Articolo 5 della Legge 26 ottobre 1960, n. 1203
Articolo 4Articolo 6
Versione
13 novembre 1960
Art. 5.
Per l'esercizio finanziario 1960-61 il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all' art. 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 , e' stabilito in 1875 per l'Amministrazione dello Esercito, in 2151 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2800 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960