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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/10/2025, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 30/09/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6723/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
, assistito e difeso dall'Avv. BALSAMO RENATO, con il Parte_1
quale elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Novara 63, attore
e
- FGVS, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, convenuta contumace avente ad OGGETTO: lesione personale, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo
“svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n.
69, in vigore dal 4 luglio 2009.
La presente lite verte in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato, nella specie verificatosi in data
20.7.2017 in Somma Vesuviana, alla via Cassante.
La domanda è fondata e dev'essere accolta, per quanto di seguito si espone.
Invero, tutte le molteplici risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio dimostrano, con tranquillante certezza, che il sinistro si è verificato secondo le modalità riferite dall'attore nel libello introduttivo del giudizio.
In tale direzione, circostanza del tutto significativa è la stessa dichiarazione resa dal Sito, nella immediatezza del sinistro, ai sanitari che per primi l'ebbero in cura (e che provvidero altresì ad assolvere l'obbligo del referto), avendo questi riferito di essere stato vittima di investimento con omissione di soccorso, indicando anche il luogo e l'ora di verificazione dell'incidente.
Tale circostanza si pone come dirimente, dal momento che le dichiarazioni rese dalla vittima di un investimento nell'immediatezza di un sinistro appaiono dotate di particolare attendibilità, non essendo verosimile che un soggetto, in tali circostanze, possa valutare la precostituzione di una facile prova di veridicità del fatto.
Tale risultanza documentale appare, inoltre, suffragata dalle deposizioni di cui alla prova testimoniale svolta nel corso dell'odierno giudizio. Invero, i testi e , sentiti all'udienza del 23.3.2021, Testimone_1 Testimone_2
preliminarmente spiegando in dettaglio la loro presenza sul luogo del sinistro, hanno descritto precisamente la dinamica del sinistro. In particolare, il primo riferisce: “Ero in auto con mio figlio il Tes_2
pag. 2/9 20.7.2017 e ci stavamo recando da un fornitore di piastrelle a Brusciano quando vedemmo che l'auto che ci precedeva nello stesso senso di marcia urtava un uomo intento a chiudere la propria auto, l'uomo si accasciava al suolo, così accostavo la mia auto e lo soccorrevamo. Il fatto è avvenuto alla via Cassante nel comune di Somma Vesuviana;
era mattina, in prima mattinata. Specifico che l'auto dell'investitore non si fermava a prestare soccorso…non solo non si fermava ma accelerava come a voler scappare…”. Il secondo teste, alla stessa udienza, dal canto suo riferiva:
“Erano circa le ore 9:00 e l'auto che ci precedeva urtava il sig. che Pt_1
stava chiudendo la propria auto parcheggiata sul lato destro della via, in prossimità del tabaccaio. L'auto che ci precedeva, una punto di colore nero di cui non riuscii a leggere la targa, colpì il sig. che cadde. Io e Pt_1
mio padre lo aiutammo a rialzarsi e chiamai i soccorsi perché era molto spaventato e dolorante”.
Tali deposizioni, oltre ad essere particolarmente credibili, avendo riferito con precisione le circostanze di tempo e di luogo di accadimento del sinistro per cui è causa, appaiono decisive poiché i testi si trovavano in posizione ideale per avere una visione completa dei fatti che hanno condotto alla verificazione dell'incidente.
Pertanto, a fronte della concordanza dei dati documentali e di quelli derivanti dalla prova testimoniale, il Tribunale ritiene che possa dirsi raggiunta la prova della verificazione del sinistro, secondo le modalità di cui alla tesi attorea.
A tanto si aggiunga che vi è, agli atti del giudizio, la denuncia presentata dall'attore alle autorità competenti allo scopo di far rintracciare il conducente dell'auto pirata.
pag. 3/9 A tal proposito, il Giudicante invero non ignora che la recente giurisprudenza di legittimità ha posto in evidenza come l'omessa denuncia all'autorità non sia idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente cagionato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non valga, in sé stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez.
III, 24 febbraio 2011, n. 4480, nonché Cass. civ., sez. III, 2 settembre 2013,
n. 20066; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014), sicché, in definitiva, spetta al Giudice valutare il dato della denunzia, o della omissione della stessa, unitamente al complesso delle risultanze istruttorie a sua disposizione.
Riportando le predette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, la denuncia alle competenti Autorità, valutata unitamente ad altri elementi probatori, induce il giudicante a ritenere dimostrato, da parte dell'istante, sul quale incombeva il relativo onere, che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato.
