Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2214/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 2214/2021, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv.ta Maria Rita Borraccino, giusta Parte_1 mandato in atti;
-opponente-
E
, rappresentata e difesa dall'avv.ta Filomena Dileo, Controparte_1 giusta mandato in atti;
-opposta-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 2 aprile 2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha origine dall'opposizione proposta da avverso l'atto di Parte_1 precetto notificatole in data 15 aprile 2021 da con cui le è stato Controparte_1 intimato il rilascio dell'immobile sito in Barletta al secondo piano di via Palladio n.9/C e identificato al foglio 86 part. 501 sub. 13, in forza del decreto di trasferimento n. 413/2021 del 26.01.2021 (emesso nell'ambito del giudizio di divisione recante R.G. n. 3539/2016), munito di formula esecutiva in data 16 marzo 2021.
1
b) la insussistenza del diritto della opposta ad agire in executivis per il rilascio dell'immobile in questione, per essere lo stesso gravato dal diritto di abitazione dell'opponente, derivante da verbale di separazione consensuale trascritto a Trani il 17 ottobre 2008 ai nn.14935/20996, ovverosia, in data antecedente al giudizio di divisione ereditaria n. 3539/2016 R.G. Sulla scorta di tali deduzioni, la ha chiesto, previa sospensione in via cautelare Pt_1 dell'efficacia esecutiva del titolo, di “..accertare l'invalidità, nonché l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 15/4/2021, dichiarando che la signora non ha diritto di Controparte_1 procedere ad esecuzione nei confronti dell'opponente, ”. Il tutto con vittoria delle spese Parte_1 del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la sig.ra Controparte_1 che ha specificamente contestato le avverse doglianze, opponendosi alla richiesta attorea di sospensione provvisoria del titolo esecutivo e concludendo per il rigetto della spiegata opposizione, con riconoscimento del diritto di agire esecutivamente in danno dell'opponente. In particolare, la ha dedotto che l'accordo di separazione CP_1 omologato il 17.6.2008, in forza del quale ex coniuge della , ha Persona_1 Pt_1 riconosciuto l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie, si fonda sulla falsa dichiarazione di quest'ultimo di detenere l'appartamento del genitore a titolo di comodato gratuito, mentre lo stesso all'epoca dei fatti era un mero occupante sine titulo, come poi accertato dalla sentenza n.621/2009 resa dalla Corte d'Appello di Bari.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, è stata concessa la sospensione della provvisoria esecutività del titolo e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. All'esito della c.d. appendice scritta, rigettate le istruttorie formulate dalla convenuta, la causa è stata istruita in via meramente documentale ed è stata fissata l'udienza del 18 ottobre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, il G.I. nelle more subentrato ha sottoposto alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che tuttavia non ha condotto alla definizione bonaria della controversia
(cfr. verbale del20 novembre 2024).
2 La causa è stata rinviata quindi all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di brevi note conclusive, cui entrambe le parti hanno provveduto.
*****
Preliminarmente deve darsi atto che non sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere originariamente invocata dall'opponente, difettando la concorde volontà delle parti.
Ciò chiarito, l'opposizione proposta dalla va certamente sussunta nel paradigma Pt_1 normativo di cui all'art. 619 c.p.c.. Come noto, infatti, l'oggetto dell'opposizione di terzo all'esecuzione è l'accertamento di un diritto (reale) dell'opponente sui beni pignorati. E, infatti, con il secondo motivo di opposizione la contesta proprio il diritto della Pt_1 di procedere esecutivamente al rilascio dell'immobile per cui è causa. CP_1
Tale motivo di opposizione è fondato e merita accoglimento, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione sulla regolarità degli atti esecutivi.
Risulta per tabulas che:
1) il titolo esecutivo della cui efficacia si discetta è rappresentato dal decreto di trasferimento del 26.01.2021, rep. n. 413/2021, avente ad oggetto l'immobile sito in Barletta, al secondo piano di via Palladio n.9/C, adottato nell'ambito del giudizio di divisione dei beni caduti in successione recante n. RG 3539/2016;
2) tale decreto di trasferimento contiene l'ingiunzione di rilascio nei confronti di chiunque possieda l'immobile, dando atto al contempo della sussistenza della trascrizione relativa al
“diritto di abitazione, derivante da separazione consensuale, trascritto a Trani, il 17 ottobre 2008, ai n.ri
14935/20996; …..”;
3) la trascrizione del vincolo (diritto di abitazione) è antecedente alla trascrizione della domanda di divisione: la prima, infatti, risale al 17 ottobre 2008 (reg. gen. 14935 reg. part. 20996); la seconda è stata eseguita il 6 giugno 2016 (reg. gen. 9285 reg. part. 12106).
Tanto rilevato, mette conto rimarcare che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, emesso in sede di procedimento per separazione dei coniugi, conferisce un diritto personale di godimento che, laddove trascritto nei RR.II., è da considerarsi opponibile, anche e solo agli eventuali terzi acquirenti dell'immobile che abbiano trascritto successivamente il loro acquisto e finanche oltre il novennio (giurisprudenza costante, vedi Cass.1258\93,
5236\94, 5902\95, 7680\97, 4529\99, 11096\02, 4719\06).
3 Tale titolo resta dunque valido e opponibile fino alla revoca o modifica del provvedimento di assegnazione, ovvero fino al venire meno della sua naturale durata, costituita dal raggiungimento della maggiore età dei figli affidati al coniuge assegnatario dell'immobile, tale costituendo la finalità della predetta assegnazione, ovvero quella di evitare al figlio minore l'allontanamento dall'ambiente domestico in cui era fino ad allora cresciuto (così
Cass.12705\03).
Né, sul punto, possano avere rilievo le eccezioni formulate dalla opposta in ordine alla formazione dell'accordo di separazione omologato da cui origina il diritto di abitazione dell'opponente che, di certo, non sono scrutinabili in questa sede.
A ben vedere, infatti, così come la costituzione di tale diritto consegue a una pronuncia giurisdizionale di assegnazione, la perdita dello stesso, da parte dell'assegnatario, postula necessariamente un provvedimento giudiziale di revoca.
In proposito viene in rilievo l'art. 337-sexies, comma 1, terzo e quarto periodo cod. civ. il quale statuisce che: <il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili
a terzi ai sensi dell'articolo 2643 cod. civ. >>.
Ne consegue che, al ricorrere dei presupposti individuati dalla norma è possibile domandare la revoca del provvedimento di assegnazione, in mancanza del quale il diritto personale di godimento resta valido e opponile ai terzi che vantino un diritto sorto successivamente.
Peraltro, nel caso di specie, l'opposta allega circostanze addirittura antecedenti alla formazione dell'accordo di separazione, che esulano dal thema decidendum del presente giudizio.
Il potere decisorio attribuito al giudice dell'opposizione è, per vero, limitato all'accertamento negativo della sussistenza del diritto del precettante a procedere all'esecuzione forzata al momento in cui essa è iniziata.
Si ribadisce che solo il provvedimento giudiziale di revoca del diritto di abitazione riconosciuto alla opponente avrebbe consentito all'odierna opposta di mettere in esecuzione il decreto di trasferimento e ottenere il rilascio dell'immobile.
In definitiva, alla luce della riscontrata anteriorità della trascrizione della convenzione di separazione, omologata dal Tribunale, in cui è previsto il diritto di abitazione in favore dell'odierna ricorrente, rispetto alla notifica della domanda giudiziale del giudizio di divisione ereditaria (all'esito del quale è emesso il decreto di trasferimento per cui è precetto di rilascio)
4 e, a fortiori, della menzione del diritto di abitazione nel relativo decreto, l'opposizione va accolta.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
Esaminata la nota spese depositata dall'avv.ta Borraccino, si procede come in dispositivo, secondo i seguenti criteri: per la fase cautelare Tabella n. 10 allegata al DM 55/2014, come da ultimo modificato, scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 in base al valore dell'immobile oggetto del precetto di rilascio, parametri medi per le fasi 1, 2 e 4, esclusa la fase 3 (non essendosi svolta attività istruttoria); per la fase di merito Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014, come da ultimo modificato, scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 in base al valore dell'immobile oggetto del precetto di rilascio, parametri medi per le fasi 1, 2 e 4, minimi per la fase 3 (stante l'istruttoria meramente documentale).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che l'opposta non ha diritto di procedere a esecuzione nei confronti dell'opponente, in forza del decreto di trasferimento del
26.01.2021, rep. n. 413/2021, avente ad oggetto l'immobile sito in Barletta, al secondo piano di via Palladio n.9/C, adottato nell'ambito del giudizio di divisione dei beni caduti in successione recante n. RG 3539/2016;
2. condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite che si liquidano, per la fase cautelare e per quella di merito, in € 9.941,00 per compensi ed € 195,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trani, il 2 aprile 2025 mediante pubblica lettura
La Giudice
Diletta Calò
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