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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 16/06/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1140/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Viste le note d'udienza depositate con cui parte attrice insiste come in atti
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice dott.ssa Sara Cargasacchi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Sara Cargasacchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1140/2022 promossa da:
) con Parte_1 P.IVA_1
unici Soci la Sig.ra e il Sig. con Parte_1 Parte_2
sede legale in Spilamberto (MO), Via Medicine nr. 1910/1012, P.IVA , P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da delega in calce al presente atto, dall'Avv. MONICA
RUSTICHELLI (cod. fisc. ) del Foro di Modena, con domicilio CodiceFiscale_1
eletto presso il suo studio in Modena (MO), Via Cesare Battisti n. 63
- parte attrice - nei confronti di:
( C.F. Controparte_1
C.F._2
- parte convenuta -
Oggetto: vendita
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
Come da atto di citazione
“In via principale, nel merito
- accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e diritto di cui alle predette motivazioni, che la si è resa inadempiente alle obbligazioni assunte nei confronti di Parte_3 Parte_1 in dipendenza del contratto di compravendita del 25.05.2021, e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di compravendita stesso, condannando Controparte_2
alla restituzione del prezzo di acquisto quantificato in € 43.920,00,
[...] oltre ad interessi dalla data del pagamento avvenuto in data 30.06.2021 al saldo;
pagina 2 di 8 Part
- condannare inoltre la ditta al risarcimento del danno quantificato in € 48.456,30 a
o di quella maggiore o minore somma che dovesse eventualmente risultare in Parte_1 corso di causa, per le motivazioni già esposte in narrativa, oltre interessi;
- condannare, altresì, la ditta di al ritiro a Controparte_2 Controparte_1 proprie spese dell'inservibile pantografo per legno.
Con vittoria di spese, compensi determinati ex D.M 55/2014, oltre CPA e IVA e oneri accessori tutti di legge.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione di prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa con riserva di ulteriormente capitolare e di indicare testi.”
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 convenivano in giudizio al fine
[...] Controparte_1 di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di vendita stipulato tra le parti in data
25/5/2021, con conseguente diritto alla restituzione dell'importo versato per euro 43.920,00 oltre al risarcimento del danno per euro 48.456,30.
Parte attrice in particolare esponeva: che la soc. Parte_1
è una realtà imprenditoriale attiva nella fabbricazione e produzione di pannelli
[...] espositori prevalentemente nel settore ceramico;
che parte attrice concludeva in data
25.05.2021 un contratto di vendita con la ditta CP_1 Controparte_2
avente ad oggetto l'acquisto di un pantografo per legno, un macchinario specifico
[...] per la realizzazione di pannelli espositori;
che l'acquisto in esame, per il quale la società attrice aveva preventivamente realizzato una struttura portante annessa di notevole entità, con impianto di aspirazione nuovo comprato apposta per il pantografo, avrebbe consentito all'odierna esponente di svolgere questa tipologia di lavoro direttamente in loco, evitando di sostenere costi di realizzo esterni, come avvenuto invece sempre in precedenza;
che la società attrice definiva la compravendita con il pagamento a favore della convenuta della Part somma di € 43.920,00, come da fattura n.8 del 30.06.2021 trasmessa dalla , oltre al rispettivo ddt n.1/2021, che si producono sub doc.4; che il verbale di consegna recava la dicitura “LA MACCHINA E' STATA INSTALLATA E COLLAUDATA MA PER NOI
RIMANE MACCHINA IN FASE DI COLLAUDO FINO A QUANDO NON SARANNO
ERETTE LE BARRIERE PERIMETRALI COME DA ACCORDI
PRECEDENTEMENTE PRESI CON VOI”; che consegnato il macchinario, veniva svolta una preliminare verifica del pantografo, a fronte del successivo – e già previsto - collaudo che la venditrice avrebbe dovuto eseguire in tempistiche brevi;
che la soc. Parte_1 provvedeva poi alla realizzazione dei due cancelli perimetrali, affinché si potesse procedere al collaudo quanto prima lavorando in sicurezza, - peraltro questo accordo era stato preso pagina 3 di 8 nelle fasi successive alla vendita -, ma venivano, però, riscontrate diverse anomalie del macchinario sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista di impiego-uso che allarmavano il personale interno di in netta contrapposizione rispetto al Parte_1 documento di Conformità CE trasmesso via email dalla unitamente alla targhetta Parte_3 posta sopra al macchinario in data 19/05/2021; che quanto rilevato veniva immediatamente Part rappresentato alla ditta per essere risolto, ma il Sig. , nonostante i ripetuti CP_1 solleciti e le promesse di intervento, non ottemperava agli impegni presi e contrattualmente previsti, lasciando la ditta attrice senza possibilità di impiegare il macchinario acquistato e senza confermare la fissazione di un appuntamento per l'esecuzione del già noto collaudo;
che un eventuale utilizzo del macchinario senza un adeguato collaudo avrebbe seriamente comportato conseguenze a dir poco gravose in capo a ed al personale Parte_1 dipendente della stessa che si sarebbe trovato ad interfacciarsi direttamente con il pantografo in questione;
che a fronte, dunque, delle ripetute segnalazioni rimaste inevase, si vedeva costretta a contattare direttamente società terze ( Parte_1 Controparte_3
– Sertec S.r.l. e nel tentativo di risolvere le suddette Parte_4 problematiche, sostenendo costi del tutto non previsti per un ammontare complessivo di €
3.254,83, ripartito, rispettivamente, in € 1.550,86 per in € 1.246,23 per Controparte_3
Sertec S.r.l. ed in € 457,74 per;
che purtroppo, però, i tecnici incaricati Parte_4 confermavano l'impossibilità di utilizzo del macchinario per palesi problematiche legate all'incolumità del personale di parte attrice, rilevando peraltro serie difficoltà durante le verifiche sul pantografo;
che ad aggiungersi alla situazione già di per sé gravosa, la
[...]
vista la pericolosità di quanto rilevato che non garantiva alcuna affidabilità, si Parte_1 vedeva costretta a continuare ad affidare il lavoro in questione ad altre società esterne
( e Diarva S.n.c.), con dispendio di ulteriore denaro che sarebbe stato evitabile, Parte_5 qualora la ditta convenuta si fosse attenuta ai propri impegni, per un ammontare di costi sostenuti pari a €. 45.201,47, ripartiti, rispettivamente, per entrambe le suddette società in €. 9.856,70 (anno 2021) ed in €. 35.344,77 (anno 2022), oltre a spese di trasporto che ci si riserva di quantificare in corso di causa;
che in data 15/02/2022 l'odierna attrice spediva via racc.1 formale diffida alla e titolare al Sig. , affinché – dato il mancato Parte_3 CP_1 adempimento a quanto contrattualmente previsto - procedesse quanto prima all'esecuzione del collaudo del macchinario per evitare i disagi summenzionati e, vista la persistente inerzia ed assoluta mancanza di riscontri da parte della convenuta, l'attrice si vedeva costretta ad inviare ulteriore diffida a mezzo della sottoscritta procuratrice in data
22.02.2022, con l'avvertimento che si sarebbe proceduto alla risoluzione del contratto;
che Part nonostante le precedenti diffide, la ditta nulla rispondeva e il Sig. si rendeva CP_1 inspiegabilmente non reperibile;
che ad oggi, pertanto, il danno maturato dalla società esponente ammonta al complessivo importo di € 48.456,30.
Non si costituiva in giudizio parte convenuta Controparte_1
, della quale veniva dichiarata la contumacia alla prima udienza.
[...]
pagina 4 di 8 La causa veniva temporaneamente riassegnata a diverso magistrato e veniva istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale articolata da parte attrice e mediante CTU.
All'esito dell'istruttoria il giudice rinviava all'udienza del 10/6/2025 celebrata ex art. 127 ter c.p.c. per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c
Le domande attoree vengono accolte nei limiti che seguono.
1. Parte attrice ha genericamente chiesto la risoluzione del contratto in ragione delle diverse anomalie riscontrate sul macchinario oggetto di causa.
2. Tanto premesso giova preliminarmente rammentare come, in tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.), presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, differiscono dalla consegna di aliud pro alio, che si determina quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13214 del 14/05/2024; Sez.
2, Sentenza n. 8649 del 02/04/2024; Sez. 2, Sentenza n. 23604 del 02/08/2023; Sez. 2,
Ordinanza n. 36360 del 13/12/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 28069 del 14/10/2021; Sez. 2,
Sentenza n. 7557 del 23/03/2017; Sez. 2, Sentenza n. 6596 del 05/04/2016; Sez. 1,
Sentenza n. 2313 del 05/02/2016; Sez. 2, Sentenza n. 28419 del 19/12/2013; Sez. 2,
Sentenza n. 10916 del 18/05/2011; Sez. 3, Sentenza n. 18859 del 10/07/2008; Sez. 2,
Sentenza n. 5202 del 07/03/2007; Sez. 1, Sentenza n. 11018 del 21/12/1994).
A) Si ricade nel campo di operatività della garanzia edilizia in senso tecnico per vizi redibitori (rilevante sul piano oggettivo), con riferimento alla cosa consegnata, qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata
o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
B) Si ha, invece, mancanza di qualità essenziali quando - in ragione delle alterazioni subite
- la cosa appartenga, per sua natura o per gli elementi che la caratterizzano, ad un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita, pur rimanendo nell'ambito dello stesso genere.
C) Per contro, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita.
La vendita di aliud pro alio, la quale dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c., presuppone, infatti, che la causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in
pagina 5 di 8 modo irrimediabile, tanto da pregiudicare la stessa identità della cosa acquistata, e non già che vi sia la mera carenza di requisiti sanabili, non costituenti un elemento di identificazione del bene e senza un definitivo pregiudizio della idoneità rispetto alla categoria cui il compratore intendeva destinare la cosa.
In conclusione sul tema è stato recentemente pronunciato il seguente principio di diritto: "In tema di vendita, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita ". (Cassazione civile sez. II, 27/02/2025, n.5199).
3. Ebbene, nella fattispecie è dato ravvisare l'inidoneità del macchinario fornito per cui è causa ad assolvere alla funzione per la quale era stato richiesto, trattandosi di inidoneità che ha inciso sulla stessa funzione economico-sociale del bene, determinandone l'estraneità dal genere.
Invero, alla stregua delle risultanze valorizzate dalla consulenza tecnica d'ufficio è emerso che “a) Solamente tre (3) dei sette (7) elementi presenti nella catena delle sicurezze sono funzionanti. b) la catena delle sicurezze presente è da considerarsi incompleta perché priva di della protezione perimetrale all'area di lavoro prevista dal produttore. Si ricorda che qualora una nuova protezione fosse stata installata e inserita nella catena delle sicurezze presenti, allora sarebbe stato necessario un certificato dell'installatore attestante la conformità della installazione alle norme vigenti. c) la documentazione tecnica, che è parte integrante della sicurezza della macchina, non soddisfa quanto previsto dall'articolo art.
1.7.4 CE 2006/42 poiché tale documentazione deve essere fornita nella lingua dell'utilizzatore (nell'ambito della comunità europea). d) La documentazione esaminata non è attinente alla macchina oggetto della perizia, infatti gli schemi elettrici sono di una macchina diversa (ndr. RECORD 130- 121) per cui non utilizzabile. Per il medesimo motivo non è stato possibile per il CTU identificare le modifiche rilevate nel quadro elettrico. e) La documentazione è anche priva di un catalogo ricambi, quindi sarebbe stato estremamente complicato per l'utilizzatore reperire ricambi. f) La messa a terra del quadro elettrico è fuori norma perché fatta collegando il quadro con il corpo macchina e non utilizzando dei picchetti a terra, quindi non conforme al D. Lgs. n. 81/2008, Decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 ed alla norma CEI 64-8/4; in caso di una eventuale scarica elettrica l'operatore potrebbe rimanere folgorato. g) la macchina è priva dell'attestato di conformità previsto dal comma 1 art 72 del D. Lgs 81/2008 qui riportato
“Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi
o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento
pagina 6 di 8 della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.” Considerando quindi i punti sopra esposti si può concludere che la macchina presenta tutti i vizi e difetti denunciati dalla parte attrice ed è inutilizzabile poiché non sicura, ossia priva dei Requisti Essenziali per la Sicurezza previsti nell'allegato I della Direttiva Macchine 2006/42 allora vigente e di quanto altro richiesto dal Testo Unico 81/2008.”
