Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 18/04/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01273/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01803/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1803 del 2024, proposto da
NZ FE, rappresentata e difesa dall’avvocato Simona Mannino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di NI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Pia Di Primo, con domicilio eletto presso il suo studio in NI, Via Umberto, n. 151;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Giudice di Pace di NI n. 1768/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di NI;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza n. 1768 dell’8 luglio 2023, il Giudice di pace di NI ha condannato il Comune di NI al pagamento in favore della sig.ra NZ FE della somma di € 8.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo, e le spese di lite, liquidate in complessivi € 772,50, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché alle spese di ctu se già affrontate dall’attrice;
- il suddetto provvedimento è stato notificato all’Amministrazione in data 30 agosto 2023;
- con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra NZ FE ha adito questo Tribunale per l’esecuzione della suddetta sentenza passata in giudicato, chiedendo che sia ordinato al Comune di NI il pagamento delle somme in essa riportate;
- resiste al ricorso il Comune di NI;
Considerato che:
- il titolo azionato è passato in giudicato (come da attestazione del 23 maggio 2024), è stato ritualmente notificato all’Amministrazione e dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 L. 31 dicembre 1996, n. 669;
- l’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- pertanto, sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto:
- di dover dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;
- di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, il Commissario ad acta indicato in dispositivo attingendo alle risorse interne all’Amministrazione, il quale, entro giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione, autorizzato sin d’ora all’uso del mezzo proprio (fermo restando l’esonero di ogni responsabilità di questo TAR riguardo l’utilizzo di tale mezzo), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di NI di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe, mediante pagamento delle somme in esso indicate, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza se anteriore;
b) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Dirigente dell’Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni dell’Assessorato dell’Economia della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro dirigente o a funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà entro 60 giorni, ricevuta comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia dell’Amministrazione, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO