Versione
1 marzo 1987
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29 agosto 2014
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Art. 20. (Attestato finale) 1. Al termine del servizio il Ministero degli affari esteri, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 17 e 31 un apposito attestato da cui risultino la regolarita', la durata e la natura del servizio prestato.
2. Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione:
a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;
b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali sul collocamento.
3. Il periodo di servizio e' computato per l'elevazione del limite massimo di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi.
4. Salvo piu' favorevoli disposizioni di legge, le attivita' di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui al comma 1, sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attivita' professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianita' di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.
((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
2. Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione:
a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;
b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali sul collocamento.
3. Il periodo di servizio e' computato per l'elevazione del limite massimo di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi.
4. Salvo piu' favorevoli disposizioni di legge, le attivita' di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui al comma 1, sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attivita' professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianita' di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.
((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Commentari • 3
- 1. Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità socialehttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 20, è inserito il seguente: "Art. 20 bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). 1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono: a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura …
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Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Monza, sentenza 26/09/2023, n. 342Provvedimento: […] Il ricorso è infondato. pagina 3 di 5 Invero la ricorrente fonda la propria pretesa sul disposto dell'art 20 della legge 49 del 1987, applicabile ratione tempori , secondo cui le attività di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.Leggi di più...
- decadenza dal ricorso·
- art. 20 legge 49/1987·
- attività analoghe·
- riconoscimento servizio·
- aspettativa per motivi di famiglia·
- carenza di legittimazione passiva·
- ricostruzione di carriera·
- aspettativa per motivi di lavoro·
- giurisdizione del tribunale·
- indebito erariale·
- legge 49/1987