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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 8195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8195 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19147/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv.to Francesco Mariniello, presso il cui studio in NA alla Via Dei Mille n.
16 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
( ), in persona del legale OP P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gianluca Barbieri, presso il cui studio in Ischia (NA) alla via dello Stadio n. 45 elettivamente domicilia;
Appellata costituita
E
Controparte_2
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva, innanzi al Giudice di Pace di NA, opposizione alla cartella Parte_1 di pagamento n. 07120170074490205000, dell'importo di euro 161,82, notificatale dall' in data 30.11.2017, ed emessa a fronte del Controparte_3 mancato pagamento di una contravvenzione al Codice della Strada elevata nell'anno
2014 dal Controparte_2
Eccepiva la nullità e/o irregolarità della cartella per la sussistenza di fatti impeditivi e estintivi del titolo ab origine. Deduceva la carenza di legittimazione passiva della sig.ra
, che non era proprietaria del veicolo di cui alla cartella esattoriale, la carenza Pt_1 degli elementi essenziali della cartella stessa e la mancata o tardiva notificazione degli
1 atti presupposti. Per tali ragioni, proponeva anche azione di accertamento negativo del credito.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e Controparte_3
l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto, vinte le spese di giudizio.
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
Con sentenza n. 6208/2022 del 16.2.2022, depositata il 22.2.2022, il Giudice di Pace di
NA ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore del Giudice di Pace di
E ciò dopo aver qualificato la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., con CP_2 riferimento alla quale ha ritenuto competente il giudice reputato idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, “cioè quello indicato dalla legge come competente per
l'opposizione al provvedimento sanzionatorio, vale a dire quello competente in tema di opposizione a sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 23 della L. 689/81”.
ha proposto appello avverso la predetta sentenza ritenedola errata nella Parte_1 parte in cui il giudice di prime cure ha statuito la propria incompetenza territoriale, nonostante parte opponente non avesse inteso contestare la fondatezza o meno del verbale di contravvenzione posto a fondamento dell'impugnata cartella.
Al riguardo, ha dedotto di aver eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inidoneità, ab origine, della cartella di pagamento e del presupposto verbale di contravvenzione, a costituire un valido ed efficace titolo esecutivo, in ragione del fatto che la Sig.ra non era la proprietaria (né lo era mai stata) del veicolo Parte_1 indicato in cartella ed avente numero di targa DD389MF.
Ha, poi, eccepito la non rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale oltre la prima udienza di trattazione della causa.
Parte appellante ha, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, di dichiarare l'illegittimità e/o di annullare la cartella di pagamento n. 071 2017
00744902 05 000 per inesistenza del credito e per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione al ruolo in capo alla P.A., nonché per palese difetto di legittimazione, oltre che per i descritti fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero di accertare e dichiarare non dovute le somme riportate dalla suindicata cartella di pagamento.
Il tutto con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in riforma dell'impugnata sentenza anche nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
Si è costituita l eccependo l'inammissibilità OP dell'appello avvero la pronuncia di incompetenza territoriale del Giudice di Pace.
Nel merito, ha dedotto che l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 150 del 2011 e non nelle forme dell'opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. qualora la parte deduca che essa
2 costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada e che il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.
Ha, quindi, spiegato che la competenza per territorio spetta al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.lgs. 150/2011.
L ha, poi, dedotto il proprio difetto di legittimazione OP passiva in merito alle eccezioni di controparte in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva, alla corretta formazione della pretesa, all'iscrizione al ruolo ed alla notifica di atti precedenti la cartella di pagamento;
fattispecie che attengono alla gestione ed alla responsabilità dell'ente creditore che può, quindi, essere chiamato a dimostrare la sussistenza dei presupposti di legge, a giustificazione della pretesa impositiva, e la notifica degli atti propedeutici alla cartella ove dovuti.
Ha, poi, riferito di non accettare il contraddittorio con riferimento al motivo di appello relativo alla compensazione delle spese di lite.
