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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6173/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22/05/2025 da
1) Parte_1 nata A PENSACOLA (STATI UNITI D'AMERICA) il 9/10/1980 cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]C. DOSSI N. 1 con l'Avv. MARIO MARSEGLIA presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3 nato a [...] il [...] cittadino Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]C. DOSSI 1 con l'Avv. MARIO MARSEGLIA presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito CONCORDATARIO in RHO il 8 ottobre 2022
(anno 2022 atto n. 31 reg. parte II serie A )
In comunione legale dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) assegnare la casa coniugale sita in Rho, via C. Dossi 1, identificata al foglio 25,num. 223, sub 21 e al foglio 25, num. 225, sub 9 al signor che ne è unico proprietario, il quale Parte_3
provvederà al pagamento del mutuo già contratto per l'acquisto della stessa;
3) la signora ha già lasciato la casa coniugale e si impegna a liberare la Parte_1
stessa dei propri effetti personali nel più breve termine possibile ed a tal fine il signor Pt_3
si impegna a consentire alla stessa l'accesso all'immobile per tale finalità;
[...]
4) Il Signor si impegna a restituire alla signora Signore, la Parte_3 Parte_1
somma di euro 30.000 ( trentamila);
5) Detto importo sarà corrisposto nel termine massimo di cinque anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto salvo che nel contempo dovesse essere venduta la casa coniugale, in tal caso il signor sarà obbligato a restituire la somma dovuta entro lo stesso giorno fissato Pt_3
per l'atto notarile
6) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
(ALTERNATIVO) hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale;
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
(Se previste)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_3 Parte_1 che hanno contratto matrimonio in RHO in data 8 ottobre 2022;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RHO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22/05/2025 da
1) Parte_1 nata A PENSACOLA (STATI UNITI D'AMERICA) il 9/10/1980 cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]C. DOSSI N. 1 con l'Avv. MARIO MARSEGLIA presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3 nato a [...] il [...] cittadino Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]C. DOSSI 1 con l'Avv. MARIO MARSEGLIA presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito CONCORDATARIO in RHO il 8 ottobre 2022
(anno 2022 atto n. 31 reg. parte II serie A )
In comunione legale dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) assegnare la casa coniugale sita in Rho, via C. Dossi 1, identificata al foglio 25,num. 223, sub 21 e al foglio 25, num. 225, sub 9 al signor che ne è unico proprietario, il quale Parte_3
provvederà al pagamento del mutuo già contratto per l'acquisto della stessa;
3) la signora ha già lasciato la casa coniugale e si impegna a liberare la Parte_1
stessa dei propri effetti personali nel più breve termine possibile ed a tal fine il signor Pt_3
si impegna a consentire alla stessa l'accesso all'immobile per tale finalità;
[...]
4) Il Signor si impegna a restituire alla signora Signore, la Parte_3 Parte_1
somma di euro 30.000 ( trentamila);
5) Detto importo sarà corrisposto nel termine massimo di cinque anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto salvo che nel contempo dovesse essere venduta la casa coniugale, in tal caso il signor sarà obbligato a restituire la somma dovuta entro lo stesso giorno fissato Pt_3
per l'atto notarile
6) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
(ALTERNATIVO) hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale;
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
(Se previste)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_3 Parte_1 che hanno contratto matrimonio in RHO in data 8 ottobre 2022;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RHO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai