Articolo 20 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49
Articolo 19Articolo 22
Versione
1 marzo 1987
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Versione
29 agosto 2014
Art. 20. (Attestato finale) 1. Al termine del servizio il Ministero degli affari esteri, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 17 e 31 un apposito attestato da cui risultino la regolarita', la durata e la natura del servizio prestato.
2. Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione:
a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;
b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali sul collocamento.
3. Il periodo di servizio e' computato per l'elevazione del limite massimo di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi.
4. Salvo piu' favorevoli disposizioni di legge, le attivita' di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui al comma 1, sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attivita' professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianita' di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.
((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Entrata in vigore il 29 agosto 2014
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