Articolo 2166 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2160Articolo 2144
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9 ottobre 2010
Art. 2166. Accesso alla dirigenza e trattamenti retributivi per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare 1. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano gli articoli 1810, 1811 e 1821.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010