TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/09/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 834/2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Pellecchia Presidente dott.ssa Sandra Moselli Giudice dott.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 834/2024 promossa da:
(CF: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Acconciaiaco giusta procura in atti E (CF: )J) rappresentata e difesa dall'Avv. M. Controparte_1 C.F._2
Cristina Capurso
- RICORRENTI -
NONCHÈ Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE - I CONCLUSIONI: come in atti. FATTO I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AR (BT) in data 26/10/1995, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Atto 466- ParteII-Seria A- Anno 1995) optando per il regime di separazione dei beni e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 22.4.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. All'udienza dell'11/9/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione dichiarando di non volersi riconciliare e confermando le condizioni concordate. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 8/6/2024. DIRITTO La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
pagina 1 di 2 Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, giusta decreto di omologa n. 2558/2023 del 22/5/2023 (R.G. n. 6055/2021), emesso dal Tribunale di Trani, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Quanto alle statuizioni accessorie, relative ai rapporti tra le parti, i ricorrenti, evidenziando che dalla loro unione sono nati i figli (n. AR il 20/5/1997) e Persona_1 [...]
( n. AR il 7/7/1998) entrambi maggiorenni ed autosufficineti, hanno chiesto la Per_2 ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016). Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme inderogabili e imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att. c.p.c. Trattandosi di procedura su domanda congiunta, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AR (BT) in data 26/10/1995, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Atto 466-ParteII-Seria A- Anno 1995) tra e alle condizioni Parte_1 Controparte_1 indicate in ricorso, che si dichiarano efficaci;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR (BT), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Trani, il 16 settembre 2025
Il Presidente Estensore
Francesco Pellecchia
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Pellecchia Presidente dott.ssa Sandra Moselli Giudice dott.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 834/2024 promossa da:
(CF: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Acconciaiaco giusta procura in atti E (CF: )J) rappresentata e difesa dall'Avv. M. Controparte_1 C.F._2
Cristina Capurso
- RICORRENTI -
NONCHÈ Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE - I CONCLUSIONI: come in atti. FATTO I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AR (BT) in data 26/10/1995, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Atto 466- ParteII-Seria A- Anno 1995) optando per il regime di separazione dei beni e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 22.4.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. All'udienza dell'11/9/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione dichiarando di non volersi riconciliare e confermando le condizioni concordate. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 8/6/2024. DIRITTO La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
pagina 1 di 2 Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, giusta decreto di omologa n. 2558/2023 del 22/5/2023 (R.G. n. 6055/2021), emesso dal Tribunale di Trani, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Quanto alle statuizioni accessorie, relative ai rapporti tra le parti, i ricorrenti, evidenziando che dalla loro unione sono nati i figli (n. AR il 20/5/1997) e Persona_1 [...]
( n. AR il 7/7/1998) entrambi maggiorenni ed autosufficineti, hanno chiesto la Per_2 ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016). Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme inderogabili e imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att. c.p.c. Trattandosi di procedura su domanda congiunta, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AR (BT) in data 26/10/1995, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Atto 466-ParteII-Seria A- Anno 1995) tra e alle condizioni Parte_1 Controparte_1 indicate in ricorso, che si dichiarano efficaci;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR (BT), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Trani, il 16 settembre 2025
Il Presidente Estensore
Francesco Pellecchia
pagina 2 di 2