Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 24/06/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 2426/2024 R.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di TO SI
in composizione monocratica , nella persona del Magistrato:
Dott. Marco Lualdi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2426 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa con atto di citazione notificato in data 24.6.2024 e definita all'esito dell'udienza di discussione finale in data 12.4.2025 da;
Parte_1
(VA ) domiciliato elettivamente in Sesto San Giovanni (MI) alla via C.F._1 Cesare da Sesto n. 12 presso lo studio dell'avv. GOGLIA DANIELE che lo rappresenta e difende con procura speciale a margine del ricorso;
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
( ) con sede in Roma alla via G. Grezar n.14, in persona dei legali C.F._2 P.IVA_1 rappresentanti, domiciliato elettivamente in Calvizzano alla via P. Calamandrei n. 27 presso lo studio dell'avv. DI GUIDA MARIA che lo rappresenta e difende con procura speciale a margine della comparsa di costituzione;
CONVENUTO OPPOSTO
Controparte_2
(VA ) in persona del Sindaco p.t., domiciliato elettivamente in alla via Della Guastalla CP_2 n. 6 presso lo studio dell'Avvocatura Comunale che lo rappresenta e difende con procura speciale a margine della comparsa di costituzione;
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto; opposizione ad atto di intimazione di pagamento ex art. 615 c.p.c.
All'esito dell'udienza di discussione del 2.4.2025 la causa e' stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI nell'interesse dell'attore;
“ accertare e dichiarare nulla e/o annullare l'avviso di intimazione n. 06820249017960814/000 avente ad oggetto la cartella esattoriale n. 06820140114879235000 per il recupero di spese per
Pag. 1 a 5
Pertanto, dichiarare che nulla è dovuto dall'istante nei confronti dei convenuti;
Per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre iva cpa e spese generali al 15% con attribuzione al procuratore antistatario.”
nell'interesse del convenuto CP_4
“ Rigettare la domanda per tutto quanto articolato in fatto e in diritto con condanna dell'attore alla rifusione delle spese legali.” nell'interesse del Controparte_2
“ in via preliminare,
- dichiarare, l'inammissibilità della presente opposizione e, comunque, l'incompetenza territoriale di codesto Giudice in favore del Tribunale competente per territorio e materia ex art. 9 c.p.c.;
nel merito
- respingere la domanda di parte attrice, in quanto inammissibile ed infondata e, per l'effetto, confermare l'intimazione di pagamento n. 068 2024 9017960814/000 di € 8.431,28 – inclusi maggiorazioni e recuperi spese - dovuta al , oltre interessi dal dovuto al saldo. Controparte_2
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di .” CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26.4.2024 il sig. ha evocato in Parte_1 giudizio avanti il Tribunale di TO SI il concessionario Controparte_5
, nonché il formulando opposizione all'atto di intimazione di
[...] Controparte_2 pagamento predisposto ai sensi dell'art. 50 del DPR n. 602/1973 nr. 06820249017960814/000 notificatogli in data 25.5.2024 da parte dello stesso Concessionario e svolgendo contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale azionata portante il nr. 06820140114879235000.
La parte opponente rilevava l'illegittimità dell'atto di intimazione e della conseguente eventuale procedura esecutiva, incluso il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione, sotto un molteplice ordine di profili;
• intervenuta prescrizione del credito azionato.
• errata determinazione dell'importo azionato con particolare riferimento al calcolo degli interessi
Si costituivano ritualmente in giudizio le parti convenute e opponendosi CP_4 Controparte_2 a tutte le richieste attoree e chiedendone il rigetto in quanto da ritenersi infondate in fatto ed in diritto.
La difesa del eccepiva inoltre e preliminarmente l'incompetenza territoriale del Controparte_2 Tribunale di TO SI a favore del Tribunale di Milano nonché l'inammissibilità della proposta opposizione, da qualificarsi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in quanto tardivamente formulata.
Pag. 2 a 5 Il giudice, con ordinanza riservata in data 18.9.2024 e preso atto della mancata comparizione della stessa parte opponente all'udienza espressamente fissata per la delibazione sulla invocata sospensiva, dichiarava non doversi provvedere in ordine alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di intimazione e del titolo esecutivo.
Nessuna delle parti formulava ulteriori istanze istruttorie nei termini concessi, ritenendo la causa di natura documentale e matura per la decisione.
La causa, a seguito della discussione delle parti e debitamente istruita anche all'esito di produzioni documentali, e' stata definitivamente trattenuta in decisione all'esito dell'udienza in data 2.4.2025 sulle conclusioni in epigrafe indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda nel merito è infondata e deve essere disattesa.
L'intimazione di pagamento nr. 068 2024 90179608 14/000 notificata al sig. in data Parte_1
25.5.2024 aveva ad oggetto la cartella di pagamento portante il nr. 068 2014 0114879235000 e l'avviso di accertamento identificato al nr. per un credito complessivo di C.F._3
€. 8.431,38 inclusi accessori e spese.
La ragione causale del credito iscritto a ruolo veniva indicato nel riquadro “DETTAGLIO DEL
DEBITO” della medesima intimazione con la causale ”recupero spese“ del settore Demanio e
Patrimonio del di nonché per addizionali comunali IRPEF. CP_2 CP_2
Poste queste premesse in fatto, deve innanzitutto essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Milano formulata dal senza peraltro che la stessa CP_2 difesa della parte convenuta opposta abbia articolato e/o dedotto i motivi posti a fondamento dell'eccezione svolta.
La prospettazione comunque non coglie nel segno.
L'opposizione è stata infatti incardinata successivamente alla intervenuta notifica dell'intimazione di pagamento - atto da ritenersi equipollente al precetto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 480 comma 3 c.p.c. - ed in mancanza di elezione del domicilio da parte del creditore procedente, la competenza territoriale deve ritenersi radicata davanti al giudice del luogo della minacciata esecuzione e quindi presso la residenza del in TO SI, ove l'atto di intimazione di Parte_1 pagamento risulta essere stato pacificamente notificato.
La possibilità, in caso di opposizione preventiva all'esecuzione, di radicare altrove la competenza presuppone infatti che l'ente creditore abbia eletto domicilio nella cartella di pagamento ( Cosi' tra le tante Cass. 16.5.2019 n. 13111 e Cass. 14.11.2024 n. 29338) circostanza che nel caso di specie non
Pag. 3 a 5 risulta in alcun modo dedotta e/o provata, non risultando peraltro neppure prodotta agli atti la cartella oggetto della successiva intimazione di pagamento.
Ugualmente infondata appare la prospettazione del in punto di inammissibilità della CP_2 proposta opposizione per “tardività” in quanto - pacificamente - incardinata oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
I motivi di opposizione introdotti dal a prescindere dalla loro fondatezza nel merito, Parte_1 hanno infatti ad oggetto non un vizio del processo esecutivo ma la stessa sussistenza del credito azionato in ragione della eccepita prescrizione del credito medesimo, investendo altresi' l'ulteriore profilo dell'errata determinazione degli interessi richiesti, con conseguente e necessaria qualificazione dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
L'opposizione all'esecuzione deve ritenersi pertanto pienamente ammissibile.
Poste queste premesse, il credito vantato dal Comune di ed azionato da trova la sua CP_2 CP_4 ragione causale nel recupero delle spese condominiali riconducibili all'anno 2012 e relative all'immobile di proprietà dello stesso Comune precedentemente occupato dal trattandosi Parte_1 pertanto e pacificamente di un credito di natura “privatistica”.
La difesa di parte opponente fonda la propria opposizione sulla eccepita prescrizione del credito medesimo per intervenuto decorso del termine quinquennale, dando atto preliminarmente della mancata notifica della cartella esattoriale richiamata nell'atto di intimazione.
L'opposizione non è fondata in quanto ha depositato in atti la prova della intervenuta CP_4 notifica della cartella nr. 06820140114879235000 ritualmente perfezionatasi in data 12.1.2015 con CP_ ricezione da parte del custode ( doc. 4 documenti ) presso l'allora residenza del sita in Parte_1
Cinisello Balsamo alla via Volontari del Sangue n. 2, residenza che tra l'altro coincide esattamente con la residenza dichiarata dallo stesso al momento del deposito di istanza di accesso agli Parte_1
CP_ atti ( vedi doc. 10 ).
Ancora ed in ogni caso, dalla documentazione prodotta in atti si evince come abbia CP_4 ritualmente notificato al ulteriori atti interruttivi della prescrizione ritualmente notificati Parte_1 con ricezione da parte del custode ed in particolare : CP_
- in data 16/09/2015 un preavviso di fermo amministrativo n. 06880201500030520000 ( doc. 5 ). CP_
- in data 16/05/2016 un avviso di intimazione n. 06820169010205364000 ( doc. 6 ). CP_
- in data 29/05/2018 un avviso di intimazione n. 06820189011579104000 ( doc. 7 ).
Ancora e da ultimo, con riferimento alla medesima cartella, il risulta aver depositato Parte_1 domanda di definizione agevolata ex D.L. n. 119/2018 (cd. “rottamazione-ter”) in data 29/04/2019,
Pag. 4 a 5 istanza di rottamazione ritualmente accolta e successivamente revocata in data 20/03/2024 per CP_ mancato rispetto dei termini di pagamento del piano ( doc. 8 e 9 .
Tale circostanza, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti ( cosi' tra le tante Cass.
6.2.2024 n. 3414).
La mancata opposizione della cartella esattoriale nei termini di legge, ritualmente notificata al debitore e da quest'ultimo pacificamente conosciuta in quanto oggetto dell'istanza di rateizzazione, preclude qualunque valutazione in ordine alla sussistenza ed alla determinazione del credito azionato anche con riferimento alla errata determinazione degli interessi, con conseguente rigetto integrale dell'opposizione proposta.
Alla soccombenza segue per legge la condanna del al pagamento delle spese di Parte_1 causa che si liquidano a favore di ciascuno dei convenuti, alla luce dell'assenza di attività istruttoria e di una fase decisionale celebratasi a trattazione orale, in complessive €. 2.000,oo oltre accessori come per legge.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando sulla domanda svolta da e nel contraddittorio delle Parte_1 parti,
RIGETTA l'opposizione all'intimazione di pagamento ed all'esecuzione formulata da Parte_1
[...]
CONDANNA al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive Parte_1
€. 2.000,oo oltre accessori come per legge a favore di ciascuna delle parti costituite.
TO SI , il 4.4.2025.
Il Giudice
dott. Marco Lualdi
Pag. 5 a 5