Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1102/2025 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.CRISTALLINI ROBERTO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
: rappresentato e difeso dall'avv Controparte_1
SALTALAMACCHIA FLORA giusta procura in atti
RESISTENTE
Nonché
e rappresentati e difesi dall'avv. D. DE Leonardis come da procura in CP_2 CP_3 atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 24.1.2025 la ricorrente di cui in epigrafe, proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento nella parte relativa a sette avvisi di addebito per crediti In particolare eccepiva la prescrizione. CP_2
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'intimazione.
Si costituivano in giudizio e l' che contestavano Controparte_4 CP_2 gli assunti della ricorrente e concludevano per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Ed invero, giova precisare che nello speciale sistema di recupero coattivo dei crediti mediante ruoli esattoriali, la cartella di pagamento costituisce non solo atto di notifica del titolo esecutivo e del precetto (l'intimazione ad adempiere, contenuta nella cartella di pagamento, diviene efficace decorso il termine di giorni 60 dalla data della sua notifica e conserva la sua efficacia per un anno da tale data), ma anche lo strumento con il quale viene portato a conoscenza del debitore l'accertamento consacrato nel titolo, configurandosi come atto espressivo della pretesa contributiva suscettibile di dar luogo -se impugnato- ad un controllo giurisdizionale del rapporto giuridico, ovvero di consolidarsi -in caso di acquiescenza del contribuente- con efficacia preclusiva dell'accertamento.
La notifica della cartella di pagamento è dunque presupposto necessario perché possano verificarsi i suddetti effetti giuridici e perché il concessionario possa, poi, procedere ad espropriazione forzata, con l'effetto che, in mancanza di notifica, nessuna azione esecutiva può essere intrapresa nei confronti della parte (art. 50 d.p.r. n. 602/73).
Nella specie, le parti resistenti, costituendosi in giudizio, hanno provato di aver provveduto alla notifica degli avvisi presupposti di cui si chiede l'annullamento in quanto presupposti all'intimazione di pagamento opposta;
è infatti pacifico che gli avvisi siano stati notificati in data
18.5.2016, 13.12.2016, 12.7.2018, 2.1.2019, 29.8.2019 e 18.12.2019
(cfr.allegati fasc. e ). CP_2 Controparte_4
Va richiamata la disciplina delle notifiche in tema di compiuta giacenza.
Nella specie siamo al cospetto di notifiche eseguite senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, per cui in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del
2018 ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente/assicurato di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (dimostrazione qui del tutto mancante né tanto meno risulta mai formulata la relativa istanza di rimessione in termini). Pertanto, nella specie (in termini cfr. in motivazione
Cass. n. 35397/2023) “……era sufficiente, ai fini della regolarità della notificazione, la presenza nell'avviso di ricevimento della raccomandata postale delle annotazioni di immissione nella cassetta postale del destinatario dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale e del deposito della stessa presso tale ufficio, decorrendo dalla data di quell'avviso il termine di dieci giorni per il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, ove l'atto non fosse stato precedentemente ritirato…”. Ed infatti (cfr. Cass. n. 10131/2020 e da ultimo Cass. n. 6586/2025), in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (nel caso di specie, la circolare n.70/2001 oggetto: poste - condizioni generali del servizio postale - d.m.
9.4.2001 su g.u. n.95 del 24.4.2001), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere, all'art.32, che, per gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate), "in caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e le altre persone abilitate a ricevere l'invio" potevano "ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49"; nessuna disposizione di detto regolamento contiene, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Né, come chiarito dalla citata Cass. n. 6856/2025 questo orientamento può ritenersi superato dalle Sezioni unite di questa Corte secondo cui «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2,
Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» (Cass. sez. un. n. 10012 del 2021); questo principio riguarda la notifica a mezzo posta, «quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo» secondo la legge n. 890 del 1982 (nel caso all'esame delle Sezioni Unite, infatti, la notifica era
«avvenuta a mezzo del servizio postale ai sensi della l. 20 novembre 1982,
n. 890», (v. l'ordinanza di rimessione Cass. n. 21714 del 2020), e non la notifica secondo regime postale ordinario.
Ciò posto, deve a questo punto rammentarsi che, nel caso in cui il plico notificato ai sensi dell'art. 26, comma 1, 2° periodo, D.P.R. n. 602 del 1973 non sia stato consegnato per temporanea assenza del destinatario e di altre persone abilitate a riceverlo, trovano applicazione le norme del regolamento sul servizio postale, le quali, in presenza di una siffatta ipotesi, non prescrivono l'invio di una comunicazione di avvenuto deposito, ma si limitano a prevedere il rilascio di un avviso di giacenza (cd.
26>) e a stabilire che la raccomandata sia trattenuta presso l'ufficio di distribuzione per un periodo di trenta giorni (artt. 40, commi 3 e 4, D.P.R.
n. 655 del 1982 e 25, comma 1, D.M. 1° ottobre 2008). È stato, al riguardo, precisato che, nella descritta evenienza, la notificazione deve intendersi perfezionata -in applicazione non diretta ma analogica dei commi 4 e 5 dell'art. 8 L. n. 890 del 1982, relativi alle notifiche compiute dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta- decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza o da quella di spedizione della raccomandata mediante la quale l'agente postale, pur non essendovi tenuto, abbia trasmesso il suddetto avviso, oppure, se anteriore, dalla data di ritorno del plico (cfr. Cass. n. 6857/2019, Cass. n. 4049/2018, Cass. n. 2047/2016).
Quanto detto vale sia per la notifica degli avvisi presupposti che per la notifica degli atti interruttivi effettuata dall' . Ed infatti Controparte_4
l' ha notificato tre intimazioni di pagamento che hanno validamente CP_4 interrotto la prescrizione (cfr. fasc. ) CP_4
Alla stregua delle esposte considerazioni, deve allora escludersi che, a fronte del mancato recapito del plico al destinatario, l'agente della riscossione fosse tenuto a procedere a una nuova notificazione per il tramite dell'ufficiale giudiziario -se del caso con il cd. rito degli irreperibili di cui all'art. 140 c.p.c.- o in base alla L. n. 890 del 1982,
Va rilevato che, nella specie siamo al cospetto di notifiche eseguite senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, per cui in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente/assicurato di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (dimostrazione qui del tutto mancante né tanto meno risulta mai formulata la relativa istanza di rimessione in termini). Pertanto, nella specie (in termini v. in motivazione
Cass. n. 35397/2023) “……era sufficiente, ai fini della regolarità della notificazione, la presenza nell'avviso di ricevimento della raccomandata postale delle annotazioni di immissione nella cassetta postale del destinatario dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale e del deposito della stessa presso tale ufficio, decorrendo dalla data di quell'avviso il termine di dieci giorni per il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, ove l'atto non fosse stato precedentemente ritirato…”. Ed infatti (v. Cass. n. 10131/2020 e da ultimo Cass. n.
6586/2025), in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (nel caso di specie, la circolare n.70/2001 oggetto: poste - condizioni generali del servizio postale - d.m.
9.4.2001 su g.u. n.95 del 24.4.2001), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere, all'art.32, che, per gli "invii a firma"
(tra cui le raccomandate), "in caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e le altre persone abilitate a ricevere l'invio" potevano "ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49"; nessuna disposizione di detto regolamento contiene, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata.
Né, come chiarito dalla citata Cass. n. 6856/2025 questo orientamento può ritenersi superato dalle Sezioni unite di questa Corte secondo cui «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2,
Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» (Cass. sez. un. n. 10012 del 2021); questo principio riguarda la notifica a mezzo posta, «quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo» secondo la legge n. 890 del 1982 (nel caso all'esame delle Sezioni Unite, infatti, la notifica era
«avvenuta a mezzo del servizio postale ai sensi della l. 20 novembre 1982,
n. 890», (v. l'ordinanza di rimessione Cass. n. 21714 del 2020), e non la notifica secondo regime postale ordinario.
Ne deriva la validità della notifica degli avvisi presupposti dell'atto impugnato e degli atti interruttivi della prescrizione prima della notifica dell'atto odiernamente impugnato.
Va poi rilevato che l'intimazione notificata il 27.5.2022 è idonea a interrompere la prescrizione in quanto sono intervenuti due periodi di sospensioni del corso della prescrizione come stabiliti dalla normativa emergenziale in tema di diffusione del virus Sars Covid19.
Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021, cioè per 182 giorni a norma dell'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, che dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Alla luce di tutto quanto innanzi illustrato va osservato che tenendo in considerazione i due periodi di sospensione del corso della prescrizione dal
23.02.2020 al 30.06.2020 (di cui all'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020) e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (di cui all'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21), le stesse poste non si sono prescritte in quanto gli avvisi sono stati notificati entro il quinquennio dalla loro formazione e i successivi atti interruttivi sono stati notificati allorquando non era ancora decorsa alcuna prescrizione.
Infondata infine è la censura relativa alla mancanza di motivazione dell'atto opposto in quanto lo stesso risulta conforme ai modelli ministeriali e, in ogni caso, il ricorrente ha ben compreso il significato dell'atto difendendosi compiutamente. Anche le censure relative all'applicazione di interessi e aggio, oltre a essere del tutto genericamente sollevate, appaiono infondate in quanto l' ha applicato la normativa CP_4 di riferimento per la determinazione delle somme richieste.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto AN , nei Pt_1 confronti , e così provvede: Controparte_5 CP_2 CP_3
1. Rigetta il ricorso
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti che liquida in complessivi €2.400,00 per compensi Bari,17/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi