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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.873 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello D A
Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] Parte_4 Parte_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] Parte_9
CAUDULLO DINO
- Appellanti - C O N T R O
TR
- Appellato contumace -
All'udienza del 30/01/2025 il procuratore degli appellanti ha concluso come atto di appello. FATTO E DIRITTO Con la sentenza n.830/2024 del 27.02.2024 il Tribunale di Palermo ha accolto la domanda proposta dagli odierni appellanti, indicati in epigrafe, con separati ricorsi, successivamente riuniti, condannando il a TR corrispondere a ciascuno dei ricorrenti il bonus di cui all'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 (c.d. carta docente), pari a € 500,00 per ogni anno di servizio da essi svolto in virtù di successivi contratti a tempo determinato, con le decorrenze meglio indicate nei rispettivi ricorsi;
ha richiamato, condividendoli, i principi espressi in argomento dalla Suprema Corte (Cass. civ. sez. lav. 27/10/2023, n.29961), secondo cui “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo
Pag.1 il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio
o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”. Ha poi ritenuto “che il resistente non può essere condannato al pagamento di una CP_1 somma equivalente al valore nominale della cd. carta del docente. La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, bensì la consegna di una carta avente un determinato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale e specificatamente individuati a monte dall'ordinamento. Ne discende che, ove si consentisse un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, si finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi. Una siffatta soluzione, poi, non solo non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., ma nemmeno terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica”. Ha infine condannato il al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle CP_1 spese di lite, liquidandole in € 2.700,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli originari ricorrenti, censurando unicamente la determinazione dell'importo liquidato dal primo giudice a titolo di spese processuali;
deducono, in particolare, che il Tribunale aveva errato:
- a non liquidare alcun compenso per la fase istruttoria, rilevando in proposito che i singoli ricorsi avevano richiesto l'esame della posizione di ogni singolo ricorrente nella sua peculiarità, attesa la necessità di accertare, sulla scorta dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023, il numero ed il tipo di supplenze svolte da ciascuno di essi nonché la loro permanenza, alla data di deposito di ogni ricorso, nel sistema scolastico;
ciò aveva richiesto lo svolgimento di un'attività istruttoria di tipo documentale per la quale il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere e liquidare il relativo compenso, non rilevando la circostanza che (peraltro proprio grazie a tale accurata preparazione della documentazione allegata ad ogni singolo ricorso) il processo si fosse poi svolto in un'unica udienza;
- nel non distinguere la liquidazione dei compensi dovuti per la fase antecedente alla riunione dei ricorsi (da effettuarsi distintamente per ciascuna causa) rispetto a quella
Pag.2 successiva, alla quale soltanto poteva applicarsi il criterio della maggiorazione ex art. 4 comma 2 d.m. n. 55/2014;
- nel non applicare i parametri di quantificazione dei compensi fissati dall'art.4, comma 1, del DM 55/2014 e dal DM 147/2022. Gli appellanti hanno dunque chiesto liquidarsi, in applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 147/2022, per ciascun ricorrente l'onorario di € 852,00 per le fasi antecedenti alla riunione (di studio, introduttiva ed istruttoria) e quello di €255,30, cumulativo e comprensivo dell'aumento del 30%, per la fase decisoria. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, TR non si è costituito. All'udienza del 30/01/2025, sulle conclusioni della sola parte appellante, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Va preliminarmente dichiarata la contumacia del TR
, ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi.
[...]
