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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 4193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4193 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. SC IC Presidente dott.ssa GA ON Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7230/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Rosalia Geraci, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso l'avv. Pietro Sabatino, rappresentante e difensore;
nonché
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Controparte_2 C.F._3
domiciliato presso l'avv. Giuseppe Carbone, rappresentante e difensore
– resistenti –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte del 13-20/10/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/6/2024, , premesso di aver divorziato dalla Parte_1
1 moglie in forza della sentenza n. 5079/2018 del 15-22/11/2018, emessa dal Tribunale di
Palermo a definizione del giudizio n. 3472/2018 R.G., ha chiesto la modifica delle condizioni ivi stabilite. In particolare, ha chiesto la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere al figlio l'assegno per il di lui mantenimento, e, in subordine, la riduzione Controparte_2
del quantum.
Con memorie depositate telematicamente il 27/2/2025 ed il 7/3/2025, si sono costituiti, rispettivamente, e , contestando il ricorso e chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2
delle domande articolate dal ricorrente.
All'udienza del 2/4/2025, il Giudice ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa: “contributo per il mantenimento del figlio di € 200,00 mensili, con rinuncia ad ogni ulteriore domanda”.
Scaduto il termine del 4/6/2025, e hanno dichiarato di aderire CP_3 CP_4
alla predetta proposta, rifiutata, invece, dal ricorrente.
Proseguito il giudizio, scaduto il termine del 22/10/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo:
“1) Il Sig. accetta di versare al figlio con decorrenza dal mese di ottobre 2025 Parte_1 CP_2
l'importo mensile di €. 200,00 a titolo di mantenimento, da rivalutare annualmente secondo l'indice
ISTAT;
2) Lo stesso si impegna a versare in favore del figlio l'assegno di mantenimento per Parte_1
l'importo sopra indicato fino a quando non avrà raggiunto l'autosufficienza economica, CP_2 ovvero una stabile occupazione lavorativa, e comunque non oltre il mese di ottobre 2030;
3) Il padre si impegna a concedere al figlio in comodato d'uso gratuito, sottoscrivendo apposito contratto di comodato, per esclusivo scopo abitativo e personale, l'immobile di sua proprietà sito in via Nicolò Spedalieri n. 12, piano terzo, identificato al NCEU di Palermo al fg. 35, particella 212, sub
18, zona censuaria 4, categ. A/4, cl. 6, composto da 4 vani, R.C. Euro 101,23, e ciò fino a quando il figlio non avrà raggiunto la piena autosufficienza economica e comunque non oltre il mese di ottobre
2030;
4) Il figlio durante la sua permanenza nell'immobile di cui sopra si impegna a mantenere lo stesso in perfetto stato di manutenzione e nello stato in cui gli viene consegnato, impegnandosi altresì a provvedere al pagamento degli oneri ordinari e delle utenze ( luce, acqua, gas) che rimarranno a suo carico per tutta la durata del comodato;
5) Il Sig. accetta di rinunciare, come di fatti rinuncia, alle differenze dell'assegno di Controparte_2
2 mantenimento maturate dal luglio 2024 ad oggi, ovvero tra quanto il padre avrebbe dovuto versare in forza della sentenza di divorzio e dell'emettendo provvedimento decisorio del giudizio di revisione ancora in corso, rinunciando sin da ora a promuovere qualsivoglia azione volta a farne valerne il diritto;
6) Le parti si impegnano a confermare l'accordo raggiunto, manifestando personalmente la loro volontà nei termini sopra formulati alla prossima udienza fissata per il 9 ottobre 2025”.
Pertanto, hanno chiesto la decisione della causa alle predette condizioni.
Va quindi senz'altro disposta la modifica delle condizioni di divorzio nei termini di cui all'accordo depositato dalle parti, come dianzi riportato.
Le spese devono essere compensate in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) a modifica della sentenza n. 5079/2018 del 15-22/11/2018, emessa dal Tribunale di
Palermo a definizione del giudizio n. 3472/2018 R.G., dispone che i rapporti tra le parti siano disciplinati alle condizioni tra le stesse concordate, come riportate in parte motiva;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 23 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
GA ON SC IC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. SC IC Presidente dott.ssa GA ON Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7230/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Rosalia Geraci, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso l'avv. Pietro Sabatino, rappresentante e difensore;
nonché
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Controparte_2 C.F._3
domiciliato presso l'avv. Giuseppe Carbone, rappresentante e difensore
– resistenti –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte del 13-20/10/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/6/2024, , premesso di aver divorziato dalla Parte_1
1 moglie in forza della sentenza n. 5079/2018 del 15-22/11/2018, emessa dal Tribunale di
Palermo a definizione del giudizio n. 3472/2018 R.G., ha chiesto la modifica delle condizioni ivi stabilite. In particolare, ha chiesto la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere al figlio l'assegno per il di lui mantenimento, e, in subordine, la riduzione Controparte_2
del quantum.
Con memorie depositate telematicamente il 27/2/2025 ed il 7/3/2025, si sono costituiti, rispettivamente, e , contestando il ricorso e chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2
delle domande articolate dal ricorrente.
All'udienza del 2/4/2025, il Giudice ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa: “contributo per il mantenimento del figlio di € 200,00 mensili, con rinuncia ad ogni ulteriore domanda”.
Scaduto il termine del 4/6/2025, e hanno dichiarato di aderire CP_3 CP_4
alla predetta proposta, rifiutata, invece, dal ricorrente.
Proseguito il giudizio, scaduto il termine del 22/10/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo:
“1) Il Sig. accetta di versare al figlio con decorrenza dal mese di ottobre 2025 Parte_1 CP_2
l'importo mensile di €. 200,00 a titolo di mantenimento, da rivalutare annualmente secondo l'indice
ISTAT;
2) Lo stesso si impegna a versare in favore del figlio l'assegno di mantenimento per Parte_1
l'importo sopra indicato fino a quando non avrà raggiunto l'autosufficienza economica, CP_2 ovvero una stabile occupazione lavorativa, e comunque non oltre il mese di ottobre 2030;
3) Il padre si impegna a concedere al figlio in comodato d'uso gratuito, sottoscrivendo apposito contratto di comodato, per esclusivo scopo abitativo e personale, l'immobile di sua proprietà sito in via Nicolò Spedalieri n. 12, piano terzo, identificato al NCEU di Palermo al fg. 35, particella 212, sub
18, zona censuaria 4, categ. A/4, cl. 6, composto da 4 vani, R.C. Euro 101,23, e ciò fino a quando il figlio non avrà raggiunto la piena autosufficienza economica e comunque non oltre il mese di ottobre
2030;
4) Il figlio durante la sua permanenza nell'immobile di cui sopra si impegna a mantenere lo stesso in perfetto stato di manutenzione e nello stato in cui gli viene consegnato, impegnandosi altresì a provvedere al pagamento degli oneri ordinari e delle utenze ( luce, acqua, gas) che rimarranno a suo carico per tutta la durata del comodato;
5) Il Sig. accetta di rinunciare, come di fatti rinuncia, alle differenze dell'assegno di Controparte_2
2 mantenimento maturate dal luglio 2024 ad oggi, ovvero tra quanto il padre avrebbe dovuto versare in forza della sentenza di divorzio e dell'emettendo provvedimento decisorio del giudizio di revisione ancora in corso, rinunciando sin da ora a promuovere qualsivoglia azione volta a farne valerne il diritto;
6) Le parti si impegnano a confermare l'accordo raggiunto, manifestando personalmente la loro volontà nei termini sopra formulati alla prossima udienza fissata per il 9 ottobre 2025”.
Pertanto, hanno chiesto la decisione della causa alle predette condizioni.
Va quindi senz'altro disposta la modifica delle condizioni di divorzio nei termini di cui all'accordo depositato dalle parti, come dianzi riportato.
Le spese devono essere compensate in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) a modifica della sentenza n. 5079/2018 del 15-22/11/2018, emessa dal Tribunale di
Palermo a definizione del giudizio n. 3472/2018 R.G., dispone che i rapporti tra le parti siano disciplinati alle condizioni tra le stesse concordate, come riportate in parte motiva;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 23 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
GA ON SC IC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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