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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2814 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 16444/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Cristian Valenti Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dalla Funzionaria CP_1
Mariastella Formicola
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso del 15.07.2024 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l' resistente CP_2 al fine di ottenere i ratei maturati all'esito del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità successivamente alla revoca dello stesso. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l'istituto resistente che deduceva che con il TE08 del 15.03.2024 era risultato a carico del ricorrente un credito di € 6528,79 per il periodo dal 11.2022 al 30.04.2024 dal quale, quindi, era stato detratto l'indebito di € 1232,28 per le rate che erano state riscosse dal 11.2022 al 31.01.2023, rilevando, altresì, che con la rata di febbraio 2025 si sarebbe proceduto al pagamento dei restanti arretrati. Orbene, ciò premesso ed, altresì, confermato dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dalle parti costituite, che l'importo corrisposto è satisfattivo e corrispondente al dovuto e, pertanto,va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93,
n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- - deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126). Tutto ciò premesso e rilevato che il pagamento è intervenuto dopo il deposito del ricorso, le spese del giudizio seguono la cd soccombenza virtuale applicando i minimi con esclusione della fasse della trattazione che nel presente giudizio non vi è stata.
PQM
così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1030,00 oltre IVA e CPA CP_1
e spese forfettarie con attribuzione al procuratore costituito.
Si comunichi.
Napoli, 9 aprile 2025
IL GIUDICE
DOTT. M.R.Lombardi