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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5345 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 26890 /2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 26890 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 15.04.2025 e vertente
TRA
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Eliana Ciccarelli Parte_1 C.F._1
(cf. ) presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._2
- appellante -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
Rossella Veber (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in C.F._3 atti;
- appellata -
NONCHÉ
in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2 CP_3
Comunale a mezzo dell'avv.to Carlo Rosella (cf. ), giusta procura in atti, tutti C.F._4 elettivamente domiciliati presso la casa comunale sita in alla Piazza Municipio 1 - Palazzo CP_2
San Giacomo;
- altro appellato -
CONCLUSIONI
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.04.2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da avverso la sentenza n. Parte_1
5891/2023 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Barra (NA), in persona del dott.ssa Angela
Fiorenza, in data 13.10.2023 e pubblicata il 31.10.2023, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G.
1 2021/2023, instaurato dal sig. con cui si chiedeva di dichiarare l'invalidità e l'illegittimità Pt_1 dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella di pagamento n. 07120220083026292000, ruolo n.
2022/6521, con ente impositore il per presunte violazioni del Codice della Controparte_2
Strada risalenti all'anno 2018, per un importo complessivo pari ad € 281,18.
Con ricorso in opposizione avverso la predetta cartella, asseritamente notificata in data
25.02.2023, l'istante eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria per omessa e/o invalida notificazione del presupposto verbale di contravvenzione, con estinzione dell'obbligazione ex art. 201, comma 5, C.d.S., evidenziando altresì un vizio nella sequenza procedurale di formazione della pretesa tributaria;
ciò posto, deduceva l'intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione e/o prescrizione del credito, nonché l'illegittimità delle maggiorazioni applicate ai sensi dell'art. 27 della L. 689/81. Concludeva – previa sospensione dell'esecutività – per la declaratoria di nullità
e/o annullamento della cartella opposta, con vittoria di spese.
Non si costituivano l ed il Controparte_1 Controparte_2
Con sentenza n. 5891/2023, pubblicata in data 31.10.2023, il Giudice di Pace di Barra, in via preliminare, dichiarava la contumacia dei resistenti, nonché l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'impossibilità di effettuare un controllo sulla tempestività della domanda, atteso l'omesso deposito della relata di notifica della cartella opposta, nulla statuendo sulle spese di giudizio stante la contumacia di e del CP_4 Controparte_2
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo P.E.C. del 21.12.2023, ha Parte_1 impugnato la sentenza sopra indicata, individuando le parti e le motivazioni ritenute erronee, e – ferma la statuizione di contumacia in I grado degli enti convenuti – ne ha chiesto l'integrale riforma, anche in relazione alla statuizione sulle spese di giudizio.
Parte appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui non ha adeguatamente valutato le risultanze processuali, atteso che il ricorrente depositava in I grado l'originale della cartella notificata e la relativa busta, nonché la stampa dell'esito della spedizione
A/R tratta dal sito internet di Poste Italiane, da cui si evince che la raccomandata n. 695180650330, già in consegna in data 23.02.2023, era stata recapitata il 06.03.2023, con successiva iscrizione a ruolo della causa in data 10.03.2023.
Inoltre, data la contumacia di l'appellante ha evidenziato che mai avrebbe potuto CP_4 depositare la relata di notifica non essendone in possesso, mentre ben avrebbe potuto il primo giudice indicare le ulteriori attività da svolgere qualora avesse nutrito dubbi sulla data di notifica. ha concluso per la declaratoria di ammissibilità del ricorso in opposizione, in quanto Pt_1 tempestivo, e per l'effetto, nel merito, ha chiesto accogliersi la domanda attorea stante la contumacia degli enti convenuti, con annullamento della cartella esattoriale e condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
2 Si è costituita l' , la quale ha eccepito la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva in ordine alle censure relative all'omessa notifica degli atti prodromici alla riscossione, di competenza dell'Ente impositore, con istanza di estromissione dal presente giudizio;
nel merito, ha dedotto la legittimità e validità, anche formale, della cartella di pagamento e del calcolo degli interessi, indicando quale data di notifica della stessa il 06.03.2023 e concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed attribuzione.
Si è costituito, altresì, il il quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_2 ex art. 339 c.p.c. trattandosi di una pronuncia resa secondo equità, evidenziando l'estraneità del al procedimento di formazione e di notifica delle cartelle esattoriali. Ha concluso per CP_2
l'inammissibilità ovvero il rigetto del gravame, con spese di lite vinte.
In sede di deposito delle comparse conclusionali ex art. 189 c.p.c. il sig. ha contestato il Pt_1 difetto di legittimazione passiva dedotto da e l'eccezione di inammissibilità dell'appello CP_4 sollevata dal reiterando per il resto le proprie istanze e difese, al pari di Controparte_2 CP_4
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.04.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già in atti.
********
§1. In primis, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal ai sensi dell'art. 339 c.p.c. Controparte_2
L'eccezione è infondata e va rigettata per quanto di seguito.
Il fonda l'eccezione di inammissibilità sulla circostanza che il Giudice di Controparte_2
Pace abbia deciso secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. in ragione del valore esiguo della causa, essendo di importo non eccedente € 1.100,00, per cui la sentenza sarebbe appellabile
“esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”, ergo per i motivi enunciati nell'art. 339, comma 3, c.p.c., non ricorrenti nel caso di specie.
Orbene, innanzitutto va premesso che agli artt. 6, comma 12, e 7, comma 10, del d.lgs.
150/2011 il legislatore espressamente stabilisce che nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, comma 2, c.p.c., per cui la sentenza che definisce il giudizio di opposizione, compresa quella del Giudice di Pace, è impugnabile con l'appello non sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. non essendo possibile – per espressa disposizione di legge – una pronuncia secondo equità (cfr. ex multis Cass. n. 922/2022).
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità, già da tempo, si è espressa in senso favorevole ad una estensione della disciplina anche alle ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in materia esattoriale, evidenziando come il legislatore abbia inteso sottrarre la
3 materia delle sanzioni amministrative al giudizio di equità perché esplicazione di un potere pubblico (cfr. Cass. n. 17212/2017).
Nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del d.lgs. 150/2011, la competenza del Giudice di Pace si configura, quindi, come una competenza "ratione materiae”, sicché il Giudice non decide secondo equità in quanto il giudizio ex art. 113, comma 2, c.p.c. è ammesso soltanto nel caso in cui ricorra una mera competenza “per valore” e il valore della causa non ecceda € 1.100,00, salvo esclusioni di legge.
Ne consegue l'assoluta ammissibilità dell'appello proposto da . Parte_1
§ 2. Sempre in via preliminare, va esaminata poi la questione relativa al difetto di legittimazione passiva eccepito dall . Controparte_1
L'eccezione è infondata per quanto di seguito.
Da tempo, la Suprema Corte di Cassazione riconosce in capo all'Agente incaricato della riscossione dei crediti esattoriali una generale legittimazione passiva nelle controversie relative alla riscossione delle somme di cui è incaricato, in quanto soggetto dal quale promana l'atto oggetto di opposizione ovvero in ragione della rilevanza di un'eventuale pronuncia sull'attività esecutiva.
Sul punto – tenuto conto della domanda attorea – si ricorda quanto recentemente chiarito dai giudici di legittimità: “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. n.
11661/2024; conf. Cass. n. 12385/2013; cfr. pure Cass. n. 8759/2002).
A ciò si aggiunga l'implicito riconoscimento della legittimazione passiva da parte del primo giudice, a fronte della dichiarazione di contumacia dell , con conseguente Controparte_5 formazione di un giudicato interno sul punto.
Per tutto quanto detto va rigettata l'istanza di estromissione dal presente giudizio avanzata da CP_4
§ 3. Ciò premesso, nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di inammissibilità del ricorso in opposizione, pronunciata in I grado, e l'eventuale conseguente valutazione del merito della domanda attorea.
4 L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Con ricorso in opposizione alla cartella pagamento n. 07120220083026292000, depositato nella cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Barra (Napoli) in data 10.03.2023, il ricorrente
[...]
chiedeva pronunciarsi sull'illegittimità della pretesa creditoria, con conseguente nullità Pt_1 ovvero annullamento della cartella esattoriale, asseritamente notificatagli in data 25.02.2023, in ragione – tra l'altro – dell'omessa e/o invalida notificazione del presupposto verbale di accertamento delle violazioni al C.d.S.
