CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 04/02/2026, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1755/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
D'EA IU, RE
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17294/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M00937 2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M00937 2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M00937 2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1758/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_1 impugna innanzi alla CGT di I grado della Campania l'Avviso di accertamento n TF3033M00937/2025 avente ad oggetto IRES, IRAP, IVA.
La ricorrente eccepisce:
-1. l'ILLEGITTIMITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER 1. ILLEGITTIMITÀ DELL'AVVISO DI
ACCERTAMENTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 92 DEL TUIR, atteso che esso non prevede alcuna indeducibilità della differenza di valutazione dei beni infungibili e, in mancanza di una norma che espressamente ne disponga l'indeducibilità.
2. INFONDATEZZA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO – RILEVANZA AI FINI IRES E IRAP DELLA
SVALUTAZIONE DEI BENI NON FUNGIBILI - VIOLAZIONE DELL'ART. 83 DEL TUIR E DELL'ART. 5
DEL D.LGS. 446/97.
L'illegittimità delle sanzioni applicate stante l'obiettiva incertezza normativa con cui veniva recuperata a tassazione il maggior reddito derivante dal disconoscimento, ai fini fiscali, della svalutazione dei beni di
€ 994.001,57, consistenti in immobilizzazioni materiali effettuate dalla società ricorrente nell'anno d'imposta 2019, con le quali la società chiedeva di considerare fiscalmente deducibile la svalutazione operata di € 994.001,57 sia ai fini Ires che ai fini Irap.
L'Agenzia delle Entrate DP I NA si costituisce rilevando l'infondatezza delle doglianze della ricorrente, con riferimento alla normativa di cui all'art. 92 comma 5, Tuir. In merito, fa presente che l'Agenzia delle
Entrate si è espressa con la risoluzione 78/E/2013 e poi con la circolare 10/E/2014, secondo cui le svalutazioni delle rimanenze valutate a costo specifico non sono fiscalmente rilevanti;
proprio perché il comma 5 dell'art.92 non richiama i beni valutati appunto a costi specifici.
Pertanto, solo i beni fungibili (valutati con criteri diversi dal costo specifico) possono essere iscritti al minore valore normale con rilevanza anche fiscale
Conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
La disciplina fiscale delle rimanenze di magazzino e' dettata dall'art. 92 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, che suddivide i beni da valutare secondo la seguente classificazione: a) beni omogenei o di serie
(disciplinati nei commi 1-5); b) beni unici valutati a costi specifici. L'art. 92, comma 1, dispone che «le variazioni delle rimanenze finali rispetto alle esistenze iniziali concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello» che si ottiene: A) dall'applicazione del LIFO a scatti annuale;
B) dall'applicazione del costo medio ponderato, del
FIFO, o di varianti del LIFO a scatti, se uno di tali metodi e' utilizzato in bilancio per valutare le rimanenze. Il successivo comma 5 stabilisce che se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato con uno dei criteri appena esposti, «e' superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo e' determinato.
Per quanto riguarda l'eccepita ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI APPLICATE PER OBIETTIVE
CONDIZIONI DI INCERTEZZA NORMATIVA in VIOLAZIONE DELART. 6 DEL D.LGS. 472/97 E
DELL'ART. 10 DELLA L. 212/2000 si osserva che a fronte dell'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, espresso con la risoluzione n. 78/E del 2013 v'è un secondo orientamento (sostenuto dall'Associazione italiana dottori commercialisti, norma di comportamento n. 168/2007) che ritiene, invece, che il mancato richiamo dell'articolo 92, comma 5, Tuir, ai beni valutati a costo specifico non precluda che, ai fini della valutazione al termine dell'esercizio, il loro valore debba essere comunque confrontato con il valore normale di essi, intendendosi per essi il valore attribuibile, il minore tra i due importi secondo il principio di cui all'articolo 2426 n. 9, del codice civile. Pertanto, alle rimanenze valutate a costo specifico si applicherebbe il principio civilistico della valutazione al valore di mercato se risulta inferiore al costo e l'eventuale svalutazione, dal punto di vista fiscale, assumerebbe rilevanza ai fini della determinazione del reddito.
Pertanto, il Collegio ritiene che alla suesposta incertezza interpretativa della norma, l'art. 6, comma 2, del
D.Lgs. 472/1997 che espressamente prevede la non punibilità dell'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”.
Anche l'art. 10, comma 3, della L. 212/2000 sancisce che “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria ”.
Il ricorso va quindi accolto nei limiti di cui in motivazione
Spese compensate attesa la peculiarità e complessità dell' argomento
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Compensa le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
D'EA IU, RE
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17294/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M00937 2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M00937 2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M00937 2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1758/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_1 impugna innanzi alla CGT di I grado della Campania l'Avviso di accertamento n TF3033M00937/2025 avente ad oggetto IRES, IRAP, IVA.
La ricorrente eccepisce:
-1. l'ILLEGITTIMITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER 1. ILLEGITTIMITÀ DELL'AVVISO DI
ACCERTAMENTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 92 DEL TUIR, atteso che esso non prevede alcuna indeducibilità della differenza di valutazione dei beni infungibili e, in mancanza di una norma che espressamente ne disponga l'indeducibilità.
2. INFONDATEZZA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO – RILEVANZA AI FINI IRES E IRAP DELLA
SVALUTAZIONE DEI BENI NON FUNGIBILI - VIOLAZIONE DELL'ART. 83 DEL TUIR E DELL'ART. 5
DEL D.LGS. 446/97.
L'illegittimità delle sanzioni applicate stante l'obiettiva incertezza normativa con cui veniva recuperata a tassazione il maggior reddito derivante dal disconoscimento, ai fini fiscali, della svalutazione dei beni di
€ 994.001,57, consistenti in immobilizzazioni materiali effettuate dalla società ricorrente nell'anno d'imposta 2019, con le quali la società chiedeva di considerare fiscalmente deducibile la svalutazione operata di € 994.001,57 sia ai fini Ires che ai fini Irap.
L'Agenzia delle Entrate DP I NA si costituisce rilevando l'infondatezza delle doglianze della ricorrente, con riferimento alla normativa di cui all'art. 92 comma 5, Tuir. In merito, fa presente che l'Agenzia delle
Entrate si è espressa con la risoluzione 78/E/2013 e poi con la circolare 10/E/2014, secondo cui le svalutazioni delle rimanenze valutate a costo specifico non sono fiscalmente rilevanti;
proprio perché il comma 5 dell'art.92 non richiama i beni valutati appunto a costi specifici.
Pertanto, solo i beni fungibili (valutati con criteri diversi dal costo specifico) possono essere iscritti al minore valore normale con rilevanza anche fiscale
Conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
La disciplina fiscale delle rimanenze di magazzino e' dettata dall'art. 92 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, che suddivide i beni da valutare secondo la seguente classificazione: a) beni omogenei o di serie
(disciplinati nei commi 1-5); b) beni unici valutati a costi specifici. L'art. 92, comma 1, dispone che «le variazioni delle rimanenze finali rispetto alle esistenze iniziali concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello» che si ottiene: A) dall'applicazione del LIFO a scatti annuale;
B) dall'applicazione del costo medio ponderato, del
FIFO, o di varianti del LIFO a scatti, se uno di tali metodi e' utilizzato in bilancio per valutare le rimanenze. Il successivo comma 5 stabilisce che se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato con uno dei criteri appena esposti, «e' superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo e' determinato.
Per quanto riguarda l'eccepita ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI APPLICATE PER OBIETTIVE
CONDIZIONI DI INCERTEZZA NORMATIVA in VIOLAZIONE DELART. 6 DEL D.LGS. 472/97 E
DELL'ART. 10 DELLA L. 212/2000 si osserva che a fronte dell'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, espresso con la risoluzione n. 78/E del 2013 v'è un secondo orientamento (sostenuto dall'Associazione italiana dottori commercialisti, norma di comportamento n. 168/2007) che ritiene, invece, che il mancato richiamo dell'articolo 92, comma 5, Tuir, ai beni valutati a costo specifico non precluda che, ai fini della valutazione al termine dell'esercizio, il loro valore debba essere comunque confrontato con il valore normale di essi, intendendosi per essi il valore attribuibile, il minore tra i due importi secondo il principio di cui all'articolo 2426 n. 9, del codice civile. Pertanto, alle rimanenze valutate a costo specifico si applicherebbe il principio civilistico della valutazione al valore di mercato se risulta inferiore al costo e l'eventuale svalutazione, dal punto di vista fiscale, assumerebbe rilevanza ai fini della determinazione del reddito.
Pertanto, il Collegio ritiene che alla suesposta incertezza interpretativa della norma, l'art. 6, comma 2, del
D.Lgs. 472/1997 che espressamente prevede la non punibilità dell'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”.
Anche l'art. 10, comma 3, della L. 212/2000 sancisce che “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria ”.
Il ricorso va quindi accolto nei limiti di cui in motivazione
Spese compensate attesa la peculiarità e complessità dell' argomento
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Compensa le spese.