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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 31/10/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2420/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, Ultimo comma c.p.c nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2420/2023 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 tino via (C.F. Parte_2
) nata a [...] il [...] e residente in [...]
(C.F. ) nato a [...] il Parte_3 C.F._3
26.9.1985 e residente in [...], nella loro qualità di eredi e prossimi congiunti di (C.F. ) nata a Persona_1 C.F._4
Boscoreale il 1.4.1953 e deceduta a Siena in data 26.7.2015, rappresentati e difesi, dall'Avv. Sara Benedetta Zamboni (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso C.F._5 lo studio dell'avv. Gianluca Occhionero (C.F. ) in Siena via dei C.F._6
Termini n. 6 , che ai fini delle comunicazioni recapiti fax e pec 041/50607060 - 0577/271356 Email_1
Email_2
RICORRENTI contro
in persona del Prof. Controparte_1 ore Generale e Legale Persona_2 C.F._7
Rappresentante pro-tempore, con sede in Siena Strada delle Scotte n. 14 rappresentata e difesa come da deliberazione n. 1205 in data 6 dicembre 2022 e da procura ad litem (all. 1), dall'Avv. Nicoletta Silipo (C.F.: ) e dall'Avv. Filippo Frignani C.F._8
( ) del Foro di C.F._9 Email_3
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CONVENUTO
pagina 1 di 27 CONCLUSIONI
Parti ricorrenti: - accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. dell'odierna convenuta per l'inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del procedimento n. 1931/22 R.G. di consulenza tecnica preventiva medico-legale ai fini della composizione della lite già pendente avanti il Tribunale di Siena, condannarsi la stessa al risarcimento iure hereditatis pro quota in favore di
[...]
, e del danno non patrimoniale patito da Pt_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
n me specificato in narrativa;
danni tutt somme che risulteranno di giustizia oltre interessi compensativi computati sulla somma complessivamente dovuta previa sua devalutazione alla data dell'evento e rivalutazione di anno in anno ed oltre ad interessi ai sensi dell'art. 1284 IV° comma c.c. dalla data della domanda al saldo. - con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di merito e del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. Tribunale di Siena n. 1931/22 r.g. e per attività stragiudiziale oltre accessori di legge con richiesta di distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso il compenso.
Parte convenuta: - in via preliminare: dichiarare il ricorso oggi promosso inammissibile per carenza dei presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c.; - in via preliminare: dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto azionato dagli odierni ricorrenti;
- in via ulteriormente preliminare: dichiarare il ricorso inammissibile e/o irricevibile per avere agito i ricorrenti pro quota pur trattandosi di un credito della defunta sig.ra
- nel merito: in ogni caso rigettare le conclusioni di cui al ricorso oggi promosso, perché Persona_1 completamente infondato”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del giudizio, ai sensi dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c., è pur tuttavia opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo, consistente in una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito da Persona_1 rispettivamente madre degli attori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 la quale agiscono iure hereditatis, e dei danni patrimoniali patiti iure proprio dagli attori in conseguenza del decesso della congiunta, in quanto dipendente dalla colposa condotta della struttura sanitaria convenuta, sub specie di intempestivo intervento chirurgico del il focolaio infettivo addominale sviluppatosi a seguito di rigetto del trapianto renale che ha condizionato in maniera rilevante le possibilità di sopravvivenza della Per_1
Con ricorso depositato in data 21.11.2023, introdotto a seguito di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., i ricorrenti come sopra indicati hanno esposto che:
- In data 22.4.2015 veniva ricoverata presso il Reparto di Chirurgia Trap. Persona_1
dell' per essere sottoposta a trapianto CP_2 Controparte_1 renale da donatore deceduto;
- Nel post-operatorio si manifestavano, già in data 22.4.20215, anuria e acidosi metabolica con comparsa di deiscenza della ferita chirurgica con secrezioni purulente e isolamento di batteri Gram negativi e isolamento dall'emocultura di E. Coli. - In data 13.6.2015 la paziente veniva sottoposta ad intervento di espianto del rene trapiantato, non funzionante;
pagina 2 di 27 - Il 18.6.2015 si refertava presenza di secrezioni purulente dalla ferita a fronte della presenza di secrezioni con caratteristiche siero-ematiche segnalate nei giorni precedenti;
- Segnalata anche la comparsa di complicanze di tipo neurologico: neuropatia periferica, disorientamento e deterioramento neurologico, sintomi che ( previa esecuzione di TC, EEG e RMN) venivano correlati alla diagnosi di Sindrome da Encefalopatia Posteriore Reversibile (PRES), La paziente veniva, quindi, sottoposta ad intubazione Oro-Tracheale e a successiva tracheostomia;
- Il 23.6.2015 veniva segnalata abbondante fuoriuscita di pus dalla ferita e ad un'indagine ecotomografica dell'addome veniva refertata la presenza di falda fluida tra le anse al di sotto della ferita chirurgica con tramite fistoloso verso il piano cutaneo di circa 2 cm., raccolta in doccia parieto-colica sinistra di spessore massimo di 4 cm. verosimilmente comunicante;
- Tale reperto veniva confermato dall'indagine TC con evidenza di “…raccolta liquida tubuliforme che dalla sutura chirurgica si approfonda nella parete addominale e raggiunge lo spazio vascolare in corrispondenza dei vasi iliaci esterni di sx. La raccolta comunica con esile raccolta iperdensa lungo la fasciae risale in alto in una falda meta emorragica nella doccia parieto colica sx (12x5 cm)…”.
- Le condizioni cliniche della propria madre, nel frattempo, peggioravano progressivamente con presenza di importante leucocitosi, anemizzazione nonostante le trasfusioni praticatele, comparsa di edema generalizzato,
- Dalla ferita chirurgica veniva ripetutamente isolata la presenza di infezione da germi G- (Enterococco Faecium ed RI Coli);
- Ciò nonostante i sanitari omettevano di drenare le raccolte de quibus e, financo, di re- intervenire, allorquando, solo il 11.7.20215 si decideva per la soluzione chirurgica a fronte di un Eco addome che confermava la presenza di due raccolte (di 9x4x5 cm. e di 5x3x4 cm.) comunicanti tra loro e fistolizzate, in presenza di fuoriuscita di feci miste a sangue dalla ferita, segno inequivocabile della presenza di una fistola intestinale;
- In occasione dell'intervento de quo veniva protocollato: “…all'apertura della cavità addominale non si repertano perforazioni viscerali: il sigma si presenta completamente adeso in corrispondenza della fossa iliaca Sx e la sospetta perforazione è da ritenersi coperta. Mobilizzazione del colon dx e confezionamento di colonstomia su bacchetta in fossa iliaca Dx…”;
- Permaneva la fuoriuscita di feci dalla ferita in fossa iliaca, segnalata in data 15, 19 e 20.7.2015;
- La stomia già in V^ giornata risultava deiscente dalla cute e affossata sotto il piano cutaneo e in data 22.7.2015 veniva descritta sotto il piano cutaneo con lato afferente non in asse con la breccia cutanea, con ampio distacco dalla giunzione muco-cutanea, con tasche laterali;
- ll 17.7.2015 iniziavano a comparire rettorragie, a decorso ingravescente e peggiorativo, accompagnate da anemizzazione, nonostante le trasfusioni effettuate;
Una retto- sigmoidoscopia del 22.7.2015 evidenziava quadro di ischemia, con mucosa cianotica estesamente ulcerata, accompagnata da ampie chiazze di aspetto necrotico;
pagina 3 di 27 - Alla TAC del 22.7.2015 veniva refertata: “…ampia perdita di sostanza in corrispondenza della ferita chirurgica in fossa iliaca Sx che si approfonda fino al piano muscolare con piccola raccolta limitrofa e abbondante quota aerea nel sottocute. Il sigma che decorre superficialmente adiacente a questa perdita di sostanza, sembra fistolizzare esternamente…”;
- Nei due giorni successivi, il 25.7 e 26.7.2015, le già critiche condizioni della paziente precipitavano con evidenza di desaturazione, ipotensione, anemizzazione, ripetute secrezioni tracheo-bronchiali ematiche, perdite ematiche dalla stomia e dal retto e instabilità emodinamica, fino all'exitus (decesso), avvenuto alle ore 22:00 del 26.7.2015;
- Al riscontro autoptico del 27.7.2015 veniva descritta la presenza di un sigma adeso in corrispondenza della ferita in fossa iliaca sinistra con due piccole soluzioni di continuo, ampia breccia della parete di circa 7 cm. in fossa iliaca sinistra, materiale ematico nel retto, falda liquida peritoneale, gastrite emorragica.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno dedotto la responsabilità della struttura sanitaria convenuta, qualificata in termini di responsabilità contrattuale, deducendo che in assenza della imprudente condotta dei sanitari, qualificabile in termini ritardata scelta, avvenuta solo il 12.7.2015, di trattare chirurgicamente la infezione intraddominale verificatosi dopo l'espianto del graft, ebbe a condizionare in maniera significativa le possibilità di sopravvivenza della che decedeva in data 26.7.15. Per_1
In ordine ai danni subiti, i ricorrenti hanno dedotto di aver subito sia un danno non patrimoniale, iure hereditario, quale danno patito dalla madre e trasmesso ai ricorrenti suoi eredi, comprensivo della lesione alla sua integrità psicofisica e della perdita di chances di sopravvivenza ( di cui si dirà infra) , sia un danno patrimoniale, questo iure proprio, conseguente agli esborsi effettuati quanto al procedimento di accertamento tecnico preventivi.
Hanno, pertanto, concluso chiedendo che venisse “ -accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. dell'odierna convenuta per l'inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del procedimento n. 1931/22 R.G. di consulenza tecnica preventiva medico-legale ai fini della composizione della lite già pendente avanti il Tribunale di Siena, condannarsi la stessa al risarcimento iure hereditatis pro quota in favore di e del danno non patrimoniale Parte_1 Parte_2 Parte_3 patito da da ome specificato in narrativa;
Persona_1 danni tutti da liquidarsi nelle somme che risulteranno di giustizia oltre interessi compensativi computati sulla somma complessivamente dovuta previa sua devalutazione alla data dell'evento e rivalutazione di anno in anno ed oltre ad interessi ai sensi dell'art. 1284 IV° comma c.c. dalla data della domanda al saldo. - con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di merito e delprocedimento ex art. 696 bis c.p.c. Tribunale di Siena n. 1931/22 r.g. e per attività stragiudiziale oltre accessori di legge con richiesta di distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso il compenso. In via istruttoria - Disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. Tribunale di Siena n. 1931/22 r.g. e della relativa CTU medico-legale.
La resistente già parte nel procedimento Controparte_1 instaurato ai s in giudizio deducendo, in via pagina 4 di 27 preliminare tanto la prescrizione delle pretese creditorie quanto la inammissibilità/irricevibilità del ricorso poiché gli odierni ricorrenti , eredi della defunta sig.ra agiscono a fini risracitori iure ereditario pro quota, anziché Persona_1 dell'intero; comunque nel merito, chiedendo il rigetto delle conclusioni di cui al ricorso, in quanto completamente infondato.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni “"Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena in accoglimento delle motivazioni di cui sopra, in via preliminare: dichiarare il ricorso oggi promosso inammissibile per carenza dei presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c. e Voglia disporre la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario;
in via ulteriormente preliminare: dichiarare il ricorso oggi promosso inammissibile e/o irricevibile poiché i ricorrenti agiscono pro quota pur trattandosi di un credito della defunta sig.ra
nel merito: in ogni caso rigettare le conclusioni di cui al ricorso oggi promosso, perché Persona_1 completamente infondato”. Con ogni riserva, anche istruttoria e chiedendo che l'Ill.mo sig. Giudice voglia disporre l'acquisizione del fascicolo r.g. 1931/2022 Tribunale di Siena. “.
Disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento RG 1931/22 di cui all'art. 696 bis c.p.c., e proceduto ad integrazione peritale nei termini di ulteriore accertamento da compiersi con valutazione anche “controfattuale”, supportata da adeguate motivazioni basate sulle linee guida e/o buone prassi accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale e/o su autorevole letteratura scientifica in materia- circa il tempo della possibile sopravvivenza nel caso in cui l'intervento chirurgico del focolaio infettivo addominale fosse stato tempestivo il fascicolo è stato assegnato alla scrivente con variazione tabellare 18/14 e trattenuto in decisione ex art. 281-sexies, u.c. c.p.c. all'udienza del 17.10.25, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
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Preliminarmente, deve osservarsi che è stata prodotta in giudizio la relazione di consulenza tecnica preventiva, resa nel procedimento R.G. n. 1931/2022 svoltosi tra le medesime parti ante causam ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., redatta dai consulenti tecnici d'ufficio, nominati nelle persone del dott. dr. e prof. , con riferimento alla quale le Per_3 Persona_4 parti hanno potuto compiutamente articolare e fondare le proprie difese nell'ambito del presente giudizio.
In ragione dell'espletato procedimento preventivo, dell'acquisizione agli atti dell'elaborato peritale ivi redatto, dell'integrazione disposta ed espletata e della mancata formulazione di ulteriori istanze istruttorie, il presente giudizio può dirsi, pertanto, compiutamente istruito, anche in considerazione di quanto si dirà infra con riferimento alle osservazioni articolate in ordine alle risultanze della relazione tecnica espletata.
Nel merito, occorre premettere che, nel caso di specie, dal punto di vista astratto, vengono in rilievo diversi titoli di responsabilità della convenuta, a seconda che si tratti dei danni maturati direttamente in capo alla de cuius e fatti valere iure hereditatis dai Per_1 ricorrenti, ovvero dei danni subiti e azionati iure proprio da parte di questi ultimi, nella loro qualità di stretti congiunti della prima.
Invero, solo con riguardo ai primi può trovare applicazione il regime della responsabilità
pagina 5 di 27 contrattuale di cui agli artt. 1218 e ss. c.c., trattandosi di pregiudizi subiti direttamente dalla vittima primaria dell'illecito, nei cui confronti la convenuta aveva assunto un'obbligazione di natura contrattuale.
Ancora preliminarmente, deve confermarsi la compatibilità del rito prescelto dai ricorrenti con il procedimento in esame, atteso che, da un lato, ai sensi dell'art. 8 co. 3 l. 24/2017 è prevista l'introduzione del giudizio di merito nelle forme del rito semplificato di cognizione ex artt. 281- decies e ss. c.p.c. e, dall'altro, che ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., se è vero che l'introduzione del giudizio con le forme del procedimento semplificato è prevista quando “i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa” (comma 1), tuttavia, ai sensi dell'art. 281-decies, co. 2 c.p.c., è altresì previsto che, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere sempre introdotto in tali forme (come specificato dal d.lgs. 164/2024, che ha modificato la richiamata disposizione normativa, “anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma”).
Tanto premesso, prima di passare all'esame nel merito delle domande articolate fattispecie oggetto di giudizio, quanto ai danni fatti valere dai ricorrenti iure hereditario e iure proprio, giova premettere brevi cenni sulla responsabilità medica in generale, con particolare riferimento alla qualificazione giuridica e al conseguente riparto dell'onere probatorio.
In generale, si rammenta che, con riguardo alla posizione del sanitario intervenuto, sin dal 1999 la Corte di Cassazione (sent. n. 589/1999) ha ritenuto che “l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale” ha natura contrattuale”.
Deve, anzitutto, escludersi che nella specie possano essere applicate le norme sostanziali della legge 8 marzo 2017 n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, entrata in vigore in data 1.4.2017 (cd. legge Gelli – Bianco), la quale, come noto, ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie che degli esercenti la professione sanitaria, venendo in rilievo fatti accaduti in epoca antecedente alla sua entrata in vigore (v. in termini Cass. 28994/2019, nel senso che le norme poste dall'art. 7, co. 3, l. n. 24 del 2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore;
conf. Cass. 28811/2019).
Ne consegue che, ai fatti verificatisi prima dell'1.4.2017, come nel caso in esame, si applicano i principi desumibili dal precedente quadro normativo (nella specie, codice civile e d.l. 158/2012, convertito con modificazioni dalla l. 189/2012 e successive modifiche), come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ebbene, come noto, la giurisprudenza di legittimità ha gradualmente collocato le fattispecie di responsabilità sanitaria nell'alveo della responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., con le relative conseguenze in punto di onere probatorio.
Con particolare riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, il rapporto tra pagina 6 di 27 paziente ed ente ospedaliero trova la propria fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive, che si conclude al momento dell'accettazione del paziente nella struttura (cd. contratto di spedalità), in relazione al quale, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorge a carico della struttura sanitaria l'obbligo di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario (messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di complicazioni o emergenze), sia prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e lato sensu alberghiere (v. tra le altre Cass., Sez. Un., 9556/2002; Cass. 13066/2004; Cass. 8826/2007).
Sicché la responsabilità dell'ente nei confronti del paziente ha assunto natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., in relazione ad inadempimenti propri della struttura sanitaria, ma anche, in virtù dell'art. 1228 c.c., in relazione a inadempimenti imputabili ai medici che in essa operano, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (v. Cass. 18610/2015).
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è stata a più riprese affermata dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, che ha affermato altresì che quanto al regime della responsabilità civile vi è una totale equiparazione tra casa di cura privata e ospedale pubblico, avendo questi ultimi obblighi sostanzialmente equivalenti a livello normativo verso il fruitore dei servizi e trattandosi di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale della Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria (v. in motivazione Cass., Sez. Un., 577/2008, che il richiama il precedente Cass. 4058/2005).
La ricostruzione giuridica sopra esposta, peraltro, non è venuta meno neppure in seguito all'entrata in vigore del d.l. 158/2012, conv. mod. l. n. 189/2012 (cd. legge Balduzzi) che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico, aveva previsto che
“l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.
Ad abundantiam, si evidenzia altresì che l'art. 7 della l. 24/2017 ha ribadito che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., mentre afferma (con disposizione, lo si ribadisce, non applicabile ratione temporis al caso di specie) che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c., a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente.
In definitiva, venendo in rilievo un complesso intervento di trapianto renale e successivo rigetto connotato da complicanze infettive avvenuto tra l'aprile 2015 ed i luglio dello stesso anno , pur non trovando applicazione la cd. legge Gelli-Bianco, deve in ogni caso affermarsi, alla luce dei principi sopra esposti, la natura contrattuale della responsabilità pagina 7 di 27 della struttura sanitaria.
Infatti, per giurisprudenza ormai consolidata, “il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti.
Ne discende che, secondo le note regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., per i danni iure hereditatis, versandosi nell'ambito di una responsabilità da inadempimento della prestazione sanitaria, chi agisce può limitarsi ad allegare e dimostrare il contratto di cura (o di spedalità), il danno subito e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta dei sanitari;
grava, invece, sul medico o sulla struttura l'onere di provare di aver correttamente adempiuto la prestazione ovvero che l'inadempimento è dipeso da causa ad essi non imputabile.
Viceversa, per i danni patiti iure proprio esclusivamente di natura patrimoniale grava sui ricorrenti l'onere di allegazione e prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.
