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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/07/2025, n. 3506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3506 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6740/2023
N. RG 6740/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6740/2023 R.G. promossa da: nata [...] a [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 residente in [...], San Donato Milanese (MI), rappresentata e difesa, in virtù della procura alle liti rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo,
, (codice fiscale con studio in via San Gaetano n. 26, Controparte_1 C.F._2 Paternò (CT) presso cui l'opponente ha eletto domicilio;
Opponente
contro
:
con sede legale in via San Prospero n. 4, Milano, codice fiscale ed Controparte_2 iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. , rappresentata P.IVA_1 dall'Amministratore Unico, iscrizione al Registro Imprese di Controparte_3 Milano, Monza-Brianza, Lodi e codice fiscale , numero di iscrizione nel R.E.A.: MI- P.IVA_2
, che si costituisce tramite la procuratrice speciale giusta CP_4 Controparte_5 procura speciale per notar , datata 22.12.2020, atto registrato presso l'Agenzia delle Persona_1 Entrate di Milano il 23.12.2020 al n. 94766, serie 1T, nella sua qualità di domiciliata Parte_2 per la carica in via Flavio Gioia n. 39, Verona, (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3 Elena Frascino (C.F. ), del Foro di Benevento, per procura generale alle liti C.F._3 conferita in data 29.09.2015 autenticata dal Notaio rep. n. 1616 / racc. n. 1161, tutti Persona_2 elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Francesca Scollo, sito in via Asiago n. 54, Catania;
Opposta e CP_ on sigla (già giusta atto a rogito del Controparte_5 CP_6 Notaio Dott. iscritto presso il Collegio Notarile del distretto di Verona del Persona_2 29.06.2015 Rep. 1436, ufficialmente iscritta in data 14.07.2015), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via Flavio Gioia n. 39, Verona codice fiscale e Partita Iva e n. R.E.A., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, per P.IVA_3 Numer_1 procura generale alle liti conferita in data 28.02.2024 autenticata dal Notaio Persona_3 (iscritto presso il Collegio Notarile del distretto di Verona), rep. 2896, racc. 2534, dagli Avv.ti Elena Frascino (codice fiscale ), Giampiero Covino (codice fiscale C.F._3
) ed Alessandro Landolfi (codice fiscale ) tutti del foro C.F._4 C.F._5 di Benevento e con gli stessi elettivamente domiciliata presso la sede legale della tra CP_7
pagina 1 di 6 Avvocati per Azioni, codice fiscale e Partita IVA , sita in via Pacevecchia n. 14 B/C, P.IVA_4 Benevento, i quali dichiarano di voler ricevere le notificazioni, gli avvisi e le comunicazioni della cancelleria all'indirizzo PEC Intervenuta Email_1
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 giugno 2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi agli atti già ritualmente depositati e la causa è stata posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 30 maggio 2023, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1 (tardiva) avverso il decreto monitorio n. 466/2021 del 4 marzo 2021, emesso all'esito del procedimento iscritto al n. 564/2021 R.G. Trib. Catania con cui le veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 23.926,79, oltre interessi di mora, nonché spese e compensi di procedura in favore della CP_8
rappresentata dalla procuratrice speciale
[...] Controparte_5 La predetta somma veniva richiesta quale saldo del contratto di finanziamento personale n. 15711817 contratto dai sig.ri e (al tempo coniugi) con la Agos Ducato Parte_3 Parte_1 S.p.A. in data 25 marzo 2009, per un importo complessivo pari ad € 20.000,00. Tale credito era stato ceduto pro soluto alla (cessione pubblicata sulla G.U. parte Controparte_9 seconda n. 152 del 28 dicembre 2013), la quale, a sua volta, aveva ceduto la predetta posizione debitoria alla Banca FI S.p.A. (cessione pubblicata sulla G.U. parte seconda n. 151 del 5 dicembre 2015) che, in data 31 dicembre 2016, l'aveva ulteriormente ceduta alla (cessione Controparte_8 pubblicata sulla G.U. parte seconda n. 150 del 22 dicembre 2016); tale ultima cessione (contratto n. n. 0324316308) veniva comunicata (anche) alla sig.ra con raccomandata n. 61615582944 del Parte_1 23.02/27.03.2017 (restituita al mittente per compiuta giacenza). Nelle more del giudizio, il suddetto credito veniva acquistato dalla mediante Controparte_2 un'operazione di cartolarizzazione pubblicata nella G.U. del 17 marzo 2022, n. 31, parte seconda e tra le posizioni oggetto di cessione vi era anche quella riferita ai sig.ri ed Parte_4 Parte_1 (numero di sofferenza n. 0324316308).
[...] In seno all'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente, preliminarmente, disconosceva il summenzionato rapporto di finanziamento personale, sostenendo di non aver mai sottoscritto alcun contratto con la Agos Ducato S.p.A. né di aver ricevuto alcuna comunicazione da parte della finanziaria. Per gli stessi motivi, l'opponente domandava volersi dichiarare la tempestività dell'opposizione promossa nonché la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, atteso che la stessa si sarebbe erroneamente perfezionata presso la precedente residenza della stessa (trasferitasi medio tempore da Paternò, Catania, a San Donato Milanese, Milano, come da certificazione in atti – cfr. all. 4). Ed ancora in via preliminare, l'opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda a causa del mancato preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 29/2010 nonché il difetto di legittimazione attiva della (e, per essa, della Controparte_8 Controparte_5
per non aver la medesima compiutamente dimostrato la titolarità del proprio diritto,
[...] così come quella dei propri dante causa.
pagina 2 di 6 L'opponente disconosceva, altresì, sia il contratto di finanziamento, di cui avrebbe avuto conoscenza esclusivamente dopo la notifica dell'atto di precetto, sia le firme ivi risultanti e contestava l'avvenuta ricezione di qualsivoglia diffida stragiudiziale. Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la (in qualità di Controparte_2 cessionaria) ribadendo, innanzitutto, la validità ed efficacia della notifica del decreto ingiuntivo opposto, atteso che “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso. Per questa ragione il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto (...) ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo querela di falso” (Tribunale di Milano, sentenza n. 1550 del 18 febbraio 2020). In ordine all'eccezione relativa all'improcedibilità della domanda per omesso tentativo di mediazione, l'opposta rilevava la sussistenza di un onere, in capo all'opposta, quale parte attrice in senso sostanziale, di instaurare la ridetta procedura solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e non anche nella precedente fase monitoria;
contestualmente, pertanto, chiedeva il differimento dell'udienza, proprio al fine di consentire l'espletamento della procedura (poi chiusasi con verbale negativo in data 28 agosto 2023, come da documentazione in atti). In relazione all'esatta quantificazione dell'importo dovuto, l'opponente chiariva che: i debitori provvedevano al pagamento integrale delle sole prime n. 4 rate del finanziamento (aprile 2009 - luglio
2009); non restituivano la rata con scadenza agosto 2009, salvo poi rimborsare quelle con scadenza settembre ed ottobre 2009 e, in seguito, non corrispondevano le successive n. 6 rate (novembre 2009 - aprile 2010), versando, soltanto € 300,00 in relazione alla scadenza di gennaio 2010; rimborsavano le rate con scadenza maggio e giugno 2010 nonché € 200,21 in riferimento alla rata con scadenza luglio
2010 e, successivamente, non corrispondevano più alcunché e, pertanto, a seguito del mancato pagamento di ulteriori n. 8 rate consecutive (agosto 2010 – marzo 2011), in data 28 marzo 2011 venivano dichiarati decaduti dal beneficio del termine (D.B.T.). In particolare, l'opposta precisava ulteriormente l'importo complessivamente dovuto di € 23.926,79 come segue: € 17.968,36 a titolo di capitale (quota capitale delle rate scadute e non pagate + spese + capitale a scadere) ed € 5.958,43 a titolo di interessi (quota interessi corrispettivi delle rate scadute e non pagate + interessi di mora alla D.B.T. + interessi di mora post D.B.T. e fino al 15/12/12). In merito al difetto di legittimazione attiva, la evidenziava come la pubblicazione in Controparte_2 G.U. produca nei confronti dei debitori ceduti i medesimi effetti indicati dall'art. 1264 c.c., rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica singolare, dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata con tutte le ulteriori conseguenze giuridiche, atteso che quest'ultima si perfeziona in forza del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, secondo il principio dell'efficacia traslativa del consenso. In ogni caso, l'opposta ribadiva che i debitori fossero stati tempestivamente informati delle avvenute cessioni del credito come supra ricostruite. All'udienza del novembre 2023, le parti insistevano nei propri scritti difensivi e il Giudice riservava ordinanza. A scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Giudice, rilevato l'esito negativo della mediazione e il disconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento personale da parte della sig.ra disponeva apposita consulenza grafologica, previa sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva del decreto monitorio. Conseguentemente, assegnava al nominato c.t.u. e alle parti i termini, rispettivamente, per il deposito della relazione scritta e per la formulazione delle proprie (eventuali) osservazioni sulla relazione pagina 3 di 6 nonché un termine finale al consulente per il deposito in cancelleria della relazione, delle eventuali osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione delle stesse. La causa veniva rinviata all'udienza del 20 maggio 2024. Alla superiore udienza, l'opponente rilevava il mancato deposito dell'originale del contratto di finanziamento, necessario al fine di consentire il corretto esame dello stesso da parte del consulente;
chiedeva, pertanto, dichiararsi la decadenza dalla relativa produzione con contestuale richiesta al c.t.u. di restituzione del fascicolo;
in subordine, domandava la fissazione di un termine per il deposito dell'originale del contratto. L'opposta chiedeva di procedere all'esame grafologico sulla copia fotostatica del contratto depositata in atti. Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 13 gennaio 2025, consentendo al consulente di espletare l'esame sulla copia fotostatica, assegnando alle parti i relativi termini (30+30+30). Il 19 luglio 2024, il consulente depositava la relazione definitiva (anche in riferimento alle osservazioni formulate dalle parti). All'udienza del 13 gennaio 2025, l'opposta, riportandosi alle conclusioni formulate dal consulente, insisteva nell'utilizzabilità dell'esame effettuato sulla fotocopia e rilevava che, medio tempore, il credito de quo era stato ulteriormente ceduto;
chiedeva quindi la fissazione di un termine per consentire la costituzione della cessionaria e, in subordine un rinvio la precisazione delle conclusioni. L'opponente rilevava la nullità della c.t.u., atteso che controparte avrebbe dovuto produrre l'originale del documento;
contestava, inoltre, le conclusioni del consulente espresse in termini di mera
“probabilità”; si univa alla richiesta di rinvio per precisazione delle conclusioni. Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 16 giugno 2025 ex art. 189 c.p.c., assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Con atto di intervento dell'11 aprile 2024, si costituiva Controparte_5 dichiarando di aver acquistato dalla con contratto stipulato in data 28 novembre Controparte_2 2024, un portafoglio di crediti tra cui il credito oggetto di causa (NDG 0324316308), facendo proprio tutto quando già dedotto ed eccepito dal proprio dante causa. All'udienza del 16 giugno 2025, su richiesta delle parti, il Giudice poneva la causa in decisione.
***************** L'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 466/2021 del 4 marzo 2021, promossa ai sensi dell'art. 650 c.p.c., è inammissibile. Tale disposizione prevede espressamente che “l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”. In particolare, la notificazione è nulla o semplicemente irregolare quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge (art. 139 c.p.c.), abbiano comunque con il destinatario un collegamento. In caso di contestazione, ritiene la Suprema Corte, “non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull'opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di
pagina 4 di 6 provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (Cass. Sez. U., Sentenza n. 14572/2007; conf. Cass. n. 2608/2018, Cass. n. 19938/2020, Cass. n. 26155/2021)” (Cass. civile, sez. VI, ordinanza n. 7560 dell'8 marzo 2022). Nella fattispecie de qua, la notifica del decreto monitorio è stata tentata (atto non ritirato entro il termine di sei mesi e, pertanto, restituito al mittente) in via Niccolò Macchiavelli n. 68, Paternò (CT) il 4 marzo 2021; tuttavia, l'ingiunta ha prodotto certificato di residenza storico dal quale risulta chiaramente che la stessa era emigrata in provincia di Milano (San Donato Milanese) già dal 9 ottobre 2020. Pertanto, è plausibile ritenere che la sig.ra non abbia avuto effettiva contezza del decreto Parte_1 monitorio prima della notifica dell'atto di precetto, avendo reciso qualsiasi legame con il precedente indirizzo. Tale atto è stato correttamente notificato al nuovo indirizzo dell'odierna opponente, in via Olona 6/B, San Donato Milanese (MI), il 19 aprile 2023 (raccomandata n. 786437681675), come da screenshot che segue: Tuttavia, l'opposizione al decreto ingiuntivo è stata notificata il 30 maggio 2023, ovverosia oltre il termine di 40 giorni previsto dalla legge (scaduto il 29 maggio 2023), come risulta dalla pec di avvenuta consegna che segue.
Sul punto, la giurisprudenza ha più volte chiarito che, “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ordinario per proporre opposizione tardiva, ai sensi del primo comma dell'art. 650 c.p.c., è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte dell'ingiunto” (Cass. civile, sez. VI, ordinanza n. 7560 dell'8 marzo 2022).
pagina 5 di 6 In questo caso, pertanto, il termine perentorio per presentare l'opposizione, ancorché tardiva, è iniziato a decorrere dalla notifica dell'atto di precetto, con cui la sig.ra ha avuto conoscenza del Parte_1 decreto monitorio alla medesima rivolto ed è infruttuosamente spirato il 29 maggio 2023. L'inammissibilità dell'opposizione consente di non esaminare le ulteriori questioni che rimangono assorbite. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente, ridotte del 50% per la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 466/2021 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 3.02.2021, all'esito del procedimento iscritto al n. 564/2021 R.G.;
- Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_5 delle spese legali liquidate in € 1.270,00 a titolo di compensi, oltre alle spese
[...] generali nella misura del 15%, IVA e C.p.A. come per legge
- Spese di CTU a carico dell'opponente. Così deciso in Catania, il 9 luglio 2025.
Il Presidente di sezione dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
N. RG 6740/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6740/2023 R.G. promossa da: nata [...] a [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 residente in [...], San Donato Milanese (MI), rappresentata e difesa, in virtù della procura alle liti rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo,
, (codice fiscale con studio in via San Gaetano n. 26, Controparte_1 C.F._2 Paternò (CT) presso cui l'opponente ha eletto domicilio;
Opponente
contro
:
con sede legale in via San Prospero n. 4, Milano, codice fiscale ed Controparte_2 iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. , rappresentata P.IVA_1 dall'Amministratore Unico, iscrizione al Registro Imprese di Controparte_3 Milano, Monza-Brianza, Lodi e codice fiscale , numero di iscrizione nel R.E.A.: MI- P.IVA_2
, che si costituisce tramite la procuratrice speciale giusta CP_4 Controparte_5 procura speciale per notar , datata 22.12.2020, atto registrato presso l'Agenzia delle Persona_1 Entrate di Milano il 23.12.2020 al n. 94766, serie 1T, nella sua qualità di domiciliata Parte_2 per la carica in via Flavio Gioia n. 39, Verona, (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3 Elena Frascino (C.F. ), del Foro di Benevento, per procura generale alle liti C.F._3 conferita in data 29.09.2015 autenticata dal Notaio rep. n. 1616 / racc. n. 1161, tutti Persona_2 elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Francesca Scollo, sito in via Asiago n. 54, Catania;
Opposta e CP_ on sigla (già giusta atto a rogito del Controparte_5 CP_6 Notaio Dott. iscritto presso il Collegio Notarile del distretto di Verona del Persona_2 29.06.2015 Rep. 1436, ufficialmente iscritta in data 14.07.2015), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via Flavio Gioia n. 39, Verona codice fiscale e Partita Iva e n. R.E.A., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, per P.IVA_3 Numer_1 procura generale alle liti conferita in data 28.02.2024 autenticata dal Notaio Persona_3 (iscritto presso il Collegio Notarile del distretto di Verona), rep. 2896, racc. 2534, dagli Avv.ti Elena Frascino (codice fiscale ), Giampiero Covino (codice fiscale C.F._3
) ed Alessandro Landolfi (codice fiscale ) tutti del foro C.F._4 C.F._5 di Benevento e con gli stessi elettivamente domiciliata presso la sede legale della tra CP_7
pagina 1 di 6 Avvocati per Azioni, codice fiscale e Partita IVA , sita in via Pacevecchia n. 14 B/C, P.IVA_4 Benevento, i quali dichiarano di voler ricevere le notificazioni, gli avvisi e le comunicazioni della cancelleria all'indirizzo PEC Intervenuta Email_1
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 giugno 2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi agli atti già ritualmente depositati e la causa è stata posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 30 maggio 2023, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1 (tardiva) avverso il decreto monitorio n. 466/2021 del 4 marzo 2021, emesso all'esito del procedimento iscritto al n. 564/2021 R.G. Trib. Catania con cui le veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 23.926,79, oltre interessi di mora, nonché spese e compensi di procedura in favore della CP_8
rappresentata dalla procuratrice speciale
[...] Controparte_5 La predetta somma veniva richiesta quale saldo del contratto di finanziamento personale n. 15711817 contratto dai sig.ri e (al tempo coniugi) con la Agos Ducato Parte_3 Parte_1 S.p.A. in data 25 marzo 2009, per un importo complessivo pari ad € 20.000,00. Tale credito era stato ceduto pro soluto alla (cessione pubblicata sulla G.U. parte Controparte_9 seconda n. 152 del 28 dicembre 2013), la quale, a sua volta, aveva ceduto la predetta posizione debitoria alla Banca FI S.p.A. (cessione pubblicata sulla G.U. parte seconda n. 151 del 5 dicembre 2015) che, in data 31 dicembre 2016, l'aveva ulteriormente ceduta alla (cessione Controparte_8 pubblicata sulla G.U. parte seconda n. 150 del 22 dicembre 2016); tale ultima cessione (contratto n. n. 0324316308) veniva comunicata (anche) alla sig.ra con raccomandata n. 61615582944 del Parte_1 23.02/27.03.2017 (restituita al mittente per compiuta giacenza). Nelle more del giudizio, il suddetto credito veniva acquistato dalla mediante Controparte_2 un'operazione di cartolarizzazione pubblicata nella G.U. del 17 marzo 2022, n. 31, parte seconda e tra le posizioni oggetto di cessione vi era anche quella riferita ai sig.ri ed Parte_4 Parte_1 (numero di sofferenza n. 0324316308).
[...] In seno all'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente, preliminarmente, disconosceva il summenzionato rapporto di finanziamento personale, sostenendo di non aver mai sottoscritto alcun contratto con la Agos Ducato S.p.A. né di aver ricevuto alcuna comunicazione da parte della finanziaria. Per gli stessi motivi, l'opponente domandava volersi dichiarare la tempestività dell'opposizione promossa nonché la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, atteso che la stessa si sarebbe erroneamente perfezionata presso la precedente residenza della stessa (trasferitasi medio tempore da Paternò, Catania, a San Donato Milanese, Milano, come da certificazione in atti – cfr. all. 4). Ed ancora in via preliminare, l'opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda a causa del mancato preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 29/2010 nonché il difetto di legittimazione attiva della (e, per essa, della Controparte_8 Controparte_5
per non aver la medesima compiutamente dimostrato la titolarità del proprio diritto,
[...] così come quella dei propri dante causa.
pagina 2 di 6 L'opponente disconosceva, altresì, sia il contratto di finanziamento, di cui avrebbe avuto conoscenza esclusivamente dopo la notifica dell'atto di precetto, sia le firme ivi risultanti e contestava l'avvenuta ricezione di qualsivoglia diffida stragiudiziale. Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la (in qualità di Controparte_2 cessionaria) ribadendo, innanzitutto, la validità ed efficacia della notifica del decreto ingiuntivo opposto, atteso che “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso. Per questa ragione il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto (...) ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo querela di falso” (Tribunale di Milano, sentenza n. 1550 del 18 febbraio 2020). In ordine all'eccezione relativa all'improcedibilità della domanda per omesso tentativo di mediazione, l'opposta rilevava la sussistenza di un onere, in capo all'opposta, quale parte attrice in senso sostanziale, di instaurare la ridetta procedura solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e non anche nella precedente fase monitoria;
contestualmente, pertanto, chiedeva il differimento dell'udienza, proprio al fine di consentire l'espletamento della procedura (poi chiusasi con verbale negativo in data 28 agosto 2023, come da documentazione in atti). In relazione all'esatta quantificazione dell'importo dovuto, l'opponente chiariva che: i debitori provvedevano al pagamento integrale delle sole prime n. 4 rate del finanziamento (aprile 2009 - luglio
2009); non restituivano la rata con scadenza agosto 2009, salvo poi rimborsare quelle con scadenza settembre ed ottobre 2009 e, in seguito, non corrispondevano le successive n. 6 rate (novembre 2009 - aprile 2010), versando, soltanto € 300,00 in relazione alla scadenza di gennaio 2010; rimborsavano le rate con scadenza maggio e giugno 2010 nonché € 200,21 in riferimento alla rata con scadenza luglio
2010 e, successivamente, non corrispondevano più alcunché e, pertanto, a seguito del mancato pagamento di ulteriori n. 8 rate consecutive (agosto 2010 – marzo 2011), in data 28 marzo 2011 venivano dichiarati decaduti dal beneficio del termine (D.B.T.). In particolare, l'opposta precisava ulteriormente l'importo complessivamente dovuto di € 23.926,79 come segue: € 17.968,36 a titolo di capitale (quota capitale delle rate scadute e non pagate + spese + capitale a scadere) ed € 5.958,43 a titolo di interessi (quota interessi corrispettivi delle rate scadute e non pagate + interessi di mora alla D.B.T. + interessi di mora post D.B.T. e fino al 15/12/12). In merito al difetto di legittimazione attiva, la evidenziava come la pubblicazione in Controparte_2 G.U. produca nei confronti dei debitori ceduti i medesimi effetti indicati dall'art. 1264 c.c., rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica singolare, dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata con tutte le ulteriori conseguenze giuridiche, atteso che quest'ultima si perfeziona in forza del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, secondo il principio dell'efficacia traslativa del consenso. In ogni caso, l'opposta ribadiva che i debitori fossero stati tempestivamente informati delle avvenute cessioni del credito come supra ricostruite. All'udienza del novembre 2023, le parti insistevano nei propri scritti difensivi e il Giudice riservava ordinanza. A scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Giudice, rilevato l'esito negativo della mediazione e il disconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento personale da parte della sig.ra disponeva apposita consulenza grafologica, previa sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva del decreto monitorio. Conseguentemente, assegnava al nominato c.t.u. e alle parti i termini, rispettivamente, per il deposito della relazione scritta e per la formulazione delle proprie (eventuali) osservazioni sulla relazione pagina 3 di 6 nonché un termine finale al consulente per il deposito in cancelleria della relazione, delle eventuali osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione delle stesse. La causa veniva rinviata all'udienza del 20 maggio 2024. Alla superiore udienza, l'opponente rilevava il mancato deposito dell'originale del contratto di finanziamento, necessario al fine di consentire il corretto esame dello stesso da parte del consulente;
chiedeva, pertanto, dichiararsi la decadenza dalla relativa produzione con contestuale richiesta al c.t.u. di restituzione del fascicolo;
in subordine, domandava la fissazione di un termine per il deposito dell'originale del contratto. L'opposta chiedeva di procedere all'esame grafologico sulla copia fotostatica del contratto depositata in atti. Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 13 gennaio 2025, consentendo al consulente di espletare l'esame sulla copia fotostatica, assegnando alle parti i relativi termini (30+30+30). Il 19 luglio 2024, il consulente depositava la relazione definitiva (anche in riferimento alle osservazioni formulate dalle parti). All'udienza del 13 gennaio 2025, l'opposta, riportandosi alle conclusioni formulate dal consulente, insisteva nell'utilizzabilità dell'esame effettuato sulla fotocopia e rilevava che, medio tempore, il credito de quo era stato ulteriormente ceduto;
chiedeva quindi la fissazione di un termine per consentire la costituzione della cessionaria e, in subordine un rinvio la precisazione delle conclusioni. L'opponente rilevava la nullità della c.t.u., atteso che controparte avrebbe dovuto produrre l'originale del documento;
contestava, inoltre, le conclusioni del consulente espresse in termini di mera
“probabilità”; si univa alla richiesta di rinvio per precisazione delle conclusioni. Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 16 giugno 2025 ex art. 189 c.p.c., assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Con atto di intervento dell'11 aprile 2024, si costituiva Controparte_5 dichiarando di aver acquistato dalla con contratto stipulato in data 28 novembre Controparte_2 2024, un portafoglio di crediti tra cui il credito oggetto di causa (NDG 0324316308), facendo proprio tutto quando già dedotto ed eccepito dal proprio dante causa. All'udienza del 16 giugno 2025, su richiesta delle parti, il Giudice poneva la causa in decisione.
***************** L'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 466/2021 del 4 marzo 2021, promossa ai sensi dell'art. 650 c.p.c., è inammissibile. Tale disposizione prevede espressamente che “l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”. In particolare, la notificazione è nulla o semplicemente irregolare quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge (art. 139 c.p.c.), abbiano comunque con il destinatario un collegamento. In caso di contestazione, ritiene la Suprema Corte, “non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull'opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di
pagina 4 di 6 provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (Cass. Sez. U., Sentenza n. 14572/2007; conf. Cass. n. 2608/2018, Cass. n. 19938/2020, Cass. n. 26155/2021)” (Cass. civile, sez. VI, ordinanza n. 7560 dell'8 marzo 2022). Nella fattispecie de qua, la notifica del decreto monitorio è stata tentata (atto non ritirato entro il termine di sei mesi e, pertanto, restituito al mittente) in via Niccolò Macchiavelli n. 68, Paternò (CT) il 4 marzo 2021; tuttavia, l'ingiunta ha prodotto certificato di residenza storico dal quale risulta chiaramente che la stessa era emigrata in provincia di Milano (San Donato Milanese) già dal 9 ottobre 2020. Pertanto, è plausibile ritenere che la sig.ra non abbia avuto effettiva contezza del decreto Parte_1 monitorio prima della notifica dell'atto di precetto, avendo reciso qualsiasi legame con il precedente indirizzo. Tale atto è stato correttamente notificato al nuovo indirizzo dell'odierna opponente, in via Olona 6/B, San Donato Milanese (MI), il 19 aprile 2023 (raccomandata n. 786437681675), come da screenshot che segue: Tuttavia, l'opposizione al decreto ingiuntivo è stata notificata il 30 maggio 2023, ovverosia oltre il termine di 40 giorni previsto dalla legge (scaduto il 29 maggio 2023), come risulta dalla pec di avvenuta consegna che segue.
Sul punto, la giurisprudenza ha più volte chiarito che, “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ordinario per proporre opposizione tardiva, ai sensi del primo comma dell'art. 650 c.p.c., è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte dell'ingiunto” (Cass. civile, sez. VI, ordinanza n. 7560 dell'8 marzo 2022).
pagina 5 di 6 In questo caso, pertanto, il termine perentorio per presentare l'opposizione, ancorché tardiva, è iniziato a decorrere dalla notifica dell'atto di precetto, con cui la sig.ra ha avuto conoscenza del Parte_1 decreto monitorio alla medesima rivolto ed è infruttuosamente spirato il 29 maggio 2023. L'inammissibilità dell'opposizione consente di non esaminare le ulteriori questioni che rimangono assorbite. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente, ridotte del 50% per la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 466/2021 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 3.02.2021, all'esito del procedimento iscritto al n. 564/2021 R.G.;
- Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_5 delle spese legali liquidate in € 1.270,00 a titolo di compensi, oltre alle spese
[...] generali nella misura del 15%, IVA e C.p.A. come per legge
- Spese di CTU a carico dell'opponente. Così deciso in Catania, il 9 luglio 2025.
Il Presidente di sezione dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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