L'accertata esistenza di deficienze strutturali dell'impianto tali da rendere lo stesso inutilizzabile e incommerciabile determinando la funzionale e assoluta inidoneità del bene ad assolvere la destinazione economico-sociale promessa e, quindi, a fornire l'utilità richiesta, tanto da escludere che le condizioni delle macchine potessero far degradare le irregolarità dedotte a meri vizi redibitori o a mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata.
4. Potendosi quindi configurare nella specie una consegna aliud pro alio l'attore ha legittimamente avanzato azione di risoluzione in luogo di quella di adempimento ai sensi dell'art. 1453 cc e tale azione è svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c. Ne consegue che allora vanno richiamati gli ordinari criteri (Cass.
13533/2001) in materia di ripartizione dell'onere della prova, per cui il creditore che agisce in giudizio ha l'onere di provare il titolo su cui si fonda la pretesa e di allegare l'inadempimento di controparte, mentre il debitore è tenuto a provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa e deve, pertanto, dimostrare il corretto adempimento o, in alternativa,
l'inadempimento per causa a lui non imputabile, così come previsto ai sensi dell'art. 1218
c.c. e art. 2697, comma 2, c.c. (Cass., 20 aprile 2021, n. 10394).
Si rammenta inoltre che, come noto, la disciplina della contumacia ex art. 290 ss. c.p.c. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che, da un lato, si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma c.p.c. per trarne argomenti di prova in danno del contumace, dall'altro lato, si deve parimenti escludere che la parte costituita debba essere sottoposta ad un più gravoso onere probatorio.
Sul punto l'attore, ovvero il compratore, ha provato il titolo contrattuale, cioè la vendita del quadro intercorsa tra lui e la convenuta, producendo il verbale di consegna della macchina e le condizioni di vendita sottoscritte dal convenuto (doc. 3) ed ha allegato l'inadempimento cioè l'inutilizzabilità della stessa, come confermato da CTU nei termini sopra evidenziati, mentre spettava alla convenuta, cioè alla venditrice, provare l'esatto adempimento.
Da tanto deriva l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto.
5. devono invece essere rigettate le ulteriori domane restitutorie e risarcitorie. L'attore non pagina 7 di 8 ha infatti dato prova dell'intervenuto pagamento degli importi pattuiti a titolo di corrispettivo (e neppure di quelli spesi successivamente e richiesti a titolo di risarcimento danno) risultando prodotti in atti delle mere fatture neppure quietanzate.
In proposito è appena il caso di ricordare che la fattura commerciale è un atto giuridico a contenuto partecipativo e di formazione unilaterale attraverso il quale si rendono noti alla controparte elementi negoziali, relativi ad un rapporto contrattuale tra loro intercorrente che assume valore di meo indizio e non di prova.
Da tanto deriva l'accoglimento della domanda di risoluzione con rigetto nel resto.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono dichiarate irripetibili sicché restano a carico di parte attrice che le ha anticipate.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la risoluzione del contratto di vendita stipulato in data 25/5/2021 tra
[...]
