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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/04/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6315/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6315/2024 promossa da:
, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Amelia Samà, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte ricorrente
Contro
, Controparte_1 C.F._2
Parte convenuta contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Thema decidendum. Il signor ha chiesto al Tribunale Parte_1
di Bergamo
a) di condannare la signora a rilasciare immediatamente Controparte_1
l'immobile sito in EV via ai Malgari n. 2 (appartamento e autorimessa di pertinenza);
b) di condannare la convenuta a risarcire il danno da occupazione sine titulo subito a far data dal mese di agosto 2024 e fino alla data di effettiva restituzione dell'immobile, quantificato in €
700,00 mensili.
1.1. Regolarmente citata in giudizio la signora è rimasta Controparte_1
contumace.
2. Accoglimento della domanda formulata dal ricorrente sub § 1, lett.a. La domanda formulata dal ricorrente volta ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'occupazione sine titulo da parte della convenuta dell'immobile oggetto di causa è fondata e pertanto deve essere accolta.
2.1. Dai documenti prodotti in giudizio e dall'istruttoria orale è emersa la prova che il ricorrente il 30 luglio 2024 ha acquistato dal signor l'immobile oggetto di Persona_1
causa (il contratto di compravendita a rogito del Notaio dott. Rep. n. 38.688/26.401 Persona_2
è prodotto sub doc. 1).
2.2. L'art. 4 del contratto la compravendita prevede:
Il presente atto ha effetto da oggi, e ciò per tutti i conseguenti effetti utili ed onerosi.
Le parti dichiarano che la consegna alla parte acquirente di quanto oggetto del presente atto avviene in data odierna.
Pur a fronte di tale patto contrattuale l'acquirente, odierno ricorrente, dopo la stipula del contratto, la accordato la richiesta formulata dal venditore e consentire a questi e alla sua famiglia di continuare a godere dell'immobile fino al 15 agosto 2024 così da poter ultimare il trasloco nella nuova abitazione.
2.3. Come confermato nel corso dell'istruttoria orale (v. verbale di udienza dell'8 aprile 2025) il
Per_ signor e la sua famiglia hanno ultimato il trasloco nel pomeriggio del 15 agosto 2024 e nella stessa data si sono trasferiti nella loro nuova abitazione. Quello stesso pomeriggio la moglie del signor
Per_
odierna convenuta (i coniugi sono ora separati di fatto), all'insaputa del marito, faceva però ritorno nella casa ormai di proprietà dell'odierno ricorrente.
La signora continua tutt'oggi ad occupare l'immobile senza Controparte_1
vantare un titolo legittimo. Per_ Il testimone ha dichiarato: “E' vero, Mia moglie è ancora lì dopo un anno e non paga niente. So che mia moglie ha detto ad che per la legge italiana poteva stare in quella casa Pt_1
ancora per tre anni.
Una volta mia moglie ha detto a me che doveva pagarla, che doveva darle Pt_1
9.000 e lei avrebbe lasciato la casa.
E' vero che mi ha chiesto di contattare mia moglie per risolvere il problema;
Pt_1
lei una prima volta mi ha detto che se ne sarebbe andata se lui avesse pagato 9.000 euro;
una seconda volta mi ha detto che se ne sarebbe andata se le avesse Pt_1 dato 20.000.00.”
All'esito dell'istruttoria ha pertanto trovato conferma quanto l'odierno ricorrente ha denunciato alla
Questura di Bergamo in data 24 settembre 2024 in ordine all'occupazione sine titulo dell'immobile da parte dell'odierna convenuta (la denuncia querela è prodotta sub doc. 2 cui sono poi seguite due ulteriori integrazioni prodotte sub docc. 3 e 6).
Per_ 2.4. Dall'esame del testimone signor è emerso altresì che l'odierna convenuta ha anche cambiato la serratura dell'immobile di proprietà del ricorrente.
2.5. In conformità all'onere della prova posto a suo carico dall'art. 2697, I comma cod.civ. il ricorrente ha pertanto provato le ragioni poste a fondamento della domanda formulata, volta ad accertare l'occupazione sine titulo da parte della convenuta.
Vale precisare che per quanto nessun argomento possa essere desunto dalla mancata costituzione della convenuta (non potendo essere ascritta alla contumacia alcun valore di ficta confessio, essendo la stessa una scelta di carattere processuale rimessa alla volontà della parte), ciononostante la signora decidendo di non costituirsi, non ha consentito l'apprezzamento Controparte_1
di possibili circostanze di significato contrario a quanto emerso dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta.
3. Rigetto della domanda formulata dal ricorrente sub § 1, lett.b. La domanda volta ad ottenere la condanna di parte convenuta a risarcire il danno da occupazione illegittima è infondata e pertanto deve essere rigettata.
3.1. Vale premettere che il ricorrente ha dedotto che finché la convenuta non libererà l'immobile non solo non potrà mettere in vendita l'attuale casa di abitazione, ma dovrà anche subire il disagio di continuare a vivere in un appartamento ubicato al terzo piano, senza ascensore;
lo stato di gravidanza della moglie e dunque l'imminente nascita del figlio hanno rappresentato le ragioni per cui il ricorrente si era risolto ad acquistare un immobile sito al piano terra (quello attualmente occupato dalla convenuta).
3.2. La domanda formulata da parte ricorrente di condanna della convenuta al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno da occupazione sine titulo è infondata e pertanto deve essere rigettata. A supporto di tale decisione, questo Giudice, condividendone gli argomenti, richiama quanto statuito dalla Corte di cassazione, S.U. n. 33645/2022. Col supporto argomentativo del ragionamento posto a fondamento di tale decisione resa a Sezioni Unite, vale osservare che il ricorrente ha mancato di allegare in modo puntuale le circostanze da cui inferire la sussistenza del danno conseguenza e che riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato (alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria) (argomentare mutuato dalla suddetta sentenza). In particolare, il ricorrente non ha sostenuto degli esborsi (ad esempio, il pagamento di un canone di affitto) a causa dell'occupazione sine titulo da parte della convenuta, atteso che il ricorrente e la sua famiglia vivono in una casa di loro proprietà; né il ricorrente ha dedotto di aver perso una specifica occasione favorevole di vendita dell'immobile dove attualmente vive o di aver comunque sofferto altri pregiudizi patrimoniali.
4. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta e sono liquidate come da D.M.
55/2014, modificato dal D.M. 147/2022.
Visto il valore della causa, applicati i valori medi per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase istruttoria ed i valori minimi per la fase decisoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 2.127,00, oltre esborsi e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che occupa sine titulo le unità Controparte_1
immobiliari di proprietà di , site in EV (BG), Parte_1
in Via ai Malgari n. 2 catastalmente identificate al Catasto Fabbricati del medesimo Comune con i seguenti dati:
* Foglio 21, mappale 5532, sub 707, cat. A/3, cl. 1, vani 4,5, Via Malgari n. 2 piano S1-
T-1 (appartamento);
* Foglio 21, mappale 5532, sub 713, cat. C/6, cl. 2, Via Malgari n. 2 piano T (autorimessa). 2. Condanna a rilasciare immediatamente, libere da persone Controparte_1
e cose, le unità immobiliari di proprietà di , site in Parte_1
EV (BG), in Via ai Malgari n. 2 catastalmente identificate al Catasto Fabbricati del medesimo Comune con i seguenti dati:
* Foglio 21, mappale 5532, sub 707, cat. A/3, cl. 1, vani 4,5, Via Malgari n. 2 piano S1-
T-1 (appartamento);
* Foglio 21, mappale 5532, sub 713, cat. C/6, cl. 2, Via Malgari n. 2 piano T (autorimessa).
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in € 2.127,00 per compenso Parte_1
professionale, oltre esborsi e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 17 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6315/2024 promossa da:
, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Amelia Samà, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte ricorrente
Contro
, Controparte_1 C.F._2
Parte convenuta contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Thema decidendum. Il signor ha chiesto al Tribunale Parte_1
di Bergamo
a) di condannare la signora a rilasciare immediatamente Controparte_1
l'immobile sito in EV via ai Malgari n. 2 (appartamento e autorimessa di pertinenza);
b) di condannare la convenuta a risarcire il danno da occupazione sine titulo subito a far data dal mese di agosto 2024 e fino alla data di effettiva restituzione dell'immobile, quantificato in €
700,00 mensili.
1.1. Regolarmente citata in giudizio la signora è rimasta Controparte_1
contumace.
2. Accoglimento della domanda formulata dal ricorrente sub § 1, lett.a. La domanda formulata dal ricorrente volta ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'occupazione sine titulo da parte della convenuta dell'immobile oggetto di causa è fondata e pertanto deve essere accolta.
2.1. Dai documenti prodotti in giudizio e dall'istruttoria orale è emersa la prova che il ricorrente il 30 luglio 2024 ha acquistato dal signor l'immobile oggetto di Persona_1
causa (il contratto di compravendita a rogito del Notaio dott. Rep. n. 38.688/26.401 Persona_2
è prodotto sub doc. 1).
2.2. L'art. 4 del contratto la compravendita prevede:
Il presente atto ha effetto da oggi, e ciò per tutti i conseguenti effetti utili ed onerosi.
Le parti dichiarano che la consegna alla parte acquirente di quanto oggetto del presente atto avviene in data odierna.
Pur a fronte di tale patto contrattuale l'acquirente, odierno ricorrente, dopo la stipula del contratto, la accordato la richiesta formulata dal venditore e consentire a questi e alla sua famiglia di continuare a godere dell'immobile fino al 15 agosto 2024 così da poter ultimare il trasloco nella nuova abitazione.
2.3. Come confermato nel corso dell'istruttoria orale (v. verbale di udienza dell'8 aprile 2025) il
Per_ signor e la sua famiglia hanno ultimato il trasloco nel pomeriggio del 15 agosto 2024 e nella stessa data si sono trasferiti nella loro nuova abitazione. Quello stesso pomeriggio la moglie del signor
Per_
odierna convenuta (i coniugi sono ora separati di fatto), all'insaputa del marito, faceva però ritorno nella casa ormai di proprietà dell'odierno ricorrente.
La signora continua tutt'oggi ad occupare l'immobile senza Controparte_1
vantare un titolo legittimo. Per_ Il testimone ha dichiarato: “E' vero, Mia moglie è ancora lì dopo un anno e non paga niente. So che mia moglie ha detto ad che per la legge italiana poteva stare in quella casa Pt_1
ancora per tre anni.
Una volta mia moglie ha detto a me che doveva pagarla, che doveva darle Pt_1
9.000 e lei avrebbe lasciato la casa.
E' vero che mi ha chiesto di contattare mia moglie per risolvere il problema;
Pt_1
lei una prima volta mi ha detto che se ne sarebbe andata se lui avesse pagato 9.000 euro;
una seconda volta mi ha detto che se ne sarebbe andata se le avesse Pt_1 dato 20.000.00.”
All'esito dell'istruttoria ha pertanto trovato conferma quanto l'odierno ricorrente ha denunciato alla
Questura di Bergamo in data 24 settembre 2024 in ordine all'occupazione sine titulo dell'immobile da parte dell'odierna convenuta (la denuncia querela è prodotta sub doc. 2 cui sono poi seguite due ulteriori integrazioni prodotte sub docc. 3 e 6).
Per_ 2.4. Dall'esame del testimone signor è emerso altresì che l'odierna convenuta ha anche cambiato la serratura dell'immobile di proprietà del ricorrente.
2.5. In conformità all'onere della prova posto a suo carico dall'art. 2697, I comma cod.civ. il ricorrente ha pertanto provato le ragioni poste a fondamento della domanda formulata, volta ad accertare l'occupazione sine titulo da parte della convenuta.
Vale precisare che per quanto nessun argomento possa essere desunto dalla mancata costituzione della convenuta (non potendo essere ascritta alla contumacia alcun valore di ficta confessio, essendo la stessa una scelta di carattere processuale rimessa alla volontà della parte), ciononostante la signora decidendo di non costituirsi, non ha consentito l'apprezzamento Controparte_1
di possibili circostanze di significato contrario a quanto emerso dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta.
3. Rigetto della domanda formulata dal ricorrente sub § 1, lett.b. La domanda volta ad ottenere la condanna di parte convenuta a risarcire il danno da occupazione illegittima è infondata e pertanto deve essere rigettata.
3.1. Vale premettere che il ricorrente ha dedotto che finché la convenuta non libererà l'immobile non solo non potrà mettere in vendita l'attuale casa di abitazione, ma dovrà anche subire il disagio di continuare a vivere in un appartamento ubicato al terzo piano, senza ascensore;
lo stato di gravidanza della moglie e dunque l'imminente nascita del figlio hanno rappresentato le ragioni per cui il ricorrente si era risolto ad acquistare un immobile sito al piano terra (quello attualmente occupato dalla convenuta).
3.2. La domanda formulata da parte ricorrente di condanna della convenuta al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno da occupazione sine titulo è infondata e pertanto deve essere rigettata. A supporto di tale decisione, questo Giudice, condividendone gli argomenti, richiama quanto statuito dalla Corte di cassazione, S.U. n. 33645/2022. Col supporto argomentativo del ragionamento posto a fondamento di tale decisione resa a Sezioni Unite, vale osservare che il ricorrente ha mancato di allegare in modo puntuale le circostanze da cui inferire la sussistenza del danno conseguenza e che riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato (alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria) (argomentare mutuato dalla suddetta sentenza). In particolare, il ricorrente non ha sostenuto degli esborsi (ad esempio, il pagamento di un canone di affitto) a causa dell'occupazione sine titulo da parte della convenuta, atteso che il ricorrente e la sua famiglia vivono in una casa di loro proprietà; né il ricorrente ha dedotto di aver perso una specifica occasione favorevole di vendita dell'immobile dove attualmente vive o di aver comunque sofferto altri pregiudizi patrimoniali.
4. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta e sono liquidate come da D.M.
55/2014, modificato dal D.M. 147/2022.
Visto il valore della causa, applicati i valori medi per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase istruttoria ed i valori minimi per la fase decisoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 2.127,00, oltre esborsi e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che occupa sine titulo le unità Controparte_1
immobiliari di proprietà di , site in EV (BG), Parte_1
in Via ai Malgari n. 2 catastalmente identificate al Catasto Fabbricati del medesimo Comune con i seguenti dati:
* Foglio 21, mappale 5532, sub 707, cat. A/3, cl. 1, vani 4,5, Via Malgari n. 2 piano S1-
T-1 (appartamento);
* Foglio 21, mappale 5532, sub 713, cat. C/6, cl. 2, Via Malgari n. 2 piano T (autorimessa). 2. Condanna a rilasciare immediatamente, libere da persone Controparte_1
e cose, le unità immobiliari di proprietà di , site in Parte_1
EV (BG), in Via ai Malgari n. 2 catastalmente identificate al Catasto Fabbricati del medesimo Comune con i seguenti dati:
* Foglio 21, mappale 5532, sub 707, cat. A/3, cl. 1, vani 4,5, Via Malgari n. 2 piano S1-
T-1 (appartamento);
* Foglio 21, mappale 5532, sub 713, cat. C/6, cl. 2, Via Malgari n. 2 piano T (autorimessa).
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in € 2.127,00 per compenso Parte_1
professionale, oltre esborsi e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 17 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo