. 87/2024, valevoli, per espressa previsione normativa, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Può ritenersi, pertanto, che, essendosi l'Ufficio limitato ad applicare le sanzioni ai sensi di legge, neppure fosse necessaria ulteriore specifica motivazione rispetto alla mera applicazione delle norme, per cui risulta complessivamente rispettato l'obbligo di motivazione rafforzata, peraltro imposto dalla disciplina sul contraddittorio obbligatorio, che, nella specie, non è neppure applicabile, trattandosi di accertamento ex art. 41-bis, d.p.r. n. 600/1973. Quanto al merito, trattandosi di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, è pacifico che l'onere della prova incombe sull'Ufficio, sia che si voglia richiamare l'art. 2697 c.c., o, più correttamente, vada applicato l'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, che detta la disciplina apposita per il processo tributario, così da rendere superfluo il rimando ad altre disposizioni, quale, appunto, l'art. 2697 c.c. Ai sensi, poi, dell'art. 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente nella formulazione in vigore dal 18 gennaio 2024, applicabile al presente giudizio per essere stati l'avvisi di accertamento notificati successivamente, “gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione”. L'Ufficio ha, quindi, fondato la pretesa, come per l'appunto si legge negli avvisi di accertamento impugnati, in base a una serie di circostanze, in parte riportate dai funzionari verificatori della Guardia di Finanza nell'espressamente richiamato PVC e in parte desunte dall'Anagrafe Tributaria, a comprova dell'inesistenza del fornitore, da cui viene fatta derivare in via presuntiva l'inesistenza delle operazioni fatturate. Quanto alla Fornitore_1, le circostanze che l'Ufficio ha posto a base della prova presuntiva (fogli Luogo_1 Indirizzo_113-15 PVC) sono le seguenti: i. la ditta, con sede in , alla , costituita il 24/11/2016 è cessata il 30/06/2018 (c.d. ditta apri e chiudi); ii. la legale rappresentante, sig. Nominativo_4, è irreperibile, con ultimo domicilio conosciuto in Luogo_2, Indirizzo_2 , nonostante non risulti istituito alcun depositario/intermediario delle scritture contabili in Prato, e risulta assunta, con contratto di lavoro dipendente part-time dal 20 gennaio al 31 dicembre 2018, dalla ditta Società_2 s.a.s., con sede in Luogo_2, Indirizzo_3; iii. nonostante i sopralluoghi presso la sede della Fornitore_1, i militari non hanno reperito alcun elemento riconducibile alla ditta in questione;
iv. dai sopralluoghi emergeva invece che al medesimo indirizzo coesisteva altra ditta – Fornitore_4
di Nominativo_8 - che ivi avrebbe svolto la propria attività (anch'essa sospetta) dal Società_419/06/2015 al 25/07/2017; v. l'impresa non è intestataria di automezzi (eccezion fatta per una di cui risulta locataria, ma ad uso familiare e che pertanto non rileva); vi. l'impresa non ha utenze elettriche, né idriche, né telefoniche;
vii. la ditta non conclude contratti giuridici (locazioni, compravendita di immobili), salva una locazione di immobile ad uso abitativo stipulata il 1° ottobre 2017 con il sig. Nominativo_9. Da qui l'inidoneità della Fornitore_1 a svolgere l'attività di impresa, per l'assenza di locali, mezzi e utenze. Fornitore_1Per contro, il ricorrente ha dimostrato che la aveva, nel 2018, sei dipendenti e osserva che, risultando la Fornitore_1 cessata in data 30 giugno 2018, avendo i verificatori iniziato le operazioni il 15 gennaio 2020, poi sospese per l'insorgere della pandemia Covid-19, e, quindi riprese nel 2024 (pag. 12 del PVC), sebbene non sia chiaro quando sono avvenuti i menzionati sopralluoghi, la circostanza che in loco i verificatori non avessero trovato riferimento alcuno alla ditta Nominativo_4della si rivela ovvia, in quanto l'attività era già da tempo cessata, ma non idonea a escludere che, nel 2018, la ditta, invece, operasse. Al riguardo si osserva che, trattandosi di operazioni oggettivamente inesistenti, l'inesistenza del fornitore, nel caso della Fornitore_1, assume rilevanza laddove non vi sia neppure traccia di attività alcuna, in quanto la persona fisica che appare titolare della ditta ben potrebbe celare l'attività in effetti svolta sotto le direttive di qualcun altro, che formalmente non appare. Si intende cioè dire che l'Ufficio deve provare che non esiste alcuna attività, sicché la ditta si rivela fittizia, non solo soggettivamente, ma perché nessuna attività risulta svolta, tanto meno nel luogo dove è la sede. Il riferimento alla titolarità di un nominativo e, poi, di un altro nominativo nel luogo dove, invece, l'attività è svolta non prova, infatti, di per sé, l'inesistenza delle operazioni. Orbene, dal PVC non risulta che, all'esito dei sopralluoghi, i verificatori avessero riscontrato la totale assenza di attività nel luogo costituente la sede della ditta, leggendosi, infatti, al foglio 12 che “non è stato possibile rilevare alcun Nominativo_4elemento riconducibile alla precedente gestione da parte della titolare ”, da cui si evince Fornitore_1che, in quel luogo, sede nel 2018 della , si svolgeva attività compatibile, ma ritenuta non riconducibile alla titolare di quella ditta, sebbene i verificatori neppure abbiano specificato da quale fonte quell'informazione sia stata tratta. Non solo, nel verbale si legge che “allo stesso indirizzo per un medesimo periodo risultava coesistere altra azienda”, specificando, poi, che la detta azienda, Fornitore_4 di Nominativo_8 , ha iniziato l'attività commerciale in data 19.06.2015, per cessare in data 25.07.2017, ovvero qualche mese dopo il formale inizio dell'attività della Fornitore_1
, a fine anno 2016, proseguita fino al 30 giugno 2018, in sostanziale continuità dunque dell'attività, prima formalmente intestata a una Pelletteria e, poi, all'altra. La Fornitore_1, infine, risulta avere avuto dipendenti, sia nel 2017, sia nel 2018, circostanza che avvalora lo svolgimento di attività. La Corte adita, dunque, ritiene che l'Ufficio non abba assolto al proprio onere probatorio, in quanto la prova indiziaria fornita “è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni” con riguardo al recupero relativo alle fatture afferenti Fornitore_1al fornitore . Pertanto, l'avviso di accertamento impugnato va in parte qua annullato come prescritto dall'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992. Quanto alla Fornitore_2 di Nominativo_5, le circostanze che l'Ufficio ha posto a base della prova presuntiva (fogli 16-18 PVC) sono le seguenti: i. l'impresa in questione ha avuto una breve vita, in quanto è stata attiva dal 23.03.2018 al 07.03.2022; ii. i sopraluoghi che la GDF ha effettuato nella sede non hanno consentito di rilevare alcun elemento riconducibile alla gestione di Nominativo_5 e anche in Fornitore_4questo caso nello stesso indirizzo risultava coesistere un'altra impresa (La di Nominativo_8 Fornitore_2), la quale aveva precedentemente assunto alcuni dei dipendenti della , che, nell'anno 2018, risultano in numero di 6, alternatisi per un periodo massimo di 9 mensilità (dipendente Nominativo_11 Nominativo_12 Nominativo_2) a un minimo di una mensilità (dipendenti e , entrambi 4 settimane); iii. la ditta aveva presentato dichiarazione iva per l'annualità 2018 (in ritardo), tuttavia priva di operazioni passive;
iv. l'impresa ha ruoli pendenti con ADER;
v. la ditta non aveva utenze intestate, né idriche, né elettriche;
vi. l'impresa non aveva contratti di locazioni e non era proprietaria di immobili;
vii. non risultano automezzi intestati alla ditta. Da qui la ritenuta inidoneità allo svolgimento di attività di impresa. Fornitore_2 Fornitore_1Anche per la valgono le considerazioni sopra svolte per la . Lo svolgimento di attività comprovato nei locali fatti oggetto di sopralluogo, sebbene in confuso alternarsi di ditte e con assunzione di dipendenti nell'una o nell'altra di esse, mostra sicuramente un modo di agire sfuggente al fisco, ma non che il locale non fosse adibito ad esercizio di attività e, tanto meno, che non fosse effettuata proprio l'attività relativa alle fatture in oggetto. Pertanto, se l'Ufficio ben potrà, anzi