Tanto premesso, giova sottolineare che, in tema di circolazione stradale, la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti, di cui all'art. 2054, 2° comma c.c., applicabile anche al pedone, impone una ripartizione delle responsabilità in egual misura nel caso in cui non risulti, in concreto, accertata l'entità della responsabilità esclusiva di ciascuno, mentre tale presunzione non opera allorquando l'apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti sia stato positivamente determinato (Cass. Civ.,
Sez. III, 27 giugno 2007, n. 14834), accertamento che, nel caso di specie, sussiste, come diffusamente illustrato.
pag. 4/9 Ed invero, secondo il costante insegnamento del supremo organo di nomofilachia “In tema di circolazione stradale, la presunzione del concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti, di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., ha carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria” (Cassazione civile sez. VI, sentenza n. 6483 del
14.03.2013).
In applicazione di tali consolidati e condivisibili principi, appare evidente che, alla luce di quanto innanzi esaminato in ordine alle risultanze processuali, debba concludersi per il superamento della presunzione di pari responsabilità, atteso che vi è prova della esclusiva responsabilità dell'ignoto soggetto alla guida dell'autovettura sconosciuta, ove si consideri che risulta provato che lo stesso investì il Sito, il quale nulla poté fare per evitare l'impatto con il predetto mezzo.
Accertata la responsabilità esclusiva del veicolo pirata, è possibile provvedere alla liquidazione dei relativi danni, venendo in rilievo un'ipotesi di danno alla salute, cd. danno biologico, come refertato in
“frattura scomposta diafisi radio ed ulna dell'arto superiore sinistro”.
A tale scopo, devono assumersi come parametro di riferimento gli esiti della consulenza medica resa dal dott. le cui Persona_1
conclusioni, che tra l'altro assumono come dimostrato “il nesso di causalità materiale tra la dinamica traumatologica e la lesività manifestatasi”, sono condivise dal Giudicante in quanto adeguatamente motivate. Secondo quanto dichiarato nella relazione medica, l'attore , in Parte_1
conseguenza del sinistro, ha riportato postumi permanenti – da “sindrome algo-disfunzionale a carico del polso sinistro, in esiti di lesione fratturativa, strumentalmente accertata” – quantificati in una percentuale pag. 5/9 di invalidità del 5%, oltre ad un periodo di invalidità temporanea totale di trenta giorni e parziale di ottanta giorni, dei quali quaranta giorni valutabili al 50% e i restanti quaranta giorni al 25%.
Le esposte conclusioni possono ritenersi pienamente condivisibili in quanto basate su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione sanitaria prodotta. Ne deriva che, nella fattispecie in esame, tenendo conto della percentuale di invalidità permanente (5%) risultante dalla consulenza tecnica di ufficio espletata, si ritiene opportuno liquidare il danno non patrimoniale subito dall'istante applicando le attuali tabelle del danno biologico di lieve entità ex art. 139 Cod.Ass.ni, da ultimo aggiornate ex D.M. 18.7.2025.
Tanto chiarito, può passarsi alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore, applicando il criterio tabellare sopra prescelto alla luce delle conclusioni a cui è pervenuta l'espletata perizia medico-legale.
Pertanto, il risarcimento da riconoscersi all'attore è determinato secondo lo schema di seguito riportato:
- Danno da invalidità permanente: tale danno va liquidato nell'importo complessivo di € 5.527,51;
- Danno da invalidità temporanea assoluta: Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato (sulla base dei criteri stabiliti uniformemente dalla tabella prescelta) un importo di € 56,18. Il danneggiato ha subito un'invalidità temporanea assoluta di giorni 30 che va liquidata in € 1.685,40;
- Danno da invalidità temporanea parziale: Per l'invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla pag. 6/9 percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno. L'invalidità temporanea parziale va liquidata complessivamente in €. 1.685,40.
Per spese mediche documentate, va liquidato infine l'importo di € 423,74.
In totale, a titolo di danno non patrimoniale va quindi liquidato, in favore di
, l'importo complessivo, già rivalutato, di € 9.322,05. Parte_1
Per quanto concerne il danno morale deve rilevarsi come, in controtendenza rispetto alle conclusioni cui erano giunte le Sezioni Unite con le citate pronunce dell'anno 2008, la giurisprudenza più recente abbia riconosciuto la autonoma configurabilità, almeno sotto il profilo fenomenologico, del danno in esame: “In tema di danno non patrimoniale derivante da sinistro stradale deve affermarsi il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, laddove il primo non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto - pur potendole influenzare – dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n.25164).
Tanto premesso, ai fini della prova, sebbene la giurisprudenza ritenga sufficiente il ricorso a massime di esperienza ed alle presunzioni, deve escludersi che il danno morale possa essere liquidato automaticamente e necessariamente in ogni ipotesi di lesione civilisticamente rilevante, dovendo invece essere oggetto di specifica prova ed autonomo accertamento, potendo in particolare condividersi l'opinione di quella giurisprudenza di merito secondo la quale “Il danneggiato può ottenere il risarcimento del danno morale subito, ulteriore rispetto a quanto liquidato con criterio tabellare, solo se prova che circostanze specifiche ed
pag. 7/9 eccezionali hanno causato una sofferenza soggettiva più grave di quanto normalmente riscontrato in casi simili” (cfr., Tribunale Napoli sez. VI,
19/05/2020, n.3538), prova mancata nella vicenda odierna.
Per quanto precede, va osservato che, nella specie, neanche sussistono – in assenza di prova sul punto – le condizioni per la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale con riferimento all'incidenza delle accertate menomazioni su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, che pure non è automatica, ma postula l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Infatti, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (per tutte, Cass. civ. 27.5.2019, n. 14364).
Trattandosi di debito di valore, derivando da illecito extracontrattuale, vanno altresì riconosciuti (pur in assenza di specifica domanda, cfr. Cass.
7.10.2005, n. 19636) gli interessi compensativi, assolvendo questi ultimi ad una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, da computarsi ad un tasso medio (cfr., ex aliis, Cass. Civ. nn. 3871/2004, 5503/2003, 4242/2003,
11712/2002, 883/2002, 10300/2001), pari al 2% annuo, sulla somma predetta dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, in modo da tener conto che essi decorrono su di una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (cfr. Cass. Civ. nn. 20742/2004, 3871/2004).
Le spese processuali, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
pag. 8/9
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di , della somma complessiva di Parte_1
€. 9.322,05, oltre interessi al tasso (medio) annuo del 2% sulla predetta somma dalla data del fatto (20.7.2017) al soddisfo;
c) condanna al pagamento, in favore dell'attore, Controparte_1
delle spese di giudizio che si liquidano in €. 2.500, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al relativo procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
d) pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta compagnia.
Così deciso in Nola, in data 30/09/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 30/09/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6723/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
, assistito e difeso dall'Avv. BALSAMO RENATO, con il Parte_1
quale elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Novara 63, attore
e
- FGVS, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, convenuta contumace avente ad OGGETTO: lesione personale, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo
“svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n.
69, in vigore dal 4 luglio 2009.
La presente lite verte in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato, nella specie verificatosi in data
20.7.2017 in Somma Vesuviana, alla via Cassante.
La domanda è fondata e dev'essere accolta, per quanto di seguito si espone.
Invero, tutte le molteplici risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio dimostrano, con tranquillante certezza, che il sinistro si è verificato secondo le modalità riferite dall'attore nel libello introduttivo del giudizio.
In tale direzione, circostanza del tutto significativa è la stessa dichiarazione resa dal Sito, nella immediatezza del sinistro, ai sanitari che per primi l'ebbero in cura (e che provvidero altresì ad assolvere l'obbligo del referto), avendo questi riferito di essere stato vittima di investimento con omissione di soccorso, indicando anche il luogo e l'ora di verificazione dell'incidente.
Tale circostanza si pone come dirimente, dal momento che le dichiarazioni rese dalla vittima di un investimento nell'immediatezza di un sinistro appaiono dotate di particolare attendibilità, non essendo verosimile che un soggetto, in tali circostanze, possa valutare la precostituzione di una facile prova di veridicità del fatto.
Tale risultanza documentale appare, inoltre, suffragata dalle deposizioni di cui alla prova testimoniale svolta nel corso dell'odierno giudizio. Invero, i testi e , sentiti all'udienza del 23.3.2021, Testimone_1 Testimone_2
preliminarmente spiegando in dettaglio la loro presenza sul luogo del sinistro, hanno descritto precisamente la dinamica del sinistro. In particolare, il primo riferisce: “Ero in auto con mio figlio il Tes_2
pag. 2/9 20.7.2017 e ci stavamo recando da un fornitore di piastrelle a Brusciano quando vedemmo che l'auto che ci precedeva nello stesso senso di marcia urtava un uomo intento a chiudere la propria auto, l'uomo si accasciava al suolo, così accostavo la mia auto e lo soccorrevamo. Il fatto è avvenuto alla via Cassante nel comune di Somma Vesuviana;
era mattina, in prima mattinata. Specifico che l'auto dell'investitore non si fermava a prestare soccorso…non solo non si fermava ma accelerava come a voler scappare…”. Il secondo teste, alla stessa udienza, dal canto suo riferiva:
“Erano circa le ore 9:00 e l'auto che ci precedeva urtava il sig. che Pt_1
stava chiudendo la propria auto parcheggiata sul lato destro della via, in prossimità del tabaccaio. L'auto che ci precedeva, una punto di colore nero di cui non riuscii a leggere la targa, colpì il sig. che cadde. Io e Pt_1
mio padre lo aiutammo a rialzarsi e chiamai i soccorsi perché era molto spaventato e dolorante”.