e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
2) rigetta nel resto le ulteriori domande restitutorie e risarcitorie;
3) dichiara le spese di lite irripetibili;
4) le spese di CTU come già liquidate con separato decreto vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Sondrio, 16 giugno 2025
Il giudice dott.ssa Sara Cargasacchi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Viste le note d'udienza depositate con cui parte attrice insiste come in atti
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice dott.ssa Sara Cargasacchi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Sara Cargasacchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1140/2022 promossa da:
) con Parte_1 P.IVA_1
unici Soci la Sig.ra e il Sig. con Parte_1 Parte_2
sede legale in Spilamberto (MO), Via Medicine nr. 1910/1012, P.IVA , P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da delega in calce al presente atto, dall'Avv. MONICA
RUSTICHELLI (cod. fisc. ) del Foro di Modena, con domicilio CodiceFiscale_1
eletto presso il suo studio in Modena (MO), Via Cesare Battisti n. 63
- parte attrice - nei confronti di:
( C.F. Controparte_1
C.F._2
- parte convenuta -
Oggetto: vendita
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
Come da atto di citazione
“In via principale, nel merito
- accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e diritto di cui alle predette motivazioni, che la si è resa inadempiente alle obbligazioni assunte nei confronti di Parte_3 Parte_1 in dipendenza del contratto di compravendita del 25.05.2021, e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di compravendita stesso, condannando Controparte_2
alla restituzione del prezzo di acquisto quantificato in € 43.920,00,
[...] oltre ad interessi dalla data del pagamento avvenuto in data 30.06.2021 al saldo;
pagina 2 di 8 Part
- condannare inoltre la ditta al risarcimento del danno quantificato in € 48.456,30 a
o di quella maggiore o minore somma che dovesse eventualmente risultare in Parte_1 corso di causa, per le motivazioni già esposte in narrativa, oltre interessi;
- condannare, altresì, la ditta di al ritiro a Controparte_2 Controparte_1 proprie spese dell'inservibile pantografo per legno.
Con vittoria di spese, compensi determinati ex D.M 55/2014, oltre CPA e IVA e oneri accessori tutti di legge.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione di prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa con riserva di ulteriormente capitolare e di indicare testi.”
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 convenivano in giudizio al fine
[...] Controparte_1 di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di vendita stipulato tra le parti in data
25/5/2021, con conseguente diritto alla restituzione dell'importo versato per euro 43.920,00 oltre al risarcimento del danno per euro 48.456,30.
Parte attrice in particolare esponeva: che la soc. Parte_1
è una realtà imprenditoriale attiva nella fabbricazione e produzione di pannelli
[...] espositori prevalentemente nel settore ceramico;
che parte attrice concludeva in data
25.05.2021 un contratto di vendita con la ditta CP_1 Controparte_2
avente ad oggetto l'acquisto di un pantografo per legno, un macchinario specifico
[...] per la realizzazione di pannelli espositori;
che l'acquisto in esame, per il quale la società attrice aveva preventivamente realizzato una struttura portante annessa di notevole entità, con impianto di aspirazione nuovo comprato apposta per il pantografo, avrebbe consentito all'odierna esponente di svolgere questa tipologia di lavoro direttamente in loco, evitando di sostenere costi di realizzo esterni, come avvenuto invece sempre in precedenza;
che la società attrice definiva la compravendita con il pagamento a favore della convenuta della Part somma di € 43.920,00, come da fattura n.8 del 30.06.2021 trasmessa dalla , oltre al rispettivo ddt n.1/2021, che si producono sub doc.4; che il verbale di consegna recava la dicitura “LA MACCHINA E' STATA INSTALLATA E COLLAUDATA MA PER NOI
RIMANE MACCHINA IN FASE DI COLLAUDO FINO A QUANDO NON SARANNO
ERETTE LE BARRIERE PERIMETRALI COME DA ACCORDI
PRECEDENTEMENTE PRESI CON VOI”; che consegnato il macchinario, veniva svolta una preliminare verifica del pantografo, a fronte del successivo – e già previsto - collaudo che la venditrice avrebbe dovuto eseguire in tempistiche brevi;
che la soc. Parte_1 provvedeva poi alla realizzazione dei due cancelli perimetrali, affinché si potesse procedere al collaudo quanto prima lavorando in sicurezza, - peraltro questo accordo era stato preso pagina 3 di 8 nelle fasi successive alla vendita -, ma venivano, però, riscontrate diverse anomalie del macchinario sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista di impiego-uso che allarmavano il personale interno di in netta contrapposizione rispetto al Parte_1 documento di Conformità CE trasmesso via email dalla unitamente alla targhetta Parte_3 posta sopra al macchinario in data 19/05/2021; che quanto rilevato veniva immediatamente Part rappresentato alla ditta per essere risolto, ma il Sig. , nonostante i ripetuti CP_1 solleciti e le promesse di intervento, non ottemperava agli impegni presi e contrattualmente previsti, lasciando la ditta attrice senza possibilità di impiegare il macchinario acquistato e senza confermare la fissazione di un appuntamento per l'esecuzione del già noto collaudo;
che un eventuale utilizzo del macchinario senza un adeguato collaudo avrebbe seriamente comportato conseguenze a dir poco gravose in capo a ed al personale Parte_1 dipendente della stessa che si sarebbe trovato ad interfacciarsi direttamente con il pantografo in questione;
che a fronte, dunque, delle ripetute segnalazioni rimaste inevase, si vedeva costretta a contattare direttamente società terze ( Parte_1 Controparte_3
– Sertec S.r.l. e nel tentativo di risolvere le suddette Parte_4 problematiche, sostenendo costi del tutto non previsti per un ammontare complessivo di €
3.254,83, ripartito, rispettivamente, in € 1.550,86 per in € 1.246,23 per Controparte_3
Sertec S.r.l. ed in € 457,74 per;
che purtroppo, però, i tecnici incaricati Parte_4 confermavano l'impossibilità di utilizzo del macchinario per palesi problematiche legate all'incolumità del personale di parte attrice, rilevando peraltro serie difficoltà durante le verifiche sul pantografo;
che ad aggiungersi alla situazione già di per sé gravosa, la
[...]
vista la pericolosità di quanto rilevato che non garantiva alcuna affidabilità, si Parte_1 vedeva costretta a continuare ad affidare il lavoro in questione ad altre società esterne
( e Diarva S.n.c.), con dispendio di ulteriore denaro che sarebbe stato evitabile, Parte_5 qualora la ditta convenuta si fosse attenuta ai propri impegni, per un ammontare di costi sostenuti pari a €. 45.201,47, ripartiti, rispettivamente, per entrambe le suddette società in €. 9.856,70 (anno 2021) ed in €. 35.344,77 (anno 2022), oltre a spese di trasporto che ci si riserva di quantificare in corso di causa;
che in data 15/02/2022 l'odierna attrice spediva via racc.1 formale diffida alla e titolare al Sig. , affinché – dato il mancato Parte_3 CP_1 adempimento a quanto contrattualmente previsto - procedesse quanto prima all'esecuzione del collaudo del macchinario per evitare i disagi summenzionati e, vista la persistente inerzia ed assoluta mancanza di riscontri da parte della convenuta, l'attrice si vedeva costretta ad inviare ulteriore diffida a mezzo della sottoscritta procuratrice in data
22.02.2022, con l'avvertimento che si sarebbe proceduto alla risoluzione del contratto;
che Part nonostante le precedenti diffide, la ditta nulla rispondeva e il Sig. si rendeva CP_1 inspiegabilmente non reperibile;
che ad oggi, pertanto, il danno maturato dalla società esponente ammonta al complessivo importo di € 48.456,30.
Non si costituiva in giudizio parte convenuta Controparte_1
, della quale veniva dichiarata la contumacia alla prima udienza.
[...]
pagina 4 di 8 La causa veniva temporaneamente riassegnata a diverso magistrato e veniva istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale articolata da parte attrice e mediante CTU.
All'esito dell'istruttoria il giudice rinviava all'udienza del 10/6/2025 celebrata ex art. 127 ter c.p.c. per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c
Le domande attoree vengono accolte nei limiti che seguono.
1. Parte attrice ha genericamente chiesto la risoluzione del contratto in ragione delle diverse anomalie riscontrate sul macchinario oggetto di causa.
