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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
riunito in camera di consiglio, composto da:
1) dott. Giuseppe Lupo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Giudice delegato,
3) ing. Maurizio Onofrio Sciortino Giudice esperto,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2107/2022 R.G., tra:
, nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), e , nato a [...] il [...] (c.f.
[...] Parte_2 C.F._2
), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
[...]
Rosario Galasso ed Antonino Galasso, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Giarre (CT), via N. Tommaseo n. 216 (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti ai),
ricorrenti,
e
(c.f./p.iva ), in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gianluca Rossitto (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 21 maggio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note depositate il 15 ed il 21 maggio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19 dicembre 2022 e ritualmente notificato, Parte_3
e evocavano in giudizio il
[...] Parte_2 [...]
, esponendo: CP_1
- di essere comproprietari del terreno sito in Piedimonte Etneo, c.da Valle Cerasa, oggi in catasto al fg. 7, part.lle 145 e 304, nonché part.lle 408-409- 410-411-412-413-414-416-417 (ex part.lle 56, 306, 294, 305 e 149), giusta atto di donazione con riserva di usufrutto del 5.7.2013 da parte della madre poi deceduta il 21.7.2013, e testamento olografo pubblicato Persona_1
l'11.6.2015 da parte del fratello deceduto il 24.3.2015 Persona_2
(con i suddetti atti, i ricorrenti avevano ricevuto anche altre particelle, non oggetto del procedimento di occupazione per cui è causa;
inoltre, gli stessi erano già da prima proprietari di ulteriori limitrofe particelle, estranee alla causa),
- che, a loro volta, aveva acquistato i suddetti terreni da Persona_1
, giusta compravendita del 28.10.2010, e Persona_3 Per_2
aveva acquistato il resto del terreno sempre da ,
[...] Persona_3 giusta compravendita del 06.12.2010;
- che il fondo acquistato da , all'epoca in cui era di Persona_3 proprietà di quest'ultimo e/o del suo dante causa , era stato Persona_4 oggetto di un procedimento di occupazione d'urgenza a favore del Comune di giusta D.A.
5.12.1988 n. 1778 dell'Ass.to LL.PP. Reg. CP_1
Sic.na, ai fini della costruzione dell'acquedotto per la rete idrica comunale e relativa pista sovrastante (l'occupazione si riferiva alle particelle allora esistenti nn. 145, 304, 56, 305, 294, 306, 145 e 149, oggi, rispettivamente, part.lle 145, 304, 408 e 409, 414, 412 e 413, 410 e 411, 416 e 417);
- che l'occupazione, finalizzata all'espropriazione definitiva, era avvenuta per tutte le aree in data 15.02.1989 e si sarebbe dovuta concludere entro il termine di 5 anni, come prescritto dall'art. 1 del D.A.
5.12.1988 n. 1778 dell'Ass.to LL.PP. Reg. Sic.na;
- che, dopo l'occupazione, il Comune di si era limitato a CP_1 realizzare l'acquedotto interrato, nonchè una pista carrabile al di sopra dello stesso, ma non aveva mai concluso le procedure espropriative (con l'adozione dei necessari decreti), non aveva pagato somma alcuna ai proprietari e non aveva provveduto nè al frazionamento, nè alla successiva voltura a proprio favore delle quote occupate (e/o asservite) delle originarie particelle catastali, quindi rimaste totalmente intestate agli odierni proprietari ricorrenti;
- che, per di più, il non aveva realizzato le opere necessarie per CP_1 mettere in sicurezza le aree modificate;
aveva occupato aree in più rispetto a quelle previste e ciò sia ampliando la pista, sia accatastando ai margini materiale di risulta e grossi massi;
non aveva mai provveduto ad opere di sistemazione delle aree o di manutenzione dell'acquedotto e della relativa pista, indispensabili per non recare pregiudizio alle limitrofe aree (non trasformate) rimaste nel possesso e nella proprietà degli odierni ricorrenti;
- che, infatti, in presenza di un terreno fortemente declive, l'acquedotto e la relativa pista erano stati realizzati a mezza costa, con vaste opere di sbancamento, ma senza eseguire idonee opere di canalizzazione acque e di contenimento e senza neppure eliminare il materiale di risulta, che invece era rimasto accantonato lateralmente al tracciato, con la conseguenza che massi di varia grandezza rotolano continuamente lungo la scarpata dalla zona occupata da acquedotto e pista alle aree a valle, così come franano le aree a monte, entrambe rimaste in possesso ed in proprietà degli odierni istanti e da essi regolarmente coltivate, determinando negli anni una situazione di continuo pericolo ripetutamente denunciata al
[...] sin dal 2001, senza che quest'ultimo avesse mai posto rimedio, CP_1 consentendo così la verificazione di una serie di notevoli danni alla sottostante proprietà dei ricorrenti, come da diffide degli anni 2019/2020;
- che si era in presenza di una occupazione illegittima di alcune particelle a partire dalla data del 15 febbraio 1996 e di un'occupazione usurpativa (ossia illegittima sin dall'inizio) per altre, entrambe suscettibili di risarcimento del correlato danno;
- che i ricorrenti hanno, altresì, diritto al risarcimento del danno, in base al valore alla data della domanda, per l'avvenuta trasformazione delle aree di loro proprietà;
