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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/05/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1539/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1539/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Parte_1 C.F._1
Masi e Marco Elia, presso il cui studio in Brindisi al viale San Giovanni Bosco,55 è elettivamente domiciliato parte appellante principale
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall' avv. Luana Nacci parte appellata e appellante incidentale
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 22.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'appello principale sulle spese di lite e l'appello incidentale nel merito proposti, rispettivamente, da e dal Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 1877/2021 emessa dal giudice di pace di Brindisi il 10.01.2022.
[...]
Nella specie, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione avverso il verbale di contestazione n.
309/X/21 del 15.03.2021 con cui la Polizia Locale di ha irrogato a CP_1 [...]
alla guida autovettura targata EY986JS, la sanzione di € 199,50 e la decurtazione di n. Parte_1
3 punti per la violazione dell'art 142, co 8, del C.d.S. in quanto “alla guida del veicolo, percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazioni di velocità superando il limite imposto di oltre 10 km/h e non otre 40 km/h”, superando nel dettaglio di 17 km/h la velocità massima consentita di 90 km/h.
Pag. 1 a 5 A giustificazione di tale conclusione il giudice di pace di Brindisi ha indicato il vizio del provvedimento sanzionatorio atteso che il verbale di contestazione con contestazione differita non riportava gli estremi del decreto prefettizio autorizzativo della rilevazione della velocità a mezzo autovelox.
Ha, quindi, annullato il verbale di contestazione, compensando integralmente le spese di lite.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello principale , con atto di Parte_1 citazione notificato in data 16.06.2022, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l'ingiustificata compensazione delle spese di lite e la mancata liquidazione del contributo unificato, non ricorrendo nella fattispecie in esame nessuna delle ipotesi previste per la compensazione delle spese.
Ha concluso, dunque, chiedendo la riforma della sentenza, con condanna della parte appellata al pagamento degli onorari del giudizio di primo grado e con vittoria di spese del presente giudizio, oltre interessi.
3. Avverso la medesima sentenza ha, altresì, proposto appello incidentale il CP_1 che si è costituito in giudizio con memoria depositata il 28.09.2022.
[...]
Dopo aver concluso per il rigetto dell'appello principale, il ha chiesto la riforma della CP_1 sentenza nel merito. Al riguardo, ha lamentato la violazione e falsa applicazione delle norme di legge, rilevando che l'art. 201, comma 1-bis, lett. e), del C.d.S. richiede l'autorizzazione prefettizia solo per le apparecchiature di rilevamento automatico della velocità e non anche per quelle direttamente gestite dagli organi di polizia con la loro presenza, com'è nel caso di specie, e che l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 121 del 2002 consente la contestazione differita dell'infrazione in tutti i casi in cui non è possibile procedere alla contestazione immediata, anche in assenza di decreto prefettizio.
Ha concluso chiedendo, quindi, la riforma della sentenza impugnata nel senso del rigetto dell'opposizione presentata da , vinte le spese del doppio grado di giudizio. Parte_1
4. Fissata l'udienza di discussione orale e decisione e udite le conclusioni con cui le parti costituite hanno ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
5. All'esame dell'appello principale sulle sole spese di lite va anteposto quello dell'appello incidentale nel merito proposto dal in quanto logicamente preordinato e Controparte_1 destinato, se fondato, a travolgere anche il capo sulle spese di lite, rendendo superfluo un esame nel merito dell'appello principale.
Pag. 2 a 5 6. Al riguardo, deve dirsi che l'appello incidentale proposto dal è fondato e, CP_1 pertanto, la sentenza di primo grado va riformata nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
7. È opportuno svolgere, anzitutto, alcune premesse concernenti la vicenda oggetto del presente giudizio e la normativa rilevante nel caso di specie.
7.1 Con riferimento alla vicenda concreta, va evidenziato che la questione di merito dibattuta nel presente giudizio riguarda la legittimità del verbale di accertamento della violazione del limite di velocità su strada diversa da autostrada e strada extraurbana principale rilevata mediante dispositivo elettronico, in assenza di decreto prefettizio, e notificato al trasgressore senza contestazione immediata.
Invece, in punto di fatto, va osservato che l'infrazione è avvenuta nel Comune di lungo CP_1 il tratto di strada S.S. 7 TARANTO- BRINDISI, direzione di marcia Brindisi, e che tale tratto stradale è classificato come strada extraurbana secondaria con limite generale di velocità fissato a
90 km/h, salvo diversa segnalazione.
7.2 Con riferimento alla normativa rilevante, vanno richiamati, poi, l'art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, conv. con modif., in L. n. 168 del 2002, l'art. 201, comma 1-bis, lett. e), C.d.s. nonché
l'art. 384 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, contenente il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada.