Alla luce dei richiamati principi occorre accertare, pertanto, la sussistenza dell'evento dannoso, del nesso eziologico tra la condotta dei sanitari ed il danno lamentato, che impone la scomposizione del giudizio causale in due autonome e consecutive fasi, la prima diretta ad identificare il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, secondo il criterio del “più probabile che non”, la seconda diretta, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica tra tale evento e le conseguenze dannose risarcibili alla stregua dell'art. 1223 c.c. (v. Cass. 21255/2013, anche nel senso che il medesimo criterio del “più probabile che non” deve sorreggere la verifica della sussistenza del nesso eziologico nel caso di perdita di chances: “Come per la causalità ordinaria, anche per la causalità da “chance” perduta (da intendere come possibilità di un risultato diverso e migliore, e non come mancato raggiungimento di un risultato solo possibile), l'accertamento del nesso di causalità materiale implica sempre l'applicazione della regola causale “di funzione”, cioè probatoria, del “più probabile che non”, sicché, in questo caso, la ricorrenza del nesso causale può affermarsi allorché il giudice accerti che quella diversa - e migliore - possibilità si sarebbe verificata “più probabilmente che non”.”).
Come è noto, la perdita di chances è un concetto giuridico che si riferisce alla situazione in cui un individuo subisce un danno a causa della perdita di una opportunità di conseguire un vantaggio o un risultato positivo.
Per “chance”, nell'ambito della responsabilità medica, si intende il preteso dubbio che la vittima potesse vivere più a lungo, meglio o soffrire meno.
La chance che un soggetto può aver perso, però, deve essere una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato risultato e il soggetto danneggiato deve dimostrare che si sarebbe trovato nella reale possibilità di ottenere il risultato sperato o di evitare che l'evento temuto, se non fosse stato per il comportamento del terzo, non si sarebbe verificato.
pagina 8 di 27 Ipotesi tipica di danno da perdita di chances si ha quando ci si trova di fronte a un'omessa o ritardata diagnosi, infatti, in questo caso il paziente perderebbe la possibilità di intervenire con eventuali cure o con un intervento chirurgico per fare il possibile per migliorare la sua situazione.
Detto questo in relazione al danno da perdita di chances, occorre chiarire che esiste un'altra tipologia di danno ovvero il “danno da perdita delle chances di sopravvivenza”, eventualità che riguarda il caso di specie.
L'espressione “perdita di chances di sopravvivenza”, a ben vedere, viene usata per designare due fattispecie ben diverse, infatti a volte si fa riferimento al caso in cui l'atto colposo del medico ha ridotto, con certezza o con ragionevole probabilità, la speranza di vita futura del paziente, in altri casi, invece, viene adoperata per riferirsi ai casi in cui la condotta del medico ha privato il paziente (non della salute o della vita), ma della mera possibilità di guarire, senza che sia dato stabilire se tale possibilità fosse elevata, media o bassa.
Le due ipotesi sono profondamente diverse tra loro: nel primo caso non ci troviamo di fronte alla perdita di una chance, ma ci troviamo di fronte ad un danno certo, anche se futuro. Solo nel secondo caso invece esiste una perdita di una vera e propria chance, intesa quale mera opportunità, della quale non è dato sapere se, qualora fosse stata colta, sarebbe stata favorevole o sfavorevole.
Sul punto è dirimente un recentissimo arresto della Corte di Cassazione (Sentenza n. 26851 del 19 settembre 2023), in cui viene precisato che i danni conseguenti alla premorienza di una persona, avvenuta durante il giudizio volto al risarcimento dei danni conseguenti all'errore medico, vanno distinti a seconda che la morte sia indipendente dall'errore medico ovvero sia da questo dipendente.
Nel caso in cui la morte del paziente (avvenuta durante il giudizio risarcitorio, ma prima della sua conclusione) sia indipendente dall'errore medico, cioè è avvenuta per una causa non ricollegabile alla condotta illecita del medico, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto, che agiscono iure successionis, va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non invece a quella statisticamente probabile.
Nel caso in cui, invece, la morte del paziente (avvenuta durante il giudizio risarcitorio, ma prima della sua conclusione) sia dipesa anche dall'errore del medico, oltre che da cause naturali (quali il precedente stato patologico del paziente), l'autore del fatto illecito risponde dell'evento dannoso (cioè della morte) in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale;
mentre non ha alcun rilievo l'eventuale efficienza causale delle altre concause dell'evento mortale (quali, appunto la pregressa patologia).
Infatti, l'efficienza causale degli altri eventi naturali può rilevare soltanto sul piano della causalità giuridica e, quindi, soltanto ai fini della liquidazione equitativa dei pregiudizi subiti dal paziente in conseguenza dell'evento dannoso.
In altri termini, secondo la cassazione, qualora venga accertato che la causa naturale ha rilevanza esclusiva nella determinazione dell'evento dannoso, ciò esclude la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta illecita dell'agente e l'evento, con conseguente rigetto della pagina 9 di 27 domanda risarcitoria.
Qualora, invece, nel processo venga accertato che la causa naturale ha rilevanza concorrente con la condotta dell'agente nella determinazione dell'evento, la responsabilità di quest'ultimo sarà addebitata integralmente al soggetto che ha posto in essere la condotta, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria.
In secondo luogo, la corte di cassazione ha esaminato la differenza tra il danno da perdita anticipata della vita e quello da perdita di chances di sopravvivenza, al fine di verificare se è possibile la sussistenza contestuale di entrambe le fattispecie di danno.
Per quanto riguarda il danno da perdita anticipata della vita (o danno da premorienza), questo si sostanzia nell'evento costituito dalla perdita anticipata della vita (cioè, la perdita della vita si sarebbe comunque verificata a causa della pregressa patologia, ma si sarebbe verificata in un momento successivo rispetto a quanto effettivamente avvenuto a causa della condotta dell'agente).
Detto danno deve essere accertato applicando il criterio del “più probabile che non” e, in caso di positivo accertamento, lo stesso non sarà risarcibile a favore della vittima, bensì solo a favore dei suoi congiunti.
Per quanto riguarda, invece il danno da perdita di chances di sopravvivenza, questo si configura nella perdita per il paziente della possibilità di vivere ancora più a lungo, a condizione che l'incertezza sull'eventuale e ulteriore prolungamento della vita che il danneggiato avrebbe potuto avere sia sostanzialmente apprezzabile e non una mera ipotesi o speranza.
Quindi, la condotta illecita dell'agente deve essere messa in relazione causale con una possibilità di prolungamento della vita del paziente (che sia apprezzabile e non una semplice speranza) e qualora sia stata raggiunta una soglia di certezza rispetto a quella concreta possibilità di prolungamento.
In questo caso, il paziente avrà il diritto al risarcimento del danno da perdita di chances da calcolarsi in via equitativa.
In altri termini, per la risarcibilità del danno da perdita di chances di sopravvivenza, è necessario che sussista il nesso eziologico (da valutarsi sempre secondo il criterio “del più probabile che non”) tra la condotta colpevole del sanitario e la perdita per il paziente della possibilità di un risultato migliore (in termini di prolungamento della vita), non essendo sufficiente una semplice probabilità di un possibile risultato migliore.
Secondo i giudici della corte suprema, dunque, si tratta di due distinte tipologie di danno che il giudice del merito, esaminando la fattispecie concreta, dove accettare in maniera distinta, in ragione della sussistenza o meno del nesso di causalità con la condotta del medico per ognuna delle due tipologie di danno. La Cassazione, inoltre, ha illustrato tre diverse ipotesi che si possono verificare.
La prima ipotesi è quella in cui la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi, in cui non è concepibile, né logicamente nè giuridicamente, un pagina 10 di 27 danno da perdita anticipata della vita che possa essere trasmesso in via ereditaria agli eredi, in quanto, nel nostro attuale sistema di responsabilità civile, non è ammessa la risarcibilità del danno tanatologico, infatti, causare la morte di una persona non comporta a favore di quest'ultima un diritto al risarcimento del danno per aver perso la vita anticipatamente rispetto alle prospettive statistiche di durata della vita o rispetto a quelle fornite dalla scienza medica.
In conclusione, se il paziente, al momento dell'introduzione della lite, è già deceduto sarà possibile chiedere ed eventualmente ottenere (se provati), in via ereditaria, il risarcimento dei seguenti danni: - il danno biologico differenziale (inteso quale peggiore qualità della vita effettivamente vissuta) e il danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte (dal momento in cui il paziente ha avuto conoscenza della propria imminente morte), nel caso in cui la condotta del medico ha causato la perdita anticipata della vita del paziente;
- il danno da perdita di chances di sopravvivenza, nel caso in cui la condotta del medico ha causato la perdita della possibilità per il paziente di vivere più a lungo.
Mentre non sarà mai risarcibile, per via ereditaria, un danno da perdita anticipata della vita con riferimento al periodo di vita che il paziente non ha vissuto.
La seconda ipotesi formulata dai giudici è quella in cui la vittima è ancora vivente al momento della decisione, in questo caso i danni liquidabili sono il danno biologico differenziale e il danno morale da lucida agonia.
L'unica differenza rispetto alla prima fattispecie è che a formulare ed ottenere la richiesta di risarcimento danni sarà direttamente il paziente, ancora in vita, e non i suoi eredi.
La terza ipotesi è quella in cui la vittima è ancora vivente al momento dell'introduzione della lite, ma muore in pendenza della decisione, in questo caso, quando venga accertato che l'errore medico abbia causato la morte anticipata del paziente i danni liquidabili sono il danno biologico differenziale e il danno morale da lucida agonia.
Tali danni saranno trasmessi dal paziente, al momento della morte, a favore dei suoi eredi, ma non potrà essere trasmesso un danno da perdita anticipata della vita.
Nel caso in cui, invece, è incerto che l'errore medico abbia causato la morte del paziente, quest'ultimo può aver subito un danno da perdita delle chances di sopravvivenza (per il periodo di tempo in cui ha vissuto) e conseguentemente, al momento della sua morte, trasmetterà il diritto al risarcimento di detto danno a favore dei suoi eredi.
Ma, anche in questo caso, non potrà trasmettere loro un danno da perdita anticipata della vita.
A tale ultimo proposito, in via generale, quando è certo che la condotta del medico ha provocato (o comunque provocherà con certezza) la morte anticipata del paziente non può più essere presa in considerazione la risarcibilità di chances future.
Quello che sarà risarcibile a favore del paziente (trasmissibile agli eredi in caso di morte) è il danno consistente nell'aver vissuto in modo peggiore, sul piano dinamico relazionale, la propria malattia negli ultimi tempi della propria vita a causa dell'errore del medico: in ciò pagina 11 di 27 consiste il danno biologico differenziale.
Il danno morale consiste nella sofferenza interiore e nella privazione della capacità di lottare contro la malattia, che il paziente avrà nel trascorrere gli ultimi periodi di tempo della propria vita, a causa della acquisita consapevolezza che l'errore del medico ha determinato o determinerà con certezza una riduzione della propria vita. I
Il danno da perdita di chances consiste nella perdita della possibilità, seria apprezzabile e concreta, anche se incerta, di vivere più a lungo a causa della condotta illecita posta in essere dal medico.
Conseguentemente, nel caso di perdita anticipata della vita, che sarebbe comunque stata perduta a causa della malattia, il paziente ha diritto al risarcimento del solo danno biologico differenziale sulla base del criterio causale del “più probabile che non”; mentre non avrà diritto ad alcun risarcimento per quanto riguarda il tempo di vita che non ha vissuto.
Nel caso, invece, in cui vi sia incertezza sul fatto che la condotta illecita del medico abbia determinato causalmente la morte del paziente, ma vi sia comunque la certezza causale (applicando, quindi, il principio “del più probabile che non”) che la condotta del medico abbia determinato la perdita di una possibilità seria per il paziente di vivere più a lungo (possibilità comunque non concretamente accertabile nel quantum), il paziente avrà diritto al risarcimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza.
Pertanto, dette due tipologie di danno, di regola, non saranno sovrapponibili né congiuntamente risarcibili, anche se, in taluni casi, potranno essere oggetto di separata e autonoma valutazione qualora il giudice accerti la sussistenza sia del danno da perdita anticipata della vita che del danno da perdita della possibilità di vivere ancora più a lungo (ovviamente qualora questa possibilità anche se non è quantificabile, risulta comunque seria concreta ed apprezzabile).
In altri termini, si potranno verificare casi in cui risulti accertato che, oltre al tempo determinato di vita anticipatamente perduta, vi sia anche la seria, concreta ed apprezzabile possibilità che, oltre quel tempo, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo: in tal caso, il giudice dovrà procedere alla liquidazione sia del danno biologico differenziale (ed eventualmente anche quello morale), sia del danno da perdita di chances di sopravvivenza.
Ritiene dunque la giudicante che sia proprio alla luce del quadro di principi sopra delineato che debba essere affrontato e deciso il caso in esame.
Orbene, quanto alla ricostruzione dei fatti, risulta incontestato che la sig.ra Persona_1 era affetta da “insufficienza renale cronica ed irreversibile” sin dal 1990 ed in
[...] trattamento emodialitico a far data dal 1996.
In data 22.4.2015 veniva ricoverata presso il Reparto di Chirurgia Trap. Persona_1
dell' per essere sottoposta a trapianto CP_2 Controparte_1 renale da donatore deceduto.
In data 28 aprile 2015 veniva segnalata la presenza di infiltrazione purulenta della ferita ed il pagina 12 di 27 successivo 13 giugno 2015, a seguito del referto della biopsia renale, che deponeva per rigetto cellulare acuto con componente infettiva batterica su graft, i sanitari optarono per l'espianto.
Persisteva la secrezione purulenta presente fin dai primi giorni, tant'è che in data 18 giugno 2015 si segnalano ancora secrezioni purulente dalla ferita.
Nel frattempo le condizioni generali della sig.ra scadettero ulteriormente, con Per_1 comparsa di una sindrome neurologica ed un'infezione “opportunista” da Herpes Zoster.
In data 23 giugno e 25 giugno 2015 una ECT ed una TC rilevarono raccolte liquide in doccia parieto-colica sinistra comunicanti all'esterno.
In data 11 luglio 2015 comparve poi secrezione enterica dalla ferita, che poneva indicazione per l'effettuazione di un intervento chirurgico, poi eseguito in data 12 luglio 2015.
Permaneva la fuoriuscita di feci dalla ferita in fossa iliaca, segnalata in data 15, 19 e 20.7.2015. ancora “ la stomia già in V^ giornata risultava deiscente dalla cute e affossata sotto il piano cutaneo e in data 22.7.2015 veniva descritta sotto il piano cutaneo con lato afferente non in asse con la breccia cutanea, con ampio distacco dalla giunzione muco-cutanea, con tasche laterali” .
Il 17.7.2015 iniziavano a comparire rettorragie, a decorso ingravescente e peggiorativo, accompagnate da anemizzazione, nonostante le trasfusioni effettuate.
Alla TAC del 22.7.2015 veniva refertata: “…ampia perdita di sostanza in corrispondenza della ferita chirurgica in fossa iliaca Sx che si approfonda fino al piano muscolare con piccola raccolta limitrofa e abbondante quota aerea nel sottocute. Il sigma che decorre superficialmente adiacente a questa perdita di sostanza, sembra fistolizzare esternamente…”.
Nei due giorni successivi, il 25.7 e 26.7.2015, le già critiche condizioni della paziente precipitavano fino all'exitus, avvenuto alle ore 22:00 del 26.7.2015.
Venendo, dunque alla condotta della convenuta resistente, l'inadempimento qualificato, posto a fondamento della domanda risarcitoria dei ricorrenti, si incentra essenzialmente sulla ritardata scelta di procedere al trattamento chirurgico della perforazione colica avvenuto dopo l'intervento di espianto del graft.
All'esito della C.T.U. medico legale - analitica e puntuale nell'analisi della documentazione clinica prodotta e coerente nella valutazione scientifica, pertanto integralmente condivisibile
- è emerso quanto segue.
All'esito dell'intervento di trapianto renale avvenuto in data 22/4/15 la profilassi antibiotica (cefazolina) è stata adeguata “ Il giorno successivo l'intervento (23/4/15) è stata iniziata la terapia con immunosoppressivi e corticosteroidi;
contemporaneamente alla cefazolina si è associata una ulteriore terapia antibiotica (metronidazolo - trimetoprim) per ridurre il rischio di infezioni delle vie urinarie, dove gli RI coli e l'NT faecium sono tra i germi patogeni più comuni. In V° giornata post- operatoria si è evidenziata la comparsa di un'infezione del sito chirurgico…l'esame colturale effettuato dal liquido della ferita accertava poi la presenza di RI coli ed NT faecium. Tali batteri rientrano in quelli che generalmente vengono riscontrati a livello delle SSI dopo trapianto renale…Le medicazioni della ferita chirurgica venivano eseguite tutti i giorni;
nel diario clinico venivano riportate le pagina 13 di 27 caratteristiche della ferita ed il tipo di medicazione effettuata. Durate la degenza la terapia antibiotica post- operatoria è stata effettuata in modo ed adeguato con il continuo supporto degli esami colturali ed antibiogrammi necessari per eseguire una terapia mirata..”.
In data 25/4/15 ed il 29/4/15 veniva eseguito effettuato un controllo del graft con un'ecografia dell'apparato urinario ed ecocolorDoppler vascolare;
tale indagine valutava anche lo spazio extraperitoneale in cui non rilevava la presenza di raccolte liquide, da ciò si può dedurre che l'infezione della ferita chirurgica era di grado superficiale (interessamento di cute e/o sottocute).
In data 30/4/15 era disponibile l'antibiogramma e veniva aggiunta in terapia la tigeciclina e nei giorni successivi verrà sospesa la cefazolina (2/5/15) ed il metronidazolo (10/5/15).
Il collegio peritale con valutazione attenta e debitamente attinenti al dato documentale della cartella clinica e dei referti in atti ha poi precisato che “ La complicanza che la paziente ha sviluppato è una infezione del sito chirurgico (SSI Surgical Site Infection) e rappresenta la maggior parte delle infezioni nell'immediato periodo successivo al trapianto. In accordo alla definizione del National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS), si definisce infezione del sito chirurgico un'infezione che si verifica entro 30 giorni dall'intervento chirurgico (o entro 1 anno se in seguito alla procedura chirurgica viene lasciato in situ un impianto, ovvero un corpo estraneoimpiantabile, di origine non umana) nella sede del corpo sottoposta a chirurgia. Queste infezioni del sito chirurgico vengono generalmente classificate in incisionali e organo/spazio. A loro volta le SSI incisionali si distinguono in superficiali (interessamento di cute e/o sottocute) e profonde (interessamento della fascia e/o dei muscoli). Le SSI organo/spazio sono quelle che si manifestano in qualsiasi altro sito anatomico che sia stato aperto o manipolato nel corso dell'intervento chirurgico. Nel caso in specie le infezioni del sito chirurgico rappresentano un evento prevedibile, ciò è legato al fatto che la paziente era in terapia con immunosoppressori ed in terapia con corticosteroidi, ma non ulteriormente prevenibile o evitabile in quanto è stata eseguita una adeguata profilassi ed immediata e prolungata terapia antibiotica. Sebbene la paziente fosse ancora in terapia antibiotica (trimetoprim, tigeciclina) persisteva ancora l'infezione purulenta della ferita associata a febbricola;
in data 13/5/15 compariva un picco febbrile (T: 38.5°), per questo motivo veniva eseguito un nuovo esame colturale ferita ed un'emocoltura. In data 6, 24 e 28/5/15 veniva eseguito effettuato un ulteriore controllo del graft con un'ecografia dell'apparato urinario ed ecocolorDoppler vascolare;
tale indagine valutava anche lo spazio extraperitoneale in cui non rilevava la presenza di raccolte liquide, da ciò si può dedurre che la SSI era sempre di grado superficiale (interessamento di cute e/o sottocute). Le medicazioni della ferita chirurgica continuavano ad essere eseguite tutti i giorni e nel diario clinico venivano riportate le caratteristiche della ferita ed il tipo di medicazione effettuata. In data 29/5/15 compariva una sintomatologia caratterizzata da “deficit di forza generalizzato con incapacità a mantenere la stazione eretta ed a deambulare. Da ieri sera comparsa di movimenti apparentemente involontari ai 4 arti”, per questo veniva eseguita una valutazione specialistica neurologica in cui si poneva il sospetto clinico di una “sospetta polineuropatia” e venivano sospesi i farmaci immunosoppressivi..”.
Successivamente persisteva ancora l'infezione purulenta della ferita e la temperatura oscillava tra 37.5° e 38.2°; in data 7/6/15 veniva eseguita un'emocoltura ed in terapia al trimetoprim si aggiungeva empiricamente il ceftriaxone.
In data 9/6/15 l'esame colturale evidenziava la presenza di RI coli a livello pagina 14 di 27 ematico, per questo si sospendeva il ceftriaxone e si iniziava la tigeciclina, che veniva sospesa il giorno dopo per essere sostituita con l'imipenem.
Nel frattempo, la paziente continuava ad essere sottoposta a dialisi a intermittente in quanto il rene trapiantato non era riuscito ad effettuare la sua attività di filtrazione. In data 11/6/15 veniva eseguita una biopsia del graft;
l'esame istologico evidenziava reperti indicativi di danno tubulare che deponevano per rigetto cellulare acuto con componente infettiva batterica su graft.
In data 13/6/15 si eseguiva l'espianto del graft utilizzando sempre lo stesso accesso extraperitoneale;
nel referto dell'intervento non si evidenzia alcuna complicanza intraoperatoria, ne sono presenti alcuni aspetti che possano farla supporre. Durante l'esplorazione dello spazio extraperitoneale non si riscontra la presenza di materiale purulento, ciò rappresenta una conferma che la SSI era localizzata a livello superficiale. Asportando il rene trapiantato si procede a sospensione della terapia con trimetoprim.
Pochi giorni dopo ricompare la febbre (T: 38°) associata a secrezione purulenta dalla ferita chirurgica (18/6/15). Le condizioni generali della paziente sottoposta ancora a dialisi a giorni intermittente, diventano scadenti soprattutto per un peggioramento dello status neurologico: viene eseguita una TC encefalo e v. neurologica in cui si pone il sospetto di Sindrome da Encefalopatia Posteriore Reversibile (PRES) o Sindrome di Bickerstaff. Le condizioni generali e neurologiche della paziente peggiorano ancora (… soporosa, non risvegliabile ... GCS 7/15) per questo motivo veniva intubata (IOT) (21/6/15).
Persistendo la secrezione purulenta dalla ferita si effettuava un'ecografia addome (23/6/15) che evidenziava una piccola raccolta al di sotto della ferita che comunicava con una raccolta più profonda in addome (“Ecografia addome (esame eseguito a letto del paziente con apparecchio portatile): “Per quanto dato valutare si rileva falda fluida tra le anse al di sotto della feritachirurgica con tramite fistoloso verso il piano cutaneo di circa 2 cm. Concomita raccolta di doccia parietocolica sinistra di spessore max di 4 cm verosimilmente comunicante. Non liquido libero nei restanti recessi peritoneali esplorati….” ( cfr referto in atti).
Si procede così ad un nuovo esame colturale del liquido purulento proveniente dalla ferita ed alla successiva esecuzione di una TC addome (25/6/15) che confermava la presenza della piccola raccolta profonda che iniziava a livello della ferita e raggiungeva lo spazio extraperitoneale in corrispondenza dei vasi iliaci esterni.
Veniva anche segnalata la comparsa di una falda meta-emorragica nella doccia parietocolica sinistra (12 x 5 cm) (“Si conferma il reperto ecografico di raccolta liquida tubuliforme che dalla sutura chirurgica si approfonda nella parete addominale e raggiunge lo spazio vascolare in corrispondenza dei vasi iliaci esterni di sinistra. La raccolta comunica con esile raccolta iperdensa lungo la fascia e risale in alto in una falda meta-emorragica nella doccia parietocolica sinistra (12 x 5 cm).
Sul punto il collegio peritale ha osservato che “ La diagnosi precoce di sepsi addominale é più difficile nei pazienti critici. In questi casi c'è la mancanza dei segni clinici e dei sintomi tipici, da ciò ne consegue un ritardo nella diagnosi e nel trattamento, per questo motivo alcuni Autori le hanno dato il ruolo di “silent offender” nei pazienti critici. I dati bioumorali sono in generale poco specifici, non consentono la
pagina 15 di 27 diagnosi, ma possono contribuire alla formulazione del sospetto clinico di IAI (infezioni intraaddominali). Per questo motivo, nel caso in specie a causa delle molteplici patologie concomitanti e nel sospetto di una IAI era necessario eseguire tempestivamente accertamenti radiologici per escludere la presenza della e confermare invece la SSI superficiale. Nel caso della signora di la SSI era stata Persona_1 diagnosticata precocemente, monitorizzata in modo scrupoloso e tra on terapia mirata;
nonostante ciò, dopo l'espianto si era però evidenziato un rialzo degli indici di flogosi (clinici e laboratoristici). In un ragionamento ex ante l'ipotesi più probabile era quella di una SSI risultava resistente al trattamento antibiotico, ma era necessario escludere la presenza di una IAI che poteva essere conseguente ad unaperforazione colica avvenuta durante l'espianto renale. Le perforazioni coliche intraoperatorie si possono verificare nella fase dissettiva di isolamento del graft da espiantare oppure possono essere dovute al pinzamento del viscere da parte dei divaricatori autostatici e sono possibili durante i tempi propri di ogni intervento nella preparazione degli spazi utili per accedere alle strutture che si vogliono aggredire. Possono essere distinte diverse cause responsabili della perforazione colica: le lesioni da viscerolisi;
le lesioni di tipo meccanico diretto da strumentario chirurgico;
le lesioni da danno per diffusione termica dovuto all'elettrocoagulatore. I danni da elettrocoagulazione possono verificarsi indipendentemente dalla bontà tecnica dell'operatore e non essere immediatamente visibili in quanto si può formare un'escara che può cadere a distanza di alcuni giorni nel post-operatorio (in media tra la 7° e la 12° giornata post- operatoria), infatti non sempre le perforazioni coliche possono immediatamente riscontrabili. Nell'analisi relativa alla possibile origine della perforazione non si possono non segnalare, e ciò ai fini di una completa disamina del caso, anche cause differenti da una perforazione iatrogena intraoperatoria. Nei pazienti sottoposti a trapianto renale la perforazione colica non iatrogena è un evento relativamente raro1. Le cause più comuni sono rappresentate da - la diverticolite acuta del colon2, altre cause molto più rare sono le perforazioni stercoracee e quelle spontanee. La comparsa di una diverticolite del colon è un evento ben descritto nei pazienti sottoposti a trapianto renale (“1–3.5% of transplanted and immunosuppressed patients develop acute sigmoid diverticular disease”)3, tale patologia può poi complicarsi più frequentemente a causa dello stato di immunodepressione. Anche in questi pazienti la perforazione di un diverticolo è un evento raro (1.25%.
“Although the incidence of colonic diverticular perforation in kidney transplanted patients is similar to that observed in the general population” 4), ma si associa ad un elevata mortalità e morbilità (“perforation in immunosuppressed patients is associated with a higher morbidity/mortality rate”5). Nel caso in specie durante i vari tipidi valutazioni eseguite a livello del colon (radiologica, intraoperatoria e autoptica) non erano tuttavia presenti segni di perforazioni attribuibili sia direttamente che indirettamente alla patologia colica diverticolare, potendosi pertanto escludere tale ipotesi. - Un altro tipo di perforazione descritta nei pazienti trapiantati è quella stercoracea6, che è una perforazione viscerale conseguente ad un fecaloma in presenza di un'ulcera da pressione associata ad una reazione infiammatoria circostante (ulcera stercoracea) 7. Questa ben precisa definizione è stata proposta dal gruppo del Prof. (Heidelberg, Persona_5
Germania) per differenziare questa patologia da altre cause di perforazione8. Anche questa ipotesi tuttavia non è sostenuta da dati documentali non essendo stata mai descritta o rilevata strumentalmente la presenza di un fecaloma” ( cfr CTU in ATP).
Ciò che invece non risulta essere stato valutato è l'ultima delle cause che la migliore scienza medica ipotizza in casi consimili ovvero la perforazione colica spontanea: si tratta di perforazione viscerale si presenta come una piccola fessurazione viscerale di un colon normale in assenza di alterazioni parietali.
pagina 16 di 27 Il collegio peritale ha ben spiegato con giudizio immune di vizi logici od omissioni anche scientifiche che “ Nei casi di perforazione spontanea non c'è necrosi da pressione e flogosi parietale.Tale evenienza è stata ben descritta nei pazienti sottoposti a trapianto renale10. Tale ipotesi, nel caso di specie, non può essere totalmente esclusa. Indipendentemente dalla causa, le perforazioni si manifestano con un addome acuto e comunque l'iter diagnostico è condizionato dalle modalità con cui il danno si rende evidente. I segni e la sintomatologia possono essere immediati, precoci o differiti relativamente alla tipologia e sede della perforazione. Per cui è possibile avere pazienti con un quadro di addome acuto e pazienti con assoluta assenza di sintomatologia. Nel caso specifico, eseguendo un ragionamento ex ante, i sanitari avrebbero dovuto sospettare una perforazione colica che si era manifestata tardivamente, come nel caso di caduta di un'escara da lesione termica;
sebbene l'intervento di espianto sia avvenuto nello spazio extraperitoneale, il sottile velo del peritoneo parietale poteva essere stato accidentalmente lesionato durante le manovre di viscerolisi con conseguente.. ogni caso una volta effettuata la diagnosi di infezione intraddominale in un paziente immunosoppresso era necessario provvedere ad un suo tempestivo trattamento in quanto ritardare l'intervento chirurgico avrebbe determinato un aumento della morbilità post-operatoria e della mortalità; inoltre, la precocità del reintervento avrebbe potuto anche condizionare la tipologia dello stesso intervento chirurgico in relazione alla presenza o meno di contaminazione peritoneale. Di fronte ad una minima perforazione senza sepsi peritoneale ci si può limitare ad un atteggiamento conservativo..” ( cfr CTU già citata).
I consulenti, quindi affermano che “Il principio fondamentale rimane dunque quello di un timing diagnostico il più precoce possibile per attuare un trattamento adeguato e mirato alle condizioni del paziente nell'intento di prevenire, arginare e curare le reazioni peritoneali al fine di condizionare favorevolmente la prognosi, prevenendo e trattando il prima possibile le peritoniti che altrimenti potrebbero avere esito fatale. In questa fase alcuni score prognostici quali il SS ed il P SS , che utilizzano gli indicatori più comuni, possono dare importanti risultati circa la probabilità di sopravvivenza in casi consimili. Per questo motivo abbiamo utilizzato entrambi gli score per calcolare la mortalità attesa dopo un intervento d'urgenza:
• 49.3% nel P-SS • 76.9% nel SS Infatti, pare evidente dagli indici sopra riportati come un tempestivo trattamento chirurgico della peritonite avrebbe restituito uno score con una prognosi più favorevole, mentre la situazione venutasi a determinare a causa del ritardo chirurgico è stata poi gravata da una prognosi più sfavorevole”.
Il collegio evidenzia ancora che pur persistendo la secrezione purulenta dalla ferita, la valutazione del rischio/beneficio di un intervento di bonifica della raccolta purulenta non faceva intravedere alcun vantaggio nell'eseguire un nuovo e complesso intervento chirurgico gravato da un'elevata mortalità in una paziente in condizioni generali molto compromesse.
Per questi motivi
, ed in ragione di una terapia antibiotica ben mirata, si optava di necessità per un trattamento medico conservativo in quanto la paziente era emodinamicamente stabile e le raccolte purulente erano ben drenate attraverso la ferita chirurgica.
Osservano pero, i CCTTUU, che “in data 11.7.15 la qualità del materiale che fuoriusciva dalla ferita cambiava improvvisamente e da siero/purulento diveniva “simil enterico”, per questo motivo veniva effettuata un'ecografia addominale urgente che evidenziava un aumento delle raccolte addominali..Si aggiungeva il metronidazolo in terapia e si cercava di effettuare un intervento chirurgico di Damage Control Surgery con l'obiettivo di bonificare il cavo addominale e trattare rapidamente la perforazione viscerale.. . Si pagina 17 di 27 eseguiva un accesso laparotomico mediano che evidenziava il sigma adeso alla fossa iliaca sinistra, come da esito di una peritonite coperta conseguente a diverticolite acuta. Le condizioni generali della paziente erano notevolmente compromesse ed era presente una importante sindrome aderenziale infiammatoria tra il sigma e la fossa iliaca sinistra, per questo motivo veniva confezionata una colostomia su bacchetta a livello del colon ascendente al fine di deviare il transito e non eseguire un intervento demolitivo che la paziente non era in grado di affrontare.” ( cfr CTU in atti)
Nonostante anche i consulenti del Tribunale abbiano accertato che la stomia fosse ben funzionante, la clinica evideniziava la fuoriuscita di materiale fecaloide dalla ferita chirurgica.
I successivi esami diagnostici strumentali evidenziavano una ischemia della parete rettale ed una necrosi di parte della sua mucosa nonchè di ben visualizzare la presenza di una fistola colo-cutanea che si era creata tra il sigma e la deiscenza della ferita chirurgica ( cfr tac 22.7.2015 allegata all'interno della CTU).
In data 26/7/15, nonostante la terapia medica conservativa ed il buon funzionamento della colostomia e della fistola colocutanea la paziente decedeva per sepsi.
Con valutazione ampia, aderente al dato clinico ed alle possibili cause che ebbero a determinare il decesso della questa giudicante onoraria sposa le conclusioni cui Per_1 sono giunti i consulenti allo el valutare la sussistenza di un nesso causale tra il decesso della Sig.ra e la condotta medica dei Sanitari dell'Ospedale di Persona_1
Siena, così come so , con criterio del “più probabile che non”, che non siano ravvisabili elementi di censura nell'esecuzione degli interventi chirurgici effettuati nel corso del lungo ricovero che, così come descritti, risultano essere stati adeguatamente condotti e privi di complicanze intra o perioperatorie.
Ciò nonostante, nel caso di specie, pur non rilevandosi responsabilità nell'esecuzione degli atti operatori “ il Collegio ritiene di doversi ravvisare criticità nel trattamento della perforazione colica avvenuto dopo l'intervento di espianto del graft. E' infatti documentalmente provato un netto ritardo di trattamento della infezione intraddominale verificatosi dopo l'espianto del graft. Sebbene infatti la paziente si stata costantemente mantenuta sotto copertura antibiotica e siano state effettuate correttamente indagini seriate di tipo strumentale e laboratoristico è rilevabile un notevole ritardo nella decisione di intervenire chirurgicamente per effettuare la bonifica del focolaio infettivo. Le indagini strumentali effettuate documentano infatti che il “drenaggio spontaneo” delle raccolte ascessuali (attraverso la fistola cutanea) non risultava in grado di bonificare il sito infettivo. Va segnalata inoltre la difficoltà di valutare la correttezza dell'intervento chirurgico effettuato in data 12/07 in quanto non descritta l'ispezione delle cavità e l'eventuale avvenuto drenaggio della cavità ascessuale in fossa iliaca. Poste dunque le rilevate censure ma anche tenuto conto della gravità delle patologie in comorbidità, il Collegio ritiene che nel caso di specie il ritardo con cui fu presa la decisione di intervenire per trattare chirurgicamente il focolaio infettivo addominale ha condizionato in maniera rilevante le possibilità di sopravvivenza della paziente. Sotto il profilo valutativo il caso risulta estremamente complesso;
si ritiene potersi indicare, tenuto conto della gravi patologie concomitanti, una perdita di chances di sopravvivenza, nell'ordine del 50%, segnalandosi che fino almeno alla prima metà del mese di giugno la paziente risultava lucida tanto da sottoscrivere i consensi informati e conseguentemente anche da comprendere il progressivo aggravamento delle proprie condizioni di salute. In merito infine alla pagina 18 di 27 valutazione del “danno biologico” lo stesso risulta impossibile da determinare sotto il profilo medico-legale atteso che inizialmente ed almeno fino al momento della diagnosi di rigetto che richiese l'intervento di rimozione del graft (13/06/2015) il quadro patologico risultava compromesso dalla patologia di base, dell'intervento di trapianto da cadavere e dalla successiva sepsi postoperatoria (non derivante da responsabilità sanitaria) ed adeguatamente trattata con poliantibioticoterapia. Dalla data del successivo intervento di rimozione del graft (13/06/2015) al momento della morte (26/07/2015) il quadro clinico della paziente ebbe a modificarsi in senso ulteriormente peggiorativo anche a causa della presenza del focolaio ascessuale endoaddominale sostenuto da duplice minuta perforazione intestinale. In tale periodo il danno biologico è da considerare approssimarsi al 100% di cui però il 50% sostenuto dalla preesistente patologia. In definitiva si ritiene che il danno biologico da considerare conseguente alle rilevate censure è da farsi pari al 50% (da doversi monetizzare nella forbice compresa tra il 50% - danno di base non derivante da responsabilità sanitaria - al 100%)..” ( cfr CTU in atti).
Orbene quanto al nesso causale, i CC.TT.UU. hanno chiaramente escluso la sussistenza di un nesso tra la ritardata scelta di trattare chirurgicamente il focolaio infettivo derivante dalla perforazione colica e il decesso della paziente, che si sarebbe comunque verificato.
In particolare, occorre ribadirlo, essi si esprimono in termini di sensibile ed apprezzabile condizionamento delle possibilità di sopravvivenza che a seguito della integrazione peritale disposta nel corso di questo giudizio stimano nel 50% a 5-6 anni “Valutato il caso alla luce dei dati disponibili e tenuto conto di quanto reperibile nella letteratura di merito, premessa e ribadita l'assenza di linee guida o buone pratiche cliniche attinenti il caso di specie, si può stimare, con tutti i limiti derivanti dalla difficoltà di una simile valutazione, che un intervento chirurgico tempestivo per il trattamento della sepsi addominale, avrebbe concesso una probabilità del 50% di sopravvivere ulteriori 5-6 anni dal fallimento del trapianto renale.” ( cfr CTU integrativa depositata in data 24.3.24).
Ebbene, dalla documentazione sanitaria presente in atti e dalla relazione medico-legale svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., nonché dalla integrazione disposta in questo giudizio, che come anzidetto possono essere poste a sostegno della presente sentenza, in quanto scevre da vizi logico-argomentativi e supportate da adeguati riferimenti scientifici, deve ritenersi che, in applicazione del criterio probabilistico sopra richiamato, il decesso della non sia imputabile all'operato dei sanitari dell' azienda ospedaliera Per_1 resistente, neppure in termini di perdita anticipata della vita, neppure in relazione all'ultimo intervento effettuato in data 12.7.15, mentre può ritenersi provata, alla stregua del medesimo criterio probabilistico, una perdita di chance di sopravvivenza, oggetto della domanda svolta, quantificata dai consulenti tecnici nella misura del 50% a 5 anni.
Infatti, alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati, alla condotta dei sanitari non è ascrivibile la perdita anticipata della vita del paziente determinata nell'an e nel quantum, bensì soltanto la perdita della possibilità di vivere più a lungo, non determinata né nell'an né nel quantum, configurandosi l'evento di danno in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale e connotato da incertezza e, dunque, quale perdita di chance (“sacrificio della possibilità di un risultato migliore”, v. Cass. 28993/2019 cit.).
Peraltro, le conclusioni cui sono giunti i consulenti tecnici in relazione alla riconducibilità eziologica del ritardo alla perdita di chance di sopravvivenza sono state oggetto di pagina 19 di 27 osservazioni da parte del c.t.p. dell'odierna convenuta nel contraddittorio tecnico svoltosi nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e le deduzioni generiche contenute nella comparsa di costituzione nell'ambito del presente giudizio di merito (v. comparsa di costituzione: “Per quanto sopra, si ritiene che la sig.ra sia andata incontro ad una serie di Per_1 complicanze originate da uno stato setti frequente nei pazienti fragili trapiantati immunosoppressi, la cui causa è molto probabilmente una perforazione spontanea di diverticolo del sigma.”), non sono idonee, in mancanza di puntuali allegazioni, a superare il puntuale ed esaustivo quadro fornito dagli ausiliari tramite il quale può ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra il ritardo dell'intervento di bonifica del focolaio infettivo e la perdita di chance di sopravvivenza, che in ragione della non trascurabile percentuale prospettata, può ritenersi altresì seria, concreta ed apprezzabile.
Si può quindi concludere che i c.t.u. (nella relazione definitiva anche integrata) hanno ritenuto sussistere un nesso di causa fra il decesso e la gestione dell'infezione, poi esitata in sepsi, ma la cui origine non è stata ricondotta a malpractice della convenuta.
Accertata la responsabilità della struttura sanitaria nei termini anzidetti, deve essere valutato il profilo dei danni risarcibili.
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito dai ricorrenti iure proprio e iure hereditario può essere soltanto parzialmente accolta per le ragioni di seguito esposte.
Passando, dunque, alle conseguenze risarcibili, deve distinguersi tra quei danni fatti valere dai ricorrenti iure hereditatis e quelli fatti valere iure proprio.
Per i primi, risulta anzitutto provato il rapporto di parentela (v. all.01.01 parti ricorrenti) e anche l'accettazione dell'eredità della de cuius con conseguente sussistenza della legittimazione attiva di e (cfr. Cass. n. 22223/2014).
Tutti i ricorrenti, quindi, prossimi congiunti (come risultante dalla documentazione suindicata), sono legittimati ad agire iure proprio non solo per l'intero ma anche pro quota.
Quanto all' eccepita inammissibilità/irricevibilità del ricorso, per avere i ricorrenti agito pro quota pur trattandosi di un credito della defunta, si richiama il principio di diritto sancito da Cass. Civ. SS.UU. con sentenza n. 24657/2007 secondo cui: “i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria;
ciascuno dei partecipanti ad essa può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi. La partecipazione al giudizio di costoro può essere richiesta dal convenuto debitore in relazione ad un concreto interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito” (in senso conforme Cass. Civ. 11128/1992; Cass. Civ. 640/2000).
Conseguentemente la relativa eccezione di inammissibilità /irricevibilità deve essere reietta.
Deve posi disattendersi l'eccezione di intervenuta prescrizione genericamente articolata dalla convenuta con riferimento al risarcimento dei danni richiesti dai ricorrenti tanto iure ereditatis quanto iure proprio. pagina 20 di 27 Detta eccezione, per quanto sin qui detto in relazione alla natura della responsabilità contrattuale gravante sulla convenuta, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale, in relazione alla domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni patiti dalla e da questi trasmessi in via ereditaria agli odierni ricorrenti, deve essere Per_1 rigettata.
Stessa sorte anche per i danni patrimoniali ( in questa sede limitati alle spese complessivamente sostenute per il giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c) il cui dies a quo, avuto riguardo alla natura extracontrattuale dei danni, deve essere fatto decorrere dalla data di introduzione del giudizio di ATP da allocarsi al 1.9.22.
Passando alla verifica dei danni-conseguenza, si rileva come la domanda risarcitoria abbia ad oggetto pregiudizi di natura patrimoniale e non patrimoniale, dedotti dagli attori tanto iure proprio quanto iure hereditatis.
Ciò posto, in relazione ai danni risarcibili nel caso in esame, come dinanzi anticipato, la Suprema Corte ha affermato che:
a) nel caso di perdita anticipata della vita, che sarebbe stata comunque perduta per effetto della malattia, sarà risarcibile il danno biologico differenziale, nelle sue componenti morale e relazionale, sulla base del criterio causale del “più probabile che non” e sarà riconosciuto con riferimento al solo tempo di vita effettivamente vissuto in tutti i suoi aspetti morali e dinamico-relazionali, intesi tanto sotto il profilo della consapevolezza che una tempestiva diagnosi e una corretta terapia avrebbero consentito un prolungamento (temporalmente determinabile) della vita che va a spegnersi, quanto sotto quello della invalidità permanente
“differenziale”, mentre non sarà riconoscibile rispetto al tempo di vita non vissuto, riconoscibile soltanto iure proprio ai congiunti, stante la non risarcibilità del danno tanatologico;
b) il danno da perdita di chance di sopravvivenza potrà essere risarcito equitativamente laddove vi sia incertezza sull'efficienza causale quoad mortem, ma nello stesso tempo vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia causato la possibilità di vivere più a lungo, possibilità che tuttavia non è concretamente accertabile né nel quantum né nell'an, a differenza delle ipotesi di perdita anticipata della vita (sub a);
c) il danno da perdita anticipata della vita e il danno da perdita di chance di sopravvivenza, di regola, non sono né sovrapponibili né congiuntamente risarcibili, potendo costituire oggetto di separata ed autonoma valutazione soltanto in via eccezionale, qualora l'accertamento si sia concluso nel senso dell'esistenza di un danno tanto da perdita anticipata della vita, quanto dalla possibilità di vivere ancora più a lungo e sempre che entrambi i danni siano riconducibili eziologicamente alla condotta colpevole dell'agente (v. in motivazione, Cass. 26851/2023).
Nel caso di specie, a fronte delle risultanze della consulenza tecnica espletata, da cui deve trarsi la non riconducibilità eziologica, secondo il criterio del più probabile che non, dell'intempestivo trattamento chirurgico del focolaio infettivo sino all'exitus, dovrà essere risarcito il danno da perdita di chances di sopravvivenza iure hereditario.
pagina 21 di 27 Tanto premesso, si ritiene che il pregiudizio subito dalla Sig.ra vada ricondotto Per_1 entro tale ultima categoria di danno posto che, come chiarito dagli ausiliari del magistrato, la stessa ha perduto chances di sopravvivenza a cinque anni pari al 50% .
E' appena il caso di evidenziare che la stima percentuale compiuta dal collegio peritale esprime semplicemente il risultato di una prognosi di sopravvivenza della paziente, in assenza di comorbidità, relativamente alla tempestività di esecuzione dell'intervento di bonifica della sepsi addominale, debitamente valutato il fallimento del trapianto renale ed alla necessità di riprendere la terapia dialitica.
Quanto ai criteri liquidatori questa giudicante onoraria da atto che nell'attuale panorama giurisprudenziale di Legittimità e di merito si assista ad un progressivo abbandono della necessità di ricorrere a parametri tabellari per spostare l'attenzione su una liquidazione ispirata al parametro equitativo( cfr ex multis. Cass. 2861/2025; in senso conforme si veda fra le altre Corte di Appello di Firenze sent. 326/20, Tribunale di Pisa sent. 729/25, Tribunale di Siena Sent.495/2025, Tribunale di Prato Sent. 64/2025).
L'accertamento della condotta colposa della convenuta e del nesso causale tra tale condotta e l'evento costituito dalla citata perdita di chance comporta che il risarcimento di tale danno non possa essere liquidato in modo proporzionale al risultato perduto, dovendo essere commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo, e, ovviamente in termini più ridotti dal danno da perdita del risultato (Cass. civ., sez. 3. 20 novembre 2018 n.29289, Cass.civ. 9 marzo 2018 n. 5641).
Come rilevato nella citata pronuncia n. 26851/2023, il risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza va effettuato con criterio equitativo, senza poterlo parametrare, sia pur con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo.
I criteri guida di tale liquidazione equitativa muovono, in primis, dalla considerazione dei citati parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza della possibilità perduta.
In particolare, si deve tenere conto del grado maggiore o minore di vicinanza al conseguimento del risultato sperato in relazione alla concreta situazione del danneggiato ed al grado di sufficienza o meno del comportamento omesso da parte del responsabile a determinare il risultato sperato. Oltre a tali principi di carattere generale, occorre considerare quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella recente ordinanza del 5 febbraio 2025 n. 2861, nella parte in cui ha confermato la statuizione del giudice di merito che aveva liquidato tale tipologia di danno.
In particolare la Corte, dopo avere ribadito che si tratta di liquidazione equitativa, da effettuarsi tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza, senza possibilità di parametrare il danno ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo, ha ritenuto corretta la liquidazione operata dal giudice d'appello, il quale aveva considerato, come riferimento finale, il moltiplicatore rappresentato dal numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente sperata.
pagina 22 di 27 Nel caso affrontato da tale pronuncia, in cui si era accertata una perdita di chance di sopravvivere per un lasso di tempo non superiore a cinque anni, il giudice di merito aveva proceduto alla liquidazione prendendo come base di calcolo la somma che sarebbe spettata alla vittima per una invalidità del 100%, suddividendola per il numero di anni del paziente, per poi moltiplicarla per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente sperata;
al risultato di questo calcolo è stata poi applicata l'aliquota percentuale corrispondente alla chance perduta.
La Corte ha ritenuto tale criterio conforme ai principi espressi oltre che congruamente motivato, avendo il giudice di appello dato risalto ai vari parametri di liquidazione adottati ed al peso attribuito a ciascuno ed al loro combinato operare. (in tal senso si veda Tribunale di Prato sent. 64/25).
Orbene, si ritiene che nel caso in esame si possa fare applicazione, in via indicativa, dei citati parametri ai fini della liquidazione del danno da perdita di chances di sopravvivenza, con la applicazione di ulteriori correttivi che tengono conto della specificità della vicenda concreta.
Come condivisibilmente osservato anche dalla citata pronunzia del Tribunale di Prato nella sentenza 64/25 (perfettamente aderente alla parte motiva resa da Cass. 2861/2025) “ il danno va liquidato: a) determinando la somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente pari al 100%; b) dividendo tale somma per il numero di anni della vittima;
c) moltiplicando il risultato per il numero degli anni cui viene di norma proiettata la possibilità di sopravvivenza;
d) calcolando sull'importo cosi' ottenuto la percentuale di possibilità di guarigione perduta. “ ( cfr sentenza Tribunale di Prato citata).
Nel caso di specie il valore risarcitorio dell'invalidità totale che sarebbe spettata alla Sig.ra
[...]
(62 anni all'epoca dei fatti) è, secondo l'ultimo aggiornamento delle Tabelle per Per_1 liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano nell'ultima versione aggiornata al 2024, pari ad euro € 998.590,00 dividendo detto importo per il numero degli anni della vittima ovvero 62, si ottiene l'importo di € 16.106,30 il quale, moltiplicato per il numero di 5 anni (proiezione della possibilità di sopravvivenza per come declinata dai CCTTUU che tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto ed in particolare di paziente dialitica con rigetto di graft porta in via prudenziale ad assestarsi sulla minor durata di anni 5 anziché 6), dà l'importo di euro € 80.531,50.
Su detta somma va calcolata la percentuale del 50% di possibilità di sopravvivenza perduta pari ad € 40.265,75.
Ne discende che l'importo da liquidarsi iure successionis agli attori, ai sensi dell'art. 1226 c.c., a titolo di ristoro per la diminuzione delle possibilità di sopravvivenza della propria familiare è pari ad € 40.265,75 da suddividersi in quote uguali ex art. 566 c.c., ovvero 13.421,92 ( arrotondato per eccesso) per ciascuno dei tre eredi.
Deve inoltre liquidarsi il danno biologico, non già differenziale per il quale non vi sono evidenze processuali , ma da sola invalidità temporanea per come declinato dai consulenti tecnici posto che sino alla rimozione del graft per rigetto del trapianto renale da donatore deceduto è stato di fatto impossibile accertare medicalmente un danno biologico.
pagina 23 di 27 In ragione di quanto sopra appare certamente condivisibile la qualificazione in termini di danno biologico ma da invalidità temporanea pari al 100% patito dalla per il Per_1 periodo che va dal 13.6.15 sino al 26.7.15 data della morte.
Del resto gli stessi CTU non hanno sul punto allegato evidenze scientifiche che depongano per una stabilizzazione degli stessi.
In ragione di quanto sopra applicate le tabelle di Milano aggiornate alla data della presente pronunzia ovvero quelle dell'anno 2024 occorre prendere in considerazione e far riferimento al danno non patrimoniale per invalidità temporanea assoluta pari € 115 x 43gg
€ 4.945,00; sulla predetta somma va detratto il 50% perché afferente alla preesistente patologia così come indicato dai CCTTUU nella prima consulenza.
Conclusivamente si liquida a titolo di danno biologico da invalidità temporanea assoluta la somma di € 2.472,50; somma tale ultima da dividersi in parti uguali e pro quota fra tutti e tre gli eredi pari ad € 824,17 ciascuno ( arrotondato per difetto).
Trattandosi di debito di valore deve innanzi tutto operarsi la rivalutazione delle somme come sopra liquidate dal 04.06.2024 (data di pubblicazione delle Tabelle di Milano vigenti) alla data odierna tale somma dovrà poi essere devalutata alla data dell'illecito (da individuarsi a far data dal 25.6.15 corrispondente alla TAC evidenziante i primi sintomi di infezione intraddominale) maggiorata tale somma degli interessi legali e della rivalutazione sino alla data odierna. Sulla somma così risultante matureranno dalla data di domani i soli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
Quanto al danno patrimoniale richiesto iure proprio dagli eredi sulle competenze relative alla fase stragiudiziale ante causam ivi comprese le spese relative alla fase di ATP, questa Giudicante onoraria ritiene di dare seguito alla giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo la quale le spese legali riguardanti la fase antecedente il giudizio sono una componente del danno da liquidare: “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre contenziosa;
l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie”.
Le Sezioni Unite precisano altresì che tali spese, pur non essendo assimilabili alle spese giudiziali, devono essere liquidate secondo le tariffe: “… la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi ...”. (Cass., Sezioni Unite, sentenza 10 luglio 2017, n. 16990).
Vale, inoltre sottolineare come recentissimamente la Cassazione abbia precisato come le spese per la consulenza tecnica preventiva disposta ex art. 696 bis cpc non hanno natura giudiziale;
Spiega la Cassazione come, la ATP preventiva di cui al novellato art. 696 bis c.p.c., per quanto in parte "giurisdizionalizzata", è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo a un' autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta pagina 24 di 27 rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26573 del 22/10/2018).
Conseguentemente, le spese richieste attengono tutte alla fase stragiudiziale, e sono da valutarsi e liquidarsi come danno patrimoniale (cfr Cass. 21975/2019).
Tali spese sono da individuarsi nel compenso dovuto al dr. per l'espletato Persona_6 accertamento medico-legale stragiudiziale di parte - pari ad euro 3.660,00, oltre, euro 2.006,51 per compenso dovuto ai CC.TT.UU. dr. e prof. Per_3 Persona_4 siccome liquidato dal Giudice con provvedimento in data 16.9.2023.
Nel novero delle spese da inquadrarsi nel danno patrimoniale la difesa dei ricorrenti correttamente sussume anche quelle per la difesa nel relativo giudizio di accertamento tecnico preventivo, salvo poi ripetere la richiesta di loro liquidazione unitamente alla condanna delle spese del presente giudizio per come declinato nelle conclusioni rassegnate.
Ragione per cui stante la ritenuta prevalenza delle conclusioni per come reiteratamente rassegnata rispetto alla parte motiva del ricorso, sulle predette spese si riserva all'esito della presente motivazione ogni decisione unitamente a quelle di giudizio
Conseguentemente le spese concretamente inquadrabili a titolo di danno patrimoniale, allegate e documentate agli affoliati da 4 a 6 del ricorso, possono riconoscersi e liquidarsi per le fasi antecedenti alla presente fase di merito nella complessiva somma di € 5.666,51; con ciò riconoscendo il diritto al risarcimento delle stesse in capo agli eredi ricorrenti e nella misura di € 1.888,83 ( arrotondato per difetto) ciascuno.
Tale somma liquidata in difetto della prova della effettiva corresponsione degli importi deve intendersi produttiva di interessi legali dalla data successiva alla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Ogni altra domanda od eccezione da intendersi assorbita nella presente motivazione
Le spese e competenze della procedura devono essere regolate secondo il principio della soccombenza prevalente nel modo che segue e sono poste a carico della convenuta:
- Le spese di ATP vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14, così come modificato dal d.m. 147/22) secondo valori medi tenuto conto dello scaglione di valore della causa quale quello di valore indeterminabile di complessità bassa oltre spese esenti per come come documentate;
- le spese di lite vengono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 (così come modificato dal d.m. 147/2022), secondo i valori medi dello scaglione di riferimento considerato il valore della domanda (indeterminabile di media complessità), con riduzione ai minimi con riferimento alla fase istruttoria/trattazione del presente giudizio, posto che la integrazione peritale è da considerarsi mera appendice della precedente, e alla fase decisionale, che non è stata caratterizzata dal deposito di memorie finali;
- in entrambi i casi senza riconoscere l'aumento per l'assistenza di più parti, trattandosi di posizione in fatto ed in diritto speculari e quindi da trattarsi come unicum, e con distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore di parte pagina 25 di 27 ricorrente avv. Sara Benedetta Zamboni, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU integrativa nel presente giudizio sono poste a carico della parte convenuta ferma la solidarietà interna fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Ritenuta la responsabilità della convenuta Controparte_4
per il ritardo con cui fu
[...] chirurgicamente sul focolaio infettivo addominale e per i danni a questo riconducibili condanna la medesima convenuta al risarcimento in favore dei ricorrenti dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella seguente misura:
- In favore di a titolo di risarcimento danni non patrimoniali iure Parte_1 successionis € 14.246,09 oltre € 1.888,83 a titolo di danni patrimoniali iure proprio oltre accessori ( interessi, devalutazione e rivalutazione) nella misura e con la decorrenza indicata in parte motiva;
- In favore di a titolo di risarcimento danni non patrimoniali Parte_2 iure successionis € 14.246,09 oltre € 1.888,83 a titolo di danni patrimoniali iure proprio oltre accessori ( interessi, devalutazione e rivalutazione) nella misura e con la decorrenza indicata in parte motiva;
- In favore di a titolo di risarcimento danni non patrimoniali iure Parte_3 successionis € 14.246,09 oltre € 1.888,83 a titolo di danni patrimoniali iure proprio oltre accessori ( interessi, devalutazione e rivalutazione) nella misura e con la decorrenza indicata in parte motiva;
Condanna la convenuta alle refusione delle spese e competenze di lite sostenute dai ricorrenti che liquida quanto al procedimento di accertamento tecnico preventivo, in € 3.442,00 a titolo di compensi, oltre spese forfettarie, CPA e IVA (se dovuta) come per legge ed € 295,00per esborsi e, quanto alle spese del presente giudizio in € 7.202,00 a titolo di compensi, oltre spese forfettarie, CPA e IVA (se dovuta) come per legge ed € 545,00 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Sara Benedetta Zamboni, dichiaratosi antistatario;
Pone definitivamente a carico della parte convenuta i compensi dei componenti del Collegio peritale quanto alla integrazione disposta nel presente giudizio per come liquidati in atti.
Siena, 31 ottobre 2025
Il Giudice O.P dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 26 di 27
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, Ultimo comma c.p.c nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2420/2023 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 tino via (C.F. Parte_2
) nata a [...] il [...] e residente in [...]
(C.F. ) nato a [...] il Parte_3 C.F._3
26.9.1985 e residente in [...], nella loro qualità di eredi e prossimi congiunti di (C.F. ) nata a Persona_1 C.F._4
Boscoreale il 1.4.1953 e deceduta a Siena in data 26.7.2015, rappresentati e difesi, dall'Avv. Sara Benedetta Zamboni (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso C.F._5 lo studio dell'avv. Gianluca Occhionero (C.F. ) in Siena via dei C.F._6
Termini n. 6 , che ai fini delle comunicazioni recapiti fax e pec 041/50607060 - 0577/271356 Email_1
Email_2
RICORRENTI contro
in persona del Prof. Controparte_1 ore Generale e Legale Persona_2 C.F._7
Rappresentante pro-tempore, con sede in Siena Strada delle Scotte n. 14 rappresentata e difesa come da deliberazione n. 1205 in data 6 dicembre 2022 e da procura ad litem (all. 1), dall'Avv. Nicoletta Silipo (C.F.: ) e dall'Avv. Filippo Frignani C.F._8
( ) del Foro di C.F._9 Email_3
Email_4
CONVENUTO
pagina 1 di 27 CONCLUSIONI
Parti ricorrenti: - accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. dell'odierna convenuta per l'inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del procedimento n. 1931/22 R.G. di consulenza tecnica preventiva medico-legale ai fini della composizione della lite già pendente avanti il Tribunale di Siena, condannarsi la stessa al risarcimento iure hereditatis pro quota in favore di
[...]
, e del danno non patrimoniale patito da Pt_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
n me specificato in narrativa;
danni tutt somme che risulteranno di giustizia oltre interessi compensativi computati sulla somma complessivamente dovuta previa sua devalutazione alla data dell'evento e rivalutazione di anno in anno ed oltre ad interessi ai sensi dell'art. 1284 IV° comma c.c. dalla data della domanda al saldo. - con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di merito e del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. Tribunale di Siena n. 1931/22 r.g. e per attività stragiudiziale oltre accessori di legge con richiesta di distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso il compenso.
Parte convenuta: - in via preliminare: dichiarare il ricorso oggi promosso inammissibile per carenza dei presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c.; - in via preliminare: dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto azionato dagli odierni ricorrenti;
- in via ulteriormente preliminare: dichiarare il ricorso inammissibile e/o irricevibile per avere agito i ricorrenti pro quota pur trattandosi di un credito della defunta sig.ra
- nel merito: in ogni caso rigettare le conclusioni di cui al ricorso oggi promosso, perché Persona_1 completamente infondato”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del giudizio, ai sensi dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c., è pur tuttavia opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo, consistente in una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito da Persona_1 rispettivamente madre degli attori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 la quale agiscono iure hereditatis, e dei danni patrimoniali patiti iure proprio dagli attori in conseguenza del decesso della congiunta, in quanto dipendente dalla colposa condotta della struttura sanitaria convenuta, sub specie di intempestivo intervento chirurgico del il focolaio infettivo addominale sviluppatosi a seguito di rigetto del trapianto renale che ha condizionato in maniera rilevante le possibilità di sopravvivenza della Per_1
Con ricorso depositato in data 21.11.2023, introdotto a seguito di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., i ricorrenti come sopra indicati hanno esposto che:
- In data 22.4.2015 veniva ricoverata presso il Reparto di Chirurgia Trap. Persona_1
dell' per essere sottoposta a trapianto CP_2 Controparte_1 renale da donatore deceduto;
- Nel post-operatorio si manifestavano, già in data 22.4.20215, anuria e acidosi metabolica con comparsa di deiscenza della ferita chirurgica con secrezioni purulente e isolamento di batteri Gram negativi e isolamento dall'emocultura di E. Coli. - In data 13.6.2015 la paziente veniva sottoposta ad intervento di espianto del rene trapiantato, non funzionante;
pagina 2 di 27 - Il 18.6.2015 si refertava presenza di secrezioni purulente dalla ferita a fronte della presenza di secrezioni con caratteristiche siero-ematiche segnalate nei giorni precedenti;
- Segnalata anche la comparsa di complicanze di tipo neurologico: neuropatia periferica, disorientamento e deterioramento neurologico, sintomi che ( previa esecuzione di TC, EEG e RMN) venivano correlati alla diagnosi di Sindrome da Encefalopatia Posteriore Reversibile (PRES), La paziente veniva, quindi, sottoposta ad intubazione Oro-Tracheale e a successiva tracheostomia;
- Il 23.6.2015 veniva segnalata abbondante fuoriuscita di pus dalla ferita e ad un'indagine ecotomografica dell'addome veniva refertata la presenza di falda fluida tra le anse al di sotto della ferita chirurgica con tramite fistoloso verso il piano cutaneo di circa 2 cm., raccolta in doccia parieto-colica sinistra di spessore massimo di 4 cm. verosimilmente comunicante;
- Tale reperto veniva confermato dall'indagine TC con evidenza di “…raccolta liquida tubuliforme che dalla sutura chirurgica si approfonda nella parete addominale e raggiunge lo spazio vascolare in corrispondenza dei vasi iliaci esterni di sx. La raccolta comunica con esile raccolta iperdensa lungo la fasciae risale in alto in una falda meta emorragica nella doccia parieto colica sx (12x5 cm)…”.
- Le condizioni cliniche della propria madre, nel frattempo, peggioravano progressivamente con presenza di importante leucocitosi, anemizzazione nonostante le trasfusioni praticatele, comparsa di edema generalizzato,
- Dalla ferita chirurgica veniva ripetutamente isolata la presenza di infezione da germi G- (Enterococco Faecium ed RI Coli);
- Ciò nonostante i sanitari omettevano di drenare le raccolte de quibus e, financo, di re- intervenire, allorquando, solo il 11.7.20215 si decideva per la soluzione chirurgica a fronte di un Eco addome che confermava la presenza di due raccolte (di 9x4x5 cm. e di 5x3x4 cm.) comunicanti tra loro e fistolizzate, in presenza di fuoriuscita di feci miste a sangue dalla ferita, segno inequivocabile della presenza di una fistola intestinale;
- In occasione dell'intervento de quo veniva protocollato: “…all'apertura della cavità addominale non si repertano perforazioni viscerali: il sigma si presenta completamente adeso in corrispondenza della fossa iliaca Sx e la sospetta perforazione è da ritenersi coperta. Mobilizzazione del colon dx e confezionamento di colonstomia su bacchetta in fossa iliaca Dx…”;
- Permaneva la fuoriuscita di feci dalla ferita in fossa iliaca, segnalata in data 15, 19 e 20.7.2015;
- La stomia già in V^ giornata risultava deiscente dalla cute e affossata sotto il piano cutaneo e in data 22.7.2015 veniva descritta sotto il piano cutaneo con lato afferente non in asse con la breccia cutanea, con ampio distacco dalla giunzione muco-cutanea, con tasche laterali;
- ll 17.7.2015 iniziavano a comparire rettorragie, a decorso ingravescente e peggiorativo, accompagnate da anemizzazione, nonostante le trasfusioni effettuate;
Una retto- sigmoidoscopia del 22.7.2015 evidenziava quadro di ischemia, con mucosa cianotica estesamente ulcerata, accompagnata da ampie chiazze di aspetto necrotico;
pagina 3 di 27 - Alla TAC del 22.7.2015 veniva refertata: “…ampia perdita di sostanza in corrispondenza della ferita chirurgica in fossa iliaca Sx che si approfonda fino al piano muscolare con piccola raccolta limitrofa e abbondante quota aerea nel sottocute. Il sigma che decorre superficialmente adiacente a questa perdita di sostanza, sembra fistolizzare esternamente…”;
- Nei due giorni successivi, il 25.7 e 26.7.2015, le già critiche condizioni della paziente precipitavano con evidenza di desaturazione, ipotensione, anemizzazione, ripetute secrezioni tracheo-bronchiali ematiche, perdite ematiche dalla stomia e dal retto e instabilità emodinamica, fino all'exitus (decesso), avvenuto alle ore 22:00 del 26.7.2015;
- Al riscontro autoptico del 27.7.2015 veniva descritta la presenza di un sigma adeso in corrispondenza della ferita in fossa iliaca sinistra con due piccole soluzioni di continuo, ampia breccia della parete di circa 7 cm. in fossa iliaca sinistra, materiale ematico nel retto, falda liquida peritoneale, gastrite emorragica.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno dedotto la responsabilità della struttura sanitaria convenuta, qualificata in termini di responsabilità contrattuale, deducendo che in assenza della imprudente condotta dei sanitari, qualificabile in termini ritardata scelta, avvenuta solo il 12.7.2015, di trattare chirurgicamente la infezione intraddominale verificatosi dopo l'espianto del graft, ebbe a condizionare in maniera significativa le possibilità di sopravvivenza della che decedeva in data 26.7.15. Per_1
In ordine ai danni subiti, i ricorrenti hanno dedotto di aver subito sia un danno non patrimoniale, iure hereditario, quale danno patito dalla madre e trasmesso ai ricorrenti suoi eredi, comprensivo della lesione alla sua integrità psicofisica e della perdita di chances di sopravvivenza ( di cui si dirà infra) , sia un danno patrimoniale, questo iure proprio, conseguente agli esborsi effettuati quanto al procedimento di accertamento tecnico preventivi.
Hanno, pertanto, concluso chiedendo che venisse “ -accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. dell'odierna convenuta per l'inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del procedimento n. 1931/22 R.G. di consulenza tecnica preventiva medico-legale ai fini della composizione della lite già pendente avanti il Tribunale di Siena, condannarsi la stessa al risarcimento iure hereditatis pro quota in favore di e del danno non patrimoniale Parte_1 Parte_2 Parte_3 patito da da ome specificato in narrativa;
Persona_1 danni tutti da liquidarsi nelle somme che risulteranno di giustizia oltre interessi compensativi computati sulla somma complessivamente dovuta previa sua devalutazione alla data dell'evento e rivalutazione di anno in anno ed oltre ad interessi ai sensi dell'art. 1284 IV° comma c.c. dalla data della domanda al saldo. - con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di merito e delprocedimento ex art. 696 bis c.p.c. Tribunale di Siena n. 1931/22 r.g. e per attività stragiudiziale oltre accessori di legge con richiesta di distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso il compenso. In via istruttoria - Disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. Tribunale di Siena n. 1931/22 r.g. e della relativa CTU medico-legale.
La resistente già parte nel procedimento Controparte_1 instaurato ai s in giudizio deducendo, in via pagina 4 di 27 preliminare tanto la prescrizione delle pretese creditorie quanto la inammissibilità/irricevibilità del ricorso poiché gli odierni ricorrenti , eredi della defunta sig.ra agiscono a fini risracitori iure ereditario pro quota, anziché Persona_1 dell'intero; comunque nel merito, chiedendo il rigetto delle conclusioni di cui al ricorso, in quanto completamente infondato.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni “"Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena in accoglimento delle motivazioni di cui sopra, in via preliminare: dichiarare il ricorso oggi promosso inammissibile per carenza dei presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c. e Voglia disporre la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario;
in via ulteriormente preliminare: dichiarare il ricorso oggi promosso inammissibile e/o irricevibile poiché i ricorrenti agiscono pro quota pur trattandosi di un credito della defunta sig.ra
nel merito: in ogni caso rigettare le conclusioni di cui al ricorso oggi promosso, perché Persona_1 completamente infondato”. Con ogni riserva, anche istruttoria e chiedendo che l'Ill.mo sig. Giudice voglia disporre l'acquisizione del fascicolo r.g. 1931/2022 Tribunale di Siena. “.
Disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento RG 1931/22 di cui all'art. 696 bis c.p.c., e proceduto ad integrazione peritale nei termini di ulteriore accertamento da compiersi con valutazione anche “controfattuale”, supportata da adeguate motivazioni basate sulle linee guida e/o buone prassi accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale e/o su autorevole letteratura scientifica in materia- circa il tempo della possibile sopravvivenza nel caso in cui l'intervento chirurgico del focolaio infettivo addominale fosse stato tempestivo il fascicolo è stato assegnato alla scrivente con variazione tabellare 18/14 e trattenuto in decisione ex art. 281-sexies, u.c. c.p.c. all'udienza del 17.10.25, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
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Preliminarmente, deve osservarsi che è stata prodotta in giudizio la relazione di consulenza tecnica preventiva, resa nel procedimento R.G. n. 1931/2022 svoltosi tra le medesime parti ante causam ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., redatta dai consulenti tecnici d'ufficio, nominati nelle persone del dott. dr. e prof. , con riferimento alla quale le Per_3 Persona_4 parti hanno potuto compiutamente articolare e fondare le proprie difese nell'ambito del presente giudizio.
In ragione dell'espletato procedimento preventivo, dell'acquisizione agli atti dell'elaborato peritale ivi redatto, dell'integrazione disposta ed espletata e della mancata formulazione di ulteriori istanze istruttorie, il presente giudizio può dirsi, pertanto, compiutamente istruito, anche in considerazione di quanto si dirà infra con riferimento alle osservazioni articolate in ordine alle risultanze della relazione tecnica espletata.
Nel merito, occorre premettere che, nel caso di specie, dal punto di vista astratto, vengono in rilievo diversi titoli di responsabilità della convenuta, a seconda che si tratti dei danni maturati direttamente in capo alla de cuius e fatti valere iure hereditatis dai Per_1 ricorrenti, ovvero dei danni subiti e azionati iure proprio da parte di questi ultimi, nella loro qualità di stretti congiunti della prima.
Invero, solo con riguardo ai primi può trovare applicazione il regime della responsabilità
pagina 5 di 27 contrattuale di cui agli artt. 1218 e ss. c.c., trattandosi di pregiudizi subiti direttamente dalla vittima primaria dell'illecito, nei cui confronti la convenuta aveva assunto un'obbligazione di natura contrattuale.
Ancora preliminarmente, deve confermarsi la compatibilità del rito prescelto dai ricorrenti con il procedimento in esame, atteso che, da un lato, ai sensi dell'art. 8 co. 3 l. 24/2017 è prevista l'introduzione del giudizio di merito nelle forme del rito semplificato di cognizione ex artt. 281- decies e ss. c.p.c. e, dall'altro, che ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., se è vero che l'introduzione del giudizio con le forme del procedimento semplificato è prevista quando “i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa” (comma 1), tuttavia, ai sensi dell'art. 281-decies, co. 2 c.p.c., è altresì previsto che, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere sempre introdotto in tali forme (come specificato dal d.lgs. 164/2024, che ha modificato la richiamata disposizione normativa, “anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma”).
Tanto premesso, prima di passare all'esame nel merito delle domande articolate fattispecie oggetto di giudizio, quanto ai danni fatti valere dai ricorrenti iure hereditario e iure proprio, giova premettere brevi cenni sulla responsabilità medica in generale, con particolare riferimento alla qualificazione giuridica e al conseguente riparto dell'onere probatorio.
In generale, si rammenta che, con riguardo alla posizione del sanitario intervenuto, sin dal 1999 la Corte di Cassazione (sent. n. 589/1999) ha ritenuto che “l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale” ha natura contrattuale”.
Deve, anzitutto, escludersi che nella specie possano essere applicate le norme sostanziali della legge 8 marzo 2017 n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, entrata in vigore in data 1.4.2017 (cd. legge Gelli – Bianco), la quale, come noto, ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie che degli esercenti la professione sanitaria, venendo in rilievo fatti accaduti in epoca antecedente alla sua entrata in vigore (v. in termini Cass. 28994/2019, nel senso che le norme poste dall'art. 7, co. 3, l. n. 24 del 2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore;
conf. Cass. 28811/2019).
Ne consegue che, ai fatti verificatisi prima dell'1.4.2017, come nel caso in esame, si applicano i principi desumibili dal precedente quadro normativo (nella specie, codice civile e d.l. 158/2012, convertito con modificazioni dalla l. 189/2012 e successive modifiche), come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ebbene, come noto, la giurisprudenza di legittimità ha gradualmente collocato le fattispecie di responsabilità sanitaria nell'alveo della responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., con le relative conseguenze in punto di onere probatorio.
Con particolare riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, il rapporto tra pagina 6 di 27 paziente ed ente ospedaliero trova la propria fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive, che si conclude al momento dell'accettazione del paziente nella struttura (cd. contratto di spedalità), in relazione al quale, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorge a carico della struttura sanitaria l'obbligo di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario (messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di complicazioni o emergenze), sia prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e lato sensu alberghiere (v. tra le altre Cass., Sez. Un., 9556/2002; Cass. 13066/2004; Cass. 8826/2007).
Sicché la responsabilità dell'ente nei confronti del paziente ha assunto natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., in relazione ad inadempimenti propri della struttura sanitaria, ma anche, in virtù dell'art. 1228 c.c., in relazione a inadempimenti imputabili ai medici che in essa operano, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (v. Cass. 18610/2015).
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è stata a più riprese affermata dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, che ha affermato altresì che quanto al regime della responsabilità civile vi è una totale equiparazione tra casa di cura privata e ospedale pubblico, avendo questi ultimi obblighi sostanzialmente equivalenti a livello normativo verso il fruitore dei servizi e trattandosi di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale della Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria (v. in motivazione Cass., Sez. Un., 577/2008, che il richiama il precedente Cass. 4058/2005).
La ricostruzione giuridica sopra esposta, peraltro, non è venuta meno neppure in seguito all'entrata in vigore del d.l. 158/2012, conv. mod. l. n. 189/2012 (cd. legge Balduzzi) che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico, aveva previsto che
“l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.
Ad abundantiam, si evidenzia altresì che l'art. 7 della l. 24/2017 ha ribadito che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., mentre afferma (con disposizione, lo si ribadisce, non applicabile ratione temporis al caso di specie) che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c., a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente.
In definitiva, venendo in rilievo un complesso intervento di trapianto renale e successivo rigetto connotato da complicanze infettive avvenuto tra l'aprile 2015 ed i luglio dello stesso anno , pur non trovando applicazione la cd. legge Gelli-Bianco, deve in ogni caso affermarsi, alla luce dei principi sopra esposti, la natura contrattuale della responsabilità pagina 7 di 27 della struttura sanitaria.
Infatti, per giurisprudenza ormai consolidata, “il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti.
Ne discende che, secondo le note regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., per i danni iure hereditatis, versandosi nell'ambito di una responsabilità da inadempimento della prestazione sanitaria, chi agisce può limitarsi ad allegare e dimostrare il contratto di cura (o di spedalità), il danno subito e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta dei sanitari;
grava, invece, sul medico o sulla struttura l'onere di provare di aver correttamente adempiuto la prestazione ovvero che l'inadempimento è dipeso da causa ad essi non imputabile.
Viceversa, per i danni patiti iure proprio esclusivamente di natura patrimoniale grava sui ricorrenti l'onere di allegazione e prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.
Alla luce dei richiamati principi occorre accertare, pertanto, la sussistenza dell'evento dannoso, del nesso eziologico tra la condotta dei sanitari ed il danno lamentato, che impone la scomposizione del giudizio causale in due autonome e consecutive fasi, la prima diretta ad identificare il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, secondo il criterio del “più probabile che non”, la seconda diretta, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica tra tale evento e le conseguenze dannose risarcibili alla stregua dell'art. 1223 c.c. (v. Cass. 21255/2013, anche nel senso che il medesimo criterio del “più probabile che non” deve sorreggere la verifica della sussistenza del nesso eziologico nel caso di perdita di chances: “Come per la causalità ordinaria, anche per la causalità da “chance” perduta (da intendere come possibilità di un risultato diverso e migliore, e non come mancato raggiungimento di un risultato solo possibile), l'accertamento del nesso di causalità materiale implica sempre l'applicazione della regola causale “di funzione”, cioè probatoria, del “più probabile che non”, sicché, in questo caso, la ricorrenza del nesso causale può affermarsi allorché il giudice accerti che quella diversa - e migliore - possibilità si sarebbe verificata “più probabilmente che non”.”).
Come è noto, la perdita di chances è un concetto giuridico che si riferisce alla situazione in cui un individuo subisce un danno a causa della perdita di una opportunità di conseguire un vantaggio o un risultato positivo.
Per “chance”, nell'ambito della responsabilità medica, si intende il preteso dubbio che la vittima potesse vivere più a lungo, meglio o soffrire meno.
La chance che un soggetto può aver perso, però, deve essere una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato risultato e il soggetto danneggiato deve dimostrare che si sarebbe trovato nella reale possibilità di ottenere il risultato sperato o di evitare che l'evento temuto, se non fosse stato per il comportamento del terzo, non si sarebbe verificato.
pagina 8 di 27 Ipotesi tipica di danno da perdita di chances si ha quando ci si trova di fronte a un'omessa o ritardata diagnosi, infatti, in questo caso il paziente perderebbe la possibilità di intervenire con eventuali cure o con un intervento chirurgico per fare il possibile per migliorare la sua situazione.
Detto questo in relazione al danno da perdita di chances, occorre chiarire che esiste un'altra tipologia di danno ovvero il “danno da perdita delle chances di sopravvivenza”, eventualità che riguarda il caso di specie.
L'espressione “perdita di chances di sopravvivenza”, a ben vedere, viene usata per designare due fattispecie ben diverse, infatti a volte si fa riferimento al caso in cui l'atto colposo del medico ha ridotto, con certezza o con ragionevole probabilità, la speranza di vita futura del paziente, in altri casi, invece, viene adoperata per riferirsi ai casi in cui la condotta del medico ha privato il paziente (non della salute o della vita), ma della mera possibilità di guarire, senza che sia dato stabilire se tale possibilità fosse elevata, media o bassa.
Le due ipotesi sono profondamente diverse tra loro: nel primo caso non ci troviamo di fronte alla perdita di una chance, ma ci troviamo di fronte ad un danno certo, anche se futuro. Solo nel secondo caso invece esiste una perdita di una vera e propria chance, intesa quale mera opportunità, della quale non è dato sapere se, qualora fosse stata colta, sarebbe stata favorevole o sfavorevole.
Sul punto è dirimente un recentissimo arresto della Corte di Cassazione (Sentenza n. 26851 del 19 settembre 2023), in cui viene precisato che i danni conseguenti alla premorienza di una persona, avvenuta durante il giudizio volto al risarcimento dei danni conseguenti all'errore medico, vanno distinti a seconda che la morte sia indipendente dall'errore medico ovvero sia da questo dipendente.
Nel caso in cui la morte del paziente (avvenuta durante il giudizio risarcitorio, ma prima della sua conclusione) sia indipendente dall'errore medico, cioè è avvenuta per una causa non ricollegabile alla condotta illecita del medico, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto, che agiscono iure successionis, va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non invece a quella statisticamente probabile.
Nel caso in cui, invece, la morte del paziente (avvenuta durante il giudizio risarcitorio, ma prima della sua conclusione) sia dipesa anche dall'errore del medico, oltre che da cause naturali (quali il precedente stato patologico del paziente), l'autore del fatto illecito risponde dell'evento dannoso (cioè della morte) in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale;
mentre non ha alcun rilievo l'eventuale efficienza causale delle altre concause dell'evento mortale (quali, appunto la pregressa patologia).
Infatti, l'efficienza causale degli altri eventi naturali può rilevare soltanto sul piano della causalità giuridica e, quindi, soltanto ai fini della liquidazione equitativa dei pregiudizi subiti dal paziente in conseguenza dell'evento dannoso.
In altri termini, secondo la cassazione, qualora venga accertato che la causa naturale ha rilevanza esclusiva nella determinazione dell'evento dannoso, ciò esclude la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta illecita dell'agente e l'evento, con conseguente rigetto della pagina 9 di 27 domanda risarcitoria.
Qualora, invece, nel processo venga accertato che la causa naturale ha rilevanza concorrente con la condotta dell'agente nella determinazione dell'evento, la responsabilità di quest'ultimo sarà addebitata integralmente al soggetto che ha posto in essere la condotta, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria.
In secondo luogo, la corte di cassazione ha esaminato la differenza tra il danno da perdita anticipata della vita e quello da perdita di chances di sopravvivenza, al fine di verificare se è possibile la sussistenza contestuale di entrambe le fattispecie di danno.
Per quanto riguarda il danno da perdita anticipata della vita (o danno da premorienza), questo si sostanzia nell'evento costituito dalla perdita anticipata della vita (cioè, la perdita della vita si sarebbe comunque verificata a causa della pregressa patologia, ma si sarebbe verificata in un momento successivo rispetto a quanto effettivamente avvenuto a causa della condotta dell'agente).
Detto danno deve essere accertato applicando il criterio del “più probabile che non” e, in caso di positivo accertamento, lo stesso non sarà risarcibile a favore della vittima, bensì solo a favore dei suoi congiunti.
Per quanto riguarda, invece il danno da perdita di chances di sopravvivenza, questo si configura nella perdita per il paziente della possibilità di vivere ancora più a lungo, a condizione che l'incertezza sull'eventuale e ulteriore prolungamento della vita che il danneggiato avrebbe potuto avere sia sostanzialmente apprezzabile e non una mera ipotesi o speranza.
Quindi, la condotta illecita dell'agente deve essere messa in relazione causale con una possibilità di prolungamento della vita del paziente (che sia apprezzabile e non una semplice speranza) e qualora sia stata raggiunta una soglia di certezza rispetto a quella concreta possibilità di prolungamento.
In questo caso, il paziente avrà il diritto al risarcimento del danno da perdita di chances da calcolarsi in via equitativa.
In altri termini, per la risarcibilità del danno da perdita di chances di sopravvivenza, è necessario che sussista il nesso eziologico (da valutarsi sempre secondo il criterio “del più probabile che non”) tra la condotta colpevole del sanitario e la perdita per il paziente della possibilità di un risultato migliore (in termini di prolungamento della vita), non essendo sufficiente una semplice probabilità di un possibile risultato migliore.
Secondo i giudici della corte suprema, dunque, si tratta di due distinte tipologie di danno che il giudice del merito, esaminando la fattispecie concreta, dove accettare in maniera distinta, in ragione della sussistenza o meno del nesso di causalità con la condotta del medico per ognuna delle due tipologie di danno. La Cassazione, inoltre, ha illustrato tre diverse ipotesi che si possono verificare.
La prima ipotesi è quella in cui la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi, in cui non è concepibile, né logicamente nè giuridicamente, un pagina 10 di 27 danno da perdita anticipata della vita che possa essere trasmesso in via ereditaria agli eredi, in quanto, nel nostro attuale sistema di responsabilità civile, non è ammessa la risarcibilità del danno tanatologico, infatti, causare la morte di una persona non comporta a favore di quest'ultima un diritto al risarcimento del danno per aver perso la vita anticipatamente rispetto alle prospettive statistiche di durata della vita o rispetto a quelle fornite dalla scienza medica.
In conclusione, se il paziente, al momento dell'introduzione della lite, è già deceduto sarà possibile chiedere ed eventualmente ottenere (se provati), in via ereditaria, il risarcimento dei seguenti danni: - il danno biologico differenziale (inteso quale peggiore qualità della vita effettivamente vissuta) e il danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte (dal momento in cui il paziente ha avuto conoscenza della propria imminente morte), nel caso in cui la condotta del medico ha causato la perdita anticipata della vita del paziente;
- il danno da perdita di chances di sopravvivenza, nel caso in cui la condotta del medico ha causato la perdita della possibilità per il paziente di vivere più a lungo.
Mentre non sarà mai risarcibile, per via ereditaria, un danno da perdita anticipata della vita con riferimento al periodo di vita che il paziente non ha vissuto.
La seconda ipotesi formulata dai giudici è quella in cui la vittima è ancora vivente al momento della decisione, in questo caso i danni liquidabili sono il danno biologico differenziale e il danno morale da lucida agonia.
L'unica differenza rispetto alla prima fattispecie è che a formulare ed ottenere la richiesta di risarcimento danni sarà direttamente il paziente, ancora in vita, e non i suoi eredi.
La terza ipotesi è quella in cui la vittima è ancora vivente al momento dell'introduzione della lite, ma muore in pendenza della decisione, in questo caso, quando venga accertato che l'errore medico abbia causato la morte anticipata del paziente i danni liquidabili sono il danno biologico differenziale e il danno morale da lucida agonia.
Tali danni saranno trasmessi dal paziente, al momento della morte, a favore dei suoi eredi, ma non potrà essere trasmesso un danno da perdita anticipata della vita.
Nel caso in cui, invece, è incerto che l'errore medico abbia causato la morte del paziente, quest'ultimo può aver subito un danno da perdita delle chances di sopravvivenza (per il periodo di tempo in cui ha vissuto) e conseguentemente, al momento della sua morte, trasmetterà il diritto al risarcimento di detto danno a favore dei suoi eredi.
Ma, anche in questo caso, non potrà trasmettere loro un danno da perdita anticipata della vita.
A tale ultimo proposito, in via generale, quando è certo che la condotta del medico ha provocato (o comunque provocherà con certezza) la morte anticipata del paziente non può più essere presa in considerazione la risarcibilità di chances future.
Quello che sarà risarcibile a favore del paziente (trasmissibile agli eredi in caso di morte) è il danno consistente nell'aver vissuto in modo peggiore, sul piano dinamico relazionale, la propria malattia negli ultimi tempi della propria vita a causa dell'errore del medico: in ciò pagina 11 di 27 consiste il danno biologico differenziale.
Il danno morale consiste nella sofferenza interiore e nella privazione della capacità di lottare contro la malattia, che il paziente avrà nel trascorrere gli ultimi periodi di tempo della propria vita, a causa della acquisita consapevolezza che l'errore del medico ha determinato o determinerà con certezza una riduzione della propria vita. I
Il danno da perdita di chances consiste nella perdita della possibilità, seria apprezzabile e concreta, anche se incerta, di vivere più a lungo a causa della condotta illecita posta in essere dal medico.
Conseguentemente, nel caso di perdita anticipata della vita, che sarebbe comunque stata perduta a causa della malattia, il paziente ha diritto al risarcimento del solo danno biologico differenziale sulla base del criterio causale del “più probabile che non”; mentre non avrà diritto ad alcun risarcimento per quanto riguarda il tempo di vita che non ha vissuto.
Nel caso, invece, in cui vi sia incertezza sul fatto che la condotta illecita del medico abbia determinato causalmente la morte del paziente, ma vi sia comunque la certezza causale (applicando, quindi, il principio “del più probabile che non”) che la condotta del medico abbia determinato la perdita di una possibilità seria per il paziente di vivere più a lungo (possibilità comunque non concretamente accertabile nel quantum), il paziente avrà diritto al risarcimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza.
Pertanto, dette due tipologie di danno, di regola, non saranno sovrapponibili né congiuntamente risarcibili, anche se, in taluni casi, potranno essere oggetto di separata e autonoma valutazione qualora il giudice accerti la sussistenza sia del danno da perdita anticipata della vita che del danno da perdita della possibilità di vivere ancora più a lungo (ovviamente qualora questa possibilità anche se non è quantificabile, risulta comunque seria concreta ed apprezzabile).
In altri termini, si potranno verificare casi in cui risulti accertato che, oltre al tempo determinato di vita anticipatamente perduta, vi sia anche la seria, concreta ed apprezzabile possibilità che, oltre quel tempo, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo: in tal caso, il giudice dovrà procedere alla liquidazione sia del danno biologico differenziale (ed eventualmente anche quello morale), sia del danno da perdita di chances di sopravvivenza.
Ritiene dunque la giudicante che sia proprio alla luce del quadro di principi sopra delineato che debba essere affrontato e deciso il caso in esame.
Orbene, quanto alla ricostruzione dei fatti, risulta incontestato che la sig.ra Persona_1 era affetta da “insufficienza renale cronica ed irreversibile” sin dal 1990 ed in
[...] trattamento emodialitico a far data dal 1996.
In data 22.4.2015 veniva ricoverata presso il Reparto di Chirurgia Trap. Persona_1
dell' per essere sottoposta a trapianto CP_2 Controparte_1 renale da donatore deceduto.
In data 28 aprile 2015 veniva segnalata la presenza di infiltrazione purulenta della ferita ed il pagina 12 di 27 successivo 13 giugno 2015, a seguito del referto della biopsia renale, che deponeva per rigetto cellulare acuto con componente infettiva batterica su graft, i sanitari optarono per l'espianto.
Persisteva la secrezione purulenta presente fin dai primi giorni, tant'è che in data 18 giugno 2015 si segnalano ancora secrezioni purulente dalla ferita.
Nel frattempo le condizioni generali della sig.ra scadettero ulteriormente, con Per_1 comparsa di una sindrome neurologica ed un'infezione “opportunista” da Herpes Zoster.
In data 23 giugno e 25 giugno 2015 una ECT ed una TC rilevarono raccolte liquide in doccia parieto-colica sinistra comunicanti all'esterno.
In data 11 luglio 2015 comparve poi secrezione enterica dalla ferita, che poneva indicazione per l'effettuazione di un intervento chirurgico, poi eseguito in data 12 luglio 2015.
Permaneva la fuoriuscita di feci dalla ferita in fossa iliaca, segnalata in data 15, 19 e 20.7.2015. ancora “ la stomia già in V^ giornata risultava deiscente dalla cute e affossata sotto il piano cutaneo e in data 22.7.2015 veniva descritta sotto il piano cutaneo con lato afferente non in asse con la breccia cutanea, con ampio distacco dalla giunzione muco-cutanea, con tasche laterali” .
Il 17.7.2015 iniziavano a comparire rettorragie, a decorso ingravescente e peggiorativo, accompagnate da anemizzazione, nonostante le trasfusioni effettuate.
Alla TAC del 22.7.2015 veniva refertata: “…ampia perdita di sostanza in corrispondenza della ferita chirurgica in fossa iliaca Sx che si approfonda fino al piano muscolare con piccola raccolta limitrofa e abbondante quota aerea nel sottocute. Il sigma che decorre superficialmente adiacente a questa perdita di sostanza, sembra fistolizzare esternamente…”.
Nei due giorni successivi, il 25.7 e 26.7.2015, le già critiche condizioni della paziente precipitavano fino all'exitus, avvenuto alle ore 22:00 del 26.7.2015.
Venendo, dunque alla condotta della convenuta resistente, l'inadempimento qualificato, posto a fondamento della domanda risarcitoria dei ricorrenti, si incentra essenzialmente sulla ritardata scelta di procedere al trattamento chirurgico della perforazione colica avvenuto dopo l'intervento di espianto del graft.
All'esito della C.T.U. medico legale - analitica e puntuale nell'analisi della documentazione clinica prodotta e coerente nella valutazione scientifica, pertanto integralmente condivisibile
- è emerso quanto segue.
All'esito dell'intervento di trapianto renale avvenuto in data 22/4/15 la profilassi antibiotica (cefazolina) è stata adeguata “ Il giorno successivo l'intervento (23/4/15) è stata iniziata la terapia con immunosoppressivi e corticosteroidi;
contemporaneamente alla cefazolina si è associata una ulteriore terapia antibiotica (metronidazolo - trimetoprim) per ridurre il rischio di infezioni delle vie urinarie, dove gli RI coli e l'NT faecium sono tra i germi patogeni più comuni. In V° giornata post- operatoria si è evidenziata la comparsa di un'infezione del sito chirurgico…l'esame colturale effettuato dal liquido della ferita accertava poi la presenza di RI coli ed NT faecium. Tali batteri rientrano in quelli che generalmente vengono riscontrati a livello delle SSI dopo trapianto renale…Le medicazioni della ferita chirurgica venivano eseguite tutti i giorni;
nel diario clinico venivano riportate le pagina 13 di 27 caratteristiche della ferita ed il tipo di medicazione effettuata. Durate la degenza la terapia antibiotica post- operatoria è stata effettuata in modo ed adeguato con il continuo supporto degli esami colturali ed antibiogrammi necessari per eseguire una terapia mirata..”.
In data 25/4/15 ed il 29/4/15 veniva eseguito effettuato un controllo del graft con un'ecografia dell'apparato urinario ed ecocolorDoppler vascolare;
tale indagine valutava anche lo spazio extraperitoneale in cui non rilevava la presenza di raccolte liquide, da ciò si può dedurre che l'infezione della ferita chirurgica era di grado superficiale (interessamento di cute e/o sottocute).
In data 30/4/15 era disponibile l'antibiogramma e veniva aggiunta in terapia la tigeciclina e nei giorni successivi verrà sospesa la cefazolina (2/5/15) ed il metronidazolo (10/5/15).
Il collegio peritale con valutazione attenta e debitamente attinenti al dato documentale della cartella clinica e dei referti in atti ha poi precisato che “ La complicanza che la paziente ha sviluppato è una infezione del sito chirurgico (SSI Surgical Site Infection) e rappresenta la maggior parte delle infezioni nell'immediato periodo successivo al trapianto. In accordo alla definizione del National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS), si definisce infezione del sito chirurgico un'infezione che si verifica entro 30 giorni dall'intervento chirurgico (o entro 1 anno se in seguito alla procedura chirurgica viene lasciato in situ un impianto, ovvero un corpo estraneoimpiantabile, di origine non umana) nella sede del corpo sottoposta a chirurgia. Queste infezioni del sito chirurgico vengono generalmente classificate in incisionali e organo/spazio. A loro volta le SSI incisionali si distinguono in superficiali (interessamento di cute e/o sottocute) e profonde (interessamento della fascia e/o dei muscoli). Le SSI organo/spazio sono quelle che si manifestano in qualsiasi altro sito anatomico che sia stato aperto o manipolato nel corso dell'intervento chirurgico. Nel caso in specie le infezioni del sito chirurgico rappresentano un evento prevedibile, ciò è legato al fatto che la paziente era in terapia con immunosoppressori ed in terapia con corticosteroidi, ma non ulteriormente prevenibile o evitabile in quanto è stata eseguita una adeguata profilassi ed immediata e prolungata terapia antibiotica. Sebbene la paziente fosse ancora in terapia antibiotica (trimetoprim, tigeciclina) persisteva ancora l'infezione purulenta della ferita associata a febbricola;
in data 13/5/15 compariva un picco febbrile (T: 38.5°), per questo motivo veniva eseguito un nuovo esame colturale ferita ed un'emocoltura. In data 6, 24 e 28/5/15 veniva eseguito effettuato un ulteriore controllo del graft con un'ecografia dell'apparato urinario ed ecocolorDoppler vascolare;
tale indagine valutava anche lo spazio extraperitoneale in cui non rilevava la presenza di raccolte liquide, da ciò si può dedurre che la SSI era sempre di grado superficiale (interessamento di cute e/o sottocute). Le medicazioni della ferita chirurgica continuavano ad essere eseguite tutti i giorni e nel diario clinico venivano riportate le caratteristiche della ferita ed il tipo di medicazione effettuata. In data 29/5/15 compariva una sintomatologia caratterizzata da “deficit di forza generalizzato con incapacità a mantenere la stazione eretta ed a deambulare. Da ieri sera comparsa di movimenti apparentemente involontari ai 4 arti”, per questo veniva eseguita una valutazione specialistica neurologica in cui si poneva il sospetto clinico di una “sospetta polineuropatia” e venivano sospesi i farmaci immunosoppressivi..”.