Parte appellata ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello. Nel merito, ha chiesto di rigettare l'appello, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In subordine, ha chiesto di essere tenuta indenne dalle spese di lite.
Il seppur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e, pertanto, Controparte_2 deve esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., attesa la rinuncia della parte presente alla medesima udienza.
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di parte appellata in ordine all'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace che abbia deciso solo in merito alla propria incompetenza territoriale.
Invero, la statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può che essere appellata tenuto conto che la stessa non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell'art. 46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice.
Tanto premesso, deve rilevarsi che le censure mosse dalla sig.ra attengono Pt_1 evidentemente alla legittimità del verbale di accertamento della violazione al codice della strada dal quale è scaturita l'emissione e la notificazione della cartella impugnata.
La asserita assenza di legittimazione passiva in capo all'opponente non riguarda, invero, la cartella di pagamento bensì il verbale di accertamento della violazione al codice della strada, dal momento che secondo quanto dedotto da parte appellante, la stessa deriva da
3 due circostanze: la sig.ra non si trovava a quando è stata elevata la Pt_1 CP_2 contravvenzione e la sig.ra non è proprietaria del veicolo in capo al quale è stata Pt_1 elevata la contravvenzione.
Circostanze queste che non possono attenere alla cartella di pagamento che si limita a recepire quanto riportato nel ruolo ove sono state iscritte le somme vantate dall'Ente impositore nei confronti dell'odierna appellante per ragioni che non sono valutate dall' ma alla stessa meramente riportate dal medesimo OP
Ente impositore.
Invero, le uniche eccezioni mosse dalla sig.ra direttamente alla cartella di Pt_1 pagamento attengono a motivi (violazione del termine di iscrizione al ruolo, omessa motivazione, applicazione di sanzioni ed interessi non dovuti) che danno luogo ad ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, in quanto tali, nella fattispecie, inammissibili perché introdotti oltre il termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella impugnata e, quindi, in violazione dell'art. 617 c.p.c.
Tanto premesso, ritiene questo giudicante che la qualificazione della domanda operata dal Giudice di prime cure e la conseguente declaratoria di incompetenza territoriale siano corrette.
Del resto la stessa appellante nel richiamare la giurisprudenza in materia, che ha disposto che “la competenza territoriale si radica nel luogo in cui la cartella esattoriale è stata notificata” e non “può assumere rilievo il foro della commessa violazione qualora non sia in discussione la validità dell'accertamento, ma solo il pagamento della relativa sanzione” (cfr. Cassazione Civile, ordinanza n. 8704/2011), conferma che al contrario, qualora, come nella fattispecie, sia in discussione la validità dell'accertamento (la ha contestato la legittimità del verbale di accertamento della violazione al codice Pt_1 della strada deducendo che riguardava un'automobile che non era mai stata di sua proprietà e che la contravvenzione era stata elevata quando non si trovava nel Comune di la competenza territoriale si radica in capo al giudice di pace del luogo in cui è CP_2 stata commessa la violazione (art. 7, co. 2, d.lgs. 150/2011).
Quanto alla qualificazione della domanda, inoltre, il Giudice di Pace di NA ha correttamente individuato, nell'opposizione ex art. 615 c.p.c., un'ipotesi di opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ex art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Invero, sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 22080 depositata il 22 settembre 2017) hanno chiarito che: “Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgv. n. 150 del
2011. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata
l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte […] «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della
4 riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento»”.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore della parte costituita - -, ai sensi OP del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di OP Controparte_2
NA n. 6208/2022, così provvede:
a) dichiara la contumacia del Controparte_2
b) rigetta l'appello;
c) condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 OP
, in persona del legale rapp.te p.t., delle spese del presente grado di
[...] giudizio che liquida in € 232,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%;
d) nulla sulle spese nei confronti del attesa la contumacia. Controparte_2
Così deciso in NA, lì 22.9.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19147/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv.to Francesco Mariniello, presso il cui studio in NA alla Via Dei Mille n.
