Rigetto
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 26/06/2025, n. 5563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5563 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 05563/2025REG.PROV.COLL.
N. 02255/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2255 del 2022, proposto da
Comune di Gallicchio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maria Fucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Carmen Possidente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Regione Basilicata Ufficio Rappresentanza in Roma, via Nizza n. 56;
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata - ARPAB, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Comune di MI, non costituito in giudizio;
Totalenergies Ep Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani e Elisabetta Sordini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 90/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata, dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata - ARPAB e della Totalenergies Ep Italia s.p.a.;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e uditi per le parti in collegamento da remoto l’avvocato Torre, in sostituzione dell'avvocato Fucci, e l’avvocato Vivani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Gallicchio proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata avverso la Deliberazione di Giunta Regionale n. 877 del 30 novembre 2019, pubblicata nel B.U.R.B. n. 50 del 16 dicembre 2019, avente a oggetto: « Concessione Gorgoglione – Progetto interregionale Tempa Rossa - Verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di giudizio favorevole di compatibilità ambientale – Delibera CIPE n. 18 del 23 marzo 2012 e D.G.R. n. 1888 del 19.11.2011 (e ss.mm.ii.) – proponente: Total E&P Italia S.p.A. », censurando, con motivi aggiunti, anche gli atti richiamati dalla predetta Delibera in relazione alla prescrizione n. 11 ed al Piano di Monitoraggio Ambientale (in seguito anche solo PMA), acquisiti in sede di accesso.
2. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, con sentenza n. 90 del 2022, dichiarava inammissibili il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti. Il Collegio di prima istanza rilevava che nel processo amministrativo impugnatorio, la legittimazione e l’interesse al ricorso costituissero le condizioni dell’azione necessarie per consentire al giudice adito di pronunciare sul merito della controversia. Tali condizioni dovevano sussistere al momento della proposizione della domanda processuale e persistere fino alla decisione della vertenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9). A tale riguardo, precisava che spettava al Giudice verificare l’esistenza in capo alla parte ricorrente di una posizione qualificata e differenziata, correlata al bene della vita oggetto di esercizio del pubblico potere, idonea a distinguere il ricorrente da ogni altro consociato interessato alla generale legittimità dell’azione autoritativa (accertamento strumentale alla verifica della legittimazione al ricorso), nonché di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica, suscettibile, pertanto, di essere beneficiato, traendone un’utilità effettiva, dalla decisione di accoglimento.
Il T.A.R. osservava, infine, come la legittimazione e l’interesse al ricorso trovassero giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non risultava preordinata ad assicurare la generale legittimità dell’operato pubblico, tendendo piuttosto a tutelare la posizione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell’esercizio dell’azione autoritativa.
Nel caso di specie, il Comune di Gallicchio, limitrofo al territorio interessato dalla Concessione per lo sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi denominata “Gorgoglione”, aveva contestato l’esito favorevole della verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel giudizio favorevole di compatibilità ambientale (D.G.R. n. 1888 del 19 dicembre 2011), segnatamente con riguardo alla prescrizione n. 11, alla cui stregua « nel territorio individuato dalla perimetrazione della concessione mineraria “Gorgoglione”, o ricorrendone la necessità per un ambito maggiore definito dall’A.R.P.A.B., la Total E&P Italia S.p.A. dovrà definire di concerto con l’A.R.P.A.B. un progetto di monitoraggio ambientale per le diverse componenti ambientali oggetto di esame nello S.I.A. […] », ma nella specie difettava il requisito della “ vicinitas ”, essendo necessaria una oggettiva prossimità o vicinanza fisica del territorio comunale con l’area interessata dalle attività contestate, pertanto difettava la legittimazione a ricorrere.
Il Giudice di prima istanza osservava altresì come a speculare approdo si pervenisse con riguardo all’ulteriore condizione dell’interesse a ricorrere, posto che le peculiarità del caso in delibazione rendevano necessaria l’allegazione e la prova di pregiudizi concreti ed attuali arrecati alla posizione giuridica soggettiva del ricorrente. Ed invero, proprio le prescrizioni del Piano di Monitoraggio Ambientale, strumento tecnico-operativo di programmazione e controllo delle attività di monitoraggio, congiuntamente alla circostanza dell’integrale estraneità del territorio del ricorrente rispetto all’area interessata dal ripetuto intervento, rendevano specialmente rilevante l’onere probatorio da assolvere. Se, infatti, alcuno dei Comuni, su cui direttamente insisteva la Concessione, aveva ravvisato motivi di doglianza in relazione all’idoneità del piano di monitoraggio a tenere sotto controllo e a prevenire i potenziali effetti negativi dell’impianto, a maggior ragione era da esigersi un particolare e ben maggiore sforzo probatorio nel caso di specie, in cui a dolersi era un Ente civico estraneo all’area della concessione e neppure limitrofo a essa.
Più nel dettaglio, si evidenziava come occorresse individuare concretamente il pregiudizio paventato, in punto di peggioramento delle condizioni di vita e di salute, oppure di deterioramento delle concrete e oggettive connotazioni ambientali del territorio comunale, tali da rendere necessaria l’invocata estensione dal piano di monitoraggio ambientale. Onere di allegazione e di prova che, nella specie, non era stato assolto, essendosi il Comune di Gallicchio limitatosi ad affermare la sua esposizione agli (altrettanto indeterminati) « effetti delle attività petrolifere ».
In ragione di siffatti rilievi, il Giudice di primo grado rilevava come l’interesse azionato difettasse pure di attualità e concretezza da altro versante, posto che la menzionata prescrizione n. 11, su cui si fondavano il ricorso e i motivi aggiunti, nel prevedere la possibilità (e non l’obbligo) che il monitoraggio si svolgesse « nel territorio individuato dalla perimetrazione della concessione mineraria “Gorgoglione” o ricorrendone la necessità per un ambito maggiore », non implicasse affatto che in tale diversa estensione fosse ricompreso proprio il territorio di Gallicchio.
3. Il Comune di Gallicchio ha appellato la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma, sulla base delle seguenti censure: “ A. Sulla erronea ed ingiusta declaratoria di inammissibilità dell’impugnativa di primo grado; A.1. Sulla ritenuta carenza di legittimazione per difetto del requisito della vicinitas; A.2. Sulla ritenuta carenza di interesse ad agire per mancata prova di pregiudizio; B. Riproposizione ex art. 101, comma 2, c.p.a. dei motivi di ricorso di primo grado non esaminati; 1. Violazione e/o erronea applicazione della D.G.R. n. 1888 del 19.12.2011 e della Deliberazione CIPE n. 18 del 23.3.2012. Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 32 Cost. e del principio di precauzione. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per erronea presupposizione, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento; 2. Violazione e/o erronea applicazione art. 191 TFUE (ex art. 174 TCE). Violazione e/o erronea applicazione artt. 3 bis, 3 ter e 301 d.lgs. n. 152/2006, nonché del principio di precauzione e di quello dell’azione preventiva. Violazione e/o erronea applicazione art. 32 Cost. Eccesso di potere per erronea presupposizione, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza”.
4. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata – ARPAB si è costituita in giudizio a norma dell’art. 55, settimo comma, del d.lgs. n. 104 del 2010, chiedendo di essere sentita in camera di consiglio.
5. La società GI EP Italia s.p.a. (in seguito anche solo GI) si è difesa, concludendo per il rigetto dell’appello.
6. La Regione Basilicata si è costituita con memoria concludendo per la reiezione dell’impugnazione.
7. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese.
8. All’udienza straordinaria del 2 aprile 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
9. Il Collegio rileva che può prescindersi dall’esame delle eccezioni sollevate dalle parti appellate in rito, in ragione dell’infondatezza del ricorso in appello, per i rilievi di seguito enunciati.
10. Con il primo mezzo l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha statuito l’inammissibilità dell’impugnativa di primo grado, integrata da motivi aggiunti, ritenendo insussistenti i presupposti per agire (legittimazione ed interesse) in capo al Comune di Gallicchio. Contesta l’erroneità della decisione atteso che il Giudice di prime cure, dopo aver dato atto che il Comune di Gallicchio è limitrofo al territorio interessato dalla Concessione per lo sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi denominata “Gorgoglione”, ha ritenuto insussistente il requisito della “ vicinitas ” al fine di valutare la domanda di ‘ inclusione del territorio del Comune ricorrente nel piano di monitoraggio ambientale ’.
Secondo l’esponente, tale statuizione sarebbe errata in punto di fatto, in quanto, come si evincerebbe dalla documentazione fotografica, il Comune di Gallicchio è situato vicino al Centro Olio Tempa Rossa, tanto che dal Comune l’impianto di estrazione sarebbe visibile ad occhio nudo. In particolare, proprio nella Figura 2 (su cui il T.A.R. ha fondato la propria decisione), oltre al confine amministrativo della Concessione “Gorgoglione”, sono riportati tutti i territori comunali che, in quanto attinti dalla Concessione, stato stati direttamente inclusi nel PMA, con la conseguenza che tali territori, raffigurati con unica colorazione nella Figura 1, circondano il territorio comunale di Gallicchio, pertanto non è sbagliata la prospettazione che il territorio dell’Ente ricorrente è incastonato tra quelli sottoposti al Piano in quanto attinti dalla predetta Concessione.
Il ricorrente deduce anche che la considerazione secondo cui il Comune di Gallicchio sarebbe separato dalle superfici della Concessione dal territorio dei Comuni di Guardia RA e MI, denoterebbe un vizio logico di cui la sentenza sarebbe affetta.
Il Comune di MI, richiamato dal T.A.R. nella sentenza impugnata, sarebbe più lontano dal Centro Oli Tempa Rossa di quanto non lo sia il Comune di Gallicchio, con la conseguenza che un potenziale impatto ambientale derivante dall’attività estrattiva dell’impianto petrolifero non potrebbe raggiungere il centro abitato di MI senza attraversare il territorio e il centro abitato del Comune di Gallicchio. Inoltre, 9 Comuni, su 13 della Concessione, anche se ubicati più lontani dal Centro Oli Tempa Rossa, rientrano nel Piano di Monitoraggio Ambientale, pertanto non si comprenderebbe come mai il T.A.R. non ha considerato come legittimato ad agire contro la mancata inclusione il Comune di Gallicchio, che sarebbe invece più vicino rispetto ad altri all’impianto petrolifero. Secondo l’esponente, il T.A.R. avrebbe errato nell’applicare il concetto di vicinitas proprio della materia edilizia alla materia ambientale, considerando esclusivamente i confini amministrativi della Concessione petrolifera ‘Gorgoglione’, dovendosi considerare, invece, che sono molti i Comuni che sono ubicati fuori dal perimetro ‘amministrativo’ della Concessione. Invero, ad avviso dell’Ente municipale, le disposizioni violate non limitano il monitoraggio ambientale ai soli territori interessati dalla ‘perimetrazione della Concessione mineraria Gorgoglione’, consentendone l’estensione anche ad un ambito maggiore, né stabiliscono che tale estensione debba essere limitata ai soli territori ‘confinanti’ con il perimetro amministrativo della Concessione.
L’affermazione del T.A.R. sarebbe, inoltre, contraddittoria laddove, dapprima riconosce che il Comune di Gallicchio è limitrofo al territorio interessato dalla Concessione per lo sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi e poi, invece, conclude in senso contrario affermando la carenza del requisito della vicinitas.
Nella seconda parte dello sviluppo illustrativo del mezzo, il Comune di Gallicchio lamenta che il T.A.R. avrebbe erroneamente ritenuto insussistente l’interesse ad agire per mancanza di prova del pregiudizio, laddove, in materia ambientale, secondo la giurisprudenza prevalente, ai fini dell’interesse ad agire, non è necessario fornire la prova di un pregiudizio attuale e concreto ai fini della legittimazione, né può essere addossato al ricorrente il gravoso onere dell’effettiva prova del danno subito. Sotto altro profilo, l’appellante critica l’affermazione sostenuta dal Collegio di prima istanza secondo cui se nessuno ‘ dei Comuni su cui direttamente insiste la concessione ha ravvisato motivi di doglianza in relazione all’idoneità del piano di monitoraggio a tenere sotto controllo e a prevenire i potenziali effetti negativi dell’impianto, è logico esigere un particolare e ben maggiore sforzo probatorio nel caso di specie, in cui a dolersi è un Ente civico estraneo all’area della concessione e neppure limitrofo ad essa’. Ciò in quanto non è stato affatto contestata l’idoneità del piano di monitoraggio a tenere sotto controllo e a prevenire i potenziali effetti negativi dell’impianti, né le relative prescrizioni, ma il fatto di non essere stato incluso nel Piano di Monitoraggio Ambientale. Il Comune di Gallicchio ritiene di avere comunque dimostrato di esser già esposto agli effetti negativi delle attività petrolifere del Centro di Oli Tempa Rossa, fornendo la prova delle emissioni odorigene e inquinanti derivanti dall’impianto attraverso i mezzi a propria disposizione (articoli di stampa).
11. Le critiche, come sopra sintetizzate, vanno esaminate congiuntamente, essendo attinenti a profili connessi.
11.1. L’appello non può trovare accoglimento.
Il Collegio ravvisa la carenza di legittimazione ad agire e l’inesistenza di un interesse qualificato in capo al Comune di Gallicchio ai fini dell’accoglimento del gravame, per i rilievi di seguito enunciati.
Il Piano di Monitoraggio Ambiente (PMA) è lo strumento tecnico – operativo di programmazione e controllo delle attività di monitoraggio, volto ad affrontare la prevenzione, l’individuazione e il controllo dei possibili effetti negativi prodotti sull’ambiente dalla realizzazione dell’opera in progetto e dalla sua successiva messa in esercizio.
Secondo la previsione formulata dalla Regione Basilicata e dal CIPE, con la deliberazione n. 18 del 2012, e in particolare ai sensi della prescrizione 11, il monitoraggio deve svolgersi <nel territorio individuato dalla perimetrazione della Concessione mineraria ‘Gorgoglione’ o ricorrendone la necessità per un ambito maggiore>, consentendo la possibilità, ma non l’obbligo, di ampliare nel corso dell’esercizio il monitoraggio, nell’ipotesi di sopravvenienze di eventi tali da richiederne l’ampliamento.
Il Comune di Gallicchio ha sostanzialmente dedotto, al fine di confutare le statuizioni contenute nella sentenza impugnata e, quindi, dimostrare il proprio interesse a ricorrere, che per stessa ammissione di ARPAB, il PMA sarebbe uno strumento flessibile, con la conseguente possibilità di ampliarne anche i siti di monitoraggio, lamentando la mancanza di qualsiasi valutazione in ordine alla possibilità o meno di inserire nel progetto di monitoraggio ambientale ambiti territoriali maggiori e in particolare il proprio territorio, che sarebbe adiacente all’Impianto. Inoltre, sarebbe oggettiva l’esigenza di sottoporre a monitoraggio ambientale anche il Comune di Gallicchio, considerato che per la sua posizione geografica rientrerebbe nel perimetro di esposizione agli effetti dei processi di estrazione petrolifera e trattamento del Centro Olio di Tempa Rossa.
L’appellante deduce di avere offerto la prova delle emissioni odorigene ed inquinanti derivanti dall’Impianto, pertanto sarebbe evidente il rischio di pregiudizio paventato.
Infine, i monitoraggi effettuati da GI mediante il presidio mobile non sarebbero sufficienti, laddove è necessario effettuare il monitoraggio ambientale sul proprio territorio posto che Comuni più distanti sono inclusi nel Piano. La prescrizione 11 del D.G.R. 1888/2011 costituirebbe attuazione del principio di precauzione, in quanto i monitoraggi sarebbero preordinati alla verifica nel tempo dell’impatto delle attività del Centro Olio a protezione dell’ambiente e della salute umana da eventuali sostanze inquinanti emesse dall’impianto.
11.2. Va preliminarmente rilevato che il Comune di Gallicchio non è compreso nella Concessione ‘Gorgoglione’, come si evince dalla Figura 2, allegata nell’atto di appello, posto che tra il territorio del Comune e il perimetro della concessione di coltivazione ‘Gorgoglione’ vi sono i territori del Comune di MI e di Guardia RA.
La tesi sostenuta dall’appellante, secondo cui l’inserimento del PMA dovrebbe essere effettuato in quanto Comune ‘incastonato’ tra i Comuni già oggetto di monitoraggio, non coglie nel segno.
Ciò in quanto tale ‘incastonamento’ nella specie non rileva, atteso che il Comune di Gallicchio per la totale estensione e i Comuni di EN, Guardia RA e MI per gran parte del loro territorio sono fuori dal perimetro di Concessione, essendo rilevante ai fini dell’inserimento nel PMA l’effettiva incidenza sul territorio dell’attività del Centro Olio Tempa Rossa.
L’indagine prodromica all’approvazione del PMA è stata estesa anche a Comuni non rientranti nella Concessione, che non sono stati inseriti nel Piano perché dalle indagini scientifiche non sono emersi i necessari presupposti.
Orbene, le argomentazioni difensive sostenute dall’Ente municipale, per quanto suggestive, omettono di allegare quanto invece sarebbe stato necessario ai fini dell’accoglimento della domanda, ossia elementi scientifici per giustificare l’ampliamento del monitoraggio al proprio territorio. Invece, il ricorrente si è sostanzialmente limitato a sostenere di essere un Comune ‘incastonato’ tra quelli monitorati, ma ha dimenticato di considerare che il PMA è stato redatto sulla base della perimetrazione della Concessione, e soprattutto ha omesso di considerare di non essere stato inserito nella suddetta perimetrazione.
Come precisato dal T.A.R. nella sentenza impugnata, manca il requisito della ‘ vicinitas’ , che sottende una ubicazione spaziale contermini all’intervento, ovvero al confine dell’area interessata dalla concessione.
Manca, nella specie, una oggettiva, concreta, ma soprattutto ‘rilevante’ ai fini ambientali, vicinanza fisica del territorio comunale con l’area interessata dalle attività contestate.
Invero, come precisato dalla GI nei propri scritti difensivi, tra il Centro Olio di Tempa Rossa e l’abitato del Comune di Gallicchio vi sono circa quattordici chilometri di distanza, pertanto non è corretto sostenere che il territorio del Comune appellante è vicino all’Impianto.
Inoltre, il Centro Olio è collocato a circa 1000 metri di quota, sulla cima di una altura, sicché è ragionevole ritenere che sia agevolmente visibile a valle, circostanza quindi non rilevante, anche se molto valorizzata dal Comune ricorrente ai fini dell’assunto impatto ambientale dell’Impianto sul proprio territorio.
Tanto al fine di superare le argomentazioni difensive dell’appellante finalizzate a sostenere la ‘ vicinitas’ ai fini della sussistenza delle condizioni dell’azione.
Invero, sono rimaste prive di riscontro probatorio tutte le denunce finalizzate a prospettare gli effetti negativi dell’Impianto sul territorio del Comune di Gallicchio, posto che l’appellante si è limitato a produrre comunicati stampa o dichiarazioni dello stesso rese, che registrano lamentele sulla presenza di cattivi odori, ma non ha dimostrato che le emissioni odorigene siano state effettivamente generate dall’Impianto, né con quale frequenza tali emissioni si siano verificate.
Come evidenziato dal T.A.R. nella sentenza impugnata “ E’ rimasta, anzi, sprovvista di contestazione specifica, derivandone gli effetti di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a., quanto osservato dall’avvocatura erariale proprio in relazione a tale aspetto, ovverosia che: <anche con riguardo alla componente emissioni odorigene, si legge che l’ambito di studio non riguarda l’intera area della Concessione ma che è rappresentato dall’area individuata come potenzialmente soggetta a impatto durante l’esercizio del Centro Olio. L’ambito di studio è stato definito sulla base della distanza massima entro la quale valutare il potenziale disturbo olfattivo proposto dalle Linee Guida della Regione Lombardia ed è rappresentato da un areale di circa 3 km dal Centro Olio, così come riportato in Tavola 2> …. Al riguardo, si ricorda che Gallicchio dista oltre 10 km dal Centro Olio>.
Quanto alla differente prospettazione del concetto di ‘vicinitas’ in materia ambientale, anche ai fini della prova in ordine al danno paventato, rispetto alla materia edilizia, va osservato che il Tribunale di merito ha correttamente inquadrato l’istituto, valutando che la distanza del Comune di Gallicchio dall’Impianto, in uno con gli esiti istruttori svolti ai fini del PMA, hanno escluso la sussistenza di una posizione differenziata del ricorrente idonea a giustificare un concreto interesse all’impugnazione.
Pur non essendo necessario, in materia ambientale, ai fini della legittimazione e dell’interesse a ricorrere, la prova effettiva del pregiudizio, la verifica della ‘ vicinitas’ si fonda sulla relazione di fatto con la fonte del probabile inquinamento ambientale e sulla allegazione di uno specifico pregiudizio che scaturisce dal suddetto collegamento con il territorio.
A tale riguardo va osservato che con D.G.R. n. 960 del 2020 è stato previsto, ai fini del monitoraggio della qualità dell’aria, la messa a disposizione da parte di GI di un presidio mobile da ubicare nelle aree circostanti il Centro Olio di Tempa Rossa per l’esigenza dell’ARPAB.
