Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/05/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
R.G.V.G. n. 295/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
- Giudice - Dott. Fulvio Mastro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 295 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
10.04.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. 1 rappresentata e difesa Parte_1 c.f.:
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Alessandro Severgnini e Ciro Sacco presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla piazza Nazionale n. 50, giusta procura in atti;
E
, , rappresentato e difeso c.f.: C.F. 2 Controparte_1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Alessandro Severgnini e Ciro Sacco presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla piazza Nazionale n. 50, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 10.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 27.01.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 04.10.2021 e che dalla loro unione era nata una figlia, minorenne, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 10.04.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata" ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. e ribadivano la loro volontà di volersi separare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione sul visto del PM apposto in data 3.2.25.
***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata formulata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) L'affidamento della figlia minore LE sarà condiviso fra i genitori, con abitazione della minore presso la madre a Melito di Napoli (NA), in Via Enrico
De Nicola 12. 3) Tenuto conto della tenera età di LE, il padre avrà la facoltà di vedere e di tenere con sé la figlia un fine settimana ogni due, dal sabato mattina alle ore 10.00
al sabato pomeriggio, con rientro presso la casa della madre alle ore 14.00 e dalla domenica mattina alle ore 10.00 sino alla domenica pomeriggio, con rientro a casa della madre alle ore 14.00; resta inteso che i genitori potranno di volta in volta concordare tempi diversi di permanenza della minore con il padre,
nell'interesse della figlia, tenuto conto degli impegni di ciascuno dei genitori e delle esigenze, anche fisiologiche, della figlia;
resta, altresì, inteso che i genitori si impegneranno a rivedere gli orari di visita, anche introducendo in futuro il pernottamento presso il padre, al raggiungimento di un'età adeguata della bambina.
4) I periodi di vacanze estive e di festività natalizie e pasquali verranno concordate di volta in volta tra i genitori, rispettando le esigenze e la tenera età di LE.
5) Il Sig. BE TT contribuirà al mantenimento di LE
corrispondendo la somma mensile di Euro 250,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT.
6) Quanto alle spese straordinarie della minore, i coniugi parteciperanno nella misura del cinquanta per cento ciascuno.
7) Le condizioni di cui al precedente punto 5) tengono conto della situazione economica, nonché della giovane età e potenzialità lavorativa di entrambi i coniugi. Il Sig. BE TT s'impegna, tuttavia, a rivedere tali condizioni,
d'accordo con la Sig.ra OB SC, nell'esclusivo interesse della minore. 8) I coniugi danno atto di avere già risolto ogni altro rapporto di carattere patrimoniale e di non avere null'altro da chiedere e/o pretendere reciprocamente,
per qualsiasi titolo o ragione nascente dal matrimonio.
9) I coniugi prestano fin d'ora il proprio assenso per l'eventuale rilascio e/o rinnovo della carta d'identità e/o del passaporto per l'espatrio.
10) Le condizioni indicate nel presente ricorso saranno applicate dalla data della sua sottoscrizione.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: separazione personale dia) Pronuncia la Parte 1 (c.f.:
C.F. 1 ) e Controparte_1 (c.f.: C.F. 2 ), ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n. 106,
Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2021) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 21.5.25
Il giudice estensore dott.ssa Cristiana Satta
Il presidente dott.ssa Alessandra Tabarro