dovrà, recuperare il dovuto dai soggetti evasori, non può legittimamente procedere ad un recupero di cui non risulta dimostrato, “in modo circostanziato e puntuale” la prova a suo carico dell'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate e pagate dalla ricorrente (come documentato in atti, a confutazione di quanto rilevato dall'Ufficio nelle controdeduzioni, sebbene un simile rilievo non fosse neppure contenuto nell'atto di accertamento). Ne consegue l'annullamento dell'avviso impugnato anche in parte qua, sempre ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992. Fornitore_3Quanto, infine, alla , le circostanze che l'Ufficio ha posto a base della prova presuntiva (fogli 18-20 del PVC) sono le seguenti: i. l'impresa ha avuto vita breve: dal 28.11.2017 al 24.05.2018, con legale rappresentante l'omonima titolare;
ii. la ditta non aveva alcun intermediario o depositario delle scritture contabili;
iii. dai sopraluoghi eseguiti, la sede aziendale risultava chiusa e inattiva e non era possibile rilevare documenti riconducibili alla gestione della titolare Nominativo_1; iv. per l'anno di imposta 2018, la ditta non presentava dichiarazione ai fini reddituali, irap e iva, tuttavia l'Ufficio ha ricostruito che l'impresa avrebbe effettuato operazioni peri ad € 1.577.462,91 (Iva € 347.041,81); v. in epoca successiva alla data di cessazione (24.05.2018), da consultazioni a sistema, risulta che l'impresa ha emesso n. 23 fatture di vendita per un imponibile di € 304.411,16 (+ 66.970,00); vi. assenza di utenze idriche ed elettriche intestate alla ditta individuale;
vii. non risultano lavoratori dipendenti in carico dell'impresa; viii. assenza di negozi giuridici (contratto di acquisto o di locazione di beni immobili); ix. L'impresa non risulta intestataria di veicoli registrati al PRA o immobili iscritti al catasto. Da qui la ritenuta inidoneità allo svolgimento di attività di impresa. Diversamente che per le altre due ditte, nel caso, l'Ufficio ha comprovato non esservi e non esservi mai stata traccia alcuna di svolgimento di attività, per di più risultando emesse fatture anche quando la ditta era già formalmente cessata. A fronte della fornita prova presuntiva gravante sull'Ufficio, per parte sua, il ricorrente non ha saputo offrire alcun elemento idoneo a comprovare, invece, l'effettività delle dette operazioni. Di conseguenza il recupero di cui trattasi va confermato. A seguito del parziale annullamento societario, discende, per corrispondente riduzione, l'annullamento parziale dell'accertamento relativo alle omesse ritenute. Al riguardo, si precisa che, stante il refuso (errore materiale) contenuto nel dispositivo depositato il 22.12.2024, il riferimento ivi contenuto al ricorso deve intendersi riferito ai ricorsi riuniti e l'annullamento parziale deve intendersi riferito ad entrambi gli atti impugnati. Le sanzioni e gli interessi relativi ad entrambi gli atti andranno ricalcolati in conseguenza dei parziali annullamenti, osservandosi, quanto alle sanzioni, che non sussiste alcuno dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni invocate dal ricorrente, né sotto il profilo dell'elemento soggettivo, né sotto il profilo della proporzionalità. Sebbene appaia discutibile la scelta del legislatore di ridurre, nell'ambito della riforma, l'importo delle sanzioni a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, in contrasto con il principio espresso dall'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, tutt'ora in vigore, tuttavia si tratta di una scelta del legislatore, determinata da evidenti ragioni di cassa, che, in quanto avvalorata dalla Suprema Corte, nella complessiva vicenda di cui trattasi, non pare meritevole di ulteriori approfondimenti, peraltro neppure motivatamente sollecitati dal ricorrente. Le spese, infine, viste le parziali ragioni delle parti, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Prato, sez. II, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, annulla parzialmente gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Prato, 15 dicembre 2025.
