Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 10/02/2026, n. 845
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata indicazione dell'intimazione ad adempiere

    La Corte ha ritenuto che la norma invocata non preveda la nullità dell'atto per la mancata presenza della formula di intimazione ad adempiere, ma solo l'impossibilità per l'Amministrazione di avviare procedure esecutive dirette.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la motivazione per relationem fosse valida, in quanto l'avviso rinviava a precedenti documenti già notificati e conosciuti dal contribuente, assolvendo all'onere di allegazione.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto le sanzioni legittime, poiché il ricorrente non ha documentato il versamento del tributo nei termini previsti dalla norma, né prima né dopo la notifica dell'avviso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 10/02/2026, n. 845
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 845
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo