Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 16. 1. Salvo quanto previsto dall'art. 17, la cancelleria del giudice per le indagini preliminari annota in apposito registro, sotto un unico numero d'ordine, tutti i provvedimenti relativi a un medesimo procedimento adottati nel corso delle indagini preliminari o a seguito della chiusura di queste.
2. Gli originali dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari sono custoditi nel fascicolo relativo agli atti di indagine presso la segreteria del pubblico ministero. Per le sentenze e per i decreti di condanna emessi dal giudice per le indagini preliminari si applica la disposizione dell'art. 23.
3. Il giudice per le indagini preliminari puo' disporre l'esibizione dei provvedimenti da lui emessi nel corso delle indagini.
2. Gli originali dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari sono custoditi nel fascicolo relativo agli atti di indagine presso la segreteria del pubblico ministero. Per le sentenze e per i decreti di condanna emessi dal giudice per le indagini preliminari si applica la disposizione dell'art. 23.
3. Il giudice per le indagini preliminari puo' disporre l'esibizione dei provvedimenti da lui emessi nel corso delle indagini.
Commentario • 1
- 1. Decreto 27.3.2000 n. 264Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 27 ottobre 2000 · 0.6305441
You are seeing this because the administrator of this website has set up Anubis to protect the server against the scourge of AI companies aggressively scraping websites. This can and does cause downtime for the websites, which makes their resources inaccessible for everyone. Anubis is a compromise. Anubis uses a Proof-of-Work scheme in the vein of Hashcash, a proposed proof-of-work scheme for reducing email spam. The idea is that at individual scales the additional load is ignorable, but at mass scraper levels it adds up and makes scraping much more expensive. Ultimately, this is a placeholder solution so that more time can be spent on fingerprinting and identifying headless browsers …
Leggi di più…