Il Presidente estensore Graziella Glendi
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LE GRAZIELLA, Presidente e Relatore GHERARDINI ALESSANDRO, Giudice TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 68/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Quale Ex Leg.rapp./liq. Cess. Ricorrente_2 Srl In Liq.ne - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 P.IVA_1Cessata - - S.r.l. In Liquidazione -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I301006/2024 IRES-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I301006/2024 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I301006/2024 IRAP
- sul ricorso n. 69/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 In Proprio E Quale Ex Leg.rapp./liq. Cessata Societa' -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Cessata - Ricorrente_2 - S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T07I301115/2024 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 261/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_2Con ricorsi ritualmente proposti, , quale ex legale rapp.te/liq.re della cessata
S.r.l., rappresentato e difeso come in epigrafe, impugnava l'avviso di accertamento n. T8T03I301006/2024, per IRES IRAP IVA anno 2018, e l'avviso di accertamento n. T8T07I301115/2024, per ritenute non versate anno 2018, con i quali l'Agenzia delle entrate, all'esito di verifica della Guardia di Finanza con consegna del PVC il 16 gennaio 2024, a seguito di invio di Fornitore_1schema d'atto, aveva recuperato i costi relativi alle fatture afferenti ai fornitori di Nominativo_4, Fornitore_2 di Nominativo_5 e Fornitore_3 di Nominativo_1, ritenuti soggetti fittizi, in base agli elementi raccolti dai verificatori e a quelli risultanti all'anagrafe tributaria, con conseguente oggettiva inesistenza delle operazioni e, quindi, da un lato, accertamento di maggior reddito di impresa ai fini IRES e maggiori imponibili ai fini IRAP e IVA, e, dall'altro, omessa effettuazione delle ritenute sugli utili distribuiti, trattandosi di società a ristretta base. Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'avviso di accertamento n. T8T03I301006/2024, per aver specificamente contestato, in sede di osservazioni allo schema d'atto, l'applicazione della disciplina sanzionatoria antecedente alle modifiche introdotte con l'art. 2 d.lgs. 87/2024, mentre l'ufficio, in violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, nulla aveva esplicitato nell'atto impositivo, pur continuando ad applicare la pregressa contestata disciplina;
per infondatezza e mancata prova della pretesa, avendo l'Ufficio fondato l'accertamento sulla base delle risultanze del PVC, dal tenore del quale, tuttavia, si evince che i finanzieri non hanno fornito alcun elemento atto a provare l'inesistenza oggettiva delle operazioni, ma hanno indicato elementi presuntivi che neppure si fondano su fatti certi. Il ricorrente rilevava, al riguardo, che neppure risulta in quale periodo i sopralluoghi sono stati eseguiti, evidenziando che i fornitori avevano cessato l'attività ben prima dell'inizio della verifica, inoltre, con riferimento alla Fornitore_1, neppure è corretto l'assunto che la ditta non avesse Fornitore_1lavoratori dipendenti, posto che, dalla visura camerale storica di , emerge che nell'annualità in contestazione (2018) i dipendenti dell'azienda erano 6 (come comprovato dalla documentazione prodotta Fornitore_2sub doc. 5), mentre, nello stesso PVC, si dà atto che il fornitore Fornitore_3, nell'anno 2018, aveva 9 dipendenti. Con riferimento al fornitore , risultava inconferente la circostanza che la titolare della ditta avesse avuto un contratto di lavoro part-time, posto che, come indicato nello stesso PVC, quel rapporto di lavoro è intercorso nell'anno 2017 e non, invece, nell'annualità 2018 in oggetto. Il ricorrente aggiungeva che gli stessi finanzieri non hanno neppure contestato un eventuale retrocessione degli importi corrisposti dalla ricorrente Ricorrente_2
s.r.l. al fine di saldare le fatture emesse dalle ditte fornitrici Quanto, poi, al fatto che i fornitori non fossero in regola con gli adempimenti e i pagamenti fiscali, com'è noto, la circostanza non ha alcuna rilevanza al fine di comprovare l'oggettiva inesistenza delle operazioni di cui trattasi. Anzi, per comprovarne l'effettività, il ricorrente produceva file excel (doc. 7), tramite il quale erano stati analiticamente ricostruiti, per i mesi compresi tra gennaio e dicembre 2018, i minuti necessari per realizzare i capi successivamente venduti con le fatture ivi indicate nello stesso excel (prodotte al doc. 8), i cui risultati trovano conferma nel fatto che la percentuale di reddittività risultante dal disconoscimento dei costi effettuato dall'Ufficio sarebbe pari al 35,49%, ossia una percentuale del tutto incoerente