TAR Salerno, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 724
TAR
Sentenza 17 aprile 2026

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  • Accolto
    Decorrenza del termine per l'avvio dell'attività

    Il Tribunale ha ritenuto che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2011 fosse decorso al momento dell'adozione dei provvedimenti impugnati, con conseguente lecito avvio dell'attività da parte della ricorrente.

  • Accolto
    Inapplicabilità della sospensione procedimentale

    Il Tribunale ha ritenuto che la sospensione non fosse applicabile in quanto l'amministrazione non ha attivato la procedura per l'acquisizione degli atti di assenso né ha convocato la conferenza di servizi, e che gli atti richiesti non fossero necessari per la fattispecie in esame.

  • Accolto
    Completezza dell'istanza e non necessità di ulteriori atti

    Il Tribunale ha considerato che l'istanza fosse completa e che l'amministrazione non avesse indicato le disposizioni normative che giustificassero la richiesta di ulteriori atti.

  • Accolto
    Decorrenza del termine per l'avvio dell'attività

    Il Tribunale ha ritenuto che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2011 fosse decorso al momento dell'adozione dei provvedimenti impugnati, con conseguente lecito avvio dell'attività da parte della ricorrente.

  • Accolto
    Inapplicabilità della sospensione procedimentale

    Il Tribunale ha ritenuto che la sospensione non fosse applicabile in quanto l'amministrazione non ha attivato la procedura per l'acquisizione degli atti di assenso né ha convocato la conferenza di servizi, e che gli atti richiesti non fossero necessari per la fattispecie in esame.

  • Accolto
    Completezza dell'istanza e non necessità di ulteriori atti

    Il Tribunale ha considerato che l'istanza fosse completa e che l'amministrazione non avesse indicato le disposizioni normative che giustificassero la richiesta di ulteriori atti.

  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere

    Il Tribunale ha accolto il ricorso annullando il provvedimento impugnato, ritenendo fondate le doglianze della ricorrente relative alla decorrenza dei termini e all'inapplicabilità della sospensione procedimentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 724
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 724
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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