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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/11/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2684/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Riccardo Massera PRESIDENTE
Dott. Marco Valecchi GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Prisca Picalarga GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2684/2021 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. POMPEI MARA (pec: Parte_1
) Email_1
ATTORE
e rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Ioppoli (pec: CP_1
) Email_2
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento del Pubblico Ministero Oggetto: separazione personale. Conclusioni: cfr. verbale in data 26.2.2025. Svolgimento del procedimento
Con ricorso depositato in data 9.4.2021 e ritualmente notificato, la Sig.ra – premettendo di Pt_1 avere contratto matrimonio con rito civile in AT (Roma) il 4 Maggio 2011 con il sig. CP_1
adottando il regime della separazione legale dei beni, e che dall'unione nascevano due figli:
[...] Per_
(23.07.2011) ed (10.05.2013) – ha chiesto la separazione personale alle seguenti Per_1 condizioni: “i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. dato atto della richiesta di ordine di protezione dagli abusi familiari depositata preso questo stesso Tribunale ed iscritta con il n. R.G.1294/2021 ed assegnato al dott. Mauro Lambertucci, che al momento della redazione e del deposito del presente ricorso non ha ancora assunto alcun provvedimento, ove nelle more non venga adottato alcuno dei provvedimenti in quella sede richiesti dalla ricorrente, ordinare al resistente di allontanarsi immediatamente dalla casa familiare e di mantenere una condotta rispettosa dei figli e della coniuge prevedendo l'applicazione delle sanzioni che questo Tribunale riterrà eque per ogni inosservanza;
3. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio personale mantenimento;
4. La casa coniugale sita in AT (Roma) Via del Frantoio Romano n. 116, di proprietà della sig.ra rimarrà assegnata con quanto in essa contenuto alla Parte_1 ricorrente che vi vivrà con i figli.
5. Il resistente asporterà tutti i propri effetti personali entro e non oltre giorni quindici dall'allontanamento dalla casa familiare previo avviso alla ricorrente che dovrà essere comunicato con almeno tre giorni di anticipo;
6. Porre a carico del sig. CP_1 l'assegno di mantenimento mensile per i figli dell'importo di euro 500,00 (cinquecento/00) oltre alle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri, nella misura del 50%;
7. Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento.”.
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 9.7.2021 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Disattesa ogni contraria istanza, richiesta, deduzione e eccezione e accertati i fatti di causa, voglia l'adito Tribunale: a) dichiararsi, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, non ostando impedimenti e circostanze alla declaratoria richiesta;
b) assegnare la casa coniugale di AT (RM) via del Frantoio Romano, 116 di proprietà esclusiva della moglie, a quest'ultima con quanto in essa contenuto ad eccezione dei beni ed oggetti personali del resistente che verranno da quest'ultimo asportati entro il termine concordato con la ricorrente e una lista di beni ulteriori, da concordare con la Sig.ra che Pt_1 il sig. potrà asportare e trasferir nella nuova abitazione a beneficio dei minori;
c) disporsi CP_1 l'affidamento condiviso dei minori, e ad entrambi i genitori, con Per_3 Per_4 collocazione e domicilio anagrafico presso la madre nella abitazione familiare di AT, via del Frantoio Romano, 116 Ognuno dei genitori eserciterà disgiuntamente l'ordinaria amministrazione relativa alla vita quotidiana dei piccoli nel periodo di permanenza presso sé, mentre dovranno essere adottate congiuntamente le scelte principali, come quelle in campo scolastico, sanitario e religioso e, comunque, rilevanti per la crescita dei minori. Prevedere modalità di frequentazione genitori figli con tempi di permanenza omogenei con ciascun genitore e chiede, in particolare, che venga venga integralmente confermato il calendario di fatto osservato dalla coppia genitoriale sino ad oggi, risultando lo stesso equilibrato, congruo ed idoneo a garantire omogenei periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, garantendo, nel contempo, ai piccoli il pieno godimento del diritto alla bigenitorialità, assolutamente adeguato alle abitudini, impegni e ritmi dei bambini. Il padre vedrà e terrà con sé i figli secondo il principio dell'alternanza nelle settimane: Prima settimana: il martedì dalle ore 10,00, ovvero dall'uscita di scuola alle 16,30 e sino al mercoledì con rientro a casa della madre entro le 21,00, inoltre dal venerdi alle ore 10,00, ovvero dall'uscita di suola alle ore 16,30 e sino alle ore 10 del lunedi ovvero sino all'entrata di scuola. Seconda settimana: dal mercoledì alle ore 10,00 ovvero dall'uscita di scuola alle ore 16,30 e sino alle ore 10 del venerdi ovvero sino all'entrata di scuola. E così via le settimane a seguire. Per i periodi di vacanza e per le festività chiede che venga adottao il calendario descritto in parte motiva. d) sotto il profilo economico disporre che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento. In relazione al mantenimento dei figli minori, in caso di adozione di un calendario di frequentazione genitori-figli che preveda tempi di permanenza omogenei, disporre che ciascun genitore provvederà integralmente al mantenimento dei figli per il periodo di permanenza presso di sé. Stabilirsi, quanto alle spese straordinarie, la ripartizione tra i genitori in ragione del 50% delle spese straordinarie così come individuate dal protocollo di Intesa.”.
In sede presidenziale sono stati assunti i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: Costituendosi avanti al giudice istruttore la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) pronunciare con sentenza non definitiva ed ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c. la separazione personale dei coniugi e ordinandone annotazione nei Parte_1 CP_1 Per_ registri dello stato civile del comune di AT;
B) affidare i figli minori della coppia, ed congiuntamente ai genitori con collocamento presso il domicilio materno in AT, Per_4
Via del Frantoio Romano n. 16. Disporre che il padre potrà vedere i figli per due pomeriggi a settimana, preferibilmente nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle 16 alle 20 nonché a fine settimana alternati dalle ore 16 del venerdì alle ore 8 del lunedì e, ad anni alterni nei periodi di Pasqua e Natale per tre giorni oltre a 15 giorni nelle vacanze estive da comunicarsi entro il 30 maggio. Tutte le altre festività ripartite ad anni alterni tra i genitori. Compleanno dei minori preferibilmente insieme a entrambi i genitori e, in mancanza di accordo, ad anni alterni la mattina con un genitore dalle 10,00 fino alle 15 ed il pomeriggio con l'altro fino alle 22,00. Compleanno dei genitori, festa della mamma e festa del papà con il rispettivo genitore ogni anno. C) in via di somma urgenza ed a modifica dei provvedimenti presidenziali già adottati, porre a carico del sig. un CP_1 assegno di mantenimento mensile per i figli dell'importo di euro 700,00 (settecento/00), inclusivo delle spese per le attività sportive già costantemente praticate dai figli e di apprendimento della musica, da versarsi anticipatamente alla sig.ra entro il giorno cinque di ciascun Parte_1 mese con decorrenza dalla data della domanda di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate ed opportunamente documentate. D) Ordinare al sig. di corrispondere alla signora inottemperanza a quanto previsto dal Protocollo per CP_1 Pt_1 le spese straordinarie di questo Tribunale, l'importo pari al 50% delle spese sostenute per il servizio di mensa scolastica sino al momento della richiesta modifica dei provvedimenti economici;
E) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”.
Costituendosi avanti al giudice istruttore la difesa del resistente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi, non ostando impedimenti o circostanze dalla declaratoria richiesta;
- b) Assegnare la casa coniugale di AT (RM), Via del Frantoio Romano 116 di proprietà esclusiva della moglie a quest'ultima con quanto in essa contenuto ad eccezione dei beni ed oggetti personali del resistente che verranno da quest'ultimo asportati entro il termine concordato con la ricorrente e una lista di beni ulteriori, da concordare con la Signora che il Signor potrà asportare e trasferire nella nuova Pt_1 CP_1 abitazione a beneficio dei minori - c)Disporsi l'affidamento condiviso dei minori e Per_3 ad entrambi i genitori, con residenza anaagrafica presso la madre nella abitazione Per_4 familiare di AT, Via del Frantoio Romano 116. Ognuno dei genitori eserciterà disgiuntamente l'amministrazione relativa alla vita quotidiana dei piccoli nel periodo di permanenza presso di sé, mentre dovranno essere adottate congiuntamente le scelte principali, come quelle in campo scolastico, sanitario e religioso e, comunque, rilevanti per la crescita dei minori. - Prevedere tempi paritari di frequentazione genitori/figli, con la conferma del calendario di fatto osservato dalla coppia genitoriale, sino ad oggi, risultando lo stesso equilibrato, congruo ed idoneo a garantire omogenei periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, garantendo, nel contempo, ai piccoli il pieno godimento del diritto alla bigenitorialità assolutamente adeguato alle abitudini, impegni e ritmi dei bambini. Il padre vedrà e terrà con sé i figli secondo il principio di alternanza nelle settimane: Prima settimana: il martedì dalle ore 10.00, ovvero dall'uscita di scuola alle 16:30 e sino al mercoledì con rientro a casa della madre entro le 21:00. Inoltre dal venerdì alle ore 10:00, ovvero all'uscita da scuola alle ore 16:30 e sino alle ore 10:00 del lunedì ovvero all'entrata da scuola. Seconda settimana: dal mercoledì alle ore 10:00 ovvero all'uscita da scuola alle ore 16:30 e sino alle ore 10 del venerdì sino all'entrata a scuola. E così via le settimane a seguire. Per i periodi di vacanza e per le festività chiede che venga adottato il calendario descritto in parte motiva in sede di memoria difensiva. Per ciò che concerne il profilo economico disporre che ciascun genitore provvederà al proprio mantenimento, in quanto economicamente autosufficiente. In relazione al mantenimento dei figli minori, in caso di adozione di un calendario di frequentazione genitori – figli che preveda tempi paritari di frequentazione, disporre che ciascun genitore provvederà integralmente al mantenimento dei figli per il periodo di permanenza presso di sé. Stabilirsi, quanto alle spese straordinarie, la ripartizione tra i genitori in ragione del 50%delle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo di Intesa”. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non vengano disposti tempi paritari di frequentazione, stabilire che il padre sia tenuto a versare una somma mensile per il mantenimento dei minori non superiore ad euro 300. - e) condannare la Signora alla rifusione integrale delle spese e competenze di Pt_1 lite, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Con ordinanza del 23.2.2023 la causa è stata istruita con consulenza tecnica d'ufficio con il seguente quesito: “Esaminati gli atti di causa, sentite le parti, i minori e i loro eventuali C.T.P., autorizzando il CTU medesimo sin da oggi a effettuare testi psicodiagnostici, avvalendosi eventualmente anche del supporto di ausiliari per l'espletamento di attività strumentali all'adempimento dell'incarico:
1. Accerti il CTU e descriva il profilo di personalità delle parti e delle figlie minori, valutandone lo stato di benessere psicologico laddove sussistente, ovvero le eventuali condizioni di disagio indicandone, in quest'ultimo caso, le cause;
2. Valuti il C.T.U. previa audizione dei minori quale sia la qualità della relazione con le figure genitoriali ed il personale vissuto nei riguardi delle stesse;
3. Valuti il C.T.U. se ed in quale misura la conflittualità manifestata dai genitori ed il reciproco disconoscimento di valore genitoriale, quale già emerso dagli atti di causa, condizioni negativamente il benessere psicologico della prole;
4. Valuti il C.T.U. tenuto conto del preferenziale paradigma normativo dell'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, derogabile solo allorché lo stesso possa risultare pregiudizievole per il loro interesse, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea che, nel tutelare l'interesse dei minori al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi, in concreto, questo interesse e protegga la minore dalla conflittualità genitoriale;
5. Indichi il C.T.U. i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori nonché gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori dovranno fare riferimento;
6. Qualora dovesse rendersi necessario l'intervento dei Servizi Sociali, il C.T.U. provvederà a prendere contatti con questi onde redigere, in accordo con essi e sulla base delle risorse disponibili, il progetto di intervento da allegare alla relazione.”.
Con ricorso ex art 709 ter c.p.c. depositato in data 23.2.2023, successivamente al deposito dell'ordinanza, il resistente ha stigmatizzato il comportamento ostruzionistico serbato dalla madre volto ad impedire i rapporti padre/figli in violazione dei provvedimenti presidenziali, chiedendo di “disporre con urgenza apposita CTU, tesa a valutare le capacità genitoriali dei genitori, nonché adottare in via d'urgenza ogni opportuno provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento della frequentazione padre/figli, con modifica dei provvedimenti in vigore così come indicato in premessa;
- ammonire la Signora per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- previa Pt_1 idonea istruttoria, condannare la Signora al risarcimento del danno, da determinarsi in Pt_1 Per_ via equitativa, nei confronti dei figli minori e;
- condannare la Signora al Per_1 Pt_1 pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni inosservanza dei provvedimenti presidenziali relativa alla frequentazione padre/figli, non minore di Euro 100,00”.
Con istanza ex art 709 comma 4 c.p.c. depositata in data 23.2.2023, successivamente al richiamato ricorso incidentale di parte resistente, la difesa della ricorrente ha chiesto di “modificare con effetto immediato l'importo dell'assegno mensile a carico del resistente, come peraltro già richiesto nella memoria integrativa in atti, dagli attuali euro 300 mensili ad euro 700 mensili, ovvero nella diversa misura che riterrà di giustizia anche alla luce della documentazione già versata in atti. Ammonire il resistente al rispetto del termine per l'adempimento dell'obbligo di versamento dell'importo stabilito che dovrà pervenire a domicilio della ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese;
ammonire altresì il sig. al rispetto dell'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie per i CP_1 figli minori per il recupero delle quali, in ogni caso, la ricorrente riserva di agire esecutivamente.”.
All'udienza del 26.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione previo scambio dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
1. La domanda di separazione.
La domanda di separazione è stata definita con sentenza parziale n. 832/2022.
2. Affidamento della prole minore.
Quanto al regime di affidamento, ritiene il Collegio che all'esito della ctu non sono emerse criticità genitoriali tali da rendere pregiudizievole per la prole il regime di affido condiviso che può pertanto essere confermato.
I genitori devono tuttavia essere invitati ad avviare quanto prima, nell'interesse dei minori come pure suggerito dal ctu, un percorso di sostegno alla genitorialità tenuto conto di quanto emerso nel corso della ctu circa la conflittualità presente tra le parti che potrebbe determinare ove non governata un pregiudizio per i figli (“Le criticità emerse nei colloqui clinici effettuati che vedono questi genitori procedere nella piena difficoltà di comunicazione a causa dei vissuti di ciascuno ove la sig.ra non mostra fiducia nel signore manifestando talvolta atteggiamenti poco inclusivi e centrati sulle richieste dei minori, o sugli aspetti organizzativi;
e il signore mostra un pensiero auto referenziato ove i propri bisogni e le proprie necessità vengono prima di quelle dei bambini, a volta perdendo di vista completamente le loro necessità che sono certamente quelle di avere un tempo con il padre ma che sia di qualità e non quantitativo. Tali circostanze necessitano di una maggiore comprensione ed elaborazione da parte dei signori e in particolare per il sig. in quanto sono CP_1 aspetti che incidono sulle rispettive insicurezze e potrebbero renderli poco capaci di integrare gli affetti e le relazioni in termini di risorse. Tali difficoltà potrebbero condizionare in maniera pregiudizievole la crescita sana ed equilibrata dei minori. Il sig. nel suo agire, seppur volto CP_1 alla tutela dei figli, non sembra sempre focalizzato sull'interesse primario degli stessi, lasciando prevalere bisogni personali e sfiducia in una modalità nei fatti poco protettiva. I minori richiedono una stabilità e coerenza del contesto educativo e ambientale, l'alta conflittualità e l'agita
“competizione” tra i genitori, determina una mancanza di coordinazione che certamente non aiuta nel contenimento e nella gestione dei minori”).
Può trovare conferma il collocamento prevalente dei minori presso la madre e, quanto al regime di visita padre/figli, ritiene il Collegio che possa essere inserito un pernottamento infrasettimanale dei minori presso il padre nella settimana con il fine settimana di competenza materno, confermando per il resto il regime vigente che, secondo quanto emerso in sede di audizione dei minori condotto dal ctu, ha realizzato un equilibrio nella vita dei figli.
Deve pertanto disporsi che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il calendario stabilito in sede presidenziale con la precisazione che, nel w/e di competenza materno il padre potrà vedere e tenere con sé i figli i lunedì dall'uscita di scuola riportandoli presso il domicilio materno entro le ore 21.00 e il mercoledì dall'uscita di scuola con pernottamento e accompagnandoli a scuola il giovedì mattina.
3. Mantenimento della prole
Quanto al contributo di mantenimento, dalla documentazione in atti merge che la ricorrente è proprietaria della villa in cui vive con i figli sita in AT, alla Via del Frantoio Romano n. 116, e, sulla base della documentazione depositata dalla difesa del resistente, risulta socia minoritaria al 40% della “Glamour model management” con l'ex marito Per_5
Dalla documentazione in atti emergono per l'anno 2024 redditi derivanti da locazione pari alla somma di euro 7.100,00, redditi derivanti da attività di impresa pari ed euro 1.961,00 per il 2021 e ancora redditi per locazione di importo annuo pari ad euro 2.403,00 per il 2022.
La stessa percepisce l'AU pari a circa 230,00 euro mensili;
dagli estratti conto depositati risultano bonifici da parte di familiari (padre) a titolo di contributo per spese, che confermano il contributo degli ascendenti alla conduzione familiare allegato dalla difesa.
Il padre svolge sia un'attività di fotografo professionista in Libano e in Italia mediante il sito www.hadihajar.com e sul profilo instagram @hadihajar1 sia l'attività di farmacista.
Ha omesso di aggiornare la documentazione bancaria con particolare riferimento agli estratti dei conti correnti in essere presso l'istituto libanese First National Bank (FNB) e l'estratto conto paypal, depositati in sede di costituzione per l'udienza presidenziale con memoria del 9.7.2021, ove secondo la tesi difensiva di parte ricorrente continuerebbero ad essere accreditati gli introiti derivanti dall'attività professionale di fotografo.
Ha inoltre depositato esclusivamente le certificazioni uniche (CU) da cui emerge da ultimo un reddito come lavoratore dipendente della per euro 1.650,00 circa Controparte_2 per dodici mensilità mese;
percepisce inoltre l'AU per euro 220,00 circa mensili.
Non sono stati prodotti i modelli reddituali di talché non è possibile quantificare gli introiti derivanti dall'attività di fotografo che, in ogni caso, viene svolta con carattere di professionalità, come si evince dal sito internet con il quale è pubblicizzata.
In data 25.2.2025 la difesa ha depositato la documentazione attestante l'interruzione del rapporto di lavoro con la società e la richiesta di NASPI provvisoria tuttavia occorre dare atto, Controparte_2 da un lato, della capacità di lavoro specifica del resistente nonché, dall'altro, della circostanza che, dalla stessa documentazione allegata, emerge che il medesimo ha comunque diritto ad essere assunto dalla farmacia subentrante nel contratto di servizio con il Comune di AT per la gestione delle farmacie comunali di Villa Muti e Vermicino ove il medesimo era addetto “come da clausola speciale riportata nel bando di gara sopracitato” (cfr. all. 1 memoria del 25.2.2025) La difesa ha inoltre depositato un contratto di locazione transitorio (per il periodo Primo aprile 2022/primo ottobre 2023) per un immobile ad uso abitativo con un canone mensile di euro 600,00 mensili (cfr. all. 11 memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) che deve presumersi sia stato rinnovato, risultando bonifici per il pagamento del canone di importo mensile pari ad euro 600,00 nel mese di marzo 2024 (cfr. estratto conto primo trimestre depositato in data 6.5.2024).
Alla luce della documentazione reddituale sopra richiamata, tenuto conto delle esigenze dei figli, incrementate rispetto all'epoca dell'adozione dei provvedimenti presidenziali (cfr. Cass. 8927/2012
“L'accrescimento delle esigenze della prole in funzione del progredire degli anni non abbisogna di specifica dimostrazione nel giudizio avente ad oggetto la domanda finalizzata ad ottenere l'aumento del contributo di mantenimento in favore della stessa. Si rivela, pertanto, erronea la pronuncia giudiziale che, nell'accogliere parzialmente la domanda attorea, ometta di considerare le pur dedotte circostanze di cui innanzi” e da ultimo Cass. 13664/2022 “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.”), può essere posto a carico del padre un contributo perequativo per il mantenimento dei due figli pari alla somma mensile di euro 450,00 oltre al rimborso delle spese straordinarie, disciplinate dal protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA, nella misura del 50%..
Tenuto conto degli esiti del giudizio, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti e le spese di ctu, liquidate in corso di giudizio, poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, preso atto che con Sentenza del Tribunale di Velletri n. 832/2022 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi
[...]
(CF ) e (CF ), che hanno Pt_1 C.F._1 CP_1 C.F._2 contratto matrimonio in data 04/05/2011, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
AT, Anno 2011, Parte I, n. 9, così provvede:
1) affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente presso la madre.
2) Invita entrambi i genitori ad avviare quanto prima, nell'interesse dei minori, un percorso di sostegno alla genitorialità;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori secondo il seguente calendario: a w/e alternati dall'uscita di scuola del venerdì sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola nonché il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00 accompagnandoli presso il domicilio materno nella settimana con il w/e di competenza del padre e, nella settimana con il w/e di competenza della madre, il lunedì dall'uscita di scuola riportandoli presso il domicilio materno entro le ore 21.00 e il mercoledì dall'uscita di scuola con pernottamento e accompagnandoli a scuola il giovedì mattina;
nonché alternativamente ad anno nei periodi di
Pasqua e Natale per giorni 3 e giorni 15 nel periodo estivo da fissarsi di comune accordo entro il
30 maggio di ciascun anno;
4) dispone che il padre versi alla madre per il mantenimento della prole la somma mensile di euro Pers 450,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat “costo della vita” oltre a concorrere nel 50% delle spese straordinarie che per i figli si rendessero necessarie (in via esemplificativa farmaceutiche, medico - sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche e di istruzione in genere) come disciplinate dal protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA;
5) compensa le spese di lite tra le parti e pone le spese di ctu definitivamente a carico delle parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 31.10.02025
Il Presidente Il giudice estensore
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Riccardo Massera PRESIDENTE
Dott. Marco Valecchi GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Prisca Picalarga GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2684/2021 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. POMPEI MARA (pec: Parte_1
) Email_1
ATTORE
e rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Ioppoli (pec: CP_1
) Email_2
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento del Pubblico Ministero Oggetto: separazione personale. Conclusioni: cfr. verbale in data 26.2.2025. Svolgimento del procedimento
Con ricorso depositato in data 9.4.2021 e ritualmente notificato, la Sig.ra – premettendo di Pt_1 avere contratto matrimonio con rito civile in AT (Roma) il 4 Maggio 2011 con il sig. CP_1
adottando il regime della separazione legale dei beni, e che dall'unione nascevano due figli:
[...] Per_
(23.07.2011) ed (10.05.2013) – ha chiesto la separazione personale alle seguenti Per_1 condizioni: “i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. dato atto della richiesta di ordine di protezione dagli abusi familiari depositata preso questo stesso Tribunale ed iscritta con il n. R.G.1294/2021 ed assegnato al dott. Mauro Lambertucci, che al momento della redazione e del deposito del presente ricorso non ha ancora assunto alcun provvedimento, ove nelle more non venga adottato alcuno dei provvedimenti in quella sede richiesti dalla ricorrente, ordinare al resistente di allontanarsi immediatamente dalla casa familiare e di mantenere una condotta rispettosa dei figli e della coniuge prevedendo l'applicazione delle sanzioni che questo Tribunale riterrà eque per ogni inosservanza;
3. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio personale mantenimento;
4. La casa coniugale sita in AT (Roma) Via del Frantoio Romano n. 116, di proprietà della sig.ra rimarrà assegnata con quanto in essa contenuto alla Parte_1 ricorrente che vi vivrà con i figli.
5. Il resistente asporterà tutti i propri effetti personali entro e non oltre giorni quindici dall'allontanamento dalla casa familiare previo avviso alla ricorrente che dovrà essere comunicato con almeno tre giorni di anticipo;
6. Porre a carico del sig. CP_1 l'assegno di mantenimento mensile per i figli dell'importo di euro 500,00 (cinquecento/00) oltre alle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri, nella misura del 50%;
7. Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento.”.
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 9.7.2021 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Disattesa ogni contraria istanza, richiesta, deduzione e eccezione e accertati i fatti di causa, voglia l'adito Tribunale: a) dichiararsi, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, non ostando impedimenti e circostanze alla declaratoria richiesta;
b) assegnare la casa coniugale di AT (RM) via del Frantoio Romano, 116 di proprietà esclusiva della moglie, a quest'ultima con quanto in essa contenuto ad eccezione dei beni ed oggetti personali del resistente che verranno da quest'ultimo asportati entro il termine concordato con la ricorrente e una lista di beni ulteriori, da concordare con la Sig.ra che Pt_1 il sig. potrà asportare e trasferir nella nuova abitazione a beneficio dei minori;
c) disporsi CP_1 l'affidamento condiviso dei minori, e ad entrambi i genitori, con Per_3 Per_4 collocazione e domicilio anagrafico presso la madre nella abitazione familiare di AT, via del Frantoio Romano, 116 Ognuno dei genitori eserciterà disgiuntamente l'ordinaria amministrazione relativa alla vita quotidiana dei piccoli nel periodo di permanenza presso sé, mentre dovranno essere adottate congiuntamente le scelte principali, come quelle in campo scolastico, sanitario e religioso e, comunque, rilevanti per la crescita dei minori. Prevedere modalità di frequentazione genitori figli con tempi di permanenza omogenei con ciascun genitore e chiede, in particolare, che venga venga integralmente confermato il calendario di fatto osservato dalla coppia genitoriale sino ad oggi, risultando lo stesso equilibrato, congruo ed idoneo a garantire omogenei periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, garantendo, nel contempo, ai piccoli il pieno godimento del diritto alla bigenitorialità, assolutamente adeguato alle abitudini, impegni e ritmi dei bambini. Il padre vedrà e terrà con sé i figli secondo il principio dell'alternanza nelle settimane: Prima settimana: il martedì dalle ore 10,00, ovvero dall'uscita di scuola alle 16,30 e sino al mercoledì con rientro a casa della madre entro le 21,00, inoltre dal venerdi alle ore 10,00, ovvero dall'uscita di suola alle ore 16,30 e sino alle ore 10 del lunedi ovvero sino all'entrata di scuola. Seconda settimana: dal mercoledì alle ore 10,00 ovvero dall'uscita di scuola alle ore 16,30 e sino alle ore 10 del venerdi ovvero sino all'entrata di scuola. E così via le settimane a seguire. Per i periodi di vacanza e per le festività chiede che venga adottao il calendario descritto in parte motiva. d) sotto il profilo economico disporre che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento. In relazione al mantenimento dei figli minori, in caso di adozione di un calendario di frequentazione genitori-figli che preveda tempi di permanenza omogenei, disporre che ciascun genitore provvederà integralmente al mantenimento dei figli per il periodo di permanenza presso di sé. Stabilirsi, quanto alle spese straordinarie, la ripartizione tra i genitori in ragione del 50% delle spese straordinarie così come individuate dal protocollo di Intesa.”.
In sede presidenziale sono stati assunti i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: Costituendosi avanti al giudice istruttore la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) pronunciare con sentenza non definitiva ed ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c. la separazione personale dei coniugi e ordinandone annotazione nei Parte_1 CP_1 Per_ registri dello stato civile del comune di AT;
B) affidare i figli minori della coppia, ed congiuntamente ai genitori con collocamento presso il domicilio materno in AT, Per_4
Via del Frantoio Romano n. 16. Disporre che il padre potrà vedere i figli per due pomeriggi a settimana, preferibilmente nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle 16 alle 20 nonché a fine settimana alternati dalle ore 16 del venerdì alle ore 8 del lunedì e, ad anni alterni nei periodi di Pasqua e Natale per tre giorni oltre a 15 giorni nelle vacanze estive da comunicarsi entro il 30 maggio. Tutte le altre festività ripartite ad anni alterni tra i genitori. Compleanno dei minori preferibilmente insieme a entrambi i genitori e, in mancanza di accordo, ad anni alterni la mattina con un genitore dalle 10,00 fino alle 15 ed il pomeriggio con l'altro fino alle 22,00. Compleanno dei genitori, festa della mamma e festa del papà con il rispettivo genitore ogni anno. C) in via di somma urgenza ed a modifica dei provvedimenti presidenziali già adottati, porre a carico del sig. un CP_1 assegno di mantenimento mensile per i figli dell'importo di euro 700,00 (settecento/00), inclusivo delle spese per le attività sportive già costantemente praticate dai figli e di apprendimento della musica, da versarsi anticipatamente alla sig.ra entro il giorno cinque di ciascun Parte_1 mese con decorrenza dalla data della domanda di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate ed opportunamente documentate. D) Ordinare al sig. di corrispondere alla signora inottemperanza a quanto previsto dal Protocollo per CP_1 Pt_1 le spese straordinarie di questo Tribunale, l'importo pari al 50% delle spese sostenute per il servizio di mensa scolastica sino al momento della richiesta modifica dei provvedimenti economici;
E) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”.
Costituendosi avanti al giudice istruttore la difesa del resistente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi, non ostando impedimenti o circostanze dalla declaratoria richiesta;
- b) Assegnare la casa coniugale di AT (RM), Via del Frantoio Romano 116 di proprietà esclusiva della moglie a quest'ultima con quanto in essa contenuto ad eccezione dei beni ed oggetti personali del resistente che verranno da quest'ultimo asportati entro il termine concordato con la ricorrente e una lista di beni ulteriori, da concordare con la Signora che il Signor potrà asportare e trasferire nella nuova Pt_1 CP_1 abitazione a beneficio dei minori - c)Disporsi l'affidamento condiviso dei minori e Per_3 ad entrambi i genitori, con residenza anaagrafica presso la madre nella abitazione Per_4 familiare di AT, Via del Frantoio Romano 116. Ognuno dei genitori eserciterà disgiuntamente l'amministrazione relativa alla vita quotidiana dei piccoli nel periodo di permanenza presso di sé, mentre dovranno essere adottate congiuntamente le scelte principali, come quelle in campo scolastico, sanitario e religioso e, comunque, rilevanti per la crescita dei minori. - Prevedere tempi paritari di frequentazione genitori/figli, con la conferma del calendario di fatto osservato dalla coppia genitoriale, sino ad oggi, risultando lo stesso equilibrato, congruo ed idoneo a garantire omogenei periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, garantendo, nel contempo, ai piccoli il pieno godimento del diritto alla bigenitorialità assolutamente adeguato alle abitudini, impegni e ritmi dei bambini. Il padre vedrà e terrà con sé i figli secondo il principio di alternanza nelle settimane: Prima settimana: il martedì dalle ore 10.00, ovvero dall'uscita di scuola alle 16:30 e sino al mercoledì con rientro a casa della madre entro le 21:00. Inoltre dal venerdì alle ore 10:00, ovvero all'uscita da scuola alle ore 16:30 e sino alle ore 10:00 del lunedì ovvero all'entrata da scuola. Seconda settimana: dal mercoledì alle ore 10:00 ovvero all'uscita da scuola alle ore 16:30 e sino alle ore 10 del venerdì sino all'entrata a scuola. E così via le settimane a seguire. Per i periodi di vacanza e per le festività chiede che venga adottato il calendario descritto in parte motiva in sede di memoria difensiva. Per ciò che concerne il profilo economico disporre che ciascun genitore provvederà al proprio mantenimento, in quanto economicamente autosufficiente. In relazione al mantenimento dei figli minori, in caso di adozione di un calendario di frequentazione genitori – figli che preveda tempi paritari di frequentazione, disporre che ciascun genitore provvederà integralmente al mantenimento dei figli per il periodo di permanenza presso di sé. Stabilirsi, quanto alle spese straordinarie, la ripartizione tra i genitori in ragione del 50%delle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo di Intesa”. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non vengano disposti tempi paritari di frequentazione, stabilire che il padre sia tenuto a versare una somma mensile per il mantenimento dei minori non superiore ad euro 300. - e) condannare la Signora alla rifusione integrale delle spese e competenze di Pt_1 lite, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Con ordinanza del 23.2.2023 la causa è stata istruita con consulenza tecnica d'ufficio con il seguente quesito: “Esaminati gli atti di causa, sentite le parti, i minori e i loro eventuali C.T.P., autorizzando il CTU medesimo sin da oggi a effettuare testi psicodiagnostici, avvalendosi eventualmente anche del supporto di ausiliari per l'espletamento di attività strumentali all'adempimento dell'incarico:
1. Accerti il CTU e descriva il profilo di personalità delle parti e delle figlie minori, valutandone lo stato di benessere psicologico laddove sussistente, ovvero le eventuali condizioni di disagio indicandone, in quest'ultimo caso, le cause;
2. Valuti il C.T.U. previa audizione dei minori quale sia la qualità della relazione con le figure genitoriali ed il personale vissuto nei riguardi delle stesse;
3. Valuti il C.T.U. se ed in quale misura la conflittualità manifestata dai genitori ed il reciproco disconoscimento di valore genitoriale, quale già emerso dagli atti di causa, condizioni negativamente il benessere psicologico della prole;
4. Valuti il C.T.U. tenuto conto del preferenziale paradigma normativo dell'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, derogabile solo allorché lo stesso possa risultare pregiudizievole per il loro interesse, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea che, nel tutelare l'interesse dei minori al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi, in concreto, questo interesse e protegga la minore dalla conflittualità genitoriale;
5. Indichi il C.T.U. i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori nonché gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori dovranno fare riferimento;
6. Qualora dovesse rendersi necessario l'intervento dei Servizi Sociali, il C.T.U. provvederà a prendere contatti con questi onde redigere, in accordo con essi e sulla base delle risorse disponibili, il progetto di intervento da allegare alla relazione.”.
