TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/04/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1284 del R.G.A.C. dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mariapia Curia;
ATTRICE
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresenta e difesa dall'Avv. Carolina Lussana
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità medica.
CONCLUSIONI. Le parti si riportano ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che, a seguito di sinistro stradale verificatosi Parte_1
in data 05.03.2012, veniva soccorsa e trasportata presso il Presidio Ospedaliero di
Corigliano Calabro (CS), che, dopo le prime cure, veniva trasferita presso il reparto di ortopedia dell'Ospedale Giannettasio di Rossano, oggi Corigliano-Rossano, ove le veniva applicato un apparecchio gessato per la riduzione della frattura, che i sanitari formulavano diagnosi di “Frattura scomposta dell'epifisi distale del radio dx”, che, a seguito della predetta consulenza ortopedica, parte istante veniva dimessa a domicilio con analgesici e prescrizione di tornare in Ospedale dopo una settimana per necessario controllo clinico e nuove radiografie, che, in data 13.03.2012, la , attese le Parte_1 sue precarie condizioni di salute, si recava presso l'Ospedale ove si sottoponeva a visita di controllo e Rx venendo dimessa con diagnosi di “esiti di frattura polso dx”, che veniva dimessa a domicilio con l'obbligo di tornare il giorno 6.04.2012 per un nuovo controllo clinico e Rx, che a seguito di una serie di controlli clinici, alla Parte_1
1 veniva tolto l'apparecchio gessato e le veniva consigliata visita fisiatrica, che pertanto,
l'odierna attrice si recava presso l'ambulatorio di fisiokiniseterapia ove veniva formulata diagnosi di “esiti frattura polso dx” e veniva sottoposta a cicli di fisioterapia, che la , continuando ad accusare persistenti e forti dolori all'arto destro Parte_1
con difficoltà nella funzionalità, si affidava alle cure del medico di fiducia sottoponendosi a visite specialistiche e periodi di riposo, che il perdurare della mancata funzionalità e il dolore connesso all'arto destro costringevano la a Parte_1
sottoporsi a visita chirurgica presso il Dott. il quale riscontrava Persona_1
l'inadeguata condotta tecnica dei sanitari che ebbero in cura l'odierna istante evidenziando come “l'esame clinico ha evidenziato alterazioni anantomo-funzionali degne di nota per quanto riguarda l'apparato osteo-articolare, ed in particolare modo la funzionalità dell'avambraccio e mano dx interessati dal trauma dove è presente un gonfiore che evidenzia una angolazione dorsale a livello dell'epifisi distale del radio dx, che provoca un pregiudizio estetico ben rilevante che si accompagna ad una coscienza della menomazione resa obiettiva dal giudizio negativo di chi osserva il soggetto. Inoltre la periziata evidenzia un reale atteggiamento di tipo ansioso-depressivo reattivo allo stress da disturbo post-traumatico con attacchi di panico”, che dalla valutazione complessiva del caso si concludeva che la , a seguito del Parte_1
trauma subito, aveva riportato postumi attribuibili intorno all'8% con durata dell'inabilità temporanea totale paria a giorni 60 e quella di inabilità temporanea parziale pari a giorni 93, lamentando altresì che, in termini percentuali dei postumi permanenti riconosciuti a seguito del sinistro, rilevava un danno all'efficienza biologica, estetica, di vita e di relazione per un valore pari all'8%, che con lettera A/R del
27.01.2020, parte attrice provvedeva ad inoltrare formale richiesta di risarcimento danni al Dott. del U.O. di di Corigliano-Rossano, Controparte_2 Controparte_3 nonché con lettera Pec all' , che, in data Controparte_1
Contr 11.02.2020, la nella qualità di Broker assicurativo per conto dell' CP_5
comunicava di aver aperto il sinistro con n. 2020/0011285 e di aver trasmesso la denuncia di sinistro alla compagnia assicuratrice , che, trasmessa tutta CP_6
la relativa documentazione medica alla odierna istante, la provvedeva a CP_6
conferire incarico alla loro fiduciario medico legale per la Parte_2
valutazione dei danni, che la veniva sottoposta a visita medica, ma nessun Parte_1
2 tipo di riscontro perveniva e, pertanto, veniva trasmessa all'
[...]
, a mezzo pec, invito alla stipulazione di una convenzione di Controparte_1
negoziazione assistita, senza ricevere alcun riscontro, conveniva in giudizio la
[...]
rassegando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito;
1) accertare e dichiarare colposa per negligenza, imprudenza ed imperizia la condotta dei sanitari dello stabilimento di Parte_3
Corigliano-Rossano in riferimento ai fatti narrati in premessa;
2) Accertare dichiarare il nesso eziologico esistente tra la condotta medica anzidetta e i danni patiti dall'attore; 3)
Accertare e dichiarare la responsabilità dell' , Controparte_7
in p.l.r.p.t., da cui dipende lo stabilimento Ospedaliero di Corigliano- Controparte_8
Rossano, nella causazione del danno subito dalla Sig.ra a Parte_1 seguito dell'evento sopra descritto;
4) per l'effetto condannare la convenuta
[...]
in p.l.rp.t., al risarcimento in favore dell'attrice di tutti Controparte_1
i danni patiti quantificabili in euro 50.000,00= per I.P. 8% e per i 163 giorni di ITP e
ITA o quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, ovvero, quale emergerà dalla CTU medico-legale e tenendo conto, altresì del danno morale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
5)condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa”.
Si costituiva l' contestando, preliminarmente, Controparte_1
l'improcedibilità e/o l'improponibilità della domanda attorea atteso il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda attorea avanzata nei confronti dell' siccome Controparte_5
infondata.
Preliminarmente, va rilevata la procedibilità della domanda, atteso che, nel corso del giudizio, è stata espletata la procedura di mediazione.
Tanto premesso la domanda proposta è infondata.
Infatti, all'esito dell'istruttoria, non è emersa la prova del nesso causale tra l'operato dei sanitari ed il danno lamentato.
Invero, i nominati c.t.u. hanno illustrato che “in data 5 marzo 2012
[...]
, a seguito di una caduta accidentale dall'auto sulla quale era Parte_1
trasportata, ha riportato un trauma all'arto superiore destro con “frattura scomposta con
3 angolazione dorsale a livello dell'epifisi distale del radio”. Presso il P.O. di Corigliano
Calabro la frattura era immobilizzata con apparecchio gessato tipo Bam. Sia dal punto di vista diagnostico (esame radiografico) che terapeutico (riduzione chiusa e immobilizzazione) la condotta dei Sanitari della suddetta struttura è aderente alla leges artis. Il carteggio sanitario, inoltre, documenta un costante monitoraggio clinico e radiografico della frattura, la rimozione dopo 30 giorni dell'apparecchio gessato e la prescrizione di FKT. Anche l'iter clinico post-dimissione, quindi, appare corretto e adeguato. L'analisi dei radiogrammi presi in visione nel corso delle operazioni peritali ha consentito di apprezzare gli esiti di una frattura dell'epifisi distale di radio ben consolidata. In particolare, tutti i parametri per la valutazione dell'allineamento articolare sono risultati nella norma. Le lievi limitazioni funzionali riscontrate a carico del polso del soggetto devono essere inquadrate come “normali” postumi che esitano a lesioni di questo tipo. In altre parole, le menomazioni osservate sono in linea ai comuni esiti conseguenti alle fratture del radio distale trattate in modo adeguato. Si tratta, infatti, di lesioni fratturative per le quali non è esigibile una restitutio ad integrum.
Nel caso della non possono quindi individuarsi criticità Parte_1 nell'operato dei Sanitari che hanno avuto in cura il soggetto e pertanto non sono ravvisabili profili di colpa medica” (cfr. pag. 12 della relazione di perizia).
Le risultanze della relazione di perizia devono essere condivise da questo giudicante in quanto sorrette da idonea motivazione, e non adeguatamente confutate dalle parti, atteso che le contestazioni operate da parte attrice, solo in sede di comparsa conclusiva, appaiono generiche e non idonee e scalfire la validità delle conclusioni dei consulenti.
Infatti, premesso che non è stata depositata in atti alcuna relazione del dott.
, cui pure la difesa di parte attrice fa riferimento, risultando esclusivamente un Per_1 certificato a firma di detto medico del 20.7.2012 (“esiti di frattura del radio dx con polso rigido e deficit di funzionalità dell'articolazione per cui necessita di 15 giorni di
Par guarigione”, come riportato anche dai nominati c.t.u.), Parte_1 nel dolersi che “nella relazione non viene indicata alcun indirizzo medico-scientifico in base al quale sarebbe da ritenere normale, secondo la comunità medico-scientifica nazionale e internazionale, la menomazione residuata, dopo numerose cure, immobilizzazioni e fisioterapie di diverso genere e specie, al polso dell'odierna attrice”
4 e che “non è stato specificato nella relazione medica peritale versata in atti se i danni causati al paziente, (le menomazioni residuate),si sarebbero verificate comunque anche se non ci fosse stato l'errore del Sanitario, né è stato specificato in base a quali criteri medico-legali e scientifici tali menomazioni sarebbero da ritenere normali”, non ha offerto alcun parametro alternativo sulla scorta del quale ritenere errato il convincimento dei nominati consulenti.
Inoltre, va rilevato che la doglianza, contenuta nella memoria di replica, relativa al fatto che “nel caso che ci occupa il paziente aveva riportato una frattura scomposta con angolazione dorsale a livello dell'epifisi distale del radio: alla data del 17.04.2012, per come riportato nella relazione medico-legale versata in atti, il referto della consulenza ortopedica effettuata presso il P.O. di Corigliano Calabro evidenziava esiti di frattura mal consolidata del radio a destra. Ciò induce a ritenere, considerato che erano trascorsi oltre 45 giorni dall'applicazione dell'apparecchio gessato, che l'apparecchio stesso, nel caso di specie, non era stato in grado di mantenere una riduzione ottimale nel tempo di guarigione e che quindi il medico, forse, avrebbe dovuto valutare la possibilità di intervenire con altre tecniche medico-scientifiche, eventualmente anche chirurgiche, per ridurre la frattura ed evitare così il permanere di limitazioni funzionali a carico del polso, di cui a tutt'oggi soffre l'odierna attrice”, risulta smentita dalla stessa documentazione in atti, peraltro puntualmente riportata dai c.t.u., che a pag. 4 della relazione, nel descrivere la documentazione analizzata, danno atto dei seguenti esami “• 17/04/2012 – referto della consulenza ortopedica effettuata presso il P.O. di Corigliano Calabro: esiti di frattura mal consolidata del radio a destra.
Continua terapia medica già presente e la terapia fisica…
• 15/05/2012 – referto dell'esame radiografico del polso destro effettuato presso il P.O. di Corigliano Calabro: all'esame odierno si documentano buoni fenomeni riparativi a livello della nota frattura composta dell'epifisi distale del radio.
• 25/05/2012 – referto della consulenza ortopedica effettuata presso il P.O. di
Corigliano Calabro: esiti frattura polso destro. Ciclo mobilizzazione forzata del polso e della mano per quattro settimane. Da rivedere.
• 20/06/2012 – certificato di visita ortopedica rilasciato dal Dott. : Persona_2
polso destro rigido esiti frattura, necessita di altri 30 giorni per riabilitazione funzionale e magnetoterapia…
5 • 20/07/2012 – certificato di visita medica rilasciato dal Dott. Per_1
: esiti di frattura del radio dx con polso rigido e deficit di funzionalità
[...] dell'articolazione per cui necessita di 15 giorni di guarigione…
• 10/12/2014 – referto dell'esame radiografico del polso e mano dx effettuata presso il P.O. di Corigliano Calabro: esiti di frattura a livello dell'epifisi distale del radio non significative lesioni ossee a focolaio in atto”, specificando, a pag. 9 della medesima relazione, che “L'apparecchio gessato BAM, confezionato all'atto della riduzione della frattura, ha di fatto bloccato pure i movimenti di prono-supinazione, garantendo un'ulteriore tutela del polso e prevenendo eventuali spostamenti dei monconi di frattura. Il carteggio sanitario, inoltre, documenta un costante monitoraggio clinico e radiografico della frattura, la rimozione dopo 30 giorni dell'apparecchio gessato e la prescrizione di FKT”.
Conseguentemente, la domanda non può trovare accoglimento, atteso che non è risultata la prova di un inadempimento o inesatto adempimento a carico della convenuta, né l'esistenza di un danno iatrogeno, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.
Tenuto conto della natura eminentemente tecnica (sul piano medico-legale) delle questioni affrontate e della complessità delle stesse si ritiene conforme a giustizia compensare le spese processuali, ponendo definitivamente a carico dell'Erario le spese di c.t.u., essendo un onere processuale causalmente imputabile alla parta attrice, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede: rigetta la domanda e compensa le spese di lite, ponendo definitivamente a carico dell'Erario le spese di c.t.u..
