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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2077/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2077/2024 R.G. promosso da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
XX Settembre n. 93 (C.F.: ) rappresentato e difeso nel presente procedimento CodiceFiscale_1 dall'Avv. ELISA ZERBATO con Studio in Ferrara, Via Aldighieri n. 10 (C.F.: C.F._2
posta certificata: - fax: 05321911423) ed elettivamente
[...] Email_1
domiciliato presso e nel suo Studio, come da mandato allegato telematicamente al ricorso introduttivo
RICORRENTE
Nei confronti di
, nata a Fagaras in [...] il [...], residente in Controparte_1
Codigoro (FE) Via Don Carlo Gnocchi n. 24, C.F. , rappresentata e difesa C.F._3 dall'Avv. Barbara Lepore (C.F. ) in forza di procura speciale rilasciata con C.F._4
separato atto a farne parte integrante ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta tramite deposito nel fascicolo telematico ai sensi dell'art. 83, comma 3 e art. 10 DPR 123/2001, eleggendo il proprio domicilio presso lo studio del procuratore in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 16, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni nel corso del presente procedimento e per i casi in cui la legge lo consenta, al proprio numero di fax 0532/215532 ovvero al proprio indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
RESISTENTE
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: procedimento per la modifica dei provvedimenti sulla regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c.
CONCLUSIONI:
- Il P.M. è intervenuto senza rassegnare le proprie conclusioni.
- Le parti, con note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 17 e 18 marzo 2025, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, su richiesta delle parti in via congiunta, disporre a modifica delle condizioni di cui al decreto in data 20.11.2014 R.G. n. 3087/2014 – Cron. 4710/2014: 1) l'affidamento esclusivo della FI minore alla madre , la quale potrà assumere ogni decisione Per_1 Controparte_1
inerente la FI senza la preventiva consultazione e il previo consenso del padre Parte_1
2) le visite tra il padre e la FI , attesa l'età della minore e considerata
[...] Per_1
l'attuale interruzione della frequentazione tra i medesimi, avvengano su iniziativa del Sig. ma con modalità graduali e nel rispetto della volontà della minore;
3) il sig. Parte_1 versi mensilmente l'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di Parte_1
mantenimento ordinario della FI , importo rivalutabile annualmente secondo gli Per_1 indici Istat, oltre alla propria quota parte dell'Assegno Unico Universale alla sig.ra CP_1
(con conseguente disponibilità da parte della stessa dell'intero assegno per complessivi €
233,50); 4) le spese straordinarie di natura medica o scolastica, sportiva, ludica o di svago, sostenute nell'interesse della FI e di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Per_1
Ferrara, che viene qui richiamato integralmente, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. I genitori, ad integrazione dell'elenco sopra riportato, si ripartiranno al 50% anche i costi relativi alle apparecchiature elettroniche (a titolo esemplificativo non esaustivo: computer, ipad/tablet, cellulari e similia) da sostenere per la FI. Le spese straordinarie in questione anticipate da uno dei genitori dovranno essere rimborsate dall'altro alla presentazione di giustificativi di spesa, con conteggio a fine mese e con rimborso entro il mese successivo, salvo conguaglio tra i medesimi. Con riguardo alle spese straordinarie in caso di disaccordo, a fronte di una richiesta scritta di uno dei genitori,
l'altro deve esprimere il proprio motivato dissenso attraverso comunicazione e-mail ovvero messaggio whatsapp entro un tempo massimo di giorni 7 (sette) e che in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. I genitori si impegnano, comunque, a discuterne in modo costruttivo ragionando sulle rispettive ragioni e posizioni, al fine di risolvere efficacemente il contrasto, qualora il disaccordo persista l'eventuale eccedenza rimarrà a carico del genitore
pagina 2 di 4 che decide, per qualsivoglia ragione, di aderire al preventivo più alto o comunque alla spesa superiore, se in grado di sostenerla economicamente. 5) il Sig. con riferimento alla Parte_1 mancata refusione delle spese straordinarie sostenute dalla Signora nell'interesse di CP_1
per un importo, ad oggi, di euro 500,00, effettuerà il versamento rateale di € 50,00 Per_1
mensili per mesi 10 a decorrere dal mese di aprile 2025. Dal mese di aprile 2025 al mese di gennaio 2026, il Signor provvederà, quindi, a corrispondere € 250,00 quale Parte_1
contribuzione al mantenimento di più il 50% a titolo di rimborso delle spese Per_1 straordinarie correnti più euro 50,00 quale rateo del debito di € 500,00 accumulato;
dal mese di febbraio 2026 il medesimo provvederà al versamento di € 250,00 oltre il 50% delle spese straordinarie correnti. 6) spese di lite compensate interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31 ottobre 2024, adiva l'Intestato Tribunale per Parte_1
domandare la revisione delle condizioni di cui al decreto in data 20 novembre 2024 – R.G. n.