16 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
( ), in persona del legale OP P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gianluca Barbieri, presso il cui studio in Ischia (NA) alla via dello Stadio n. 45 elettivamente domicilia;
Appellata costituita
E
Controparte_2
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva, innanzi al Giudice di Pace di NA, opposizione alla cartella Parte_1 di pagamento n. 07120170074490205000, dell'importo di euro 161,82, notificatale dall' in data 30.11.2017, ed emessa a fronte del Controparte_3 mancato pagamento di una contravvenzione al Codice della Strada elevata nell'anno
2014 dal Controparte_2
Eccepiva la nullità e/o irregolarità della cartella per la sussistenza di fatti impeditivi e estintivi del titolo ab origine. Deduceva la carenza di legittimazione passiva della sig.ra
, che non era proprietaria del veicolo di cui alla cartella esattoriale, la carenza Pt_1 degli elementi essenziali della cartella stessa e la mancata o tardiva notificazione degli
1 atti presupposti. Per tali ragioni, proponeva anche azione di accertamento negativo del credito.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e Controparte_3
l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto, vinte le spese di giudizio.
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
Con sentenza n. 6208/2022 del 16.2.2022, depositata il 22.2.2022, il Giudice di Pace di
NA ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore del Giudice di Pace di
E ciò dopo aver qualificato la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., con CP_2 riferimento alla quale ha ritenuto competente il giudice reputato idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, “cioè quello indicato dalla legge come competente per
l'opposizione al provvedimento sanzionatorio, vale a dire quello competente in tema di opposizione a sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 23 della L. 689/81”.
ha proposto appello avverso la predetta sentenza ritenedola errata nella Parte_1 parte in cui il giudice di prime cure ha statuito la propria incompetenza territoriale, nonostante parte opponente non avesse inteso contestare la fondatezza o meno del verbale di contravvenzione posto a fondamento dell'impugnata cartella.
Al riguardo, ha dedotto di aver eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inidoneità, ab origine, della cartella di pagamento e del presupposto verbale di contravvenzione, a costituire un valido ed efficace titolo esecutivo, in ragione del fatto che la Sig.ra non era la proprietaria (né lo era mai stata) del veicolo Parte_1 indicato in cartella ed avente numero di targa DD389MF.
Ha, poi, eccepito la non rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale oltre la prima udienza di trattazione della causa.
Parte appellante ha, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, di dichiarare l'illegittimità e/o di annullare la cartella di pagamento n. 071 2017
00744902 05 000 per inesistenza del credito e per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione al ruolo in capo alla P.A., nonché per palese difetto di legittimazione, oltre che per i descritti fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero di accertare e dichiarare non dovute le somme riportate dalla suindicata cartella di pagamento.
Il tutto con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in riforma dell'impugnata sentenza anche nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
Si è costituita l eccependo l'inammissibilità OP dell'appello avvero la pronuncia di incompetenza territoriale del Giudice di Pace.
Nel merito, ha dedotto che l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 150 del 2011 e non nelle forme dell'opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. qualora la parte deduca che essa
2 costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada e che il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.
Ha, quindi, spiegato che la competenza per territorio spetta al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.lgs. 150/2011.
L ha, poi, dedotto il proprio difetto di legittimazione OP passiva in merito alle eccezioni di controparte in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva, alla corretta formazione della pretesa, all'iscrizione al ruolo ed alla notifica di atti precedenti la cartella di pagamento;
fattispecie che attengono alla gestione ed alla responsabilità dell'ente creditore che può, quindi, essere chiamato a dimostrare la sussistenza dei presupposti di legge, a giustificazione della pretesa impositiva, e la notifica degli atti propedeutici alla cartella ove dovuti.
Ha, poi, riferito di non accettare il contraddittorio con riferimento al motivo di appello relativo alla compensazione delle spese di lite.
Parte appellata ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello. Nel merito, ha chiesto di rigettare l'appello, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In subordine, ha chiesto di essere tenuta indenne dalle spese di lite.
Il seppur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e, pertanto, Controparte_2 deve esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., attesa la rinuncia della parte presente alla medesima udienza.
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di parte appellata in ordine all'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace che abbia deciso solo in merito alla propria incompetenza territoriale.
Invero, la statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può che essere appellata tenuto conto che la stessa non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell'art. 46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice.
Tanto premesso, deve rilevarsi che le censure mosse dalla sig.ra attengono Pt_1 evidentemente alla legittimità del verbale di accertamento della violazione al codice della strada dal quale è scaturita l'emissione e la notificazione della cartella impugnata.
La asserita assenza di legittimazione passiva in capo all'opponente non riguarda, invero, la cartella di pagamento bensì il verbale di accertamento della violazione al codice della strada, dal momento che secondo quanto dedotto da parte appellante, la stessa deriva da
3 due circostanze: la sig.ra non si trovava a quando è stata elevata la Pt_1 CP_2 contravvenzione e la sig.ra non è proprietaria del veicolo in capo al quale è stata Pt_1 elevata la contravvenzione.
Circostanze queste che non possono attenere alla cartella di pagamento che si limita a recepire quanto riportato nel ruolo ove sono state iscritte le somme vantate dall'Ente impositore nei confronti dell'odierna appellante per ragioni che non sono valutate dall' ma alla stessa meramente riportate dal medesimo OP
Ente impositore.
Invero, le uniche eccezioni mosse dalla sig.ra direttamente alla cartella di Pt_1 pagamento attengono a motivi (violazione del termine di iscrizione al ruolo, omessa motivazione, applicazione di sanzioni ed interessi non dovuti) che danno luogo ad ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, in quanto tali, nella fattispecie, inammissibili perché introdotti oltre il termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella impugnata e, quindi, in violazione dell'art. 617 c.p.c.
Tanto premesso, ritiene questo giudicante che la qualificazione della domanda operata dal Giudice di prime cure e la conseguente declaratoria di incompetenza territoriale siano corrette.
Del resto la stessa appellante nel richiamare la giurisprudenza in materia, che ha disposto che “la competenza territoriale si radica nel luogo in cui la cartella esattoriale è stata notificata” e non “può assumere rilievo il foro della commessa violazione qualora non sia in discussione la validità dell'accertamento, ma solo il pagamento della relativa sanzione” (cfr. Cassazione Civile, ordinanza n. 8704/2011), conferma che al contrario, qualora, come nella fattispecie, sia in discussione la validità dell'accertamento (la ha contestato la legittimità del verbale di accertamento della violazione al codice Pt_1 della strada deducendo che riguardava un'automobile che non era mai stata di sua proprietà e che la contravvenzione era stata elevata quando non si trovava nel Comune di la competenza territoriale si radica in capo al giudice di pace del luogo in cui è CP_2 stata commessa la violazione (art. 7, co. 2, d.lgs. 150/2011).
Quanto alla qualificazione della domanda, inoltre, il Giudice di Pace di NA ha correttamente individuato, nell'opposizione ex art. 615 c.p.c., un'ipotesi di opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ex art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Invero, sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 22080 depositata il 22 settembre 2017) hanno chiarito che: “Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgv. n. 150 del
2011. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata
l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte […] «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della
4 riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento»”.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore della parte costituita - -, ai sensi OP del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di OP Controparte_2
NA n. 6208/2022, così provvede:
a) dichiara la contumacia del Controparte_2
b) rigetta l'appello;
c) condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 OP
, in persona del legale rapp.te p.t., delle spese del presente grado di
[...] giudizio che liquida in € 232,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%;
d) nulla sulle spese nei confronti del attesa la contumacia. Controparte_2
Così deciso in NA, lì 22.9.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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