L'istante, dunque, esercitava (anche) un'azione lato sensu recuperatoria ex art. 7 del D.lgs. n.
150/2011, dichiarata – con implicito assorbimento di ogni altra domanda – inammissibile dal
Giudice di Pace in quanto: “Nel caso in esame difatti non è stata depositata la relata di notifica della cartella di pagamento, risultando quindi impossibile per il giudice accertare la tempestività del ricorso”.
Orbene, premessa la dichiarata contumacia in I grado di entrambi i resistenti, ossia
[...]
e questo giudice non può che condividere le Controparte_1 Controparte_2 censure mosse dall'appellante avverso la statuizione di inammissibilità del ricorso in opposizione pronunciata in I grado.
È evidente, infatti, che il contribuente non potesse essere in possesso della relata di notificazione della cartella esattoriale, trattandosi di atto in possesso del soggetto notificante
, rimasta contumace;
d'altro canto, la data di notificazione della Controparte_1 cartella, propedeutica al controllo sulla tempestività della domanda cd. recuperatoria, è agevolmente riscontrabile dagli atti di causa dal documento attestante l'esito della spedizione A/R scaricato dal sito ufficiale di ove risulta consegnata in data 06.03.2023. Controparte_6
La veridicità di tale attestazione risulta “confermata” dalle dichiarazioni rese da nella CP_4 comparsa di costituzione e risposta in appello, ove si legge testualmente: “ è stata notificata il CP_7
06/03/2023 a mani del destinatario e, pertanto ha interrotto i termini della prescrizione Parte_1 quinquennale” (cfr. pag. 5 dell'atto), oltre che – sia detto per inciso – dalla documentazione prodotta in atti (cfr. estratto di ruolo e relata di notifica A/R da cui risulta quale data di consegna il
06.03.2023), sebbene questo giudice non ignori il principio di cui all'art. 345 c.p.c. sull'inammissibilità di nuove prove documentali in appello.
Ciò detto, costituisce oramai ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di
5 inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento»
(Cass. SS.UU. n. 22080/2017; conf. Cass. ord. n. 26843/2018; Cass. ord. n. 9059/2021; Cass. ord. n.
14266/2021).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, è incontestabile che l'opposizione
“recuperatoria” di sia stata tempestivamente proposta in I grado atteso che, a fronte Parte_1 dell'avvenuta e comprovata notificazione in data 06.03.2023 della cartella di pagamento n.
07120220083026292000, l'atto di ricorso sia stato poi depositato in cancelleria in data 10.03.2023, come si evince dal timbro di cancellaria riportato sulla produzione di I grado allegata in atti (oltre che dalla copia della schermata SIGIP prodotta in appello), risultando ampiamente rispetto il termine decadenziale di 30 gg. previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 50/2011.
Ne consegue che, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di pace, l'azione promossa da deve ritenersi ammissibile in ragione dell'accertata tempestività nella sua Parte_1 proposizione.
§ 4. Quanto al merito dell'opposizione, questo giudicante ritiene che la domanda lato sensu recuperatoria, proposta in I grado, sia fondata e vada accolta in ragione del fatto che, stante la contumacia del oltre che dell'Agente della riscossione, non è stata fornita Controparte_2 dall'amministrazione procedente la prova della rituale notifica del verbale di accertamento dell'infrazione al C.d.S. sotteso alla cartella opposta ed oggetto di specifica contestazione, per cui la pretesa sanzionatoria dell'ente impositore non può che ritenersi estinta secondo quanto previsto dall'art. 201 C.d.S. ed affermato dalla giurisprudenza, con conseguente annullamento della cartella esattoriale impugnata (cfr. Cass. n. 4690/2022; Cass. n. 11789/2019).
§ 5. In considerazione del pieno accoglimento dell'appello, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza (con riforma della sentenza di I grado anche relativamente al capo delle spese) e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa e in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, incidendo sulla determinazione del quantum
l'inesistenza della fase istruttoria, il tenore documentale e la semplicità della causa, l'attività difensionale svolta e la condotta processuale delle parti.
§ 6. Per quanto concerne l'eccepita estraneità dell alle doglianze di Controparte_5 parte attrice, questo giudicante, pur rilevando che sia di esclusiva pertinenza dell'ente impositore fornire in giudizio la prova documentale dell'avvenuta notificazione degli atti presupposti alla cartella esattoriale, in ragione del cd. “principio di causalità” ritiene disporsi la condanna in solido degli appellati per le spese del I e del presente grado.
6 Relativamente al rapporto tra ente impositore e , in caso di Controparte_8 opposizione a cartella esattoriale per sanzione amministrativa con accoglimento delle doglianze del contribuente, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, tutte le volte in cui la condotta negligente sia da ascriversi all'ente impositore, in forza non tanto del principio di soccombenza, quanto piuttosto di quello di causalità, al fine di non aggravare ulteriormente senza alcun motivo la posizione del debitore di pretesa esattoriale, già assoggettato ad un regime di particolare sfavore — rispetto all'esecuzione ordinaria — in nome delle esigenze di maggiore effettività del recupero connesse alle qualità oggettive o funzionali del credito, non può allora farglisi carico della ripartizione, tutta interna al rapporto tra ente creditore interessato ed agente della riscossione, dell'imputabilità dell'ingiustizia od iniquità dell'azione esecutiva al primo o al secondo, nemmeno ai fini del riparto delle spese della lite che egli è stato costretto ad intentare per fare valere l'illegittimità dell'azione esecutiva stessa (così, Cass. n. 3101/2017, già prima
Cass. n. 8496/2016 ed in seguito Cass. n. 15390/2018).
Pertanto, laddove, a seguito di opposizione, la cartella di pagamento sia annullata, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro ed in base al principio di causalità, a carico dell'impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale
è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo. (cfr. Cass. n. 1070 del 18.01.2017, nello stesso senso Cass.
n. 7371/2017, e da ultimo Cass. n. 15390/2018).
Sul punto la Cassazione si è pronunciata in modo tranciante circa la condanna alle spese processuali cui va soggetto il Concessionario della riscossione, anche ove l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione (nascente dalla formazione della cartella esattoriale) sia imputabile ad un comportamento o omissione ascrivibile all'ente impositore.
Infatti, l'unico ed immancabile soggetto nei cui confronti è necessario dispiegare la contestazione è proprio quello che, in virtù della configurazione dell'attuale sistema, fondato sulla scissione istituzionalizzata tra titolarità del credito e titolarità del potere di azione esecutiva, ha dato in concreto luogo o ha in concreto minacciato di dare luogo: vale a dire l'Agente della riscossione. Pertanto, sia pure per un dovere istituzionale, è questo il solo soggetto che fa sorgere l'onere di contestazione in capo al debitore ed è quindi giocoforza che sia esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, per il caso di fondatezza delle contestazioni all'azione esecutiva da esso stesso (benché, ripetesi, doverosamente) posta in essere: “l'agente deve rispondere, nei confronti dell'opponente vittorioso, delle spese processuali: ciò in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere proprio dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore, inoltre, proprio perché, a mente del cit. art. 39, ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non
7 può non rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali” (Cass.
n. 24774/2018; conf. a Cass. 14125/2016; v. pure Cass. n. 17502/2016 e n. 21391/2016).
Resta salva l'azione di manleva che l'agente della riscossione può proporre nei confronti dell'ente creditore interessato e che viene a configurarsi come onere processuale in senso tecnico, nei rapporti però tra ente impositore (evocato in giudizio) e Concessionario della Riscossione
(Cass. n. 14125 del 2016); nel caso in esame non esercitata.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 5891/2023 resa dal
Giudice di Pace di Barra (Napoli), pubblicata in data 13.10.2023 (R.G. n. 2021/2023), nel giudizio instaurato da , dichiara ammissibile il ricorso in opposizione Parte_1 proposto in I grado, e per l'effetto, esaminatone il merito, dichiara l'illegittimità della pretesa creditoria e dunque la non debenza del credito portato dalla cartella di pagamento n. 07120220083026292000, ruolo n. 2022/6521, per i motivi addotti.
2. Condanna gli appellati e in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di
[...]
, che liquida complessivamente in € 400,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA Pt_1 come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore della procuratrice costituita avv.
Eliana Ciccarelli dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Napoli, lì 26.05.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 26890 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 15.04.2025 e vertente
TRA
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Eliana Ciccarelli Parte_1 C.F._1
(cf. ) presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._2
- appellante -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
Rossella Veber (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in C.F._3 atti;
- appellata -
NONCHÉ
in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2 CP_3
Comunale a mezzo dell'avv.to Carlo Rosella (cf. ), giusta procura in atti, tutti C.F._4 elettivamente domiciliati presso la casa comunale sita in alla Piazza Municipio 1 - Palazzo CP_2
San Giacomo;
- altro appellato -
CONCLUSIONI
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.04.2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da avverso la sentenza n. Parte_1
5891/2023 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Barra (NA), in persona del dott.ssa Angela
Fiorenza, in data 13.10.2023 e pubblicata il 31.10.2023, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G.
1 2021/2023, instaurato dal sig. con cui si chiedeva di dichiarare l'invalidità e l'illegittimità Pt_1 dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella di pagamento n. 07120220083026292000, ruolo n.
2022/6521, con ente impositore il per presunte violazioni del Codice della Controparte_2
Strada risalenti all'anno 2018, per un importo complessivo pari ad € 281,18.
Con ricorso in opposizione avverso la predetta cartella, asseritamente notificata in data
25.02.2023, l'istante eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria per omessa e/o invalida notificazione del presupposto verbale di contravvenzione, con estinzione dell'obbligazione ex art. 201, comma 5, C.d.S., evidenziando altresì un vizio nella sequenza procedurale di formazione della pretesa tributaria;
ciò posto, deduceva l'intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione e/o prescrizione del credito, nonché l'illegittimità delle maggiorazioni applicate ai sensi dell'art. 27 della L. 689/81. Concludeva – previa sospensione dell'esecutività – per la declaratoria di nullità
e/o annullamento della cartella opposta, con vittoria di spese.
Non si costituivano l ed il Controparte_1 Controparte_2
Con sentenza n. 5891/2023, pubblicata in data 31.10.2023, il Giudice di Pace di Barra, in via preliminare, dichiarava la contumacia dei resistenti, nonché l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'impossibilità di effettuare un controllo sulla tempestività della domanda, atteso l'omesso deposito della relata di notifica della cartella opposta, nulla statuendo sulle spese di giudizio stante la contumacia di e del CP_4 Controparte_2
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo P.E.C. del 21.12.2023, ha Parte_1 impugnato la sentenza sopra indicata, individuando le parti e le motivazioni ritenute erronee, e – ferma la statuizione di contumacia in I grado degli enti convenuti – ne ha chiesto l'integrale riforma, anche in relazione alla statuizione sulle spese di giudizio.
Parte appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui non ha adeguatamente valutato le risultanze processuali, atteso che il ricorrente depositava in I grado l'originale della cartella notificata e la relativa busta, nonché la stampa dell'esito della spedizione
A/R tratta dal sito internet di Poste Italiane, da cui si evince che la raccomandata n. 695180650330, già in consegna in data 23.02.2023, era stata recapitata il 06.03.2023, con successiva iscrizione a ruolo della causa in data 10.03.2023.
Inoltre, data la contumacia di l'appellante ha evidenziato che mai avrebbe potuto CP_4 depositare la relata di notifica non essendone in possesso, mentre ben avrebbe potuto il primo giudice indicare le ulteriori attività da svolgere qualora avesse nutrito dubbi sulla data di notifica. ha concluso per la declaratoria di ammissibilità del ricorso in opposizione, in quanto Pt_1 tempestivo, e per l'effetto, nel merito, ha chiesto accogliersi la domanda attorea stante la contumacia degli enti convenuti, con annullamento della cartella esattoriale e condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
2 Si è costituita l' , la quale ha eccepito la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva in ordine alle censure relative all'omessa notifica degli atti prodromici alla riscossione, di competenza dell'Ente impositore, con istanza di estromissione dal presente giudizio;
nel merito, ha dedotto la legittimità e validità, anche formale, della cartella di pagamento e del calcolo degli interessi, indicando quale data di notifica della stessa il 06.03.2023 e concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed attribuzione.
Si è costituito, altresì, il il quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_2 ex art. 339 c.p.c. trattandosi di una pronuncia resa secondo equità, evidenziando l'estraneità del al procedimento di formazione e di notifica delle cartelle esattoriali. Ha concluso per CP_2
l'inammissibilità ovvero il rigetto del gravame, con spese di lite vinte.
In sede di deposito delle comparse conclusionali ex art. 189 c.p.c. il sig. ha contestato il Pt_1 difetto di legittimazione passiva dedotto da e l'eccezione di inammissibilità dell'appello CP_4 sollevata dal reiterando per il resto le proprie istanze e difese, al pari di Controparte_2 CP_4
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.04.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già in atti.
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§1. In primis, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal ai sensi dell'art. 339 c.p.c. Controparte_2
L'eccezione è infondata e va rigettata per quanto di seguito.
Il fonda l'eccezione di inammissibilità sulla circostanza che il Giudice di Controparte_2
Pace abbia deciso secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. in ragione del valore esiguo della causa, essendo di importo non eccedente € 1.100,00, per cui la sentenza sarebbe appellabile
“esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”, ergo per i motivi enunciati nell'art. 339, comma 3, c.p.c., non ricorrenti nel caso di specie.
Orbene, innanzitutto va premesso che agli artt. 6, comma 12, e 7, comma 10, del d.lgs.
150/2011 il legislatore espressamente stabilisce che nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, comma 2, c.p.c., per cui la sentenza che definisce il giudizio di opposizione, compresa quella del Giudice di Pace, è impugnabile con l'appello non sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. non essendo possibile – per espressa disposizione di legge – una pronuncia secondo equità (cfr. ex multis Cass. n. 922/2022).
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità, già da tempo, si è espressa in senso favorevole ad una estensione della disciplina anche alle ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in materia esattoriale, evidenziando come il legislatore abbia inteso sottrarre la
3 materia delle sanzioni amministrative al giudizio di equità perché esplicazione di un potere pubblico (cfr. Cass. n. 17212/2017).
Nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del d.lgs. 150/2011, la competenza del Giudice di Pace si configura, quindi, come una competenza "ratione materiae”, sicché il Giudice non decide secondo equità in quanto il giudizio ex art. 113, comma 2, c.p.c. è ammesso soltanto nel caso in cui ricorra una mera competenza “per valore” e il valore della causa non ecceda € 1.100,00, salvo esclusioni di legge.
Ne consegue l'assoluta ammissibilità dell'appello proposto da . Parte_1
§ 2. Sempre in via preliminare, va esaminata poi la questione relativa al difetto di legittimazione passiva eccepito dall . Controparte_1
L'eccezione è infondata per quanto di seguito.
Da tempo, la Suprema Corte di Cassazione riconosce in capo all'Agente incaricato della riscossione dei crediti esattoriali una generale legittimazione passiva nelle controversie relative alla riscossione delle somme di cui è incaricato, in quanto soggetto dal quale promana l'atto oggetto di opposizione ovvero in ragione della rilevanza di un'eventuale pronuncia sull'attività esecutiva.
Sul punto – tenuto conto della domanda attorea – si ricorda quanto recentemente chiarito dai giudici di legittimità: “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. n.
11661/2024; conf. Cass. n. 12385/2013; cfr. pure Cass. n. 8759/2002).
A ciò si aggiunga l'implicito riconoscimento della legittimazione passiva da parte del primo giudice, a fronte della dichiarazione di contumacia dell , con conseguente Controparte_5 formazione di un giudicato interno sul punto.
Per tutto quanto detto va rigettata l'istanza di estromissione dal presente giudizio avanzata da CP_4
§ 3. Ciò premesso, nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di inammissibilità del ricorso in opposizione, pronunciata in I grado, e l'eventuale conseguente valutazione del merito della domanda attorea.
4 L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Con ricorso in opposizione alla cartella pagamento n. 07120220083026292000, depositato nella cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Barra (Napoli) in data 10.03.2023, il ricorrente
[...]
chiedeva pronunciarsi sull'illegittimità della pretesa creditoria, con conseguente nullità Pt_1 ovvero annullamento della cartella esattoriale, asseritamente notificatagli in data 25.02.2023, in ragione – tra l'altro – dell'omessa e/o invalida notificazione del presupposto verbale di accertamento delle violazioni al C.d.S.
