Decreto cautelare 13 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 27 ottobre 2022
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00708/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00701/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL AG
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 701 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Giorgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di Ravenna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del decreto (-OMISSIS-), emesso in data 19 luglio 2022, con il quale il Questore di Ravenna ha disposto la revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio n. -OMISSIS--O rilasciata dal Commissariato di P.S. di Faenza in data 17 settembre 2020;
di ogni altro atto, comunque connesso, precedente o conseguenziale con quelli impugnati anche se allo stato non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il decreto indicato in epigrafe la Questura di Ravenna, ai sensi degli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle leggi di P.S., ha disposto la revoca della licenza di porto di fucile uso caccia, nr. 2 -OMISSIS--O, rilasciata al ricorrente in data 17 settembre 2020.
A fondamento del provvedimento l’Amministrazione ha valorizzato quanto segue, in sintesi:
- la moglie del ricorrente in data 26 ottobre 2014 è stata deferita l’A.G. per il reato di "minaccia"(ex art. 612 c.p.), "ingiuria" (ex art. 594 c.p.) e lesioni personali (ex art. 582 c.p.) a seguito di denuncia -querela sporta da un vicino di casa;
- in data 21 dicembre 2018, la moglie del ricorrente è stata deferita all'A.G. dai militari della stazione Carabinieri di Faenza (RA) per il reato di "minaccia-atti persecutori" (ex art. 612 bis c.1) e "percosse" (ex art. 581 c.p.) a seguito di denuncia-querela sporta da altro soggetto per i fatti occorsi in Faenza (RA) presso l'abitazione della stessa;
- risulta una elevata conflittualità tra la moglie del ricorrente e i membri della famiglia residente nell'abitazione attigua di via -OMISSIS- alla prima, in data 15.05.2020, essendo stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento, a seguito della denuncia-querela sporta per "minacce e atti persecutori" (art. 612 bis c.p.), divieto terminato in data 15 maggio 2022, ma al quale è seguita condanna divenuta irrevocabile in data 22.03.2022 e in merito a questa, in data 27 giugno 2022, è stato notificato alla stessa "l'ordine di esecuzione carcerazione e decreto di sospensione del medesimo";
- a causa di tale rapporto conflittuale in ambito interfamiliare, che si protrae da diversi anni, la Prefettura di Ravenna in data 31 maggio 2022 ha emesso nei confronti del ricorrente il provvedimento di divieto detenzione Armi n.-OMISSIS-/P.A./Area;
- la vigenza del provvedimento di divieto detenzione armi comporta. in capo al soggetto destinatario, l'impossibilità di essere titolare di qualsiasi autorizzazione in materia di armi e determina, altresì, la natura vincolata del provvedimento di revoca del Questore, ex. art. 21 octies, l. n. 241 del 1990.
Avverso il provvedimento di revoca il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 12 ottobre 2022, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. la Questura avrebbe illegittimamente omesso la comunicazione di avvio del procedimento, incombente che se fosse soddisfatto avrebbe permesso al ricorrente di fornire elementi utili a evitare il provvedimento di revoca;
2. il provvedimento sarebbe erroneo in ragione del fatto, da un lato, che non vi sarebbero stati dei rapporti conflittuali tra la famiglia del ricorrente e quella residente nell’abitazione attigua; dall’altro lato, che i fatti valorizzati dall’Amministrazione riguardano esclusivamente la moglie del ricorrente e non quest’ultimo personalmente; mancherebbe poi, una specifica valutazione relativa in ordine alla personalità del ricorrente e alla sua affidabilità nell’uso delle armi.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 519/22, pubblicata in data 27 ottobre 2022, l’intestato Tar ha respinto la domanda cautelare con la seguente motivazione, in sintesi: « quanto al fumus, sussistono dubbi in ordine all’ammissibilità del ricorso in relazione alla mancata specifica impugnazione di atti presupposti, rinviandosi alla sede della trattazione del merito per una più approfondita indagine »; « nella comparazione degli interessi coinvolti nella vicenda all’esame , quello di prevenzione e di tipo cautelativo sotteso all’adottato provvedimento inibitorio appare prevalente rispetto alla posizione vantata dal privato ».
Le parti, successivamente, non hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 11 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente in ordine alla possibile inammissibilità del ricorso introduttivo.
Il Collegio, preliminarmente, rileva l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad impugnare.
Al riguardo, occorre rammentare l’insegnamento secondo il quale tra il decreto del Prefetto recante il divieto di detenzione armi ex art. 39 T.U.L.P.S. e il decreto questorile di revoca del porto d'armi ex artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. sussiste un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, sicché, una volta che il Prefetto abbia emesso il divieto di detenzione ex art. 39 cit., la revoca della licenza di porto d'armi da parte del Questore costituisce una conseguenza diretta e vincolata (si veda, ex multis , Cons. Stato, sez. III, 4 marzo 2013, n. 1292; per quanto concerne la giurisprudenza di primo grado si vedano Tar Toscana, sez. IV, 26 novembre 2024, n. 1368; Tar Puglia, sez. II, 3 ottobre 2023, n. 1175; Tar Basilicata, 25 febbraio 2022, n. 154). Ne deriva che il consolidamento del provvedimento prefettizio di divieto di detenzione esclude un interesse concreto ed attuale rispetto all'impugnazione della revoca della licenza di porto d'arma. L’interesse alla rimozione dell'atto di divieto ostativo (astrattamente efficace sine die ma suscettibile di riesame al sopravvenire di fatti nuovi che denotino, a congrua distanza di tempo, il recupero di requisiti di affidabilità in capo all'interessato) può essere fatto valere attraverso una apposita istanza ma, finché questa non venga presentata e valutata positivamente, l'elemento ostativo al rilascio della licenza permane (Cons. Stato, sez. III, 21 maggio 2025, n. 4348).
In tal senso, quindi, si è affermato che la domanda di annullamento della revoca è inammissibile per difetto d'interesse poiché una volta che il Prefetto abbia emesso il divieto di detenzione ex art. 39 del T.U.L.P.S., la revoca della licenza di porto d'armi da parte del Questore costituisce una conseguenza diretta e vincolata poiché l'autorizzazione alla detenzione di armi va considerata come un presupposto necessario della licenza di porto d'armi (Tar Basilicata, sez. I, 25 febbraio 2022, n. 154; Tar Puglia, sez. II, 03 ottobre 2023, n. 1175).
Nel caso di specie, non risulta che il ricorrente abbia impugnato tempestivamente il presupposto divieto di detenzione armi, sì che in alcun modo, quindi, potrebbe trarre un vantaggio dall'annullamento del provvedimento di revoca della licenza di porto d'armi in questa sede impugnato.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'IL AG (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.