Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00724/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00076/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 76 del 2026, proposto dalla Cogefeed s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Quattrini, Ivano Siniscalchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Padula, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cartolano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Sistema CI - Agenzia Locale di Sviluppo del CI, SUAP CI, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare
- del provvedimento di conferma del parere negativo adottato dal Comune di Padula in data 19 dicembre 2025, prot. n. 0013967/2025, avente ad oggetto “Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 03/03/2011, n. 28 e del Decreto Ministeriale 10/09/2010 per la “Realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo di potenza pari a 728,00 kWp” – fg. 46 p.lle 136-138 - Comune di Padula. Pratica SUAP: 6839/2024 – RISCONTRO NOTA SUAP CI prot. n. 14485 del 15/12/2025” (il “Provvedimento”), e in qualità di atto presupposto
- del parere negativo adottato dal Comune di Padula in data 2 dicembre 2025, prot. n. 0013298/2025, avente ad oggetto “Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 03/03/2011, n. 28 e del Decreto Ministeriale 10/09/2010 per la “Realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo di potenza pari a 728,00 kWp” – fg. 46 p.lle 136 138 - Comune di Padula. Pratica SUAP: 6839/2024 - comunicazione parere” (il “Parere”), e comunque
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto;
- e per quanto occorrer possa delle note con cui il UA CI ha trasmesso il Parere e il Provvedimento (Doc. 3 e Doc. 4) e la comunicazione di diffida all’avvio/prosecuzione dei lavori adottata dal UA CI in data 23 dicembre 2025 in qualità di atto consequenziale al Provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Padula, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. AE PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 12 gennaio 2026 e depositato il 13 gennaio 2026, la ricorrente impugna gli atti con cui il Comune di Padula ha sostanzialmente rigettato l'istanza del 16 aprile 2024 (data di trasmissione al Comune) – 1° luglio 2024 (data di trasmissione al SUAP, a seguito della richiesta del medesimo Comune), volta alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a un 1MW mediante procedura abilitativa semplificata, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011.
L'Amministrazione ha dapprima chiesto integrazioni documentali (in data 8 luglio 2024, regolarmente trasmesse il 26 luglio 2024), ha poi comunicato motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (in data 4 dicembre 2025) e ha infine diffidato la società dal dare avvio o comunque dal proseguire i lavori (in data 23 dicembre 2025), ritenendo necessari vari ulteriori documenti nonché un parere del Genio civile e di un altro Comune.
La ricorrente deduce l’avvenuto perfezionamento della PAS, la violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 nonché la non necessarietà degli atti richiesti dall’Amministrazione in quanto l’impianto non insiste su aree soggette a vincolo.
2. Si è costituita l’Amministrazione comunale chiedendo il rigetto del ricorso.
Si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e della Finanze, nei cui confronti è stato instaurato il contraddittorio ex art. 12 bis del d.l. n. 68 del 2022.
3. Con ordinanza n. 81 del 2026 è stata accolta la domanda cautelare.
4. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.
Occorre considerare che, al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati, era già ampiamente decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza (avendo riguardo sia a quella originariamente presentata sia a quella successivamente riproposta), previsto dall’art. 6 comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2011 ratione temporis vigente; a partire dal 17 aprile 2024 o al più dal 1° agosto 2024, l’attività realizzativa deve pertanto ritenersi lecitamente avviata dalla ricorrente.
Escluso che i provvedimenti impugnati possano essere considerati atti di esercizio del potere di autotutela, mancando degli elementi previsti dall’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 e comunque non manifestando la volontà di intervenire su una attività già assentita, è necessario rilevare che alla fattispecie in esame non può applicarsi la sospensione procedimentale prevista dall’art. 6, comma 5 ,del medesimo decreto, in quanto:
- da un lato, a voler ammettere che fossero necessari ulteriori atti di assenso ai fini dell’avvio dell’iniziativa, l’Amministrazione comunale non ha comunque provveduto a richiedere tali atti né a convocare la prevista conferenza di servizi, adempimenti questi necessari ai fini della produzione dell’effetto previsto dal secondo periodo del medesimo comma 5, che infatti prima attribuisce all’ente procedente l’iniziativa relativa all’acquisizione di tali atti e poi prevede la sospensione del termine;
- da un altro, nel caso di specie, tali atti di assenso non risultano necessari considerato che, come si evince dall’istanza presentata e in particolare dagli allegati fotografici, il cavidotto che si ricollega all’impianto non attraversa alcun corso d’acqua ma unicamente una strada comunale e che il ricorrente ha comunque ottenuto l’atto di assenso dell’altra Amministrazione comunale in data 8 agosto 2025, ben prima dell’adozione dei provvedimenti impugnati, atto peraltro non in grado di determinare l’effetto previsto dal comma 5 del citato art. 6 in quanto non rientrante tra quelli previsti dall’ultimo periodo del comma 2 del medesimo articolo, non afferendo alle materie di cui all’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990.
Inoltre, con riferimento agli ulteriori atti di cui l’Amministrazione comunale ha evidenziato la carenza, occorre considerare che:
- l’istanza presentata risulta completa e rispondente alla previsione di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2011, con la conseguenza che la mancanza di tali atti non poteva impedire l’avvio dell’attività o la sua continuazione;
- la medesima Amministrazione non indica le disposizioni normative che ne rendono necessaria la produzione.
6. In conclusione il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese possono essere compensate in ragione della particolare conformazione dei luoghi e della relativa difficile interpretabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RE EZ, Presidente
Anna Saporito, Primo Referendario
AE PO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AE PO | RE EZ |
IL SEGRETARIO