Con ricorso ex art 709 ter c.p.c. depositato in data 23.2.2023, successivamente al deposito dell'ordinanza, il resistente ha stigmatizzato il comportamento ostruzionistico serbato dalla madre volto ad impedire i rapporti padre/figli in violazione dei provvedimenti presidenziali, chiedendo di “disporre con urgenza apposita CTU, tesa a valutare le capacità genitoriali dei genitori, nonché adottare in via d'urgenza ogni opportuno provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento della frequentazione padre/figli, con modifica dei provvedimenti in vigore così come indicato in premessa;
- ammonire la Signora per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- previa Pt_1 idonea istruttoria, condannare la Signora al risarcimento del danno, da determinarsi in Pt_1 Per_ via equitativa, nei confronti dei figli minori e;
- condannare la Signora al Per_1 Pt_1 pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni inosservanza dei provvedimenti presidenziali relativa alla frequentazione padre/figli, non minore di Euro 100,00”.
Con istanza ex art 709 comma 4 c.p.c. depositata in data 23.2.2023, successivamente al richiamato ricorso incidentale di parte resistente, la difesa della ricorrente ha chiesto di “modificare con effetto immediato l'importo dell'assegno mensile a carico del resistente, come peraltro già richiesto nella memoria integrativa in atti, dagli attuali euro 300 mensili ad euro 700 mensili, ovvero nella diversa misura che riterrà di giustizia anche alla luce della documentazione già versata in atti. Ammonire il resistente al rispetto del termine per l'adempimento dell'obbligo di versamento dell'importo stabilito che dovrà pervenire a domicilio della ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese;
ammonire altresì il sig. al rispetto dell'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie per i CP_1 figli minori per il recupero delle quali, in ogni caso, la ricorrente riserva di agire esecutivamente.”.
All'udienza del 26.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione previo scambio dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
1. La domanda di separazione.
La domanda di separazione è stata definita con sentenza parziale n. 832/2022.
2. Affidamento della prole minore.
Quanto al regime di affidamento, ritiene il Collegio che all'esito della ctu non sono emerse criticità genitoriali tali da rendere pregiudizievole per la prole il regime di affido condiviso che può pertanto essere confermato.
I genitori devono tuttavia essere invitati ad avviare quanto prima, nell'interesse dei minori come pure suggerito dal ctu, un percorso di sostegno alla genitorialità tenuto conto di quanto emerso nel corso della ctu circa la conflittualità presente tra le parti che potrebbe determinare ove non governata un pregiudizio per i figli (“Le criticità emerse nei colloqui clinici effettuati che vedono questi genitori procedere nella piena difficoltà di comunicazione a causa dei vissuti di ciascuno ove la sig.ra non mostra fiducia nel signore manifestando talvolta atteggiamenti poco inclusivi e centrati sulle richieste dei minori, o sugli aspetti organizzativi;
e il signore mostra un pensiero auto referenziato ove i propri bisogni e le proprie necessità vengono prima di quelle dei bambini, a volta perdendo di vista completamente le loro necessità che sono certamente quelle di avere un tempo con il padre ma che sia di qualità e non quantitativo. Tali circostanze necessitano di una maggiore comprensione ed elaborazione da parte dei signori e in particolare per il sig. in quanto sono CP_1 aspetti che incidono sulle rispettive insicurezze e potrebbero renderli poco capaci di integrare gli affetti e le relazioni in termini di risorse. Tali difficoltà potrebbero condizionare in maniera pregiudizievole la crescita sana ed equilibrata dei minori. Il sig. nel suo agire, seppur volto CP_1 alla tutela dei figli, non sembra sempre focalizzato sull'interesse primario degli stessi, lasciando prevalere bisogni personali e sfiducia in una modalità nei fatti poco protettiva. I minori richiedono una stabilità e coerenza del contesto educativo e ambientale, l'alta conflittualità e l'agita
“competizione” tra i genitori, determina una mancanza di coordinazione che certamente non aiuta nel contenimento e nella gestione dei minori”).
Può trovare conferma il collocamento prevalente dei minori presso la madre e, quanto al regime di visita padre/figli, ritiene il Collegio che possa essere inserito un pernottamento infrasettimanale dei minori presso il padre nella settimana con il fine settimana di competenza materno, confermando per il resto il regime vigente che, secondo quanto emerso in sede di audizione dei minori condotto dal ctu, ha realizzato un equilibrio nella vita dei figli.
Deve pertanto disporsi che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il calendario stabilito in sede presidenziale con la precisazione che, nel w/e di competenza materno il padre potrà vedere e tenere con sé i figli i lunedì dall'uscita di scuola riportandoli presso il domicilio materno entro le ore 21.00 e il mercoledì dall'uscita di scuola con pernottamento e accompagnandoli a scuola il giovedì mattina.
3. Mantenimento della prole
Quanto al contributo di mantenimento, dalla documentazione in atti merge che la ricorrente è proprietaria della villa in cui vive con i figli sita in AT, alla Via del Frantoio Romano n. 116, e, sulla base della documentazione depositata dalla difesa del resistente, risulta socia minoritaria al 40% della “Glamour model management” con l'ex marito Per_5
Dalla documentazione in atti emergono per l'anno 2024 redditi derivanti da locazione pari alla somma di euro 7.100,00, redditi derivanti da attività di impresa pari ed euro 1.961,00 per il 2021 e ancora redditi per locazione di importo annuo pari ad euro 2.403,00 per il 2022.
La stessa percepisce l'AU pari a circa 230,00 euro mensili;
dagli estratti conto depositati risultano bonifici da parte di familiari (padre) a titolo di contributo per spese, che confermano il contributo degli ascendenti alla conduzione familiare allegato dalla difesa.
Il padre svolge sia un'attività di fotografo professionista in Libano e in Italia mediante il sito www.hadihajar.com e sul profilo instagram @hadihajar1 sia l'attività di farmacista.
Ha omesso di aggiornare la documentazione bancaria con particolare riferimento agli estratti dei conti correnti in essere presso l'istituto libanese First National Bank (FNB) e l'estratto conto paypal, depositati in sede di costituzione per l'udienza presidenziale con memoria del 9.7.2021, ove secondo la tesi difensiva di parte ricorrente continuerebbero ad essere accreditati gli introiti derivanti dall'attività professionale di fotografo.
Ha inoltre depositato esclusivamente le certificazioni uniche (CU) da cui emerge da ultimo un reddito come lavoratore dipendente della per euro 1.650,00 circa Controparte_2 per dodici mensilità mese;
percepisce inoltre l'AU per euro 220,00 circa mensili.
Non sono stati prodotti i modelli reddituali di talché non è possibile quantificare gli introiti derivanti dall'attività di fotografo che, in ogni caso, viene svolta con carattere di professionalità, come si evince dal sito internet con il quale è pubblicizzata.
In data 25.2.2025 la difesa ha depositato la documentazione attestante l'interruzione del rapporto di lavoro con la società e la richiesta di NASPI provvisoria tuttavia occorre dare atto, Controparte_2 da un lato, della capacità di lavoro specifica del resistente nonché, dall'altro, della circostanza che, dalla stessa documentazione allegata, emerge che il medesimo ha comunque diritto ad essere assunto dalla farmacia subentrante nel contratto di servizio con il Comune di AT per la gestione delle farmacie comunali di Villa Muti e Vermicino ove il medesimo era addetto “come da clausola speciale riportata nel bando di gara sopracitato” (cfr. all. 1 memoria del 25.2.2025) La difesa ha inoltre depositato un contratto di locazione transitorio (per il periodo Primo aprile 2022/primo ottobre 2023) per un immobile ad uso abitativo con un canone mensile di euro 600,00 mensili (cfr. all. 11 memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) che deve presumersi sia stato rinnovato, risultando bonifici per il pagamento del canone di importo mensile pari ad euro 600,00 nel mese di marzo 2024 (cfr. estratto conto primo trimestre depositato in data 6.5.2024).
Alla luce della documentazione reddituale sopra richiamata, tenuto conto delle esigenze dei figli, incrementate rispetto all'epoca dell'adozione dei provvedimenti presidenziali (cfr. Cass. 8927/2012
“L'accrescimento delle esigenze della prole in funzione del progredire degli anni non abbisogna di specifica dimostrazione nel giudizio avente ad oggetto la domanda finalizzata ad ottenere l'aumento del contributo di mantenimento in favore della stessa. Si rivela, pertanto, erronea la pronuncia giudiziale che, nell'accogliere parzialmente la domanda attorea, ometta di considerare le pur dedotte circostanze di cui innanzi” e da ultimo Cass. 13664/2022 “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.”), può essere posto a carico del padre un contributo perequativo per il mantenimento dei due figli pari alla somma mensile di euro 450,00 oltre al rimborso delle spese straordinarie, disciplinate dal protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA, nella misura del 50%..
Tenuto conto degli esiti del giudizio, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti e le spese di ctu, liquidate in corso di giudizio, poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, preso atto che con Sentenza del Tribunale di Velletri n. 832/2022 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi
[...]
(CF ) e (CF ), che hanno Pt_1 C.F._1 CP_1 C.F._2 contratto matrimonio in data 04/05/2011, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
AT, Anno 2011, Parte I, n. 9, così provvede:
1) affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente presso la madre.
2) Invita entrambi i genitori ad avviare quanto prima, nell'interesse dei minori, un percorso di sostegno alla genitorialità;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori secondo il seguente calendario: a w/e alternati dall'uscita di scuola del venerdì sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola nonché il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00 accompagnandoli presso il domicilio materno nella settimana con il w/e di competenza del padre e, nella settimana con il w/e di competenza della madre, il lunedì dall'uscita di scuola riportandoli presso il domicilio materno entro le ore 21.00 e il mercoledì dall'uscita di scuola con pernottamento e accompagnandoli a scuola il giovedì mattina;
nonché alternativamente ad anno nei periodi di
Pasqua e Natale per giorni 3 e giorni 15 nel periodo estivo da fissarsi di comune accordo entro il
30 maggio di ciascun anno;
4) dispone che il padre versi alla madre per il mantenimento della prole la somma mensile di euro Pers 450,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat “costo della vita” oltre a concorrere nel 50% delle spese straordinarie che per i figli si rendessero necessarie (in via esemplificativa farmaceutiche, medico - sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche e di istruzione in genere) come disciplinate dal protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA;
5) compensa le spese di lite tra le parti e pone le spese di ctu definitivamente a carico delle parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 31.10.02025
Il Presidente Il giudice estensore
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi