Articolo 5 della Legge 28 giugno 1991, n. 208
Articolo 4
Versione
31 luglio 1991
Art. 5. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 30 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni, dello specifico accantonamento "Interventi volti alla realizzazione di itinerari ciclabili e ciclo-pedonali nelle aree ur- bane" iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 31 luglio 1991