L'appello è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione. L'art. 4 del D.M. n. 55/2014, anche nel testo modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 (qui applicabile ratione temporis) dispone al comma 2: “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.” La disposizione, alla stregua della sua piana lettura, consente di condividere l'orientamento costante, formatosi sotto il vigore della precedente tariffa professionale, per cui “In tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico solo per gli onorari e non anche per le spese e per i diritti di procuratore, ex art. 5 d.m. n. 392 del 1990, compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione del 20% in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (Cass. n. 13276 del 28/05/2018; n. 17095 del 22/07/2009); principi questi della cui validità anche nel vigore del D.M. n. 55/2014 non v'è motivo di dubitare. Quanto, dunque, ai compensi maturati prima del provvedimento di riunione, adottato dal Tribunale in data 26.02.2024, appena prima della fase decisoria, concentratasi in un'unica udienza, essi andavano liquidati separatamente per l'attività svolta in favore di ciascun ricorrente. Tale compenso, tuttavia, va riconosciuto unicamente per la fase di studio della controversia (comprendente “l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il
Pag.3 cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio”) e quella introduttiva del giudizio (relativa alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e il relativo esame “incluso quello degli allegati… l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza… l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, …la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente”); non invece la fase istruttoria, qui del tutto assente. Rammentando il condiviso principio, per cui “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative
o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass. n. 4698 del 18/02/2019) e pur condividendo l'orientamento costante secondo cui “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass. n. 8561 del 27/03/2023, n. 28627 del 13/10/2023), deve comunque escludersi che, nel caso di specie, sia dovuto un compenso anche per tal fase: infatti, non solo non si è svolta alcuna attività istruttoria – non avendo parte ricorrente articolato mezzi istruttori né avendo dovuto esaminare le richieste istruttorie di parte resistente, non costituitasi – ma è altresì mancata una fase di trattazione temporalmente distinta da quella decisoria: il processo, infatti, si è svolto e concluso in un'unica udienza (a trattazione scritta) nella quale la c.d. fase di “trattazione” è del tutto confluita in quella decisoria, sovrapponendosi e esaurendosi in essa. I compensi così liquidabili, inoltre, devono tenere conto del valore di ogni singola causa, che mantiene la sua individualità sino al provvedimento di riunione, valore che, ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014, va individuato nella “somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”. Pertanto, in relazione all'importo attribuito in sentenza a ciascuno dei ricorrenti, lo scaglione di riferimento era, rispettivamente:
- quello fino a € 1.100,00 quanto alle posizioni di Parte_1 Parte_2
(n.3 ricorrenti);
[...] Parte_8
- quello da 1.101,00 a € 5.200,00 quanto alle posizioni di tutti gli altri (n.6 ricorrenti). Considerando, dunque, i parametri minimi, la cui applicazione la stessa parte appellante ha considerato congrua, il compenso per ciascun ricorrente appartenente al primo scaglione va liquidato nella misura di € 132,00 e, per ciascuno dei ricorrenti del secondo, in € 426,00.
Pag.4 Conclusivamente, per l'attività difensiva antecedente alla riunione il compenso liquidabile è complessivamente pari a € 2.952,00 [(132 x 3) +(426 x 6)].
A tale importo deve essere aggiunto il compenso per la fase decisoria che va parametrato ad uno dei crediti appartenenti allo scaglione più alto (€ 426,00) al quale non si ritiene di dover apportare alcuna maggiorazione, tenuto conto dell'identità delle questioni dedotte in giudizio, cui si sono richiamate le succinte note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare destinata alla decisione, e dell'assenza di un'articolata attività difensiva diversificata per ciascuno dei ricorrenti. L'importo complessivamente liquidabile per i compensi relativi al giudizio di primo grado è, dunque, pari a € 3.378,00, oltre oneri di legge. Le spese di questo grado, liquidate come in dispositivo senza applicazione di alcuna maggiorazione (stante l'unicità della questione sottoposta alla Corte), escluso il compenso per la fase istruttoria, del tutto assente, e tenuto del valore della causa, dato dalla differenza tra quanto già liquidato a titolo di spese processuali e quanto qui, invece, riconosciuto, seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia del
[...]
, in parziale riforma della sentenza n.830/2024, emessa dal TR
Tribunale di Palermo il 27 febbraio 2024, riliquida le spese di lite di primo grado in euro 3.378,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione ex art.93 c.p.c. n favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Conferma nel resto la predetta sentenza. Condanna il al pagamento in favore degli TR appellanti, in via solidale fra loro, delle spese di lite del presente grado, che liquida in euro 247,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Michele De Maria
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