L'istante, dunque, esercitava (anche) un'azione lato sensu recuperatoria ex art. 7 del D.lgs. n.
150/2011, dichiarata – con implicito assorbimento di ogni altra domanda – inammissibile dal
Giudice di Pace in quanto: “Nel caso in esame difatti non è stata depositata la relata di notifica della cartella di pagamento, risultando quindi impossibile per il giudice accertare la tempestività del ricorso”.
Orbene, premessa la dichiarata contumacia in I grado di entrambi i resistenti, ossia
[...]
e questo giudice non può che condividere le Controparte_1 Controparte_2 censure mosse dall'appellante avverso la statuizione di inammissibilità del ricorso in opposizione pronunciata in I grado.
È evidente, infatti, che il contribuente non potesse essere in possesso della relata di notificazione della cartella esattoriale, trattandosi di atto in possesso del soggetto notificante
, rimasta contumace;
d'altro canto, la data di notificazione della Controparte_1 cartella, propedeutica al controllo sulla tempestività della domanda cd. recuperatoria, è agevolmente riscontrabile dagli atti di causa dal documento attestante l'esito della spedizione A/R scaricato dal sito ufficiale di ove risulta consegnata in data 06.03.2023. Controparte_6
La veridicità di tale attestazione risulta “confermata” dalle dichiarazioni rese da nella CP_4 comparsa di costituzione e risposta in appello, ove si legge testualmente: “ è stata notificata il CP_7
06/03/2023 a mani del destinatario e, pertanto ha interrotto i termini della prescrizione Parte_1 quinquennale” (cfr. pag. 5 dell'atto), oltre che – sia detto per inciso – dalla documentazione prodotta in atti (cfr. estratto di ruolo e relata di notifica A/R da cui risulta quale data di consegna il
06.03.2023), sebbene questo giudice non ignori il principio di cui all'art. 345 c.p.c. sull'inammissibilità di nuove prove documentali in appello.
Ciò detto, costituisce oramai ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di
5 inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento»
(Cass. SS.UU. n. 22080/2017; conf. Cass. ord. n. 26843/2018; Cass. ord. n. 9059/2021; Cass. ord. n.
14266/2021).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, è incontestabile che l'opposizione
“recuperatoria” di sia stata tempestivamente proposta in I grado atteso che, a fronte Parte_1 dell'avvenuta e comprovata notificazione in data 06.03.2023 della cartella di pagamento n.
07120220083026292000, l'atto di ricorso sia stato poi depositato in cancelleria in data 10.03.2023, come si evince dal timbro di cancellaria riportato sulla produzione di I grado allegata in atti (oltre che dalla copia della schermata SIGIP prodotta in appello), risultando ampiamente rispetto il termine decadenziale di 30 gg. previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 50/2011.
Ne consegue che, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di pace, l'azione promossa da deve ritenersi ammissibile in ragione dell'accertata tempestività nella sua Parte_1 proposizione.
§ 4. Quanto al merito dell'opposizione, questo giudicante ritiene che la domanda lato sensu recuperatoria, proposta in I grado, sia fondata e vada accolta in ragione del fatto che, stante la contumacia del oltre che dell'Agente della riscossione, non è stata fornita Controparte_2 dall'amministrazione procedente la prova della rituale notifica del verbale di accertamento dell'infrazione al C.d.S. sotteso alla cartella opposta ed oggetto di specifica contestazione, per cui la pretesa sanzionatoria dell'ente impositore non può che ritenersi estinta secondo quanto previsto dall'art. 201 C.d.S. ed affermato dalla giurisprudenza, con conseguente annullamento della cartella esattoriale impugnata (cfr. Cass. n. 4690/2022; Cass. n. 11789/2019).
§ 5. In considerazione del pieno accoglimento dell'appello, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza (con riforma della sentenza di I grado anche relativamente al capo delle spese) e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa e in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, incidendo sulla determinazione del quantum
l'inesistenza della fase istruttoria, il tenore documentale e la semplicità della causa, l'attività difensionale svolta e la condotta processuale delle parti.
§ 6. Per quanto concerne l'eccepita estraneità dell alle doglianze di Controparte_5 parte attrice, questo giudicante, pur rilevando che sia di esclusiva pertinenza dell'ente impositore fornire in giudizio la prova documentale dell'avvenuta notificazione degli atti presupposti alla cartella esattoriale, in ragione del cd. “principio di causalità” ritiene disporsi la condanna in solido degli appellati per le spese del I e del presente grado.
6 Relativamente al rapporto tra ente impositore e , in caso di Controparte_8 opposizione a cartella esattoriale per sanzione amministrativa con accoglimento delle doglianze del contribuente, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, tutte le volte in cui la condotta negligente sia da ascriversi all'ente impositore, in forza non tanto del principio di soccombenza, quanto piuttosto di quello di causalità, al fine di non aggravare ulteriormente senza alcun motivo la posizione del debitore di pretesa esattoriale, già assoggettato ad un regime di particolare sfavore — rispetto all'esecuzione ordinaria — in nome delle esigenze di maggiore effettività del recupero connesse alle qualità oggettive o funzionali del credito, non può allora farglisi carico della ripartizione, tutta interna al rapporto tra ente creditore interessato ed agente della riscossione, dell'imputabilità dell'ingiustizia od iniquità dell'azione esecutiva al primo o al secondo, nemmeno ai fini del riparto delle spese della lite che egli è stato costretto ad intentare per fare valere l'illegittimità dell'azione esecutiva stessa (così, Cass. n. 3101/2017, già prima
Cass. n. 8496/2016 ed in seguito Cass. n. 15390/2018).
Pertanto, laddove, a seguito di opposizione, la cartella di pagamento sia annullata, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro ed in base al principio di causalità, a carico dell'impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale
è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo. (cfr. Cass. n. 1070 del 18.01.2017, nello stesso senso Cass.
n. 7371/2017, e da ultimo Cass. n. 15390/2018).
Sul punto la Cassazione si è pronunciata in modo tranciante circa la condanna alle spese processuali cui va soggetto il Concessionario della riscossione, anche ove l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione (nascente dalla formazione della cartella esattoriale) sia imputabile ad un comportamento o omissione ascrivibile all'ente impositore.
Infatti, l'unico ed immancabile soggetto nei cui confronti è necessario dispiegare la contestazione è proprio quello che, in virtù della configurazione dell'attuale sistema, fondato sulla scissione istituzionalizzata tra titolarità del credito e titolarità del potere di azione esecutiva, ha dato in concreto luogo o ha in concreto minacciato di dare luogo: vale a dire l'Agente della riscossione. Pertanto, sia pure per un dovere istituzionale, è questo il solo soggetto che fa sorgere l'onere di contestazione in capo al debitore ed è quindi giocoforza che sia esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, per il caso di fondatezza delle contestazioni all'azione esecutiva da esso stesso (benché, ripetesi, doverosamente) posta in essere: “l'agente deve rispondere, nei confronti dell'opponente vittorioso, delle spese processuali: ciò in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere proprio dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore, inoltre, proprio perché, a mente del cit. art. 39, ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non
7 può non rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali” (Cass.
n. 24774/2018; conf. a Cass. 14125/2016; v. pure Cass. n. 17502/2016 e n. 21391/2016).
Resta salva l'azione di manleva che l'agente della riscossione può proporre nei confronti dell'ente creditore interessato e che viene a configurarsi come onere processuale in senso tecnico, nei rapporti però tra ente impositore (evocato in giudizio) e Concessionario della Riscossione
(Cass. n. 14125 del 2016); nel caso in esame non esercitata.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 5891/2023 resa dal
Giudice di Pace di Barra (Napoli), pubblicata in data 13.10.2023 (R.G. n. 2021/2023), nel giudizio instaurato da , dichiara ammissibile il ricorso in opposizione Parte_1 proposto in I grado, e per l'effetto, esaminatone il merito, dichiara l'illegittimità della pretesa creditoria e dunque la non debenza del credito portato dalla cartella di pagamento n. 07120220083026292000, ruolo n. 2022/6521, per i motivi addotti.
2. Condanna gli appellati e in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di
[...]
, che liquida complessivamente in € 400,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA Pt_1 come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore della procuratrice costituita avv.
Eliana Ciccarelli dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Napoli, lì 26.05.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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