Tali deposizioni, oltre ad essere particolarmente credibili, avendo riferito con precisione le circostanze di tempo e di luogo di accadimento del sinistro per cui è causa, appaiono decisive poiché i testi si trovavano in posizione ideale per avere una visione completa dei fatti che hanno condotto alla verificazione dell'incidente.
Pertanto, a fronte della concordanza dei dati documentali e di quelli derivanti dalla prova testimoniale, il Tribunale ritiene che possa dirsi raggiunta la prova della verificazione del sinistro, secondo le modalità di cui alla tesi attorea.
A tanto si aggiunga che vi è, agli atti del giudizio, la denuncia presentata dall'attore alle autorità competenti allo scopo di far rintracciare il conducente dell'auto pirata.
pag. 3/9 A tal proposito, il Giudicante invero non ignora che la recente giurisprudenza di legittimità ha posto in evidenza come l'omessa denuncia all'autorità non sia idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente cagionato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non valga, in sé stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez.
III, 24 febbraio 2011, n. 4480, nonché Cass. civ., sez. III, 2 settembre 2013,
n. 20066; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014), sicché, in definitiva, spetta al Giudice valutare il dato della denunzia, o della omissione della stessa, unitamente al complesso delle risultanze istruttorie a sua disposizione.
Riportando le predette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, la denuncia alle competenti Autorità, valutata unitamente ad altri elementi probatori, induce il giudicante a ritenere dimostrato, da parte dell'istante, sul quale incombeva il relativo onere, che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato.
Tanto premesso, giova sottolineare che, in tema di circolazione stradale, la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti, di cui all'art. 2054, 2° comma c.c., applicabile anche al pedone, impone una ripartizione delle responsabilità in egual misura nel caso in cui non risulti, in concreto, accertata l'entità della responsabilità esclusiva di ciascuno, mentre tale presunzione non opera allorquando l'apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti sia stato positivamente determinato (Cass. Civ.,
Sez. III, 27 giugno 2007, n. 14834), accertamento che, nel caso di specie, sussiste, come diffusamente illustrato.
pag. 4/9 Ed invero, secondo il costante insegnamento del supremo organo di nomofilachia “In tema di circolazione stradale, la presunzione del concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti, di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., ha carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria” (Cassazione civile sez. VI, sentenza n. 6483 del
14.03.2013).
In applicazione di tali consolidati e condivisibili principi, appare evidente che, alla luce di quanto innanzi esaminato in ordine alle risultanze processuali, debba concludersi per il superamento della presunzione di pari responsabilità, atteso che vi è prova della esclusiva responsabilità dell'ignoto soggetto alla guida dell'autovettura sconosciuta, ove si consideri che risulta provato che lo stesso investì il Sito, il quale nulla poté fare per evitare l'impatto con il predetto mezzo.
Accertata la responsabilità esclusiva del veicolo pirata, è possibile provvedere alla liquidazione dei relativi danni, venendo in rilievo un'ipotesi di danno alla salute, cd. danno biologico, come refertato in
“frattura scomposta diafisi radio ed ulna dell'arto superiore sinistro”.
A tale scopo, devono assumersi come parametro di riferimento gli esiti della consulenza medica resa dal dott. le cui Persona_1
conclusioni, che tra l'altro assumono come dimostrato “il nesso di causalità materiale tra la dinamica traumatologica e la lesività manifestatasi”, sono condivise dal Giudicante in quanto adeguatamente motivate. Secondo quanto dichiarato nella relazione medica, l'attore , in Parte_1
conseguenza del sinistro, ha riportato postumi permanenti – da “sindrome algo-disfunzionale a carico del polso sinistro, in esiti di lesione fratturativa, strumentalmente accertata” – quantificati in una percentuale pag. 5/9 di invalidità del 5%, oltre ad un periodo di invalidità temporanea totale di trenta giorni e parziale di ottanta giorni, dei quali quaranta giorni valutabili al 50% e i restanti quaranta giorni al 25%.
Le esposte conclusioni possono ritenersi pienamente condivisibili in quanto basate su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione sanitaria prodotta. Ne deriva che, nella fattispecie in esame, tenendo conto della percentuale di invalidità permanente (5%) risultante dalla consulenza tecnica di ufficio espletata, si ritiene opportuno liquidare il danno non patrimoniale subito dall'istante applicando le attuali tabelle del danno biologico di lieve entità ex art. 139 Cod.Ass.ni, da ultimo aggiornate ex D.M. 18.7.2025.
Tanto chiarito, può passarsi alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore, applicando il criterio tabellare sopra prescelto alla luce delle conclusioni a cui è pervenuta l'espletata perizia medico-legale.
Pertanto, il risarcimento da riconoscersi all'attore è determinato secondo lo schema di seguito riportato:
- Danno da invalidità permanente: tale danno va liquidato nell'importo complessivo di € 5.527,51;
- Danno da invalidità temporanea assoluta: Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato (sulla base dei criteri stabiliti uniformemente dalla tabella prescelta) un importo di € 56,18. Il danneggiato ha subito un'invalidità temporanea assoluta di giorni 30 che va liquidata in € 1.685,40;
- Danno da invalidità temporanea parziale: Per l'invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla pag. 6/9 percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno. L'invalidità temporanea parziale va liquidata complessivamente in €. 1.685,40.
Per spese mediche documentate, va liquidato infine l'importo di € 423,74.
In totale, a titolo di danno non patrimoniale va quindi liquidato, in favore di
, l'importo complessivo, già rivalutato, di € 9.322,05. Parte_1
Per quanto concerne il danno morale deve rilevarsi come, in controtendenza rispetto alle conclusioni cui erano giunte le Sezioni Unite con le citate pronunce dell'anno 2008, la giurisprudenza più recente abbia riconosciuto la autonoma configurabilità, almeno sotto il profilo fenomenologico, del danno in esame: “In tema di danno non patrimoniale derivante da sinistro stradale deve affermarsi il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, laddove il primo non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto - pur potendole influenzare – dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n.25164).
Tanto premesso, ai fini della prova, sebbene la giurisprudenza ritenga sufficiente il ricorso a massime di esperienza ed alle presunzioni, deve escludersi che il danno morale possa essere liquidato automaticamente e necessariamente in ogni ipotesi di lesione civilisticamente rilevante, dovendo invece essere oggetto di specifica prova ed autonomo accertamento, potendo in particolare condividersi l'opinione di quella giurisprudenza di merito secondo la quale “Il danneggiato può ottenere il risarcimento del danno morale subito, ulteriore rispetto a quanto liquidato con criterio tabellare, solo se prova che circostanze specifiche ed
pag. 7/9 eccezionali hanno causato una sofferenza soggettiva più grave di quanto normalmente riscontrato in casi simili” (cfr., Tribunale Napoli sez. VI,
19/05/2020, n.3538), prova mancata nella vicenda odierna.
Per quanto precede, va osservato che, nella specie, neanche sussistono – in assenza di prova sul punto – le condizioni per la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale con riferimento all'incidenza delle accertate menomazioni su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, che pure non è automatica, ma postula l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Infatti, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (per tutte, Cass. civ. 27.5.2019, n. 14364).
Trattandosi di debito di valore, derivando da illecito extracontrattuale, vanno altresì riconosciuti (pur in assenza di specifica domanda, cfr. Cass.
7.10.2005, n. 19636) gli interessi compensativi, assolvendo questi ultimi ad una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, da computarsi ad un tasso medio (cfr., ex aliis, Cass. Civ. nn. 3871/2004, 5503/2003, 4242/2003,
11712/2002, 883/2002, 10300/2001), pari al 2% annuo, sulla somma predetta dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, in modo da tener conto che essi decorrono su di una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (cfr. Cass. Civ. nn. 20742/2004, 3871/2004).
Le spese processuali, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
pag. 8/9
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di , della somma complessiva di Parte_1
€. 9.322,05, oltre interessi al tasso (medio) annuo del 2% sulla predetta somma dalla data del fatto (20.7.2017) al soddisfo;
c) condanna al pagamento, in favore dell'attore, Controparte_1
delle spese di giudizio che si liquidano in €. 2.500, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al relativo procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
d) pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta compagnia.
Così deciso in Nola, in data 30/09/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 9/9