In particolare, l'art. 4, comma 1, del d.l. 121/2002 prevede la possibilità di accertamento c.d. da remoto delle violazioni del C.d.s. attraverso l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico non solo su autostrade e strade extraurbane principali (di cui all'art. 2, comma 2, lett. A) e B), del C.d.S) ma anche sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto (ai sensi del comma 2), specificando, al comma 4, che in tali casi non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 del
C.d.S.
L'art. 201, comma 1-bis, C.d.s. individua, poi, i casi in cui è ammessa la contestazione differita precisando alla lett. e), per quel che qui rileva in questo giudizio, che la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nel caso di
“accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di
Polizia Stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”.
L'art. 384 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 delinea, poi, a titolo esemplificativo, i casi in cui è impossibile la contestazione immediata, indicando, tra gli altri quello “e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo
Pag. 3 a 5 successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 del D.L. n. 121/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168/2002, e successive modificazioni.
Ebbene, l'art. 4 D.L. n. 121/2002 richiamato non pone, quindi, un generalizzato divieto di utilizzazione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento sulle strade diverse da autostrade e strade extraurbane principali, ma, al contrario, consente l'utilizzazione di tali apparecchiature anche su tali strade.
Una siffatta ricostruzione è supportata, d'altronde, anche dalla giurisprudenza di legittimità che ammette l'utilizzo di apparecchiature mobili presidiate dagli agenti accertatori con verbale di contestazione differito in cui si sia dato atto dell'impossibilità di fermare l'autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari ex art. 384, lett. e), e limita la necessità del decreto prefettizio alle sole apparecchiature automatiche fisse e senza presidio (v. Cass. n. 22627/2023;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6432 del 19/03/2014; Sez. U, Sentenza n. 3936 del 13/03/2012; Sez. 2,
Sentenza n. 21523 del 18/10/2011; Sez. 2, Sentenza n. 21021 del 12/10/2011; Sez. 2, Sentenza n.
19755 del 27/09/2011; Sez. 2, Sentenza n. 376 del 10/01/2008; Sez. 2, Sentenza n. 1889 del
28/01/2008; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 18560 del 09/06/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 776 del
19/01/2021; Sez. 2, Sentenza n. 16622 del 20/06/2019).
8. Applicando tali coordinate al caso di specie, deve dirsi che il giudice di primo grado ha erroneamente annullato il verbale di contestazione differita.
Nel verbale opposto risulta, infatti, chiaramente (a) che l'infrazione è stata commessa in data
22.02.2021 alle ore 11.44 su strada diversa da autostrada o strada urbana principale;
(b) che è stata rilavata mediante dispositivo mobile VELOMATIC 5122D, presidiato dagli agenti accertatori, il quale ha rilevato una velocita di 107 km/h laddove vige un limite imposto di 90 km/h, e (c) che
“non è stato possibile procedere alla contestazione immediata in quanto la violazione è emersa dal display quando il veicolo a causa della sua velocità, aveva già superato il posto di accertamento e non era più possibile fermarlo in tempo utile e nei modi regolamentari senza determinare situazioni di pericolo per la circolazione.”
Il caso di specie rientra, quindi, con adeguata e condivisibile motivazione offerta al riguardo, tra le ipotesi di contestazione differita previste dall'art. 201, comma 1-bis, lett. e), CdS, senza che fosse necessario richiamare, nel verbale, alcun decreto prefettizio, non necessario, peraltro, per procedere alla rilevazione della velocità con apparecchiature elettroniche e alla successiva contestazione differita.
8.1 Alla luce di tali considerazioni l'appello incidentale deve essere accolto, con riforma della sentenza impugnata nel senso di rigetto dell'opposizione presentata da Parte_1
Pag. 4 a 5 e di condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, mentre l'appello principale deve essere rigettato.
9. All'esito del giudizio va condannato, altresì, , soccombente in Parte_1 appello, al pagamento delle spese del giudizio di appello, ex art. 91 c.p.c., in favore del CP_1
[...]
Le spese di lite vanno liquidate, quindi, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022, per le cause rientranti nello scaglione fino a
€ 1.101 in considerazione del valore della causa (€ 199,50), svolte innanzi al giudice di pace, in primo grado, e innanzi al Tribunale, in grado di appello, con esclusione in entrambi i casi, dei compensi previsti per la fase istruttoria, in quanto mai svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 1877/2021, rigetta l'opposizione presentata da Parte_1 avverso il verbale di contestazione n. 309/X/21 del 15.03.202;
2. rigetta l'appello principale;
3. condanna al pagamento in favore del delle Parte_1 Controparte_1 spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 783,00, di cui € 278,00
a titolo di compensi per il giudizio di primo grado, € 462 a titolo di compensi per il grado di appello ed € 43,00 a titolo di spese borsuali, oltre rimborso forfettario del
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 22.05.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Laura Sammarco.
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1539/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Parte_1 C.F._1
Masi e Marco Elia, presso il cui studio in Brindisi al viale San Giovanni Bosco,55 è elettivamente domiciliato parte appellante principale
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall' avv. Luana Nacci parte appellata e appellante incidentale
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 22.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'appello principale sulle spese di lite e l'appello incidentale nel merito proposti, rispettivamente, da e dal Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 1877/2021 emessa dal giudice di pace di Brindisi il 10.01.2022.
[...]
Nella specie, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione avverso il verbale di contestazione n.
309/X/21 del 15.03.2021 con cui la Polizia Locale di ha irrogato a CP_1 [...]
alla guida autovettura targata EY986JS, la sanzione di € 199,50 e la decurtazione di n. Parte_1
3 punti per la violazione dell'art 142, co 8, del C.d.S. in quanto “alla guida del veicolo, percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazioni di velocità superando il limite imposto di oltre 10 km/h e non otre 40 km/h”, superando nel dettaglio di 17 km/h la velocità massima consentita di 90 km/h.
Pag. 1 a 5 A giustificazione di tale conclusione il giudice di pace di Brindisi ha indicato il vizio del provvedimento sanzionatorio atteso che il verbale di contestazione con contestazione differita non riportava gli estremi del decreto prefettizio autorizzativo della rilevazione della velocità a mezzo autovelox.
Ha, quindi, annullato il verbale di contestazione, compensando integralmente le spese di lite.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello principale , con atto di Parte_1 citazione notificato in data 16.06.2022, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l'ingiustificata compensazione delle spese di lite e la mancata liquidazione del contributo unificato, non ricorrendo nella fattispecie in esame nessuna delle ipotesi previste per la compensazione delle spese.
Ha concluso, dunque, chiedendo la riforma della sentenza, con condanna della parte appellata al pagamento degli onorari del giudizio di primo grado e con vittoria di spese del presente giudizio, oltre interessi.
3. Avverso la medesima sentenza ha, altresì, proposto appello incidentale il CP_1 che si è costituito in giudizio con memoria depositata il 28.09.2022.
[...]
Dopo aver concluso per il rigetto dell'appello principale, il ha chiesto la riforma della CP_1 sentenza nel merito. Al riguardo, ha lamentato la violazione e falsa applicazione delle norme di legge, rilevando che l'art. 201, comma 1-bis, lett. e), del C.d.S. richiede l'autorizzazione prefettizia solo per le apparecchiature di rilevamento automatico della velocità e non anche per quelle direttamente gestite dagli organi di polizia con la loro presenza, com'è nel caso di specie, e che l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 121 del 2002 consente la contestazione differita dell'infrazione in tutti i casi in cui non è possibile procedere alla contestazione immediata, anche in assenza di decreto prefettizio.
Ha concluso chiedendo, quindi, la riforma della sentenza impugnata nel senso del rigetto dell'opposizione presentata da , vinte le spese del doppio grado di giudizio. Parte_1
4. Fissata l'udienza di discussione orale e decisione e udite le conclusioni con cui le parti costituite hanno ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
5. All'esame dell'appello principale sulle sole spese di lite va anteposto quello dell'appello incidentale nel merito proposto dal in quanto logicamente preordinato e Controparte_1 destinato, se fondato, a travolgere anche il capo sulle spese di lite, rendendo superfluo un esame nel merito dell'appello principale.
Pag. 2 a 5 6. Al riguardo, deve dirsi che l'appello incidentale proposto dal è fondato e, CP_1 pertanto, la sentenza di primo grado va riformata nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
7. È opportuno svolgere, anzitutto, alcune premesse concernenti la vicenda oggetto del presente giudizio e la normativa rilevante nel caso di specie.
7.1 Con riferimento alla vicenda concreta, va evidenziato che la questione di merito dibattuta nel presente giudizio riguarda la legittimità del verbale di accertamento della violazione del limite di velocità su strada diversa da autostrada e strada extraurbana principale rilevata mediante dispositivo elettronico, in assenza di decreto prefettizio, e notificato al trasgressore senza contestazione immediata.
Invece, in punto di fatto, va osservato che l'infrazione è avvenuta nel Comune di lungo CP_1 il tratto di strada S.S. 7 TARANTO- BRINDISI, direzione di marcia Brindisi, e che tale tratto stradale è classificato come strada extraurbana secondaria con limite generale di velocità fissato a
90 km/h, salvo diversa segnalazione.
7.2 Con riferimento alla normativa rilevante, vanno richiamati, poi, l'art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, conv. con modif., in L. n. 168 del 2002, l'art. 201, comma 1-bis, lett. e), C.d.s. nonché
l'art. 384 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, contenente il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada.
In particolare, l'art. 4, comma 1, del d.l. 121/2002 prevede la possibilità di accertamento c.d. da remoto delle violazioni del C.d.s. attraverso l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico non solo su autostrade e strade extraurbane principali (di cui all'art. 2, comma 2, lett. A) e B), del C.d.S) ma anche sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto (ai sensi del comma 2), specificando, al comma 4, che in tali casi non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 del
C.d.S.
L'art. 201, comma 1-bis, C.d.s. individua, poi, i casi in cui è ammessa la contestazione differita precisando alla lett. e), per quel che qui rileva in questo giudizio, che la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nel caso di
“accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di
Polizia Stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”.
L'art. 384 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 delinea, poi, a titolo esemplificativo, i casi in cui è impossibile la contestazione immediata, indicando, tra gli altri quello “e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo
Pag. 3 a 5 successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 del D.L. n. 121/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168/2002, e successive modificazioni.
Ebbene, l'art. 4 D.L. n. 121/2002 richiamato non pone, quindi, un generalizzato divieto di utilizzazione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento sulle strade diverse da autostrade e strade extraurbane principali, ma, al contrario, consente l'utilizzazione di tali apparecchiature anche su tali strade.
Una siffatta ricostruzione è supportata, d'altronde, anche dalla giurisprudenza di legittimità che ammette l'utilizzo di apparecchiature mobili presidiate dagli agenti accertatori con verbale di contestazione differito in cui si sia dato atto dell'impossibilità di fermare l'autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari ex art. 384, lett. e), e limita la necessità del decreto prefettizio alle sole apparecchiature automatiche fisse e senza presidio (v. Cass. n. 22627/2023;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6432 del 19/03/2014; Sez. U, Sentenza n. 3936 del 13/03/2012; Sez. 2,
Sentenza n. 21523 del 18/10/2011; Sez. 2, Sentenza n. 21021 del 12/10/2011; Sez. 2, Sentenza n.
19755 del 27/09/2011; Sez. 2, Sentenza n. 376 del 10/01/2008; Sez. 2, Sentenza n. 1889 del
28/01/2008; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 18560 del 09/06/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 776 del
19/01/2021; Sez. 2, Sentenza n. 16622 del 20/06/2019).
8. Applicando tali coordinate al caso di specie, deve dirsi che il giudice di primo grado ha erroneamente annullato il verbale di contestazione differita.
Nel verbale opposto risulta, infatti, chiaramente (a) che l'infrazione è stata commessa in data
22.02.2021 alle ore 11.44 su strada diversa da autostrada o strada urbana principale;
(b) che è stata rilavata mediante dispositivo mobile VELOMATIC 5122D, presidiato dagli agenti accertatori, il quale ha rilevato una velocita di 107 km/h laddove vige un limite imposto di 90 km/h, e (c) che
“non è stato possibile procedere alla contestazione immediata in quanto la violazione è emersa dal display quando il veicolo a causa della sua velocità, aveva già superato il posto di accertamento e non era più possibile fermarlo in tempo utile e nei modi regolamentari senza determinare situazioni di pericolo per la circolazione.”
Il caso di specie rientra, quindi, con adeguata e condivisibile motivazione offerta al riguardo, tra le ipotesi di contestazione differita previste dall'art. 201, comma 1-bis, lett. e), CdS, senza che fosse necessario richiamare, nel verbale, alcun decreto prefettizio, non necessario, peraltro, per procedere alla rilevazione della velocità con apparecchiature elettroniche e alla successiva contestazione differita.
8.1 Alla luce di tali considerazioni l'appello incidentale deve essere accolto, con riforma della sentenza impugnata nel senso di rigetto dell'opposizione presentata da Parte_1
Pag. 4 a 5 e di condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, mentre l'appello principale deve essere rigettato.
9. All'esito del giudizio va condannato, altresì, , soccombente in Parte_1 appello, al pagamento delle spese del giudizio di appello, ex art. 91 c.p.c., in favore del CP_1
[...]
Le spese di lite vanno liquidate, quindi, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022, per le cause rientranti nello scaglione fino a
€ 1.101 in considerazione del valore della causa (€ 199,50), svolte innanzi al giudice di pace, in primo grado, e innanzi al Tribunale, in grado di appello, con esclusione in entrambi i casi, dei compensi previsti per la fase istruttoria, in quanto mai svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 1877/2021, rigetta l'opposizione presentata da Parte_1 avverso il verbale di contestazione n. 309/X/21 del 15.03.202;
2. rigetta l'appello principale;
3. condanna al pagamento in favore del delle Parte_1 Controparte_1 spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 783,00, di cui € 278,00
a titolo di compensi per il giudizio di primo grado, € 462 a titolo di compensi per il grado di appello ed € 43,00 a titolo di spese borsuali, oltre rimborso forfettario del
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 22.05.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Laura Sammarco.
Pag. 5 a 5