Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 04/02/2026, n. 1755
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità Avviso di Accertamento per violazione Art. 92 TUIR

    La Corte ha ritenuto che la disciplina fiscale delle rimanenze di magazzino, dettata dall'art. 92 del D.P.R. 917/1986, distingue tra beni omogenei o di serie e beni unici valutati a costi specifici. L'art. 92, comma 1, stabilisce che le variazioni delle rimanenze finali concorrono a formare il reddito, e le rimanenze finali non valutate a costi specifici o a norma dell'art. 93 sono assunte per un valore non inferiore a quello risultante da specifici metodi di valutazione (LIFO, costo medio ponderato). Il comma 5 stabilisce che se il valore unitario medio dei beni è superiore al valore normale medio nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo è determinato secondo criteri specifici. La Corte ha implicitamente rigettato questa eccezione, concentrandosi sulla questione delle sanzioni.

  • Rigettato
    Illegittimità Avviso di Accertamento per violazione Art. 92 TUIR

    La Corte ha ritenuto che la disciplina fiscale delle rimanenze di magazzino, dettata dall'art. 92 del D.P.R. 917/1986, distingue tra beni omogenei o di serie e beni unici valutati a costi specifici. L'art. 92, comma 1, stabilisce che le variazioni delle rimanenze finali concorrono a formare il reddito, e le rimanenze finali non valutate a costi specifici o a norma dell'art. 93 sono assunte per un valore non inferiore a quello risultante da specifici metodi di valutazione (LIFO, costo medio ponderato). Il comma 5 stabilisce che se il valore unitario medio dei beni è superiore al valore normale medio nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo è determinato secondo criteri specifici. La Corte ha implicitamente rigettato questa eccezione, concentrandosi sulla questione delle sanzioni.

  • Rigettato
    Illegittimità Avviso di Accertamento per violazione Art. 83 TUIR e Art. 5 D.Lgs. 446/97

    La Corte ha ritenuto che la disciplina fiscale delle rimanenze di magazzino, dettata dall'art. 92 del D.P.R. 917/1986, distingue tra beni omogenei o di serie e beni unici valutati a costi specifici. L'art. 92, comma 1, stabilisce che le variazioni delle rimanenze finali concorrono a formare il reddito, e le rimanenze finali non valutate a costi specifici o a norma dell'art. 93 sono assunte per un valore non inferiore a quello risultante da specifici metodi di valutazione (LIFO, costo medio ponderato). Il comma 5 stabilisce che se il valore unitario medio dei beni è superiore al valore normale medio nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo è determinato secondo criteri specifici. La Corte ha implicitamente rigettato questa eccezione, concentrandosi sulla questione delle sanzioni.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa

    Il Collegio ha ritenuto che sussista un'incertezza interpretativa della norma, citando l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 78/E/2013) e un diverso orientamento (Associazione italiana dottori commercialisti, norma di comportamento n. 168/2007) che ritiene applicabile il principio civilistico della valutazione al valore di mercato anche per le rimanenze valutate a costo specifico, se inferiore al costo. Pertanto, in applicazione dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 472/1997 e dell'art. 10, comma 3, della L. 212/2000, che prevedono la non punibilità in caso di obiettive condizioni di incertezza normativa, il ricorso è stato accolto nei limiti di cui in motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 04/02/2026, n. 1755
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1755
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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