Articolo 16 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale
Articolo 15Articolo 17
Versione
24 ottobre 1989
Art. 16. 1. Salvo quanto previsto dall'art. 17, la cancelleria del giudice per le indagini preliminari annota in apposito registro, sotto un unico numero d'ordine, tutti i provvedimenti relativi a un medesimo procedimento adottati nel corso delle indagini preliminari o a seguito della chiusura di queste.
2. Gli originali dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari sono custoditi nel fascicolo relativo agli atti di indagine presso la segreteria del pubblico ministero. Per le sentenze e per i decreti di condanna emessi dal giudice per le indagini preliminari si applica la disposizione dell'art. 23.
3. Il giudice per le indagini preliminari puo' disporre l'esibizione dei provvedimenti da lui emessi nel corso delle indagini.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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