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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.820/2022 R.G.L., promossa in grado di appello d a
[...]
in persona del Parte_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Marinelli.
- Appellante - contro
, in persona del Direttore Controparte_1
Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Li Vigni.
- Appellata -
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
- Appellati contumaci -
Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza del 9 gennaio 2015 i procuratori delle parti costituite hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con separati ricorso, poi riuniti, , e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 censuravano la delibera n.983 del 11.9.2020 con cui - dopo la rideterminazione dei punteggi loro attribuiti in seno alla graduatoria approvata il 19 marzo 2020 (in esito alla procedura selettiva scaturita dall'avviso straordinario dell Controparte_1 del 13 marzo 2020) - l Controparte_5
(d'ora in poi aveva revocato i contratti di lavoro
[...] Parte_2 Pt_3
a tempo determinato rispettivamente stipulati (di durata semestrale e con scadenza naturale al 30.9.2020) e chiedevano, previa sospensione della citata delibera, di essere reintegrati nel posto di lavoro.
Con sentenza n.458/2022 il Tribunale di Palermo G.L., nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dei ricorsi dei lavoratori, - dichiarava l'illegittimità della delibera n.983 dell'11.9.2020 dell' e condannava quest'ultima al pagamento in favore di ciascuno Pt_3 dei ricorrenti delle retribuzioni non corrisposte dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro alla data di scadenza del contratto a termine, oltre accessori di legge e spese di lite.
L'adito magistrato, con succinta motivazione - richiamato, “anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.”, quanto affermato dal medesimo Tribunale in controverse analoghe (“la risoluzione del contratto con i ricorrenti non poteva precedere la modifica della Parte graduatoria da parte dell' , poiché essi, al momento della risoluzione del loro contratto (…) si trovavano nella graduatoria in posizione utile all'assunzione, né si era verificata alcuna causa di risoluzione contrattuale” - riteneva “irrilevante, ai fini della legittimità della risoluzione contrattuale contestata, la modifica successiva della graduatoria”.
Per la riforma di tale sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il 20.07.2022,
l' Parte_1 Controparte_6
deducendo la correttezza del proprio operato tenuto conto che:
[...]
- l'assunzione degli appellati è avvenuta all'esito di una procedura emergenziale (avviso straordinario del 13.03.2020), nel rispetto dei dettami degli articoli 97 Cost. (secondo il quale l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni avviene per concorso) e 35 D. lgs. 165/2001 (ai sensi del quale “l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente e le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”);
- i medesimi lavoratori sono stati, infatti, assunti, “per via della straordinaria urgenza con cui si è proceduto”, tramite “l'attribuzione automatica di un punteggio, sulla base delle indicazioni date dagli stessi lavoratori al momento della domanda”, cosicché non vi è stata
“alcuna valutazione discrezionale da parte di una commissione, tale da fare assumere alla graduatoria un valore costitutivo del diritto alla successiva assunzione, e che avrebbe potuto essere messo in discussione soltanto laddove vi fosse stata una nuova e diversa valutazione da parte di una nuova commissione, in presenza di un annullamento o di una revoca della graduatoria stessa”; Parte
- “La graduatoria formulata dall – sulla base, si ripete, delle sole dichiarazioni dei lavoratori – aveva invece esclusivamente un valore dichiarativo della situazione di fatto, e in particolare del possesso da parte degli interessati dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività, e del punteggio collegato (senza alcuna discrezionalità) a determinati presupposti”; con la conseguenza che in mancanza di tali presupposti
“l'assunzione sarebbe avvenuta in evidente violazione della disciplina sopra richiamata, in quanto la stessa non sarebbe passata tramite un concorso pubblico, ma attraverso una dichiarazione non rispondente alla realtà”; Parte
- l' aveva così demandato, con nota del 2 aprile 2020, prot. 17471, a ciascuna delle aziende, alle quali si riferiva la graduatoria, il compito di “controllare la correttezza dei punteggi calcolati in modo automatico della piattaforma, oltre che la veridicità delle dichiarazioni”;
- l' con nota prot. 8746 del 10 giugno 2020, aveva segnalato la presenza di evidenti Pt_3 errori nelle dichiarazioni rese dai tre appellati, in relazione ai quali gli stessi avevano conseguito un punteggio (unico elemento utilizzato per la graduatoria) non rispondente a quanto previsto dall'avviso di selezione (la aveva dichiarato “corsi non ECM CP_2 attestando molti crediti per ogni corso”; ed avevano dichiarato “servizio CP_3 CP_4 diverso da OSS in enti non di P.A.”);
- con nota prot. 3445 del 10 luglio 2020 l' riferiva di avere corretto il Parte_5 punteggio attribuito agli odierni appellati, azzerando lo stesso (per cui questi ultimi si trovavano nella graduatoria con un punteggio pari a zero), con conseguente illegittimità della loro assunzione.
Tanto premesso lamenta l' l'errore nel quale è incorso il Tribunale - per il quale Pt_3
l'appellante non avrebbe potuto interrompere i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere con gli appellati, se non dopo che la graduatoria fosse stata rivista - per due ordini di considerazioni:
- le assunzioni erano avvenute “sulla base di una graduatoria formata tramite l'attribuzione di punteggi attribuiti in misura fissa, e non mediante una valutazione discrezionale”, ragion per cui “l'erroneità ab origine di questi” legittimava l'Amministrazione “a rifiutare di dare corso ulteriore al contratto, con la possibilità di eccepire nel giudizio l'insussistenza fin dall'inizio del rapporto del diritto alla costituzione di esso”;
- “dato che la graduatoria risultava essere errata, l'assunzione dei lavoratori in questione era da considerare nulla, in quanto avvenuta al di fuori delle regole poste a fondamento delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni”; regole, preordinate ad un legittimo espletamento di una selezione pubblica, inosservate nella fattispecie, in quanto erano stati attribuiti agli appellati “punteggi non spettanti, in forza dei quali avevano ottenuto di essere assunti, in luogo di altri soggetti, ai quali l'incarico avrebbe dovuto essere correttamente attribuito”.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 27.12.2024, l' Controparte_1 Parte
(d'ora in avanti anche eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva
[...] in quanto “gli atti contestati ed impugnati dai ricorrenti in primo grado, non sono ascrivibili a questa bensì esclusivamente all' che, sulla base di quanto CP_1 Pt_3 comunicato dall' con la sopra citata nota prot. 3445 del 10/07/2020, con Parte_5 proprio atto, ha deciso motu proprio di revocare i contratti di lavoro a tempo determinato di OSS ai soggetti per i quali sono emerse criticità nell'attribuzione dei punteggi”.
Nessuno si è costituito per , e . Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
All'udienza del 9.01.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia di
, e , non costituitisi in giudizio. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Passando al merito della vertenza, l'appello merita accoglimento.
Invero risulta pacificamente acquisito alla realtà processuale (cfr. documentazione allegata alla produzione di prime cure dell' e non contestata dai ricorrenti nella sua Pt_3 veridicità contenutistica) che: Parte
- in data 13/03/2020 l' ha pubblicato un avviso per il reclutamento straordinario di operatori sanitari a tempo determinato per le aziende ospedaliere della Regione Siciliana;
Parte
- con delibera n.298 del 19/03/2020 l' ha elaborato sia una graduatoria generale sulla base esclusivamente delle dichiarazioni rese dagli interessati (circa i propri titoli di carriera, accademici e professionali) in sede di compilazione della domanda d i partecipazione, sia delle graduatorie distinte per ente del SSN della Regione Siciliana, secondo le scelte effettuate dai singoli candidati;
Parte
- con nota del 2/4/2020 prot.17471 l' ha demandato a ciascun ente destinatario della singola graduatoria il controllo circa la correttezza delle dichiarazioni inserite dai candidati nella piattaforma in ordine al possesso dei titoli utili alla formazion e della graduatoria oltre che il controllo sulla veridicità delle autocertificazioni rese in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione e dei titoli medesimi;
- con nota del 10/06/2020 prot. 8746 l' ha segnalato alcune criticità riguardanti, fra Pt_3 gli altri, (aveva dichiarato “corsi non ECM attestando molti crediti per Controparte_2 ogni corso”), e (entrambi avevano dichiarato “servizio Controparte_3 Controparte_4 diverso da OSS in enti non di P.A.”); Parte
- l' con nota del 10/07/2020 prot. 3445, ha trasmesso il nuovo punteggio (pari a zero) assegnato ai tre appellati all' e quest'ultima con delibera n.983 dell'11/09/2020 Pt_3 ha revocato i contratti di lavoro a termine stipulati da , Controparte_2 Controparte_3
e . Controparte_4
Tanto premesso, ritiene questo Collegio che il primo giudice non abbia correttamente inquadrato l'odierna fattispecie processuale. Non ci troviamo, infatti, di fronte ad un'ipotesi di mera modifica di una graduatoria concorsuale per effetto di una rinovata attribuzione dei punteggi ad alcuni concorrenti e della conseguente perdita del diritto al posto di lavoro da parte di questi ultimi perché non più collocati in graduatoria in una posizione utile all'assunzione.
Nella vicenda per cui è causa i tre lavoratori appellati non avrebbero neppure potuto partecipare alla procedura selettiva in parola - né tantomeno essere inseriti nella relativa graduatoria - perché “ab origine” privi dei prescritti requisiti legittimanti, come richiesti dall'avviso straordinario dell del 13.03.2020. Controparte_1
Si tratta, pertanto, di una causa di risoluzione immediata dei contratti di lavoro a termine
(rectius di revoca degli incarichi conferiti) perché sottoscritti da soggetti carenti ciascuno dell'unico titolo professionale giustificativo del punteggio inizialmente (ed erroneamente) loro attribuito.
In ogni caso, una volta esclusi i titoli professionali erroneamente indicati nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva d'urgenza, alla riscontrata carenza di qualsiasi altro punteggio loro attribuibile perché mai indicato nell'originaria domanda, gli odierni appellati, in quanto titolari di un punteggio pari a zero, non avrebbero potuto vantare alcun diritto alla conservazione dell'efficacia di contratti di lavoro invalidi perché sottoscritti sulla base di presupposti soggettivi inesistenti.
Per quanto suesposto, in riforma dell'impugnata sentenza, devono essere rigettati i ricorsi di primo grado proposti da , e . Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Questi ultimi, soccombenti nel processo, devono essere condannati al pagamento delle spese del doppio grado in favore dell da liquidarsi come in dispositivo. Pt_3
L'estraneità dell alla vicenda processuale in Controparte_1 parola induce a compensare le spese di lite del doppio grado nei confronti di quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di e , in riforma della Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 sentenza n.458/2022, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 18 febbraio 2022, rigetta i ricorsi di primo grado proposti da , e . Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Condanna questi ultimi, in via solidale fra loro, al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida, per il primo, in euro 3.306,00 e per l'appello in euro 3.773,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Compensa le spese del doppio grado nei riguardi dell Controparte_1
.
[...]
Così deciso in Palermo il 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Cinzia Alcamo