Successivamente persisteva ancora l'infezione purulenta della ferita e la temperatura oscillava tra 37.5° e 38.2°; in data 7/6/15 veniva eseguita un'emocoltura ed in terapia al trimetoprim si aggiungeva empiricamente il ceftriaxone.
In data 9/6/15 l'esame colturale evidenziava la presenza di RI coli a livello pagina 14 di 27 ematico, per questo si sospendeva il ceftriaxone e si iniziava la tigeciclina, che veniva sospesa il giorno dopo per essere sostituita con l'imipenem.
Nel frattempo, la paziente continuava ad essere sottoposta a dialisi a intermittente in quanto il rene trapiantato non era riuscito ad effettuare la sua attività di filtrazione. In data 11/6/15 veniva eseguita una biopsia del graft;
l'esame istologico evidenziava reperti indicativi di danno tubulare che deponevano per rigetto cellulare acuto con componente infettiva batterica su graft.
In data 13/6/15 si eseguiva l'espianto del graft utilizzando sempre lo stesso accesso extraperitoneale;
nel referto dell'intervento non si evidenzia alcuna complicanza intraoperatoria, ne sono presenti alcuni aspetti che possano farla supporre. Durante l'esplorazione dello spazio extraperitoneale non si riscontra la presenza di materiale purulento, ciò rappresenta una conferma che la SSI era localizzata a livello superficiale. Asportando il rene trapiantato si procede a sospensione della terapia con trimetoprim.
Pochi giorni dopo ricompare la febbre (T: 38°) associata a secrezione purulenta dalla ferita chirurgica (18/6/15). Le condizioni generali della paziente sottoposta ancora a dialisi a giorni intermittente, diventano scadenti soprattutto per un peggioramento dello status neurologico: viene eseguita una TC encefalo e v. neurologica in cui si pone il sospetto di Sindrome da Encefalopatia Posteriore Reversibile (PRES) o Sindrome di Bickerstaff. Le condizioni generali e neurologiche della paziente peggiorano ancora (… soporosa, non risvegliabile ... GCS 7/15) per questo motivo veniva intubata (IOT) (21/6/15).
Persistendo la secrezione purulenta dalla ferita si effettuava un'ecografia addome (23/6/15) che evidenziava una piccola raccolta al di sotto della ferita che comunicava con una raccolta più profonda in addome (“Ecografia addome (esame eseguito a letto del paziente con apparecchio portatile): “Per quanto dato valutare si rileva falda fluida tra le anse al di sotto della feritachirurgica con tramite fistoloso verso il piano cutaneo di circa 2 cm. Concomita raccolta di doccia parietocolica sinistra di spessore max di 4 cm verosimilmente comunicante. Non liquido libero nei restanti recessi peritoneali esplorati….” ( cfr referto in atti).
Si procede così ad un nuovo esame colturale del liquido purulento proveniente dalla ferita ed alla successiva esecuzione di una TC addome (25/6/15) che confermava la presenza della piccola raccolta profonda che iniziava a livello della ferita e raggiungeva lo spazio extraperitoneale in corrispondenza dei vasi iliaci esterni.
Veniva anche segnalata la comparsa di una falda meta-emorragica nella doccia parietocolica sinistra (12 x 5 cm) (“Si conferma il reperto ecografico di raccolta liquida tubuliforme che dalla sutura chirurgica si approfonda nella parete addominale e raggiunge lo spazio vascolare in corrispondenza dei vasi iliaci esterni di sinistra. La raccolta comunica con esile raccolta iperdensa lungo la fascia e risale in alto in una falda meta-emorragica nella doccia parietocolica sinistra (12 x 5 cm).
Sul punto il collegio peritale ha osservato che “ La diagnosi precoce di sepsi addominale é più difficile nei pazienti critici. In questi casi c'è la mancanza dei segni clinici e dei sintomi tipici, da ciò ne consegue un ritardo nella diagnosi e nel trattamento, per questo motivo alcuni Autori le hanno dato il ruolo di “silent offender” nei pazienti critici. I dati bioumorali sono in generale poco specifici, non consentono la
pagina 15 di 27 diagnosi, ma possono contribuire alla formulazione del sospetto clinico di IAI (infezioni intraaddominali). Per questo motivo, nel caso in specie a causa delle molteplici patologie concomitanti e nel sospetto di una IAI era necessario eseguire tempestivamente accertamenti radiologici per escludere la presenza della e confermare invece la SSI superficiale. Nel caso della signora di la SSI era stata Persona_1 diagnosticata precocemente, monitorizzata in modo scrupoloso e tra on terapia mirata;
nonostante ciò, dopo l'espianto si era però evidenziato un rialzo degli indici di flogosi (clinici e laboratoristici). In un ragionamento ex ante l'ipotesi più probabile era quella di una SSI risultava resistente al trattamento antibiotico, ma era necessario escludere la presenza di una IAI che poteva essere conseguente ad unaperforazione colica avvenuta durante l'espianto renale. Le perforazioni coliche intraoperatorie si possono verificare nella fase dissettiva di isolamento del graft da espiantare oppure possono essere dovute al pinzamento del viscere da parte dei divaricatori autostatici e sono possibili durante i tempi propri di ogni intervento nella preparazione degli spazi utili per accedere alle strutture che si vogliono aggredire. Possono essere distinte diverse cause responsabili della perforazione colica: le lesioni da viscerolisi;
le lesioni di tipo meccanico diretto da strumentario chirurgico;
le lesioni da danno per diffusione termica dovuto all'elettrocoagulatore. I danni da elettrocoagulazione possono verificarsi indipendentemente dalla bontà tecnica dell'operatore e non essere immediatamente visibili in quanto si può formare un'escara che può cadere a distanza di alcuni giorni nel post-operatorio (in media tra la 7° e la 12° giornata post- operatoria), infatti non sempre le perforazioni coliche possono immediatamente riscontrabili. Nell'analisi relativa alla possibile origine della perforazione non si possono non segnalare, e ciò ai fini di una completa disamina del caso, anche cause differenti da una perforazione iatrogena intraoperatoria. Nei pazienti sottoposti a trapianto renale la perforazione colica non iatrogena è un evento relativamente raro1. Le cause più comuni sono rappresentate da - la diverticolite acuta del colon2, altre cause molto più rare sono le perforazioni stercoracee e quelle spontanee. La comparsa di una diverticolite del colon è un evento ben descritto nei pazienti sottoposti a trapianto renale (“1–3.5% of transplanted and immunosuppressed patients develop acute sigmoid diverticular disease”)3, tale patologia può poi complicarsi più frequentemente a causa dello stato di immunodepressione. Anche in questi pazienti la perforazione di un diverticolo è un evento raro (1.25%.
“Although the incidence of colonic diverticular perforation in kidney transplanted patients is similar to that observed in the general population” 4), ma si associa ad un elevata mortalità e morbilità (“perforation in immunosuppressed patients is associated with a higher morbidity/mortality rate”5). Nel caso in specie durante i vari tipidi valutazioni eseguite a livello del colon (radiologica, intraoperatoria e autoptica) non erano tuttavia presenti segni di perforazioni attribuibili sia direttamente che indirettamente alla patologia colica diverticolare, potendosi pertanto escludere tale ipotesi. - Un altro tipo di perforazione descritta nei pazienti trapiantati è quella stercoracea6, che è una perforazione viscerale conseguente ad un fecaloma in presenza di un'ulcera da pressione associata ad una reazione infiammatoria circostante (ulcera stercoracea) 7. Questa ben precisa definizione è stata proposta dal gruppo del Prof. (Heidelberg, Persona_5
Germania) per differenziare questa patologia da altre cause di perforazione8. Anche questa ipotesi tuttavia non è sostenuta da dati documentali non essendo stata mai descritta o rilevata strumentalmente la presenza di un fecaloma” ( cfr CTU in ATP).
Ciò che invece non risulta essere stato valutato è l'ultima delle cause che la migliore scienza medica ipotizza in casi consimili ovvero la perforazione colica spontanea: si tratta di perforazione viscerale si presenta come una piccola fessurazione viscerale di un colon normale in assenza di alterazioni parietali.
pagina 16 di 27 Il collegio peritale ha ben spiegato con giudizio immune di vizi logici od omissioni anche scientifiche che “ Nei casi di perforazione spontanea non c'è necrosi da pressione e flogosi parietale.Tale evenienza è stata ben descritta nei pazienti sottoposti a trapianto renale10. Tale ipotesi, nel caso di specie, non può essere totalmente esclusa. Indipendentemente dalla causa, le perforazioni si manifestano con un addome acuto e comunque l'iter diagnostico è condizionato dalle modalità con cui il danno si rende evidente. I segni e la sintomatologia possono essere immediati, precoci o differiti relativamente alla tipologia e sede della perforazione. Per cui è possibile avere pazienti con un quadro di addome acuto e pazienti con assoluta assenza di sintomatologia. Nel caso specifico, eseguendo un ragionamento ex ante, i sanitari avrebbero dovuto sospettare una perforazione colica che si era manifestata tardivamente, come nel caso di caduta di un'escara da lesione termica;
sebbene l'intervento di espianto sia avvenuto nello spazio extraperitoneale, il sottile velo del peritoneo parietale poteva essere stato accidentalmente lesionato durante le manovre di viscerolisi con conseguente.. ogni caso una volta effettuata la diagnosi di infezione intraddominale in un paziente immunosoppresso era necessario provvedere ad un suo tempestivo trattamento in quanto ritardare l'intervento chirurgico avrebbe determinato un aumento della morbilità post-operatoria e della mortalità; inoltre, la precocità del reintervento avrebbe potuto anche condizionare la tipologia dello stesso intervento chirurgico in relazione alla presenza o meno di contaminazione peritoneale. Di fronte ad una minima perforazione senza sepsi peritoneale ci si può limitare ad un atteggiamento conservativo..” ( cfr CTU già citata).
I consulenti, quindi affermano che “Il principio fondamentale rimane dunque quello di un timing diagnostico il più precoce possibile per attuare un trattamento adeguato e mirato alle condizioni del paziente nell'intento di prevenire, arginare e curare le reazioni peritoneali al fine di condizionare favorevolmente la prognosi, prevenendo e trattando il prima possibile le peritoniti che altrimenti potrebbero avere esito fatale. In questa fase alcuni score prognostici quali il SS ed il P SS , che utilizzano gli indicatori più comuni, possono dare importanti risultati circa la probabilità di sopravvivenza in casi consimili. Per questo motivo abbiamo utilizzato entrambi gli score per calcolare la mortalità attesa dopo un intervento d'urgenza:
• 49.3% nel P-SS • 76.9% nel SS Infatti, pare evidente dagli indici sopra riportati come un tempestivo trattamento chirurgico della peritonite avrebbe restituito uno score con una prognosi più favorevole, mentre la situazione venutasi a determinare a causa del ritardo chirurgico è stata poi gravata da una prognosi più sfavorevole”.
Il collegio evidenzia ancora che pur persistendo la secrezione purulenta dalla ferita, la valutazione del rischio/beneficio di un intervento di bonifica della raccolta purulenta non faceva intravedere alcun vantaggio nell'eseguire un nuovo e complesso intervento chirurgico gravato da un'elevata mortalità in una paziente in condizioni generali molto compromesse.
Per questi motivi
, ed in ragione di una terapia antibiotica ben mirata, si optava di necessità per un trattamento medico conservativo in quanto la paziente era emodinamicamente stabile e le raccolte purulente erano ben drenate attraverso la ferita chirurgica.
Osservano pero, i CCTTUU, che “in data 11.7.15 la qualità del materiale che fuoriusciva dalla ferita cambiava improvvisamente e da siero/purulento diveniva “simil enterico”, per questo motivo veniva effettuata un'ecografia addominale urgente che evidenziava un aumento delle raccolte addominali..Si aggiungeva il metronidazolo in terapia e si cercava di effettuare un intervento chirurgico di Damage Control Surgery con l'obiettivo di bonificare il cavo addominale e trattare rapidamente la perforazione viscerale.. . Si pagina 17 di 27 eseguiva un accesso laparotomico mediano che evidenziava il sigma adeso alla fossa iliaca sinistra, come da esito di una peritonite coperta conseguente a diverticolite acuta. Le condizioni generali della paziente erano notevolmente compromesse ed era presente una importante sindrome aderenziale infiammatoria tra il sigma e la fossa iliaca sinistra, per questo motivo veniva confezionata una colostomia su bacchetta a livello del colon ascendente al fine di deviare il transito e non eseguire un intervento demolitivo che la paziente non era in grado di affrontare.” ( cfr CTU in atti)
Nonostante anche i consulenti del Tribunale abbiano accertato che la stomia fosse ben funzionante, la clinica evideniziava la fuoriuscita di materiale fecaloide dalla ferita chirurgica.
I successivi esami diagnostici strumentali evidenziavano una ischemia della parete rettale ed una necrosi di parte della sua mucosa nonchè di ben visualizzare la presenza di una fistola colo-cutanea che si era creata tra il sigma e la deiscenza della ferita chirurgica ( cfr tac 22.7.2015 allegata all'interno della CTU).
In data 26/7/15, nonostante la terapia medica conservativa ed il buon funzionamento della colostomia e della fistola colocutanea la paziente decedeva per sepsi.
Con valutazione ampia, aderente al dato clinico ed alle possibili cause che ebbero a determinare il decesso della questa giudicante onoraria sposa le conclusioni cui Per_1 sono giunti i consulenti allo el valutare la sussistenza di un nesso causale tra il decesso della Sig.ra e la condotta medica dei Sanitari dell'Ospedale di Persona_1
Siena, così come so , con criterio del “più probabile che non”, che non siano ravvisabili elementi di censura nell'esecuzione degli interventi chirurgici effettuati nel corso del lungo ricovero che, così come descritti, risultano essere stati adeguatamente condotti e privi di complicanze intra o perioperatorie.
Ciò nonostante, nel caso di specie, pur non rilevandosi responsabilità nell'esecuzione degli atti operatori “ il Collegio ritiene di doversi ravvisare criticità nel trattamento della perforazione colica avvenuto dopo l'intervento di espianto del graft. E' infatti documentalmente provato un netto ritardo di trattamento della infezione intraddominale verificatosi dopo l'espianto del graft. Sebbene infatti la paziente si stata costantemente mantenuta sotto copertura antibiotica e siano state effettuate correttamente indagini seriate di tipo strumentale e laboratoristico è rilevabile un notevole ritardo nella decisione di intervenire chirurgicamente per effettuare la bonifica del focolaio infettivo. Le indagini strumentali effettuate documentano infatti che il “drenaggio spontaneo” delle raccolte ascessuali (attraverso la fistola cutanea) non risultava in grado di bonificare il sito infettivo. Va segnalata inoltre la difficoltà di valutare la correttezza dell'intervento chirurgico effettuato in data 12/07 in quanto non descritta l'ispezione delle cavità e l'eventuale avvenuto drenaggio della cavità ascessuale in fossa iliaca. Poste dunque le rilevate censure ma anche tenuto conto della gravità delle patologie in comorbidità, il Collegio ritiene che nel caso di specie il ritardo con cui fu presa la decisione di intervenire per trattare chirurgicamente il focolaio infettivo addominale ha condizionato in maniera rilevante le possibilità di sopravvivenza della paziente. Sotto il profilo valutativo il caso risulta estremamente complesso;
si ritiene potersi indicare, tenuto conto della gravi patologie concomitanti, una perdita di chances di sopravvivenza, nell'ordine del 50%, segnalandosi che fino almeno alla prima metà del mese di giugno la paziente risultava lucida tanto da sottoscrivere i consensi informati e conseguentemente anche da comprendere il progressivo aggravamento delle proprie condizioni di salute. In merito infine alla pagina 18 di 27 valutazione del “danno biologico” lo stesso risulta impossibile da determinare sotto il profilo medico-legale atteso che inizialmente ed almeno fino al momento della diagnosi di rigetto che richiese l'intervento di rimozione del graft (13/06/2015) il quadro patologico risultava compromesso dalla patologia di base, dell'intervento di trapianto da cadavere e dalla successiva sepsi postoperatoria (non derivante da responsabilità sanitaria) ed adeguatamente trattata con poliantibioticoterapia. Dalla data del successivo intervento di rimozione del graft (13/06/2015) al momento della morte (26/07/2015) il quadro clinico della paziente ebbe a modificarsi in senso ulteriormente peggiorativo anche a causa della presenza del focolaio ascessuale endoaddominale sostenuto da duplice minuta perforazione intestinale. In tale periodo il danno biologico è da considerare approssimarsi al 100% di cui però il 50% sostenuto dalla preesistente patologia. In definitiva si ritiene che il danno biologico da considerare conseguente alle rilevate censure è da farsi pari al 50% (da doversi monetizzare nella forbice compresa tra il 50% - danno di base non derivante da responsabilità sanitaria - al 100%)..” ( cfr CTU in atti).
Orbene quanto al nesso causale, i CC.TT.UU. hanno chiaramente escluso la sussistenza di un nesso tra la ritardata scelta di trattare chirurgicamente il focolaio infettivo derivante dalla perforazione colica e il decesso della paziente, che si sarebbe comunque verificato.
In particolare, occorre ribadirlo, essi si esprimono in termini di sensibile ed apprezzabile condizionamento delle possibilità di sopravvivenza che a seguito della integrazione peritale disposta nel corso di questo giudizio stimano nel 50% a 5-6 anni “Valutato il caso alla luce dei dati disponibili e tenuto conto di quanto reperibile nella letteratura di merito, premessa e ribadita l'assenza di linee guida o buone pratiche cliniche attinenti il caso di specie, si può stimare, con tutti i limiti derivanti dalla difficoltà di una simile valutazione, che un intervento chirurgico tempestivo per il trattamento della sepsi addominale, avrebbe concesso una probabilità del 50% di sopravvivere ulteriori 5-6 anni dal fallimento del trapianto renale.” ( cfr CTU integrativa depositata in data 24.3.24).
Ebbene, dalla documentazione sanitaria presente in atti e dalla relazione medico-legale svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., nonché dalla integrazione disposta in questo giudizio, che come anzidetto possono essere poste a sostegno della presente sentenza, in quanto scevre da vizi logico-argomentativi e supportate da adeguati riferimenti scientifici, deve ritenersi che, in applicazione del criterio probabilistico sopra richiamato, il decesso della non sia imputabile all'operato dei sanitari dell' azienda ospedaliera Per_1 resistente, neppure in termini di perdita anticipata della vita, neppure in relazione all'ultimo intervento effettuato in data 12.7.15, mentre può ritenersi provata, alla stregua del medesimo criterio probabilistico, una perdita di chance di sopravvivenza, oggetto della domanda svolta, quantificata dai consulenti tecnici nella misura del 50% a 5 anni.
Infatti, alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati, alla condotta dei sanitari non è ascrivibile la perdita anticipata della vita del paziente determinata nell'an e nel quantum, bensì soltanto la perdita della possibilità di vivere più a lungo, non determinata né nell'an né nel quantum, configurandosi l'evento di danno in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale e connotato da incertezza e, dunque, quale perdita di chance (“sacrificio della possibilità di un risultato migliore”, v. Cass. 28993/2019 cit.).
Peraltro, le conclusioni cui sono giunti i consulenti tecnici in relazione alla riconducibilità eziologica del ritardo alla perdita di chance di sopravvivenza sono state oggetto di pagina 19 di 27 osservazioni da parte del c.t.p. dell'odierna convenuta nel contraddittorio tecnico svoltosi nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e le deduzioni generiche contenute nella comparsa di costituzione nell'ambito del presente giudizio di merito (v. comparsa di costituzione: “Per quanto sopra, si ritiene che la sig.ra sia andata incontro ad una serie di Per_1 complicanze originate da uno stato setti frequente nei pazienti fragili trapiantati immunosoppressi, la cui causa è molto probabilmente una perforazione spontanea di diverticolo del sigma.”), non sono idonee, in mancanza di puntuali allegazioni, a superare il puntuale ed esaustivo quadro fornito dagli ausiliari tramite il quale può ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra il ritardo dell'intervento di bonifica del focolaio infettivo e la perdita di chance di sopravvivenza, che in ragione della non trascurabile percentuale prospettata, può ritenersi altresì seria, concreta ed apprezzabile.
Si può quindi concludere che i c.t.u. (nella relazione definitiva anche integrata) hanno ritenuto sussistere un nesso di causa fra il decesso e la gestione dell'infezione, poi esitata in sepsi, ma la cui origine non è stata ricondotta a malpractice della convenuta.
Accertata la responsabilità della struttura sanitaria nei termini anzidetti, deve essere valutato il profilo dei danni risarcibili.
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito dai ricorrenti iure proprio e iure hereditario può essere soltanto parzialmente accolta per le ragioni di seguito esposte.
Passando, dunque, alle conseguenze risarcibili, deve distinguersi tra quei danni fatti valere dai ricorrenti iure hereditatis e quelli fatti valere iure proprio.
Per i primi, risulta anzitutto provato il rapporto di parentela (v. all.01.01 parti ricorrenti) e anche l'accettazione dell'eredità della de cuius con conseguente sussistenza della legittimazione attiva di e (cfr. Cass. n. 22223/2014).
Tutti i ricorrenti, quindi, prossimi congiunti (come risultante dalla documentazione suindicata), sono legittimati ad agire iure proprio non solo per l'intero ma anche pro quota.
Quanto all' eccepita inammissibilità/irricevibilità del ricorso, per avere i ricorrenti agito pro quota pur trattandosi di un credito della defunta, si richiama il principio di diritto sancito da Cass. Civ. SS.UU. con sentenza n. 24657/2007 secondo cui: “i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria;
ciascuno dei partecipanti ad essa può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi. La partecipazione al giudizio di costoro può essere richiesta dal convenuto debitore in relazione ad un concreto interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito” (in senso conforme Cass. Civ. 11128/1992; Cass. Civ. 640/2000).
Conseguentemente la relativa eccezione di inammissibilità /irricevibilità deve essere reietta.
Deve posi disattendersi l'eccezione di intervenuta prescrizione genericamente articolata dalla convenuta con riferimento al risarcimento dei danni richiesti dai ricorrenti tanto iure ereditatis quanto iure proprio. pagina 20 di 27 Detta eccezione, per quanto sin qui detto in relazione alla natura della responsabilità contrattuale gravante sulla convenuta, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale, in relazione alla domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni patiti dalla e da questi trasmessi in via ereditaria agli odierni ricorrenti, deve essere Per_1 rigettata.
Stessa sorte anche per i danni patrimoniali ( in questa sede limitati alle spese complessivamente sostenute per il giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c) il cui dies a quo, avuto riguardo alla natura extracontrattuale dei danni, deve essere fatto decorrere dalla data di introduzione del giudizio di ATP da allocarsi al 1.9.22.
Passando alla verifica dei danni-conseguenza, si rileva come la domanda risarcitoria abbia ad oggetto pregiudizi di natura patrimoniale e non patrimoniale, dedotti dagli attori tanto iure proprio quanto iure hereditatis.
Ciò posto, in relazione ai danni risarcibili nel caso in esame, come dinanzi anticipato, la Suprema Corte ha affermato che:
a) nel caso di perdita anticipata della vita, che sarebbe stata comunque perduta per effetto della malattia, sarà risarcibile il danno biologico differenziale, nelle sue componenti morale e relazionale, sulla base del criterio causale del “più probabile che non” e sarà riconosciuto con riferimento al solo tempo di vita effettivamente vissuto in tutti i suoi aspetti morali e dinamico-relazionali, intesi tanto sotto il profilo della consapevolezza che una tempestiva diagnosi e una corretta terapia avrebbero consentito un prolungamento (temporalmente determinabile) della vita che va a spegnersi, quanto sotto quello della invalidità permanente
“differenziale”, mentre non sarà riconoscibile rispetto al tempo di vita non vissuto, riconoscibile soltanto iure proprio ai congiunti, stante la non risarcibilità del danno tanatologico;
b) il danno da perdita di chance di sopravvivenza potrà essere risarcito equitativamente laddove vi sia incertezza sull'efficienza causale quoad mortem, ma nello stesso tempo vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia causato la possibilità di vivere più a lungo, possibilità che tuttavia non è concretamente accertabile né nel quantum né nell'an, a differenza delle ipotesi di perdita anticipata della vita (sub a);
c) il danno da perdita anticipata della vita e il danno da perdita di chance di sopravvivenza, di regola, non sono né sovrapponibili né congiuntamente risarcibili, potendo costituire oggetto di separata ed autonoma valutazione soltanto in via eccezionale, qualora l'accertamento si sia concluso nel senso dell'esistenza di un danno tanto da perdita anticipata della vita, quanto dalla possibilità di vivere ancora più a lungo e sempre che entrambi i danni siano riconducibili eziologicamente alla condotta colpevole dell'agente (v. in motivazione, Cass. 26851/2023).
Nel caso di specie, a fronte delle risultanze della consulenza tecnica espletata, da cui deve trarsi la non riconducibilità eziologica, secondo il criterio del più probabile che non, dell'intempestivo trattamento chirurgico del focolaio infettivo sino all'exitus, dovrà essere risarcito il danno da perdita di chances di sopravvivenza iure hereditario.
pagina 21 di 27 Tanto premesso, si ritiene che il pregiudizio subito dalla Sig.ra vada ricondotto Per_1 entro tale ultima categoria di danno posto che, come chiarito dagli ausiliari del magistrato, la stessa ha perduto chances di sopravvivenza a cinque anni pari al 50% .
E' appena il caso di evidenziare che la stima percentuale compiuta dal collegio peritale esprime semplicemente il risultato di una prognosi di sopravvivenza della paziente, in assenza di comorbidità, relativamente alla tempestività di esecuzione dell'intervento di bonifica della sepsi addominale, debitamente valutato il fallimento del trapianto renale ed alla necessità di riprendere la terapia dialitica.
Quanto ai criteri liquidatori questa giudicante onoraria da atto che nell'attuale panorama giurisprudenziale di Legittimità e di merito si assista ad un progressivo abbandono della necessità di ricorrere a parametri tabellari per spostare l'attenzione su una liquidazione ispirata al parametro equitativo( cfr ex multis. Cass. 2861/2025; in senso conforme si veda fra le altre Corte di Appello di Firenze sent. 326/20, Tribunale di Pisa sent. 729/25, Tribunale di Siena Sent.495/2025, Tribunale di Prato Sent. 64/2025).
L'accertamento della condotta colposa della convenuta e del nesso causale tra tale condotta e l'evento costituito dalla citata perdita di chance comporta che il risarcimento di tale danno non possa essere liquidato in modo proporzionale al risultato perduto, dovendo essere commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo, e, ovviamente in termini più ridotti dal danno da perdita del risultato (Cass. civ., sez. 3. 20 novembre 2018 n.29289, Cass.civ. 9 marzo 2018 n. 5641).
Come rilevato nella citata pronuncia n. 26851/2023, il risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza va effettuato con criterio equitativo, senza poterlo parametrare, sia pur con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo.
I criteri guida di tale liquidazione equitativa muovono, in primis, dalla considerazione dei citati parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza della possibilità perduta.
In particolare, si deve tenere conto del grado maggiore o minore di vicinanza al conseguimento del risultato sperato in relazione alla concreta situazione del danneggiato ed al grado di sufficienza o meno del comportamento omesso da parte del responsabile a determinare il risultato sperato. Oltre a tali principi di carattere generale, occorre considerare quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella recente ordinanza del 5 febbraio 2025 n. 2861, nella parte in cui ha confermato la statuizione del giudice di merito che aveva liquidato tale tipologia di danno.
In particolare la Corte, dopo avere ribadito che si tratta di liquidazione equitativa, da effettuarsi tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza, senza possibilità di parametrare il danno ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo, ha ritenuto corretta la liquidazione operata dal giudice d'appello, il quale aveva considerato, come riferimento finale, il moltiplicatore rappresentato dal numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente sperata.
pagina 22 di 27 Nel caso affrontato da tale pronuncia, in cui si era accertata una perdita di chance di sopravvivere per un lasso di tempo non superiore a cinque anni, il giudice di merito aveva proceduto alla liquidazione prendendo come base di calcolo la somma che sarebbe spettata alla vittima per una invalidità del 100%, suddividendola per il numero di anni del paziente, per poi moltiplicarla per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente sperata;
al risultato di questo calcolo è stata poi applicata l'aliquota percentuale corrispondente alla chance perduta.
La Corte ha ritenuto tale criterio conforme ai principi espressi oltre che congruamente motivato, avendo il giudice di appello dato risalto ai vari parametri di liquidazione adottati ed al peso attribuito a ciascuno ed al loro combinato operare. (in tal senso si veda Tribunale di Prato sent. 64/25).
Orbene, si ritiene che nel caso in esame si possa fare applicazione, in via indicativa, dei citati parametri ai fini della liquidazione del danno da perdita di chances di sopravvivenza, con la applicazione di ulteriori correttivi che tengono conto della specificità della vicenda concreta.
Come condivisibilmente osservato anche dalla citata pronunzia del Tribunale di Prato nella sentenza 64/25 (perfettamente aderente alla parte motiva resa da Cass. 2861/2025) “ il danno va liquidato: a) determinando la somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente pari al 100%; b) dividendo tale somma per il numero di anni della vittima;
c) moltiplicando il risultato per il numero degli anni cui viene di norma proiettata la possibilità di sopravvivenza;
d) calcolando sull'importo cosi' ottenuto la percentuale di possibilità di guarigione perduta. “ ( cfr sentenza Tribunale di Prato citata).
Nel caso di specie il valore risarcitorio dell'invalidità totale che sarebbe spettata alla Sig.ra
[...]
(62 anni all'epoca dei fatti) è, secondo l'ultimo aggiornamento delle Tabelle per Per_1 liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano nell'ultima versione aggiornata al 2024, pari ad euro € 998.590,00 dividendo detto importo per il numero degli anni della vittima ovvero 62, si ottiene l'importo di € 16.106,30 il quale, moltiplicato per il numero di 5 anni (proiezione della possibilità di sopravvivenza per come declinata dai CCTTUU che tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto ed in particolare di paziente dialitica con rigetto di graft porta in via prudenziale ad assestarsi sulla minor durata di anni 5 anziché 6), dà l'importo di euro € 80.531,50.
Su detta somma va calcolata la percentuale del 50% di possibilità di sopravvivenza perduta pari ad € 40.265,75.
Ne discende che l'importo da liquidarsi iure successionis agli attori, ai sensi dell'art. 1226 c.c., a titolo di ristoro per la diminuzione delle possibilità di sopravvivenza della propria familiare è pari ad € 40.265,75 da suddividersi in quote uguali ex art. 566 c.c., ovvero 13.421,92 ( arrotondato per eccesso) per ciascuno dei tre eredi.
Deve inoltre liquidarsi il danno biologico, non già differenziale per il quale non vi sono evidenze processuali , ma da sola invalidità temporanea per come declinato dai consulenti tecnici posto che sino alla rimozione del graft per rigetto del trapianto renale da donatore deceduto è stato di fatto impossibile accertare medicalmente un danno biologico.
pagina 23 di 27 In ragione di quanto sopra appare certamente condivisibile la qualificazione in termini di danno biologico ma da invalidità temporanea pari al 100% patito dalla per il Per_1 periodo che va dal 13.6.15 sino al 26.7.15 data della morte.
Del resto gli stessi CTU non hanno sul punto allegato evidenze scientifiche che depongano per una stabilizzazione degli stessi.
In ragione di quanto sopra applicate le tabelle di Milano aggiornate alla data della presente pronunzia ovvero quelle dell'anno 2024 occorre prendere in considerazione e far riferimento al danno non patrimoniale per invalidità temporanea assoluta pari € 115 x 43gg
€ 4.945,00; sulla predetta somma va detratto il 50% perché afferente alla preesistente patologia così come indicato dai CCTTUU nella prima consulenza.
Conclusivamente si liquida a titolo di danno biologico da invalidità temporanea assoluta la somma di € 2.472,50; somma tale ultima da dividersi in parti uguali e pro quota fra tutti e tre gli eredi pari ad € 824,17 ciascuno ( arrotondato per difetto).
Trattandosi di debito di valore deve innanzi tutto operarsi la rivalutazione delle somme come sopra liquidate dal 04.06.2024 (data di pubblicazione delle Tabelle di Milano vigenti) alla data odierna tale somma dovrà poi essere devalutata alla data dell'illecito (da individuarsi a far data dal 25.6.15 corrispondente alla TAC evidenziante i primi sintomi di infezione intraddominale) maggiorata tale somma degli interessi legali e della rivalutazione sino alla data odierna. Sulla somma così risultante matureranno dalla data di domani i soli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
Quanto al danno patrimoniale richiesto iure proprio dagli eredi sulle competenze relative alla fase stragiudiziale ante causam ivi comprese le spese relative alla fase di ATP, questa Giudicante onoraria ritiene di dare seguito alla giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo la quale le spese legali riguardanti la fase antecedente il giudizio sono una componente del danno da liquidare: “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre contenziosa;
l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie”.
Le Sezioni Unite precisano altresì che tali spese, pur non essendo assimilabili alle spese giudiziali, devono essere liquidate secondo le tariffe: “… la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi ...”. (Cass., Sezioni Unite, sentenza 10 luglio 2017, n. 16990).
Vale, inoltre sottolineare come recentissimamente la Cassazione abbia precisato come le spese per la consulenza tecnica preventiva disposta ex art. 696 bis cpc non hanno natura giudiziale;
Spiega la Cassazione come, la ATP preventiva di cui al novellato art. 696 bis c.p.c., per quanto in parte "giurisdizionalizzata", è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo a un' autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta pagina 24 di 27 rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26573 del 22/10/2018).
Conseguentemente, le spese richieste attengono tutte alla fase stragiudiziale, e sono da valutarsi e liquidarsi come danno patrimoniale (cfr Cass. 21975/2019).
Tali spese sono da individuarsi nel compenso dovuto al dr. per l'espletato Persona_6 accertamento medico-legale stragiudiziale di parte - pari ad euro 3.660,00, oltre, euro 2.006,51 per compenso dovuto ai CC.TT.UU. dr. e prof. Per_3 Persona_4 siccome liquidato dal Giudice con provvedimento in data 16.9.2023.
Nel novero delle spese da inquadrarsi nel danno patrimoniale la difesa dei ricorrenti correttamente sussume anche quelle per la difesa nel relativo giudizio di accertamento tecnico preventivo, salvo poi ripetere la richiesta di loro liquidazione unitamente alla condanna delle spese del presente giudizio per come declinato nelle conclusioni rassegnate.
Ragione per cui stante la ritenuta prevalenza delle conclusioni per come reiteratamente rassegnata rispetto alla parte motiva del ricorso, sulle predette spese si riserva all'esito della presente motivazione ogni decisione unitamente a quelle di giudizio
Conseguentemente le spese concretamente inquadrabili a titolo di danno patrimoniale, allegate e documentate agli affoliati da 4 a 6 del ricorso, possono riconoscersi e liquidarsi per le fasi antecedenti alla presente fase di merito nella complessiva somma di € 5.666,51; con ciò riconoscendo il diritto al risarcimento delle stesse in capo agli eredi ricorrenti e nella misura di € 1.888,83 ( arrotondato per difetto) ciascuno.
Tale somma liquidata in difetto della prova della effettiva corresponsione degli importi deve intendersi produttiva di interessi legali dalla data successiva alla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Ogni altra domanda od eccezione da intendersi assorbita nella presente motivazione
Le spese e competenze della procedura devono essere regolate secondo il principio della soccombenza prevalente nel modo che segue e sono poste a carico della convenuta:
- Le spese di ATP vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14, così come modificato dal d.m. 147/22) secondo valori medi tenuto conto dello scaglione di valore della causa quale quello di valore indeterminabile di complessità bassa oltre spese esenti per come come documentate;
- le spese di lite vengono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 (così come modificato dal d.m. 147/2022), secondo i valori medi dello scaglione di riferimento considerato il valore della domanda (indeterminabile di media complessità), con riduzione ai minimi con riferimento alla fase istruttoria/trattazione del presente giudizio, posto che la integrazione peritale è da considerarsi mera appendice della precedente, e alla fase decisionale, che non è stata caratterizzata dal deposito di memorie finali;
- in entrambi i casi senza riconoscere l'aumento per l'assistenza di più parti, trattandosi di posizione in fatto ed in diritto speculari e quindi da trattarsi come unicum, e con distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore di parte pagina 25 di 27 ricorrente avv. Sara Benedetta Zamboni, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU integrativa nel presente giudizio sono poste a carico della parte convenuta ferma la solidarietà interna fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Ritenuta la responsabilità della convenuta Controparte_4
per il ritardo con cui fu
[...] chirurgicamente sul focolaio infettivo addominale e per i danni a questo riconducibili condanna la medesima convenuta al risarcimento in favore dei ricorrenti dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella seguente misura:
- In favore di a titolo di risarcimento danni non patrimoniali iure Parte_1 successionis € 14.246,09 oltre € 1.888,83 a titolo di danni patrimoniali iure proprio oltre accessori ( interessi, devalutazione e rivalutazione) nella misura e con la decorrenza indicata in parte motiva;
- In favore di a titolo di risarcimento danni non patrimoniali Parte_2 iure successionis € 14.246,09 oltre € 1.888,83 a titolo di danni patrimoniali iure proprio oltre accessori ( interessi, devalutazione e rivalutazione) nella misura e con la decorrenza indicata in parte motiva;
- In favore di a titolo di risarcimento danni non patrimoniali iure Parte_3 successionis € 14.246,09 oltre € 1.888,83 a titolo di danni patrimoniali iure proprio oltre accessori ( interessi, devalutazione e rivalutazione) nella misura e con la decorrenza indicata in parte motiva;
Condanna la convenuta alle refusione delle spese e competenze di lite sostenute dai ricorrenti che liquida quanto al procedimento di accertamento tecnico preventivo, in € 3.442,00 a titolo di compensi, oltre spese forfettarie, CPA e IVA (se dovuta) come per legge ed € 295,00per esborsi e, quanto alle spese del presente giudizio in € 7.202,00 a titolo di compensi, oltre spese forfettarie, CPA e IVA (se dovuta) come per legge ed € 545,00 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Sara Benedetta Zamboni, dichiaratosi antistatario;
Pone definitivamente a carico della parte convenuta i compensi dei componenti del Collegio peritale quanto alla integrazione disposta nel presente giudizio per come liquidati in atti.
Siena, 31 ottobre 2025
Il Giudice O.P dott. Cristina Cavaciocchi
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Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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