3087/2024 nella parte relativa ai propri obblighi contributivi per il mantenimento della FI minore nata a [...] il [...] dalla relazione sentimentale fra le parti. Per_1
Si costituiva in giudizio la quale, opponendosi alla richiesta di revisione Controparte_1
delle provvidenze economiche, svolgeva anche domanda riconvenzionale di affidamento esclusivo della FI minore e contestualmente faceva istanza di aumento del contributo economico a Per_1
carico del padre in ragione delle aumentate esigenze della minore nei dieci anni intercorsi dal precedente provvedimento.
Le parti, alla prima udienza di comparizione tenutasi in data 19.02.2025, chiedevano un rinvio per tentare di reperire una soluzione condivisa alla vertenza in oggetto.
Nelle more le parti riuscivano a raggiungere un'intesa e depositavano memorie contenenti le condizioni congiunte di cui in epigrafe domandandone la ratifica da parte del Tribunale.
Il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, si osserva che le parti hanno concordano condizioni per la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole che possono essere interamente recepite in quanto regolamentano compiutamente i rapporti personali ed economici con la FI minore Per_1
in particolare, le condizioni concordate appaiono eque: invero, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali, tenuto conto dell'età della minore, ormai adolescente, delle relative difficoltà relazionali con la figura paterna e della nuova situazione personale pagina 3 di 4 ed economica delle parti.
Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla minore non sono in contrasto con gli interessi della medesima, anzi appaiono conformi al suo superiore interesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo, nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di con ricorso depositato in data 3° ottobre 2024, Controparte_1
ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 27 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2077/2024 R.G. promosso da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
XX Settembre n. 93 (C.F.: ) rappresentato e difeso nel presente procedimento CodiceFiscale_1 dall'Avv. ELISA ZERBATO con Studio in Ferrara, Via Aldighieri n. 10 (C.F.: C.F._2
posta certificata: - fax: 05321911423) ed elettivamente
[...] Email_1
domiciliato presso e nel suo Studio, come da mandato allegato telematicamente al ricorso introduttivo
RICORRENTE
Nei confronti di
, nata a Fagaras in [...] il [...], residente in Controparte_1
Codigoro (FE) Via Don Carlo Gnocchi n. 24, C.F. , rappresentata e difesa C.F._3 dall'Avv. Barbara Lepore (C.F. ) in forza di procura speciale rilasciata con C.F._4
separato atto a farne parte integrante ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta tramite deposito nel fascicolo telematico ai sensi dell'art. 83, comma 3 e art. 10 DPR 123/2001, eleggendo il proprio domicilio presso lo studio del procuratore in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 16, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni nel corso del presente procedimento e per i casi in cui la legge lo consenta, al proprio numero di fax 0532/215532 ovvero al proprio indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
RESISTENTE
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: procedimento per la modifica dei provvedimenti sulla regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c.
CONCLUSIONI:
- Il P.M. è intervenuto senza rassegnare le proprie conclusioni.
- Le parti, con note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 17 e 18 marzo 2025, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, su richiesta delle parti in via congiunta, disporre a modifica delle condizioni di cui al decreto in data 20.11.2014 R.G. n. 3087/2014 – Cron. 4710/2014: 1) l'affidamento esclusivo della FI minore alla madre , la quale potrà assumere ogni decisione Per_1 Controparte_1
inerente la FI senza la preventiva consultazione e il previo consenso del padre Parte_1
2) le visite tra il padre e la FI , attesa l'età della minore e considerata
[...] Per_1
l'attuale interruzione della frequentazione tra i medesimi, avvengano su iniziativa del Sig. ma con modalità graduali e nel rispetto della volontà della minore;
3) il sig. Parte_1 versi mensilmente l'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di Parte_1
mantenimento ordinario della FI , importo rivalutabile annualmente secondo gli Per_1 indici Istat, oltre alla propria quota parte dell'Assegno Unico Universale alla sig.ra CP_1
(con conseguente disponibilità da parte della stessa dell'intero assegno per complessivi €
233,50); 4) le spese straordinarie di natura medica o scolastica, sportiva, ludica o di svago, sostenute nell'interesse della FI e di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Per_1
Ferrara, che viene qui richiamato integralmente, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. I genitori, ad integrazione dell'elenco sopra riportato, si ripartiranno al 50% anche i costi relativi alle apparecchiature elettroniche (a titolo esemplificativo non esaustivo: computer, ipad/tablet, cellulari e similia) da sostenere per la FI. Le spese straordinarie in questione anticipate da uno dei genitori dovranno essere rimborsate dall'altro alla presentazione di giustificativi di spesa, con conteggio a fine mese e con rimborso entro il mese successivo, salvo conguaglio tra i medesimi. Con riguardo alle spese straordinarie in caso di disaccordo, a fronte di una richiesta scritta di uno dei genitori,
l'altro deve esprimere il proprio motivato dissenso attraverso comunicazione e-mail ovvero messaggio whatsapp entro un tempo massimo di giorni 7 (sette) e che in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. I genitori si impegnano, comunque, a discuterne in modo costruttivo ragionando sulle rispettive ragioni e posizioni, al fine di risolvere efficacemente il contrasto, qualora il disaccordo persista l'eventuale eccedenza rimarrà a carico del genitore
pagina 2 di 4 che decide, per qualsivoglia ragione, di aderire al preventivo più alto o comunque alla spesa superiore, se in grado di sostenerla economicamente. 5) il Sig. con riferimento alla Parte_1 mancata refusione delle spese straordinarie sostenute dalla Signora nell'interesse di CP_1
per un importo, ad oggi, di euro 500,00, effettuerà il versamento rateale di € 50,00 Per_1
mensili per mesi 10 a decorrere dal mese di aprile 2025. Dal mese di aprile 2025 al mese di gennaio 2026, il Signor provvederà, quindi, a corrispondere € 250,00 quale Parte_1
contribuzione al mantenimento di più il 50% a titolo di rimborso delle spese Per_1 straordinarie correnti più euro 50,00 quale rateo del debito di € 500,00 accumulato;
dal mese di febbraio 2026 il medesimo provvederà al versamento di € 250,00 oltre il 50% delle spese straordinarie correnti. 6) spese di lite compensate interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31 ottobre 2024, adiva l'Intestato Tribunale per Parte_1
domandare la revisione delle condizioni di cui al decreto in data 20 novembre 2024 – R.G. n.
3087/2024 nella parte relativa ai propri obblighi contributivi per il mantenimento della FI minore nata a [...] il [...] dalla relazione sentimentale fra le parti. Per_1
Si costituiva in giudizio la quale, opponendosi alla richiesta di revisione Controparte_1
delle provvidenze economiche, svolgeva anche domanda riconvenzionale di affidamento esclusivo della FI minore e contestualmente faceva istanza di aumento del contributo economico a Per_1
carico del padre in ragione delle aumentate esigenze della minore nei dieci anni intercorsi dal precedente provvedimento.
Le parti, alla prima udienza di comparizione tenutasi in data 19.02.2025, chiedevano un rinvio per tentare di reperire una soluzione condivisa alla vertenza in oggetto.
Nelle more le parti riuscivano a raggiungere un'intesa e depositavano memorie contenenti le condizioni congiunte di cui in epigrafe domandandone la ratifica da parte del Tribunale.
Il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, si osserva che le parti hanno concordano condizioni per la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole che possono essere interamente recepite in quanto regolamentano compiutamente i rapporti personali ed economici con la FI minore Per_1
in particolare, le condizioni concordate appaiono eque: invero, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali, tenuto conto dell'età della minore, ormai adolescente, delle relative difficoltà relazionali con la figura paterna e della nuova situazione personale pagina 3 di 4 ed economica delle parti.
Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla minore non sono in contrasto con gli interessi della medesima, anzi appaiono conformi al suo superiore interesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo, nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di con ricorso depositato in data 3° ottobre 2024, Controparte_1
ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 27 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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