Orbene, GI ha eseguito nel territorio di Gallicchio campagne di monitoraggio della qualità dell’aria, sia nei mesi di luglio e agosto 2021, sia nel mese di dicembre 2021, sia nel mese di giugno 2023, dalle quali non è emerso alcun superamento delle concentrazioni e/o limiti riferibili all’attività dell’Impianto. I dati rilevati dalla stazione mobile per il monitoraggio denominata SM06, installata presso il Comune appellante, sono stati tutti al di sotto dei valori limite e dei valori soglia/obiettivo.
Pertanto, i dati emersi non hanno consentito di giustificare la necessità di includere il Comune nel PMA.
Né si può predicare che la prescrizione n. 11, la quale avrebbe ammesso la possibilità di estendere l’ambito territoriale del monitoraggio, lo abbia poi imposto, tenuto conto che tale statuizione ha invece lasciato alla discrezionalità di ARPAB ogni valutazione. Infatti, a seguito di una approfondita istruttoria, si è ritenuto di non dover ampliare il territorio di riferimento.
Priva di rilievo è, invero, l’affermazione sostenuta dall’appellante secondo cui sarebbe mancata qualsiasi valutazione in ordine alla possibilità di inserire nel PMA ambiti territoriali maggiori rispetto a quelli compresi nella Concessione.
Dall’esame del testo finale del PMA si evince che GI ha, di concerto con gli Enti competenti, effettuato uno studio approfondito di ciascuna componente ambientale, e soprattutto degli effetti sul territorio, garantendo ai Comuni effettivamente interessati un monitoraggio continuo.
La società ha dimostrato, nel corso del giudizio, che il territorio del Comune di Gallicchio è stato preso in considerazione in sede di istruttoria, ma non è stato inserito nel PMA perché non è risultato destinatario di impatti ambientali di sorta, con l’effetto che il richiesto monitoraggio non è stato ritenuto necessario.
Gli esiti dei suddetti accertamenti non sono stati oggetto di specifica censura da parte dell’Ente appellante, il quale si è dilungato in generiche contestazioni, senza invece argomentare sulle conclusioni a cui è giunto l’ambito di studio ambientale effettuato dalla GI.
In definitiva, dagli approfondimenti istruttori è emerso che il territorio di riferimento individuato dal PMA, in ottemperanza alla prescrizione 11, è idoneo e sufficiente a garantire il monitoraggio di tutti i potenziali effetti dell’Impianto. Solo per gli aspetti sismici è stato previsto il monitoraggio anche del Comune di Gallicchio, al fine però di contestualizzare i fenomeni monitorati in ambiti più ristretti.
Né si può ritenere che l’operato delle Amministrazioni abbia determinato una violazione del principio di precauzione, posto che il suddetto principio trova applicazione solo in ipotesi di concreto impatto dell’attività oggetto di valutazione, desumibile da dati scientifici concreti e oggettivi.
Circostanza che non è emersa, diversamente da quanto sostiene l’appellante, nella vicenda in esame.
Il principio di precauzione è giustificato solo sulla base specifiche condizioni, quali l’identificazione degli effetti potenzialmente negativi, la valutazione dei dati scientifici disponibili, e l’ampiezza dell’incertezza scientifica. Condizioni nella specie non ravvisabili, non essendo state adeguatamente allegate e provate dal Comune ricorrente.
Anche sotto tale profilo, va confermata la sentenza impugnata nella parte in cui il Collegio rileva l’omesso onere di allegazione da parte del Comune ricorrente degli effetti potenzialmente negativi dell’attività esercitata, posto che, come si è detto, l’appellante si è limitato a sostenere genericamente e, in via presuntiva, che l’attività petrolifera comporta, comunque, effetti pregiudizievoli sul territorio.
12. In definitiva, l’appello va respinto e le ulteriori critiche proposte nel presente giudizio devono ritenersi assorbite, tenuto conto che l’eventuale esame delle stesse non determinerebbe una soluzione di segno contrario.
13. La peculiarità della vicenda processuale e la complessità, anche fattuale, delle questioni esaminate, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite del grado tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n.113, con l'intervento dei magistrati:
Davide Ponte, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Davide Ponte |
IL SEGRETARIO