rispetto alla realtà aziendale. Ribadiva, infine, l'illegittimità delle sanzioni amministrative tributarie applicate, per violazione dell'art. 5, d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 10, comma 3, l. n. 212/2000, oltre che per violazione dell'art. 2, d.lgs. 87/2024, e 3, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, dovendo valere il principio del favor rei, o, comunque, dovendosi applicare l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997, con riduzione della sanzione fino “alla metà del minimo”, in quanto nella specie ricorrono le “circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione”, solo a considerare la mancata applicazione del favor rei. Di conseguenza, il ricorrente chiedeva alla Corte adita: “a) in via principale, dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza delle pretese impositive e sanzionatorie recate nell'atto di accertamento impugnato, per tutti i motivi spesi, in via alternativa, nel presente atto;
c) in via subordinata, dichiarare l'illegittimità delle pretese sanzionatorie recate nell'atto impugnato, per tutte le ragioni svolte, anche in via alternativa, nel presente ricorso;
d) in via ulteriormente subordinata, rideterminare, in applicazione del principio del favor rei, la pretesa sanzionatoria (applicata con il c.d. cumulo giuridico) sulla base della disciplina prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 87/2024, se del caso previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per i motivi spesi nel ricorso;
e) in ulteriore subordine, rideterminare la pretesa sanzionatoria dell'Ufficio in misura pari alla metà del minimo edittale, ai sensi dell'art. 7, co. 4 del d.lgs. n. 472/1997, per le ragioni svolte nel presente ricorso;
d) in ogni caso, con condanna dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Prato al rimborso delle somme che risulteranno indebitamente corrisposte dal comparente in corso di causa, per il titolo in contestazione, ivi compresi gli interessi. Con vittoria, altresì, di diritti, spese ed onorari del presente giudizio”. Stante l'illegittimità dell'accertamento societario, il ricorrente deduceva anche l'illegittimità del consequenziale avviso di accertamento n. T8T07I301115/2024, formulando le medesime domande. L'Agenzia delle entrate, costituendosi in entrambi i giudizi, ribadiva la legittimità del proprio operato e la fondatezza delle pretese. Osservava di aver puntualmente motivato le pretese rispetto alle osservazioni rese dal contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale, anche in punto irrogazione delle sanzioni, come si evince a pag. 16 dell'accertamento societario, essendosi peraltro limitata ad applicare quanto prescritto ex lege, alla stregua di mero automatismo. Ribadiva di aver assolto all'onere probatorio a suo carico fornendo tutta una serie di indizi a comprova dell'inesistenza dei fornitori, da cui discende che le operazioni commerciali documentate dalle fatture non sono state mai poste in essere, non essendo, invece, tenuta a compiere ulteriori indagini, tantomeno superflue indagini finanziarie sui conti corrente delle società al fine di appurare la retrocessione delle somme, che notoriamente non avviene 'chiaro', per di più quando il ricorrente non ha neppure prodotto in atti la documentazione inerente ai pagamenti. Di tal che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, avendo l'Ufficio assolto il proprio onere probatorio, spettava al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, mentre il ricorrente non ha prodotto documentazione alcuna idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni, né con riguardo alla fase delle trattative (mancano gli ordini - anche eventualmente effettuati tramiti mail o messaggi whatapp), né con riguardo alla fase dell'esecuzione (non sono prodotti ddt o un documento che attesti la consegna della merce). L'Agenzia delle entrate contestava la valenza probatoria del file excell, già fornito all'esame dell'Ufficio in sede di contraddittorio, in quanto mera dichiarazione di parte, per di più a fronte di fatture che contengono descrizioni delle operazioni assolutamente generiche, per cui non è neppure possibile quantificare con esattezza il tempo necessario per realizzare tali operazioni, e, soprattutto, la documentazione prodotta dal ricorrente non prova il collegamento puntuale tra la merce trasmessa ai fornitori e le lavorazioni fatturate mediante documentazione direttamente afferente alle fatture di acquisto, richiamando, comunque tutto quanto già opposto nella motivazione dell'accertamento. Ribadiva, infine, la legittima irrogazione delle sanzioni, non sussistendo nella specie alcuno dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni invocate dal ricorrente, osservando, quanto al principio del favor rei, che l'applicazione della sanzione più favorevole è preclusa da una espressa previsione normativa, in particolar modo all'art. 5 del d.lgs. n. 87 del 2024, in forza del quale la rivisitazione delle sanzioni amministrative in materia fiscale, complessivamente favorevole al contribuente, va applicata a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, sulla cui portata si è già pronunciata la Corte di cassazione, ancora di recente con la sentenza n. 1274/2025, affermando la legittimità dell'irretroattività della norma, in quanto “le ragioni che sottendono la disciplina sanzionatoria apprestata in tema di obbligazioni tributarie (…) possono giustificare deroghe all'applicazione del principio del favor rei”. Di conseguenza l'Agenzia delle entrate chiedeva il rigetto di entrambi i ricorsi, previa loro riunione, con la vittoria delle spese. Fissata l'udienza di trattazione, il ricorrente depositava ulteriore documentazione, tra cui la prova degli avvenuti pagamenti e replicava con memoria alle controdeduzioni dell'Ufficio, in particolare evidenziando che la sussistenza dei pagamenti, comunque documentata in atti, era già stata riscontrata dai finanzieri in sede di verifica, tanto è vero che non era stata formulata alcuna contestazione in ordine alla mancata prova dei pagamenti, né nel PVC, né nel successivo avviso di accertamento. All'udienza comparivano le parti che illustravano ancora le proprie ragioni e insistevano per l'accoglimento delle domande proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, sentite le parti, va, preliminarmente, disposta la riunione dei due ricorsi, trattandosi di procedimenti fra loro connessi, posto che il secondo accertamento deriva direttamente da quanto accertato con il primo. Passando, quindi, ad esaminare i motivi di ricorso, a leggere gli atti impugnati risulta che l'Agenzia delle entrate, nel motivare le pretese, abbia tenuto conto delle osservazioni opposte dal contribuente nella fase di contraddittorio, tuttavia non ritenute fondate, anche in punto sanzioni, come comprovato dal fatto, ampiamente dettagliato, che è stata applicata la percentuale stabilita dalla legge anteriormente alle modifiche introdotte con il d.lgs. 87/2024, valevoli, per espressa previsione normativa, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Può ritenersi, pertanto, che, essendosi l'Ufficio limitato ad applicare le sanzioni ai sensi di legge, neppure fosse necessaria ulteriore specifica motivazione rispetto alla mera applicazione delle norme, per cui risulta complessivamente rispettato l'obbligo di motivazione rafforzata, peraltro imposto dalla disciplina sul contraddittorio obbligatorio, che, nella specie, non è neppure applicabile, trattandosi di accertamento ex art. 41-bis, d.p.r. n. 600/1973. Quanto al merito, trattandosi di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, è pacifico che l'onere della prova incombe sull'Ufficio, sia che si voglia richiamare l'art. 2697 c.c., o, più correttamente, vada applicato l'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, che detta la disciplina apposita per il processo tributario, così da rendere superfluo il rimando ad altre disposizioni, quale, appunto, l'art. 2697 c.c. Ai sensi, poi, dell'art. 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente nella formulazione in vigore dal 18 gennaio 2024, applicabile al presente giudizio per essere stati l'avvisi di accertamento notificati successivamente, “gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione”. L'Ufficio ha, quindi, fondato la pretesa, come per l'appunto si legge negli avvisi di accertamento impugnati, in base a una serie di circostanze, in parte riportate dai funzionari verificatori della Guardia di Finanza nell'espressamente richiamato PVC e in parte desunte dall'Anagrafe Tributaria, a comprova dell'inesistenza del fornitore, da cui viene fatta derivare in via presuntiva l'inesistenza delle operazioni fatturate. Quanto alla Fornitore_1, le circostanze che l'Ufficio ha posto a base della prova presuntiva (fogli Luogo_1 Indirizzo_113-15 PVC) sono le seguenti: i. la ditta, con sede in , alla , costituita il 24/11/2016 è cessata il 30/06/2018 (c.d. ditta apri e chiudi); ii. la legale rappresentante, sig. Nominativo_4, è irreperibile, con ultimo domicilio conosciuto in Luogo_2, Indirizzo_2 , nonostante non risulti istituito alcun depositario/intermediario delle scritture contabili in Prato, e risulta assunta, con contratto di lavoro dipendente part-time dal 20 gennaio al 31 dicembre 2018, dalla ditta Società_2 s.a.s., con sede in Luogo_2, Indirizzo_3; iii. nonostante i sopralluoghi presso la sede della Fornitore_1, i militari non hanno reperito alcun elemento riconducibile alla ditta in questione;
iv. dai sopralluoghi emergeva invece che al medesimo indirizzo coesisteva altra ditta – Fornitore_4
di Nominativo_8 - che ivi avrebbe svolto la propria attività (anch'essa sospetta) dal Società_419/06/2015 al 25/07/2017; v. l'impresa non è intestataria di automezzi (eccezion fatta per una di cui risulta locataria, ma ad uso familiare e che pertanto non rileva); vi. l'impresa non ha utenze elettriche, né idriche, né telefoniche;
vii. la ditta non conclude contratti giuridici (locazioni, compravendita di immobili), salva una locazione di immobile ad uso abitativo stipulata il 1° ottobre 2017 con il sig. Nominativo_9. Da qui l'inidoneità della Fornitore_1 a svolgere l'attività di impresa, per l'assenza di locali, mezzi e utenze. Fornitore_1Per contro, il ricorrente ha dimostrato che la aveva, nel 2018, sei dipendenti e osserva che, risultando la Fornitore_1 cessata in data 30 giugno 2018, avendo i verificatori iniziato le operazioni il 15 gennaio 2020, poi sospese per l'insorgere della pandemia Covid-19, e, quindi riprese nel 2024 (pag. 12 del PVC), sebbene non sia chiaro quando sono avvenuti i menzionati sopralluoghi, la circostanza che in loco i verificatori non avessero trovato riferimento alcuno alla ditta Nominativo_4della si rivela ovvia, in quanto l'attività era già da tempo cessata, ma non idonea a escludere che, nel 2018, la ditta, invece, operasse. Al riguardo si osserva che, trattandosi di operazioni oggettivamente inesistenti, l'inesistenza del fornitore, nel caso della Fornitore_1, assume rilevanza laddove non vi sia neppure traccia di attività alcuna, in quanto la persona fisica che appare titolare della ditta ben potrebbe celare l'attività in effetti svolta sotto le direttive di qualcun altro, che formalmente non appare. Si intende cioè dire che l'Ufficio deve provare che non esiste alcuna attività, sicché la ditta si rivela fittizia, non solo soggettivamente, ma perché nessuna attività risulta svolta, tanto meno nel luogo dove è la sede. Il riferimento alla titolarità di un nominativo e, poi, di un altro nominativo nel luogo dove, invece, l'attività è svolta non prova, infatti, di per sé, l'inesistenza delle operazioni. Orbene, dal PVC non risulta che, all'esito dei sopralluoghi, i verificatori avessero riscontrato la totale assenza di attività nel luogo costituente la sede della ditta, leggendosi, infatti, al foglio 12 che “non è stato possibile rilevare alcun Nominativo_4elemento riconducibile alla precedente gestione da parte della titolare ”, da cui si evince Fornitore_1che, in quel luogo, sede nel 2018 della , si svolgeva attività compatibile, ma ritenuta non riconducibile alla titolare di quella ditta, sebbene i verificatori neppure abbiano specificato da quale fonte quell'informazione sia stata tratta. Non solo, nel verbale si legge che “allo stesso indirizzo per un medesimo periodo risultava coesistere altra azienda”, specificando, poi, che la detta azienda, Fornitore_4 di Nominativo_8 , ha iniziato l'attività commerciale in data 19.06.2015, per cessare in data 25.07.2017, ovvero qualche mese dopo il formale inizio dell'attività della Fornitore_1
, a fine anno 2016, proseguita fino al 30 giugno 2018, in sostanziale continuità dunque dell'attività, prima formalmente intestata a una Pelletteria e, poi, all'altra. La Fornitore_1, infine, risulta avere avuto dipendenti, sia nel 2017, sia nel 2018, circostanza che avvalora lo svolgimento di attività. La Corte adita, dunque, ritiene che l'Ufficio non abba assolto al proprio onere probatorio, in quanto la prova indiziaria fornita “è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni” con riguardo al recupero relativo alle fatture afferenti Fornitore_1al fornitore . Pertanto, l'avviso di accertamento impugnato va in parte qua annullato come prescritto dall'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992. Quanto alla Fornitore_2 di Nominativo_5, le circostanze che l'Ufficio ha posto a base della prova presuntiva (fogli 16-18 PVC) sono le seguenti: i. l'impresa in questione ha avuto una breve vita, in quanto è stata attiva dal 23.03.2018 al 07.03.2022; ii. i sopraluoghi che la GDF ha effettuato nella sede non hanno consentito di rilevare alcun elemento riconducibile alla gestione di Nominativo_5 e anche in Fornitore_4questo caso nello stesso indirizzo risultava coesistere un'altra impresa (La di Nominativo_8 Fornitore_2), la quale aveva precedentemente assunto alcuni dei dipendenti della , che, nell'anno 2018, risultano in numero di 6, alternatisi per un periodo massimo di 9 mensilità (dipendente Nominativo_11 Nominativo_12 Nominativo_2) a un minimo di una mensilità (dipendenti e , entrambi 4 settimane); iii. la ditta aveva presentato dichiarazione iva per l'annualità 2018 (in ritardo), tuttavia priva di operazioni passive;
iv. l'impresa ha ruoli pendenti con ADER;
v. la ditta non aveva utenze intestate, né idriche, né elettriche;
vi. l'impresa non aveva contratti di locazioni e non era proprietaria di immobili;
vii. non risultano automezzi intestati alla ditta. Da qui la ritenuta inidoneità allo svolgimento di attività di impresa. Fornitore_2 Fornitore_1Anche per la valgono le considerazioni sopra svolte per la . Lo svolgimento di attività comprovato nei locali fatti oggetto di sopralluogo, sebbene in confuso alternarsi di ditte e con assunzione di dipendenti nell'una o nell'altra di esse, mostra sicuramente un modo di agire sfuggente al fisco, ma non che il locale non fosse adibito ad esercizio di attività e, tanto meno, che non fosse effettuata proprio l'attività relativa alle fatture in oggetto. Pertanto, se l'Ufficio ben potrà, anzi dovrà, recuperare il dovuto dai soggetti evasori, non può legittimamente procedere ad un recupero di cui non risulta dimostrato, “in modo circostanziato e puntuale” la prova a suo carico dell'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate e pagate dalla ricorrente (come documentato in atti, a confutazione di quanto rilevato dall'Ufficio nelle controdeduzioni, sebbene un simile rilievo non fosse neppure contenuto nell'atto di accertamento). Ne consegue l'annullamento dell'avviso impugnato anche in parte qua, sempre ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992. Fornitore_3Quanto, infine, alla , le circostanze che l'Ufficio ha posto a base della prova presuntiva (fogli 18-20 del PVC) sono le seguenti: i. l'impresa ha avuto vita breve: dal 28.11.2017 al 24.05.2018, con legale rappresentante l'omonima titolare;
ii. la ditta non aveva alcun intermediario o depositario delle scritture contabili;
iii. dai sopraluoghi eseguiti, la sede aziendale risultava chiusa e inattiva e non era possibile rilevare documenti riconducibili alla gestione della titolare Nominativo_1; iv. per l'anno di imposta 2018, la ditta non presentava dichiarazione ai fini reddituali, irap e iva, tuttavia l'Ufficio ha ricostruito che l'impresa avrebbe effettuato operazioni peri ad € 1.577.462,91 (Iva € 347.041,81); v. in epoca successiva alla data di cessazione (24.05.2018), da consultazioni a sistema, risulta che l'impresa ha emesso n. 23 fatture di vendita per un imponibile di € 304.411,16 (+ 66.970,00); vi. assenza di utenze idriche ed elettriche intestate alla ditta individuale;
vii. non risultano lavoratori dipendenti in carico dell'impresa; viii. assenza di negozi giuridici (contratto di acquisto o di locazione di beni immobili); ix. L'impresa non risulta intestataria di veicoli registrati al PRA o immobili iscritti al catasto. Da qui la ritenuta inidoneità allo svolgimento di attività di impresa. Diversamente che per le altre due ditte, nel caso, l'Ufficio ha comprovato non esservi e non esservi mai stata traccia alcuna di svolgimento di attività, per di più risultando emesse fatture anche quando la ditta era già formalmente cessata. A fronte della fornita prova presuntiva gravante sull'Ufficio, per parte sua, il ricorrente non ha saputo offrire alcun elemento idoneo a comprovare, invece, l'effettività delle dette operazioni. Di conseguenza il recupero di cui trattasi va confermato. A seguito del parziale annullamento societario, discende, per corrispondente riduzione, l'annullamento parziale dell'accertamento relativo alle omesse ritenute. Al riguardo, si precisa che, stante il refuso (errore materiale) contenuto nel dispositivo depositato il 22.12.2024, il riferimento ivi contenuto al ricorso deve intendersi riferito ai ricorsi riuniti e l'annullamento parziale deve intendersi riferito ad entrambi gli atti impugnati. Le sanzioni e gli interessi relativi ad entrambi gli atti andranno ricalcolati in conseguenza dei parziali annullamenti, osservandosi, quanto alle sanzioni, che non sussiste alcuno dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni invocate dal ricorrente, né sotto il profilo dell'elemento soggettivo, né sotto il profilo della proporzionalità. Sebbene appaia discutibile la scelta del legislatore di ridurre, nell'ambito della riforma, l'importo delle sanzioni a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, in contrasto con il principio espresso dall'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, tutt'ora in vigore, tuttavia si tratta di una scelta del legislatore, determinata da evidenti ragioni di cassa, che, in quanto avvalorata dalla Suprema Corte, nella complessiva vicenda di cui trattasi, non pare meritevole di ulteriori approfondimenti, peraltro neppure motivatamente sollecitati dal ricorrente. Le spese, infine, viste le parziali ragioni delle parti, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Prato, sez. II, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, annulla parzialmente gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Prato, 15 dicembre 2025.
Il Presidente estensore Graziella Glendi