- che ugualmente spetterebbe il risarcimento, ai sensi dell'art. 1038 c.c., secondo il valore venale alla data della domanda, ove si configurasse una servitù;
- che, in ogni caso, a ciò devono aggiungersi i danni per il periodo successivo alla scadenza della occupazione legittima, per il mancato godimento dei beni, il cui risarcimento, pari al 5% annuo su €21.400,00 (valore del terreno realmente occupato), vengono chiesti a partire dalla data di pubblicazione del testamento, avvenuta l'11 giugno 2015, fino alla data della sentenza, o della domanda, o della restituzione o acquisizione alla mano pubblica;
- che è dovuto anche, sempre dall'11 giugno 2015, il risarcimento, pari al 5% annuo sul valore di €42.350,00, per l'occupazione illegittima delle ulteriori aree con il materiale di risulta;
- che vanno risarciti, ancora, i danni prodotti dal rotolamento a valle di alberi, massi e terra a causa dei lavori svolti dal quantificati in CP_1
€171.798,00,
e chiedendo al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di condannare il
Controparte_1
1) a risarcire ai ricorrenti i danni per l'occupazione divenuta illegittima e/o usurpativa delle aree trasformate mediate la realizzazione dell'acquedotto e relativa pista;
o, in subordine, risarcire i danni per l'imposizione di fatto di servitù pubblica di acquedotto e relativa pista, in analogia a quanto disposto dall'art. 1038 cod. civ.; in entrambi i casi secondo l'odierno valore venale delle aree stesse, da quantificarsi nella somma di EURO 21.400,00 o in quella diversa che verrà determinata;
ovvero, in via ulteriormente subordinata, a restituire il terreno occupato previa riduzioni in pristino dello stesso (compresa demolizione di acquedotto e pista);
2) a provvedere in ogni caso (salvo l'ipotesi della restituzione, previa riduzioni in pristino) alle necessarie trascrizioni ed al frazionamento ed alla voltura catastale delle particelle interessate dall'occupazione definitiva, per intestare al e aree occupate definitivamente e/o sottoposte CP_1
a servitù;
3) inoltre e comunque, a risarcire il danno per l'occupazione illegittima delle medesime aree dall'11.6.2015 alla data di futura restituzione del terreno ovvero alla data odierna, da quantificarsi annualmente in ragione del 5% sul valore venale del terreno occupato;
4) a risarcire il danno per l'occupazione temporanea illegittima delle ulteriori aree occupate con materiale di risulta dall'11.6.2015 alla data di futura restituzione del terreno, da quantificarsi annualmente in ragione del 5% sul valore venale del terreno così occupato;
5) a realizzare tutte le opere necessarie per mettere in sicurezza l'area in oggetto e regimentare le acque, al fine di evitare futuri smottamenti frane e/o rotolamento di massi o altro nelle residue e limitrofe aree di proprietà degli istanti poste sia a monte, sia a valle;
6) a risarcire i danni prodotti alle residue e limitrofe aree di proprietà degli istanti (poste sia a monte sia a valle) dagli smottamenti, dallo scivolamento del materiale proveniente dallo sbancamento accantonato ai margini della pista e rotolamenti di massi provenienti dall'area ove insistono acquedotto e pista, da quantificarsi nella somma di EURO 150.000,00 o in quella diversa che verrà determinata in corso di causa;
7) a corrispondere, su tutte le somme richieste e dovute a titolo di risarcimento, interessi e rivalutazione monetaria dalle rispettive date di debenza e fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa depositata il 12 aprile 2023, si costituiva in giudizio il
[...]
, che chiedeva il rigetto delle domande e, in subordine, che il CP_1 risarcimento fosse determinato in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto e del comportamento complessivo delle parti e, comunque, escludendo quello dei danni che i ricorrenti avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento dei tipici rimedi di ordinaria manutenzione.
L'ente convenuto deduceva di aver realizzato un acquedotto interrato nei termini quinquennali prescritti dal decreto assessoriale e prorogati a due anni ex lege 158/1991 e che l'opera non aveva cagionato alcuna perdita dei frutti o alcuna diminuzione del valore del fondo, il quale non aveva subito modifiche sostanziali a seguito della stessa.
Rappresentava che, dopo la segnalazione del 2010, era intervenuto a scongiurare qualsiasi situazione di pericolo e che, trascorsi nemmeno due anni, pervenuto l'ennesimo sollecito, eseguito un secondo sopralluogo, aveva accertato che la paventata situazione di pericolo era determinata dalla mancata manutenzione dei luoghi imputabile agli stessi proprietari, tanto che la nota del 28 settembre 2012 era rimasta priva di contestazione da parte dei destinatari.
Soggiungeva che i ricorrenti non hanno provato in alcun modo la sussistenza del danno subito, né la sua riconducibilità ad una condotta del e contestava CP_1 le singole domande risarcitorie, evidenziandone anche la duplicazione.
Disposta ed esperita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza tenutasi (nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
*****
Le domande risultano in parte fondate e meritano accoglimento, per quanto di ragione.
Il consulente tecnico di ufficio, ing. , sulla scorta della Persona_5 documentazione in atti e previa visione del luoghi, ha accertato che il Comune di a seguito di procedimento di occupazione d'urgenza, nel febbraio CP_1 del 1989 ha realizzato sul terreno dei ricorrenti, per l'alloggiamento interrato di una tubatura dell'acquedotto comunale, una strada in terra battuta, denominata
“pista”, con larghezza nel tratto percorribile variabile da circa 5 metri a circa 3,50 metri, che attraversa il fondo per un tratto iniziale che si sviluppa da sud verso nord-ovest per circa 120 metri lineari, formando successivamente una curva a destra di circa 90 gradi e proseguendo verso nord-est per i restanti 190 metri lineari circa.
L'ausiliario ha, altresì, evidenziato che, considerata la natura acclive dei versanti dell'appezzamento, per realizzare la pista a mezza costa - cioè rimuovendo la parte di terreno a monte del punto medio e riempendo a valle con il terreno prelevato al fine di ottenere la quota necessaria ad ottenere la superficie piana - erano stati eliminati a monte della pista i terrazzamenti preesistenti (come descritti nei Verbali di presa di possesso da parte del Comune di e negli Stati di CP_1 consistenza in atti), senza avere cura di realizzare alcuna misura di contenimento;
inoltre, la rimozione della base di appoggio o scalzamento dei muri di contenimento preesistenti per la creazione del salto di quota aveva lasciato gli stessi in condizione di scivolamento.
Ne deriva, secondo il professionista, che il bene così modificato, ora costituito da terreno di riporto per uno spessore in generale di poche decine di centimetri sopra le sottostanti lave scoriaceo-sciolte, clasti di varia pezzatura e scorie vulcaniche, rappresenta un pericolo costante per l'incolumità di chi si trova a valle e a monte, a causa dei fenomeni di frana e smottamento a cui è soggetto per l'assenza dei presidi di sicurezza dovuti e necessari.
Si è altresì accertato che sulla pista e a valle della stessa risultano accumulati terreno, rocce e massi di risulta, anche in questo caso senza la realizzazione di alcun presidio di sicurezza.
In particolare, il notevole accumulo di materiale di risulta di varia dimensione e consistenza a valle della pista, a causa della totale assenza di opere di contenimento e messa in sicurezza dello stesso, ha modificato l'assetto morfologico ed idrogeologico del terreno, formando delle scarpate di materiale incoerente fonti di rischio costante di frane, smottamenti e rotolamento massi.
Le risultanze della c.t.u., supportate da argomentazioni logiche e chiare e fondate sull'attento studio della documentazione e dei luoghi, costituiscono in questa sede idonea fonte di cognizione ai fini della decisione.
Non si rinvengono emergenze processuali idonee ad imputare ai ricorrenti una qualche forma di corresponsabilità colposa nella causazione degli eventi dannosi od una mancanza di diligenza nello scongiurare la verificazione degli stessi.
Lo stesso c.t.u. ha replicato alle osservazioni del consulente di parte convenuta, rilevando che il terreno in questione, come indicato nei Verbali di presa di possesso da parte del Comune di e nei relativi Stati di consistenza CP_1 presenti in atti, nel 1989 non presentava alcuno stato di instabilità dei versanti né la presenza di frane e/o smottamenti pregressi, sicchè non può che ribadirsi che lo stato di pericolo e di instabilità rilevato e descritto nella relazione è stato causato dalle modifiche apportate ai luoghi di causa dal Comune di per la CP_1 realizzazione di tutte le opere per l'alloggiamento interrato della tubatura dell'acquedotto comunale.
Ciò posto, ritiene questo giudice, in conformità con i principi espressi dalla Suprema Corte, che nella descritta situazione si sia in presenza della imposizione di fatto di una servitù pubblica di acquedotto, a seguito di realizzazione dell'opera idraulica senza il perfezionamento della procedura ablatoria, cui consegue l'applicazione analogica dell'art. 1038 c.c., che distingue, ai fini della determinazione dell'indennità, tra le parti fisicamente occupate dall'opera idraulica e quelle costituenti le cosiddette fasce di rispetto necessarie per lo spurgo e per la manutenzione delle condotte, stabilendo che per le prime sia corrisposto al proprietario l'intero valore e per le altre soltanto la metà di tale valore, tenuto conto della possibilità, espressamente riconosciuta al proprietario stesso dal comma 2, di continuare a sfruttarle economicamente e di rimuovere e trasportare il materiale ammucchiato purché senza danno dell'acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione (ex plurimis: Cass. Civ., SS.UU., n. 51/2001; SS.UU., n. 84/2001, SS.UU., n. 10502/2012).
Nella fattispecie, il c.t.u. ha quantificato in mq.
2.596 la superficie occupata dall'acquedotto e dalla pista sovrastante, attribuendo alla stessa il valore di
€23.026,78 (L'ausiliario ha fatto riferimento al più probabile valore che il bene avrebbe sul mercato utilizzando il criterio sintetico comparativo, eseguendo la comparazione con altri beni analoghi dal valore di mercato noto secondo i dati rilevati attraverso apposita indagine di mercato. I relativi valori medi sono stati opportunamente adeguati in relazione alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche specifiche del cespite, quali posizione, esposizione, tipo di terreno e qualità delle culture, stato di manutenzione, tipologia dei versanti, dimensione dei terrazzamenti e presenza di acqua irrigua, considerando il terreno in condizioni corrispondenti a quanto riportato negli Stati di Consistenza relativi alle particelle originarie e presenti in atti. Il c.t.u. ha, altresì, disatteso la differente valutazione proposta dal c.t.p. del in quanto priva della indicazione di termini oggetto CP_1 di confronto).
La predetta somma va, dunque, riconosciuta in favore dei ricorrenti.
Trattandosi di debito di valore, sulla somma di €23.026,78, devalutata a giugno 2015 (tenuto conto, come dedotto dagli stessi ricorrenti, del fatto che solo con la pubblicazione, in data 11 giugno 2015, del testamento olografo di Per_2
gli stessi erano divenuti proprietari dell'intero fondo) e rivalutata anno
[...] per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Tale statuizione determina il rigetto della domanda, incompatibile, di risarcimento del danno per l'occupazione illegittima dell'area dall'11.06.2015 alla data di futura restituzione del terreno ovvero alla data odierna.
Con riferimento al danno da occupazione senza titolo di ulteriore porzione di terreno, realizzatasi mediante l'accumulo di materiale di risulta conseguente alla realizzazione dell'opera pubblica, deve invece farsi applicazione del disposto dell'art. 42 bis, comma 3, secondo periodo, del d.p.r. n. 327/2001.
La suddetta norma prevede che, in caso di occupazione senza titolo da parte della P.A. di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, venga corrisposto, in favore dell'avente diritto, a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, un importo pari al 5% annuo sul valore venale del bene.
Il c.t.u. ha quantificato in mq.
5.700 la superficie occupata dal materiale di risulta, attribuendo alla stessa il valore di €44.836,70.
Compete, pertanto, ai ricorrenti la somma annua di €2.241,83, dall'11 giugno 2015 alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale sugli importi annuali devalutati a tale data e rivalutati anno per anno.
E' evidente che l'inottemperanza all'ordine di ripristino di cui alla successiva statuizione costituirà fonte di ulteriore obbligazione a carico del CP_1
Quest'ultimo, infatti, va condannato anche a ripristinare lo stato dei luoghi colposamente alterato, come accertato dal c.t.u. nei termini sopra richiamati, realizzando in maniera non conforme alle regole dell'arte l'opera pubblica, determinando altresì una condizione di perdurante pericolo.
L'ing. ha individuato e specificamente indicato (pag. 10 della relazione) le Per_5 opere necessarie al fine di mettere in sicurezza l'area alterata dall'interramento dell'acquedotto; all'esecuzione delle stesse il va, pertanto, Controparte_1 condannato.
L'accoglimento della predetta domanda determina il rigetto di quella tesa al riconoscimento degli importi necessari ai fini del ripristino dei luoghi danneggiati da smottamenti, frane, ecc.; nessun danno permanente risulta, inoltre, allegato e provato come derivante dai suddetti fenomeni.
Non meritano accoglimento, infine, le domande tese alla condanna del convenuto a provvedere ad eventuali trascrizioni, frazionamenti e volture, non ricorrendone i presupposti e/o non rinvenendosi la relativa fonte normativa.
*****
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda articolata in più capi è configurabile una situazione di parziale soccombenza reciproca in virtù della quale può disporsi la compensazione tra le parti per un terzo delle spese di lite, con condanna del soccombente in maggior misura, alla Controparte_1 rifusione, in favore di e , dei residui due Parte_3 Parte_2 terzi, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €7.224,00, di cui €6.700,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a €52.000,01; €1.300,00 per la fase di studio della controversia, €1.800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €2.000,00 per la fase decisionale) ed €524,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le spese di c.t.u. vanno, invece, poste definitivamente interamente a carico del
. Controparte_2
p.q.m.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando sulle domande proposta da e Parte_3
nei confronti del in persona del Parte_2 Controparte_1
Sindaco in carica, così provvede:
- condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_3
e , come da parte motiva, della somma di
[...] Parte_2
€23.026,78, oltre interessi al tasso legale su tale importo, devalutato a giugno 2015 ed annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_3
e , come da parte motiva, della somma annua di
[...] Parte_2
€2.241,83, dall'11 giugno 2015 alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale sugli importi annuali devalutati a tale data e rivalutati anno per anno;
- condanna il all'esecuzione, nei terreni di proprietà Controparte_1 dei ricorrenti oggetto di causa, delle opere meglio indicate nella relazione di c.t.u. a firma dell'ing. , pag. 10, nn. 1, 2, 3 e 4; Persona_5
- rigetta le ulteriori domande proposte dai ricorrenti;
- dichiara compensate per un terzo fra le parti le spese del giudizio e condanna il alla rifusione, nei confronti dei Controparte_1 ricorrenti, dei residui due terzi, che si liquidano in complessivi €7.224,00, di cui €6.700,00 per compensi ed €524,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio interamente a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
riunito in camera di consiglio, composto da:
1) dott. Giuseppe Lupo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Giudice delegato,
3) ing. Maurizio Onofrio Sciortino Giudice esperto,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2107/2022 R.G., tra:
, nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), e , nato a [...] il [...] (c.f.
[...] Parte_2 C.F._2
), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
[...]
Rosario Galasso ed Antonino Galasso, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Giarre (CT), via N. Tommaseo n. 216 (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti ai),
ricorrenti,
e
(c.f./p.iva ), in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gianluca Rossitto (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 21 maggio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note depositate il 15 ed il 21 maggio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19 dicembre 2022 e ritualmente notificato, Parte_3
e evocavano in giudizio il
[...] Parte_2 [...]
, esponendo: CP_1
- di essere comproprietari del terreno sito in Piedimonte Etneo, c.da Valle Cerasa, oggi in catasto al fg. 7, part.lle 145 e 304, nonché part.lle 408-409- 410-411-412-413-414-416-417 (ex part.lle 56, 306, 294, 305 e 149), giusta atto di donazione con riserva di usufrutto del 5.7.2013 da parte della madre poi deceduta il 21.7.2013, e testamento olografo pubblicato Persona_1
l'11.6.2015 da parte del fratello deceduto il 24.3.2015 Persona_2
(con i suddetti atti, i ricorrenti avevano ricevuto anche altre particelle, non oggetto del procedimento di occupazione per cui è causa;
inoltre, gli stessi erano già da prima proprietari di ulteriori limitrofe particelle, estranee alla causa),
- che, a loro volta, aveva acquistato i suddetti terreni da Persona_1
, giusta compravendita del 28.10.2010, e Persona_3 Per_2
aveva acquistato il resto del terreno sempre da ,
[...] Persona_3 giusta compravendita del 06.12.2010;
- che il fondo acquistato da , all'epoca in cui era di Persona_3 proprietà di quest'ultimo e/o del suo dante causa , era stato Persona_4 oggetto di un procedimento di occupazione d'urgenza a favore del Comune di giusta D.A.
5.12.1988 n. 1778 dell'Ass.to LL.PP. Reg. CP_1
Sic.na, ai fini della costruzione dell'acquedotto per la rete idrica comunale e relativa pista sovrastante (l'occupazione si riferiva alle particelle allora esistenti nn. 145, 304, 56, 305, 294, 306, 145 e 149, oggi, rispettivamente, part.lle 145, 304, 408 e 409, 414, 412 e 413, 410 e 411, 416 e 417);
- che l'occupazione, finalizzata all'espropriazione definitiva, era avvenuta per tutte le aree in data 15.02.1989 e si sarebbe dovuta concludere entro il termine di 5 anni, come prescritto dall'art. 1 del D.A.
5.12.1988 n. 1778 dell'Ass.to LL.PP. Reg. Sic.na;
- che, dopo l'occupazione, il Comune di si era limitato a CP_1 realizzare l'acquedotto interrato, nonchè una pista carrabile al di sopra dello stesso, ma non aveva mai concluso le procedure espropriative (con l'adozione dei necessari decreti), non aveva pagato somma alcuna ai proprietari e non aveva provveduto nè al frazionamento, nè alla successiva voltura a proprio favore delle quote occupate (e/o asservite) delle originarie particelle catastali, quindi rimaste totalmente intestate agli odierni proprietari ricorrenti;
- che, per di più, il non aveva realizzato le opere necessarie per CP_1 mettere in sicurezza le aree modificate;
aveva occupato aree in più rispetto a quelle previste e ciò sia ampliando la pista, sia accatastando ai margini materiale di risulta e grossi massi;
non aveva mai provveduto ad opere di sistemazione delle aree o di manutenzione dell'acquedotto e della relativa pista, indispensabili per non recare pregiudizio alle limitrofe aree (non trasformate) rimaste nel possesso e nella proprietà degli odierni ricorrenti;
- che, infatti, in presenza di un terreno fortemente declive, l'acquedotto e la relativa pista erano stati realizzati a mezza costa, con vaste opere di sbancamento, ma senza eseguire idonee opere di canalizzazione acque e di contenimento e senza neppure eliminare il materiale di risulta, che invece era rimasto accantonato lateralmente al tracciato, con la conseguenza che massi di varia grandezza rotolano continuamente lungo la scarpata dalla zona occupata da acquedotto e pista alle aree a valle, così come franano le aree a monte, entrambe rimaste in possesso ed in proprietà degli odierni istanti e da essi regolarmente coltivate, determinando negli anni una situazione di continuo pericolo ripetutamente denunciata al
[...] sin dal 2001, senza che quest'ultimo avesse mai posto rimedio, CP_1 consentendo così la verificazione di una serie di notevoli danni alla sottostante proprietà dei ricorrenti, come da diffide degli anni 2019/2020;
- che si era in presenza di una occupazione illegittima di alcune particelle a partire dalla data del 15 febbraio 1996 e di un'occupazione usurpativa (ossia illegittima sin dall'inizio) per altre, entrambe suscettibili di risarcimento del correlato danno;
- che i ricorrenti hanno, altresì, diritto al risarcimento del danno, in base al valore alla data della domanda, per l'avvenuta trasformazione delle aree di loro proprietà;
- che ugualmente spetterebbe il risarcimento, ai sensi dell'art. 1038 c.c., secondo il valore venale alla data della domanda, ove si configurasse una servitù;
- che, in ogni caso, a ciò devono aggiungersi i danni per il periodo successivo alla scadenza della occupazione legittima, per il mancato godimento dei beni, il cui risarcimento, pari al 5% annuo su €21.400,00 (valore del terreno realmente occupato), vengono chiesti a partire dalla data di pubblicazione del testamento, avvenuta l'11 giugno 2015, fino alla data della sentenza, o della domanda, o della restituzione o acquisizione alla mano pubblica;
- che è dovuto anche, sempre dall'11 giugno 2015, il risarcimento, pari al 5% annuo sul valore di €42.350,00, per l'occupazione illegittima delle ulteriori aree con il materiale di risulta;
- che vanno risarciti, ancora, i danni prodotti dal rotolamento a valle di alberi, massi e terra a causa dei lavori svolti dal quantificati in CP_1
€171.798,00,
e chiedendo al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di condannare il
Controparte_1
1) a risarcire ai ricorrenti i danni per l'occupazione divenuta illegittima e/o usurpativa delle aree trasformate mediate la realizzazione dell'acquedotto e relativa pista;
o, in subordine, risarcire i danni per l'imposizione di fatto di servitù pubblica di acquedotto e relativa pista, in analogia a quanto disposto dall'art. 1038 cod. civ.; in entrambi i casi secondo l'odierno valore venale delle aree stesse, da quantificarsi nella somma di EURO 21.400,00 o in quella diversa che verrà determinata;
ovvero, in via ulteriormente subordinata, a restituire il terreno occupato previa riduzioni in pristino dello stesso (compresa demolizione di acquedotto e pista);
2) a provvedere in ogni caso (salvo l'ipotesi della restituzione, previa riduzioni in pristino) alle necessarie trascrizioni ed al frazionamento ed alla voltura catastale delle particelle interessate dall'occupazione definitiva, per intestare al e aree occupate definitivamente e/o sottoposte CP_1
a servitù;
3) inoltre e comunque, a risarcire il danno per l'occupazione illegittima delle medesime aree dall'11.6.2015 alla data di futura restituzione del terreno ovvero alla data odierna, da quantificarsi annualmente in ragione del 5% sul valore venale del terreno occupato;
4) a risarcire il danno per l'occupazione temporanea illegittima delle ulteriori aree occupate con materiale di risulta dall'11.6.2015 alla data di futura restituzione del terreno, da quantificarsi annualmente in ragione del 5% sul valore venale del terreno così occupato;
5) a realizzare tutte le opere necessarie per mettere in sicurezza l'area in oggetto e regimentare le acque, al fine di evitare futuri smottamenti frane e/o rotolamento di massi o altro nelle residue e limitrofe aree di proprietà degli istanti poste sia a monte, sia a valle;
6) a risarcire i danni prodotti alle residue e limitrofe aree di proprietà degli istanti (poste sia a monte sia a valle) dagli smottamenti, dallo scivolamento del materiale proveniente dallo sbancamento accantonato ai margini della pista e rotolamenti di massi provenienti dall'area ove insistono acquedotto e pista, da quantificarsi nella somma di EURO 150.000,00 o in quella diversa che verrà determinata in corso di causa;
7) a corrispondere, su tutte le somme richieste e dovute a titolo di risarcimento, interessi e rivalutazione monetaria dalle rispettive date di debenza e fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa depositata il 12 aprile 2023, si costituiva in giudizio il
[...]
, che chiedeva il rigetto delle domande e, in subordine, che il CP_1 risarcimento fosse determinato in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto e del comportamento complessivo delle parti e, comunque, escludendo quello dei danni che i ricorrenti avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento dei tipici rimedi di ordinaria manutenzione.
L'ente convenuto deduceva di aver realizzato un acquedotto interrato nei termini quinquennali prescritti dal decreto assessoriale e prorogati a due anni ex lege 158/1991 e che l'opera non aveva cagionato alcuna perdita dei frutti o alcuna diminuzione del valore del fondo, il quale non aveva subito modifiche sostanziali a seguito della stessa.
Rappresentava che, dopo la segnalazione del 2010, era intervenuto a scongiurare qualsiasi situazione di pericolo e che, trascorsi nemmeno due anni, pervenuto l'ennesimo sollecito, eseguito un secondo sopralluogo, aveva accertato che la paventata situazione di pericolo era determinata dalla mancata manutenzione dei luoghi imputabile agli stessi proprietari, tanto che la nota del 28 settembre 2012 era rimasta priva di contestazione da parte dei destinatari.
Soggiungeva che i ricorrenti non hanno provato in alcun modo la sussistenza del danno subito, né la sua riconducibilità ad una condotta del e contestava CP_1 le singole domande risarcitorie, evidenziandone anche la duplicazione.
Disposta ed esperita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza tenutasi (nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
*****
Le domande risultano in parte fondate e meritano accoglimento, per quanto di ragione.
Il consulente tecnico di ufficio, ing. , sulla scorta della Persona_5 documentazione in atti e previa visione del luoghi, ha accertato che il Comune di a seguito di procedimento di occupazione d'urgenza, nel febbraio CP_1 del 1989 ha realizzato sul terreno dei ricorrenti, per l'alloggiamento interrato di una tubatura dell'acquedotto comunale, una strada in terra battuta, denominata
“pista”, con larghezza nel tratto percorribile variabile da circa 5 metri a circa 3,50 metri, che attraversa il fondo per un tratto iniziale che si sviluppa da sud verso nord-ovest per circa 120 metri lineari, formando successivamente una curva a destra di circa 90 gradi e proseguendo verso nord-est per i restanti 190 metri lineari circa.
L'ausiliario ha, altresì, evidenziato che, considerata la natura acclive dei versanti dell'appezzamento, per realizzare la pista a mezza costa - cioè rimuovendo la parte di terreno a monte del punto medio e riempendo a valle con il terreno prelevato al fine di ottenere la quota necessaria ad ottenere la superficie piana - erano stati eliminati a monte della pista i terrazzamenti preesistenti (come descritti nei Verbali di presa di possesso da parte del Comune di e negli Stati di CP_1 consistenza in atti), senza avere cura di realizzare alcuna misura di contenimento;
inoltre, la rimozione della base di appoggio o scalzamento dei muri di contenimento preesistenti per la creazione del salto di quota aveva lasciato gli stessi in condizione di scivolamento.
Ne deriva, secondo il professionista, che il bene così modificato, ora costituito da terreno di riporto per uno spessore in generale di poche decine di centimetri sopra le sottostanti lave scoriaceo-sciolte, clasti di varia pezzatura e scorie vulcaniche, rappresenta un pericolo costante per l'incolumità di chi si trova a valle e a monte, a causa dei fenomeni di frana e smottamento a cui è soggetto per l'assenza dei presidi di sicurezza dovuti e necessari.
Si è altresì accertato che sulla pista e a valle della stessa risultano accumulati terreno, rocce e massi di risulta, anche in questo caso senza la realizzazione di alcun presidio di sicurezza.
In particolare, il notevole accumulo di materiale di risulta di varia dimensione e consistenza a valle della pista, a causa della totale assenza di opere di contenimento e messa in sicurezza dello stesso, ha modificato l'assetto morfologico ed idrogeologico del terreno, formando delle scarpate di materiale incoerente fonti di rischio costante di frane, smottamenti e rotolamento massi.
Le risultanze della c.t.u., supportate da argomentazioni logiche e chiare e fondate sull'attento studio della documentazione e dei luoghi, costituiscono in questa sede idonea fonte di cognizione ai fini della decisione.
Non si rinvengono emergenze processuali idonee ad imputare ai ricorrenti una qualche forma di corresponsabilità colposa nella causazione degli eventi dannosi od una mancanza di diligenza nello scongiurare la verificazione degli stessi.
Lo stesso c.t.u. ha replicato alle osservazioni del consulente di parte convenuta, rilevando che il terreno in questione, come indicato nei Verbali di presa di possesso da parte del Comune di e nei relativi Stati di consistenza CP_1 presenti in atti, nel 1989 non presentava alcuno stato di instabilità dei versanti né la presenza di frane e/o smottamenti pregressi, sicchè non può che ribadirsi che lo stato di pericolo e di instabilità rilevato e descritto nella relazione è stato causato dalle modifiche apportate ai luoghi di causa dal Comune di per la CP_1 realizzazione di tutte le opere per l'alloggiamento interrato della tubatura dell'acquedotto comunale.
Ciò posto, ritiene questo giudice, in conformità con i principi espressi dalla Suprema Corte, che nella descritta situazione si sia in presenza della imposizione di fatto di una servitù pubblica di acquedotto, a seguito di realizzazione dell'opera idraulica senza il perfezionamento della procedura ablatoria, cui consegue l'applicazione analogica dell'art. 1038 c.c., che distingue, ai fini della determinazione dell'indennità, tra le parti fisicamente occupate dall'opera idraulica e quelle costituenti le cosiddette fasce di rispetto necessarie per lo spurgo e per la manutenzione delle condotte, stabilendo che per le prime sia corrisposto al proprietario l'intero valore e per le altre soltanto la metà di tale valore, tenuto conto della possibilità, espressamente riconosciuta al proprietario stesso dal comma 2, di continuare a sfruttarle economicamente e di rimuovere e trasportare il materiale ammucchiato purché senza danno dell'acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione (ex plurimis: Cass. Civ., SS.UU., n. 51/2001; SS.UU., n. 84/2001, SS.UU., n. 10502/2012).
Nella fattispecie, il c.t.u. ha quantificato in mq.
2.596 la superficie occupata dall'acquedotto e dalla pista sovrastante, attribuendo alla stessa il valore di
€23.026,78 (L'ausiliario ha fatto riferimento al più probabile valore che il bene avrebbe sul mercato utilizzando il criterio sintetico comparativo, eseguendo la comparazione con altri beni analoghi dal valore di mercato noto secondo i dati rilevati attraverso apposita indagine di mercato. I relativi valori medi sono stati opportunamente adeguati in relazione alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche specifiche del cespite, quali posizione, esposizione, tipo di terreno e qualità delle culture, stato di manutenzione, tipologia dei versanti, dimensione dei terrazzamenti e presenza di acqua irrigua, considerando il terreno in condizioni corrispondenti a quanto riportato negli Stati di Consistenza relativi alle particelle originarie e presenti in atti. Il c.t.u. ha, altresì, disatteso la differente valutazione proposta dal c.t.p. del in quanto priva della indicazione di termini oggetto CP_1 di confronto).
La predetta somma va, dunque, riconosciuta in favore dei ricorrenti.
Trattandosi di debito di valore, sulla somma di €23.026,78, devalutata a giugno 2015 (tenuto conto, come dedotto dagli stessi ricorrenti, del fatto che solo con la pubblicazione, in data 11 giugno 2015, del testamento olografo di Per_2
gli stessi erano divenuti proprietari dell'intero fondo) e rivalutata anno
[...] per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Tale statuizione determina il rigetto della domanda, incompatibile, di risarcimento del danno per l'occupazione illegittima dell'area dall'11.06.2015 alla data di futura restituzione del terreno ovvero alla data odierna.
Con riferimento al danno da occupazione senza titolo di ulteriore porzione di terreno, realizzatasi mediante l'accumulo di materiale di risulta conseguente alla realizzazione dell'opera pubblica, deve invece farsi applicazione del disposto dell'art. 42 bis, comma 3, secondo periodo, del d.p.r. n. 327/2001.
La suddetta norma prevede che, in caso di occupazione senza titolo da parte della P.A. di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, venga corrisposto, in favore dell'avente diritto, a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, un importo pari al 5% annuo sul valore venale del bene.
Il c.t.u. ha quantificato in mq.
5.700 la superficie occupata dal materiale di risulta, attribuendo alla stessa il valore di €44.836,70.
Compete, pertanto, ai ricorrenti la somma annua di €2.241,83, dall'11 giugno 2015 alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale sugli importi annuali devalutati a tale data e rivalutati anno per anno.
E' evidente che l'inottemperanza all'ordine di ripristino di cui alla successiva statuizione costituirà fonte di ulteriore obbligazione a carico del CP_1
Quest'ultimo, infatti, va condannato anche a ripristinare lo stato dei luoghi colposamente alterato, come accertato dal c.t.u. nei termini sopra richiamati, realizzando in maniera non conforme alle regole dell'arte l'opera pubblica, determinando altresì una condizione di perdurante pericolo.
L'ing. ha individuato e specificamente indicato (pag. 10 della relazione) le Per_5 opere necessarie al fine di mettere in sicurezza l'area alterata dall'interramento dell'acquedotto; all'esecuzione delle stesse il va, pertanto, Controparte_1 condannato.
L'accoglimento della predetta domanda determina il rigetto di quella tesa al riconoscimento degli importi necessari ai fini del ripristino dei luoghi danneggiati da smottamenti, frane, ecc.; nessun danno permanente risulta, inoltre, allegato e provato come derivante dai suddetti fenomeni.
Non meritano accoglimento, infine, le domande tese alla condanna del convenuto a provvedere ad eventuali trascrizioni, frazionamenti e volture, non ricorrendone i presupposti e/o non rinvenendosi la relativa fonte normativa.
*****
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda articolata in più capi è configurabile una situazione di parziale soccombenza reciproca in virtù della quale può disporsi la compensazione tra le parti per un terzo delle spese di lite, con condanna del soccombente in maggior misura, alla Controparte_1 rifusione, in favore di e , dei residui due Parte_3 Parte_2 terzi, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €7.224,00, di cui €6.700,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a €52.000,01; €1.300,00 per la fase di studio della controversia, €1.800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €2.000,00 per la fase decisionale) ed €524,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le spese di c.t.u. vanno, invece, poste definitivamente interamente a carico del
. Controparte_2
p.q.m.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando sulle domande proposta da e Parte_3
nei confronti del in persona del Parte_2 Controparte_1
Sindaco in carica, così provvede:
- condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_3
e , come da parte motiva, della somma di
[...] Parte_2
€23.026,78, oltre interessi al tasso legale su tale importo, devalutato a giugno 2015 ed annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_3
e , come da parte motiva, della somma annua di
[...] Parte_2
€2.241,83, dall'11 giugno 2015 alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale sugli importi annuali devalutati a tale data e rivalutati anno per anno;
- condanna il all'esecuzione, nei terreni di proprietà Controparte_1 dei ricorrenti oggetto di causa, delle opere meglio indicate nella relazione di c.t.u. a firma dell'ing. , pag. 10, nn. 1, 2, 3 e 4; Persona_5
- rigetta le ulteriori domande proposte dai ricorrenti;
- dichiara compensate per un terzo fra le parti le spese del giudizio e condanna il alla rifusione, nei confronti dei Controparte_1 ricorrenti, dei residui due terzi, che si liquidano in complessivi €7.224,00, di cui €6.700,00 per compensi ed €524,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio interamente a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo