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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 10/02/2026, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 845/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 398/2025 depositato il 19/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caronia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 921 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/1/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 921 notificato in data 30/10/2024 emesso dal Comune di Caronia per l'importo di
€ 2.037,00 a titolo di tari 2019. Eccepiva la mancata indicazione dell'intimazione ad adempiere, illegittimità delle sanzioni;
difetto di motivazione.
Non si costituiva il comune di Caronia cui il ricorso veniva notificato a mezzo pec in data 18/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Incomprensibile e infondato è il riferimento alla disciplina di cui all'art. 1 c. 792 l. 160/2019. Invero, per un verso la norma si applica con riferimento agli avvisi di accertamento relativi al periodi di imposta successivo all'entrata in vigore della norma;
per altro verso la presenza nell'avviso di accertamento della intimazione ad adempiere non è prevista dalla norma a pena di nullità, sicchè la mancata presenza della formula non determinerà la nullità dell'atto, ma solo l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare detto atto quale titolo per avviare direttamente le procedure esecutive.
Infondate sono le altre eccezioni.
Non sussiste difetto di motivazione. Invero l'avviso di accertamento rinvia a precedenti documenti (solleciti
2019 del 22/11/2022 n. 1199/2022 di competenza: 2019. Il ricorrente non contesta l'emissione e la ricezione di tali atti, sicchè deve ritenersi riconosciuta la notifica degli stessi. Tanto posto, come noto, nel regime introdotto dall'art. 7 l. 212/2000 e dall'art. 1 D.Lv. 32/2001, in caso di motivazione per relationem, l'onere di allegazione dei documenti cui si fa riferimento è assolto anche quando il provvedimento riproduca il contenuto essenziale dell'atto richiamato, oppure quando l'atto richiamato sia già conosciuto dal contribuente per effetto di precedente notificazione o pubblicazione (cfr. Cass. 25/7/2012, 13110; Cass. SS.UU. 14/5/2010, 11722).
Infine, infondata è l'eccezione relativa alle sanzioni. Invero la norma prevede la non applicazione delle sanzioni nel caso di versamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'avviso. Nella specie il ricorrente non ha documentato il versamento del tributo nei termini predetti. Al contrario dal contenuto del ricorso emerge inequivocabilmente che il ricorrente non ha mai versato il tributo, né prima della notifica dell'avviso, né successivamente. Discende la legittimità della sanzione.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. In mancanza di costituzione del convenuto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 398/2025 depositato il 19/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caronia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 921 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/1/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 921 notificato in data 30/10/2024 emesso dal Comune di Caronia per l'importo di
€ 2.037,00 a titolo di tari 2019. Eccepiva la mancata indicazione dell'intimazione ad adempiere, illegittimità delle sanzioni;
difetto di motivazione.
Non si costituiva il comune di Caronia cui il ricorso veniva notificato a mezzo pec in data 18/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Incomprensibile e infondato è il riferimento alla disciplina di cui all'art. 1 c. 792 l. 160/2019. Invero, per un verso la norma si applica con riferimento agli avvisi di accertamento relativi al periodi di imposta successivo all'entrata in vigore della norma;
per altro verso la presenza nell'avviso di accertamento della intimazione ad adempiere non è prevista dalla norma a pena di nullità, sicchè la mancata presenza della formula non determinerà la nullità dell'atto, ma solo l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare detto atto quale titolo per avviare direttamente le procedure esecutive.
Infondate sono le altre eccezioni.
Non sussiste difetto di motivazione. Invero l'avviso di accertamento rinvia a precedenti documenti (solleciti
2019 del 22/11/2022 n. 1199/2022 di competenza: 2019. Il ricorrente non contesta l'emissione e la ricezione di tali atti, sicchè deve ritenersi riconosciuta la notifica degli stessi. Tanto posto, come noto, nel regime introdotto dall'art. 7 l. 212/2000 e dall'art. 1 D.Lv. 32/2001, in caso di motivazione per relationem, l'onere di allegazione dei documenti cui si fa riferimento è assolto anche quando il provvedimento riproduca il contenuto essenziale dell'atto richiamato, oppure quando l'atto richiamato sia già conosciuto dal contribuente per effetto di precedente notificazione o pubblicazione (cfr. Cass. 25/7/2012, 13110; Cass. SS.UU. 14/5/2010, 11722).
Infine, infondata è l'eccezione relativa alle sanzioni. Invero la norma prevede la non applicazione delle sanzioni nel caso di versamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'avviso. Nella specie il ricorrente non ha documentato il versamento del tributo nei termini predetti. Al contrario dal contenuto del ricorso emerge inequivocabilmente che il ricorrente non ha mai versato il tributo, né prima della notifica dell'avviso, né successivamente. Discende la legittimità della sanzione.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. In mancanza di costituzione del convenuto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.