Cosenza, 4.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Giovanna De Marco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1284 del R.G.A.C. dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mariapia Curia;
ATTRICE
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresenta e difesa dall'Avv. Carolina Lussana
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità medica.
CONCLUSIONI. Le parti si riportano ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che, a seguito di sinistro stradale verificatosi Parte_1
in data 05.03.2012, veniva soccorsa e trasportata presso il Presidio Ospedaliero di
Corigliano Calabro (CS), che, dopo le prime cure, veniva trasferita presso il reparto di ortopedia dell'Ospedale Giannettasio di Rossano, oggi Corigliano-Rossano, ove le veniva applicato un apparecchio gessato per la riduzione della frattura, che i sanitari formulavano diagnosi di “Frattura scomposta dell'epifisi distale del radio dx”, che, a seguito della predetta consulenza ortopedica, parte istante veniva dimessa a domicilio con analgesici e prescrizione di tornare in Ospedale dopo una settimana per necessario controllo clinico e nuove radiografie, che, in data 13.03.2012, la , attese le Parte_1 sue precarie condizioni di salute, si recava presso l'Ospedale ove si sottoponeva a visita di controllo e Rx venendo dimessa con diagnosi di “esiti di frattura polso dx”, che veniva dimessa a domicilio con l'obbligo di tornare il giorno 6.04.2012 per un nuovo controllo clinico e Rx, che a seguito di una serie di controlli clinici, alla Parte_1
1 veniva tolto l'apparecchio gessato e le veniva consigliata visita fisiatrica, che pertanto,
l'odierna attrice si recava presso l'ambulatorio di fisiokiniseterapia ove veniva formulata diagnosi di “esiti frattura polso dx” e veniva sottoposta a cicli di fisioterapia, che la , continuando ad accusare persistenti e forti dolori all'arto destro Parte_1
con difficoltà nella funzionalità, si affidava alle cure del medico di fiducia sottoponendosi a visite specialistiche e periodi di riposo, che il perdurare della mancata funzionalità e il dolore connesso all'arto destro costringevano la a Parte_1
sottoporsi a visita chirurgica presso il Dott. il quale riscontrava Persona_1
l'inadeguata condotta tecnica dei sanitari che ebbero in cura l'odierna istante evidenziando come “l'esame clinico ha evidenziato alterazioni anantomo-funzionali degne di nota per quanto riguarda l'apparato osteo-articolare, ed in particolare modo la funzionalità dell'avambraccio e mano dx interessati dal trauma dove è presente un gonfiore che evidenzia una angolazione dorsale a livello dell'epifisi distale del radio dx, che provoca un pregiudizio estetico ben rilevante che si accompagna ad una coscienza della menomazione resa obiettiva dal giudizio negativo di chi osserva il soggetto. Inoltre la periziata evidenzia un reale atteggiamento di tipo ansioso-depressivo reattivo allo stress da disturbo post-traumatico con attacchi di panico”, che dalla valutazione complessiva del caso si concludeva che la , a seguito del Parte_1
trauma subito, aveva riportato postumi attribuibili intorno all'8% con durata dell'inabilità temporanea totale paria a giorni 60 e quella di inabilità temporanea parziale pari a giorni 93, lamentando altresì che, in termini percentuali dei postumi permanenti riconosciuti a seguito del sinistro, rilevava un danno all'efficienza biologica, estetica, di vita e di relazione per un valore pari all'8%, che con lettera A/R del
27.01.2020, parte attrice provvedeva ad inoltrare formale richiesta di risarcimento danni al Dott. del U.O. di di Corigliano-Rossano, Controparte_2 Controparte_3 nonché con lettera Pec all' , che, in data Controparte_1
Contr 11.02.2020, la nella qualità di Broker assicurativo per conto dell' CP_5
comunicava di aver aperto il sinistro con n. 2020/0011285 e di aver trasmesso la denuncia di sinistro alla compagnia assicuratrice , che, trasmessa tutta CP_6
la relativa documentazione medica alla odierna istante, la provvedeva a CP_6
conferire incarico alla loro fiduciario medico legale per la Parte_2
valutazione dei danni, che la veniva sottoposta a visita medica, ma nessun Parte_1
2 tipo di riscontro perveniva e, pertanto, veniva trasmessa all'
[...]
, a mezzo pec, invito alla stipulazione di una convenzione di Controparte_1
negoziazione assistita, senza ricevere alcun riscontro, conveniva in giudizio la
[...]
rassegando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito;
1) accertare e dichiarare colposa per negligenza, imprudenza ed imperizia la condotta dei sanitari dello stabilimento di Parte_3
Corigliano-Rossano in riferimento ai fatti narrati in premessa;
2) Accertare dichiarare il nesso eziologico esistente tra la condotta medica anzidetta e i danni patiti dall'attore; 3)
Accertare e dichiarare la responsabilità dell' , Controparte_7
in p.l.r.p.t., da cui dipende lo stabilimento Ospedaliero di Corigliano- Controparte_8
Rossano, nella causazione del danno subito dalla Sig.ra a Parte_1 seguito dell'evento sopra descritto;
4) per l'effetto condannare la convenuta
[...]
in p.l.rp.t., al risarcimento in favore dell'attrice di tutti Controparte_1
i danni patiti quantificabili in euro 50.000,00= per I.P. 8% e per i 163 giorni di ITP e
ITA o quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, ovvero, quale emergerà dalla CTU medico-legale e tenendo conto, altresì del danno morale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
5)condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa”.
Si costituiva l' contestando, preliminarmente, Controparte_1
l'improcedibilità e/o l'improponibilità della domanda attorea atteso il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda attorea avanzata nei confronti dell' siccome Controparte_5
infondata.
Preliminarmente, va rilevata la procedibilità della domanda, atteso che, nel corso del giudizio, è stata espletata la procedura di mediazione.
Tanto premesso la domanda proposta è infondata.
Infatti, all'esito dell'istruttoria, non è emersa la prova del nesso causale tra l'operato dei sanitari ed il danno lamentato.
Invero, i nominati c.t.u. hanno illustrato che “in data 5 marzo 2012
[...]
, a seguito di una caduta accidentale dall'auto sulla quale era Parte_1
trasportata, ha riportato un trauma all'arto superiore destro con “frattura scomposta con
3 angolazione dorsale a livello dell'epifisi distale del radio”. Presso il P.O. di Corigliano
Calabro la frattura era immobilizzata con apparecchio gessato tipo Bam. Sia dal punto di vista diagnostico (esame radiografico) che terapeutico (riduzione chiusa e immobilizzazione) la condotta dei Sanitari della suddetta struttura è aderente alla leges artis. Il carteggio sanitario, inoltre, documenta un costante monitoraggio clinico e radiografico della frattura, la rimozione dopo 30 giorni dell'apparecchio gessato e la prescrizione di FKT. Anche l'iter clinico post-dimissione, quindi, appare corretto e adeguato. L'analisi dei radiogrammi presi in visione nel corso delle operazioni peritali ha consentito di apprezzare gli esiti di una frattura dell'epifisi distale di radio ben consolidata. In particolare, tutti i parametri per la valutazione dell'allineamento articolare sono risultati nella norma. Le lievi limitazioni funzionali riscontrate a carico del polso del soggetto devono essere inquadrate come “normali” postumi che esitano a lesioni di questo tipo. In altre parole, le menomazioni osservate sono in linea ai comuni esiti conseguenti alle fratture del radio distale trattate in modo adeguato. Si tratta, infatti, di lesioni fratturative per le quali non è esigibile una restitutio ad integrum.
Nel caso della non possono quindi individuarsi criticità Parte_1 nell'operato dei Sanitari che hanno avuto in cura il soggetto e pertanto non sono ravvisabili profili di colpa medica” (cfr. pag. 12 della relazione di perizia).
Le risultanze della relazione di perizia devono essere condivise da questo giudicante in quanto sorrette da idonea motivazione, e non adeguatamente confutate dalle parti, atteso che le contestazioni operate da parte attrice, solo in sede di comparsa conclusiva, appaiono generiche e non idonee e scalfire la validità delle conclusioni dei consulenti.
Infatti, premesso che non è stata depositata in atti alcuna relazione del dott.
, cui pure la difesa di parte attrice fa riferimento, risultando esclusivamente un Per_1 certificato a firma di detto medico del 20.7.2012 (“esiti di frattura del radio dx con polso rigido e deficit di funzionalità dell'articolazione per cui necessita di 15 giorni di
Par guarigione”, come riportato anche dai nominati c.t.u.), Parte_1 nel dolersi che “nella relazione non viene indicata alcun indirizzo medico-scientifico in base al quale sarebbe da ritenere normale, secondo la comunità medico-scientifica nazionale e internazionale, la menomazione residuata, dopo numerose cure, immobilizzazioni e fisioterapie di diverso genere e specie, al polso dell'odierna attrice”
4 e che “non è stato specificato nella relazione medica peritale versata in atti se i danni causati al paziente, (le menomazioni residuate),si sarebbero verificate comunque anche se non ci fosse stato l'errore del Sanitario, né è stato specificato in base a quali criteri medico-legali e scientifici tali menomazioni sarebbero da ritenere normali”, non ha offerto alcun parametro alternativo sulla scorta del quale ritenere errato il convincimento dei nominati consulenti.
Inoltre, va rilevato che la doglianza, contenuta nella memoria di replica, relativa al fatto che “nel caso che ci occupa il paziente aveva riportato una frattura scomposta con angolazione dorsale a livello dell'epifisi distale del radio: alla data del 17.04.2012, per come riportato nella relazione medico-legale versata in atti, il referto della consulenza ortopedica effettuata presso il P.O. di Corigliano Calabro evidenziava esiti di frattura mal consolidata del radio a destra. Ciò induce a ritenere, considerato che erano trascorsi oltre 45 giorni dall'applicazione dell'apparecchio gessato, che l'apparecchio stesso, nel caso di specie, non era stato in grado di mantenere una riduzione ottimale nel tempo di guarigione e che quindi il medico, forse, avrebbe dovuto valutare la possibilità di intervenire con altre tecniche medico-scientifiche, eventualmente anche chirurgiche, per ridurre la frattura ed evitare così il permanere di limitazioni funzionali a carico del polso, di cui a tutt'oggi soffre l'odierna attrice”, risulta smentita dalla stessa documentazione in atti, peraltro puntualmente riportata dai c.t.u., che a pag. 4 della relazione, nel descrivere la documentazione analizzata, danno atto dei seguenti esami “• 17/04/2012 – referto della consulenza ortopedica effettuata presso il P.O. di Corigliano Calabro: esiti di frattura mal consolidata del radio a destra.
Continua terapia medica già presente e la terapia fisica…
• 15/05/2012 – referto dell'esame radiografico del polso destro effettuato presso il P.O. di Corigliano Calabro: all'esame odierno si documentano buoni fenomeni riparativi a livello della nota frattura composta dell'epifisi distale del radio.
• 25/05/2012 – referto della consulenza ortopedica effettuata presso il P.O. di
Corigliano Calabro: esiti frattura polso destro. Ciclo mobilizzazione forzata del polso e della mano per quattro settimane. Da rivedere.
• 20/06/2012 – certificato di visita ortopedica rilasciato dal Dott. : Persona_2
polso destro rigido esiti frattura, necessita di altri 30 giorni per riabilitazione funzionale e magnetoterapia…
5 • 20/07/2012 – certificato di visita medica rilasciato dal Dott. Per_1
: esiti di frattura del radio dx con polso rigido e deficit di funzionalità
[...] dell'articolazione per cui necessita di 15 giorni di guarigione…
• 10/12/2014 – referto dell'esame radiografico del polso e mano dx effettuata presso il P.O. di Corigliano Calabro: esiti di frattura a livello dell'epifisi distale del radio non significative lesioni ossee a focolaio in atto”, specificando, a pag. 9 della medesima relazione, che “L'apparecchio gessato BAM, confezionato all'atto della riduzione della frattura, ha di fatto bloccato pure i movimenti di prono-supinazione, garantendo un'ulteriore tutela del polso e prevenendo eventuali spostamenti dei monconi di frattura. Il carteggio sanitario, inoltre, documenta un costante monitoraggio clinico e radiografico della frattura, la rimozione dopo 30 giorni dell'apparecchio gessato e la prescrizione di FKT”.
Conseguentemente, la domanda non può trovare accoglimento, atteso che non è risultata la prova di un inadempimento o inesatto adempimento a carico della convenuta, né l'esistenza di un danno iatrogeno, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.
Tenuto conto della natura eminentemente tecnica (sul piano medico-legale) delle questioni affrontate e della complessità delle stesse si ritiene conforme a giustizia compensare le spese processuali, ponendo definitivamente a carico dell'Erario le spese di c.t.u., essendo un onere processuale causalmente imputabile alla parta attrice, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede: rigetta la domanda e compensa le spese di lite, ponendo definitivamente a carico dell'Erario le spese di c.t.u..
Cosenza, 4.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Giovanna De Marco
6