Articolo 1 della Legge 10 luglio 1984, n. 325
Articolo 2
Versione
2 agosto 1984
Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, fissato in L. 601.500.000 con la legge 8 agosto 1980, n. 433 , viene elevato a L. 2.800.000.000 a partire dal 1 gennaio 1984.
Entrata in vigore il 2 agosto 1984