Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 376
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Sentenza 2 aprile 2025

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Il Tribunale Ordinario di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa dall'opponente, persona fisica, difesa da un avvocato, nei confronti dell'opposta, anch'essa persona fisica, difesa da un altro avvocato. La controversia trae origine dall'opposizione proposta dall'attrice avverso un atto di precetto notificato in data 15 aprile 2021, con cui le era stato intimato il rilascio di un immobile sito in Barletta, in forza di un decreto di trasferimento emesso nell'ambito di un giudizio di divisione ereditaria. L'opponente ha sollevato due motivi di opposizione: il primo concernente la presunta invalidità della notifica del titolo esecutivo, poiché la relata di conformità sarebbe stata apposta dal professionista delegato alla vendita e non dal difensore notificante; il secondo, di natura sostanziale, relativo all'insussistenza del diritto dell'opposta ad agire in executivis per il rilascio dell'immobile, in quanto lo stesso sarebbe gravato dal diritto di abitazione dell'opponente, derivante da un verbale di separazione consensuale trascritto in data anteriore al giudizio di divisione. L'opponente ha quindi chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'accertamento dell'invalidità, illegittimità ed inefficacia del precetto. Si è costituita l'opposta, contestando le doglianze avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione, deducendo che l'accordo di separazione, in forza del quale all'ex coniuge era stata assegnata la casa coniugale, si fondava su una falsa dichiarazione di detenere l'appartamento a titolo di comodato gratuito, mentre all'epoca dei fatti era un mero occupante sine titulo, come accertato da precedente sentenza.

Il Tribunale, preliminarmente, ha dato atto della mancanza dei presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non sussistendo la concorde volontà delle parti. Nel merito, ha ritenuto l'opposizione sussumibile nel paradigma dell'art. 619 c.p.c., relativo all'opposizione di terzo all'esecuzione, e ha accolto il secondo motivo di opposizione, dichiarando assorbite ogni ulteriore questione sulla regolarità degli atti esecutivi. Il Giudice ha accertato che il decreto di trasferimento contiene l'ingiunzione di rilascio e dà atto della sussistenza della trascrizione del diritto di abitazione, derivante da separazione consensuale, avvenuta in data antecedente alla trascrizione della domanda di divisione. Ha richiamato la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, ove trascritto, è opponibile ai terzi acquirenti che abbiano trascritto successivamente il loro acquisto. Ha altresì evidenziato che la perdita di tale diritto postula necessariamente un provvedimento giudiziale di revoca, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., e che le eccezioni sollevate dall'opposta in ordine alla formazione dell'accordo di separazione esulano dal thema decidendum del presente giudizio, essendo il potere decisorio del giudice limitato all'accertamento negativo della sussistenza del diritto del precettante a procedere all'esecuzione forzata al momento in cui essa è iniziata. Pertanto, in virtù dell'anteriorità della trascrizione del diritto di abitazione rispetto alla domanda di divisione e al decreto di trasferimento, l'opposizione è stata accolta, dichiarando che l'opposta non ha diritto di procedere a esecuzione nei confronti dell'opponente. Le spese di lite sono state poste a carico dell'opposta e liquidate in € 9.941,00 per compensi ed € 195,00 per esborsi, oltre accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 376
    Giurisdizione : Trib. Trani
    Numero : 376
    Data del deposito : 2 aprile 2025

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