2. Tanto premesso giova preliminarmente rammentare come, in tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.), presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, differiscono dalla consegna di aliud pro alio, che si determina quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13214 del 14/05/2024; Sez.
2, Sentenza n. 8649 del 02/04/2024; Sez. 2, Sentenza n. 23604 del 02/08/2023; Sez. 2,
Ordinanza n. 36360 del 13/12/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 28069 del 14/10/2021; Sez. 2,
Sentenza n. 7557 del 23/03/2017; Sez. 2, Sentenza n. 6596 del 05/04/2016; Sez. 1,
Sentenza n. 2313 del 05/02/2016; Sez. 2, Sentenza n. 28419 del 19/12/2013; Sez. 2,
Sentenza n. 10916 del 18/05/2011; Sez. 3, Sentenza n. 18859 del 10/07/2008; Sez. 2,
Sentenza n. 5202 del 07/03/2007; Sez. 1, Sentenza n. 11018 del 21/12/1994).
A) Si ricade nel campo di operatività della garanzia edilizia in senso tecnico per vizi redibitori (rilevante sul piano oggettivo), con riferimento alla cosa consegnata, qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata
o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
B) Si ha, invece, mancanza di qualità essenziali quando - in ragione delle alterazioni subite
- la cosa appartenga, per sua natura o per gli elementi che la caratterizzano, ad un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita, pur rimanendo nell'ambito dello stesso genere.
C) Per contro, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita.
La vendita di aliud pro alio, la quale dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c., presuppone, infatti, che la causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in
pagina 5 di 8 modo irrimediabile, tanto da pregiudicare la stessa identità della cosa acquistata, e non già che vi sia la mera carenza di requisiti sanabili, non costituenti un elemento di identificazione del bene e senza un definitivo pregiudizio della idoneità rispetto alla categoria cui il compratore intendeva destinare la cosa.
In conclusione sul tema è stato recentemente pronunciato il seguente principio di diritto: "In tema di vendita, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita ". (Cassazione civile sez. II, 27/02/2025, n.5199).
3. Ebbene, nella fattispecie è dato ravvisare l'inidoneità del macchinario fornito per cui è causa ad assolvere alla funzione per la quale era stato richiesto, trattandosi di inidoneità che ha inciso sulla stessa funzione economico-sociale del bene, determinandone l'estraneità dal genere.
Invero, alla stregua delle risultanze valorizzate dalla consulenza tecnica d'ufficio è emerso che “a) Solamente tre (3) dei sette (7) elementi presenti nella catena delle sicurezze sono funzionanti. b) la catena delle sicurezze presente è da considerarsi incompleta perché priva di della protezione perimetrale all'area di lavoro prevista dal produttore. Si ricorda che qualora una nuova protezione fosse stata installata e inserita nella catena delle sicurezze presenti, allora sarebbe stato necessario un certificato dell'installatore attestante la conformità della installazione alle norme vigenti. c) la documentazione tecnica, che è parte integrante della sicurezza della macchina, non soddisfa quanto previsto dall'articolo art.
1.7.4 CE 2006/42 poiché tale documentazione deve essere fornita nella lingua dell'utilizzatore (nell'ambito della comunità europea). d) La documentazione esaminata non è attinente alla macchina oggetto della perizia, infatti gli schemi elettrici sono di una macchina diversa (ndr. RECORD 130- 121) per cui non utilizzabile. Per il medesimo motivo non è stato possibile per il CTU identificare le modifiche rilevate nel quadro elettrico. e) La documentazione è anche priva di un catalogo ricambi, quindi sarebbe stato estremamente complicato per l'utilizzatore reperire ricambi. f) La messa a terra del quadro elettrico è fuori norma perché fatta collegando il quadro con il corpo macchina e non utilizzando dei picchetti a terra, quindi non conforme al D. Lgs. n. 81/2008, Decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 ed alla norma CEI 64-8/4; in caso di una eventuale scarica elettrica l'operatore potrebbe rimanere folgorato. g) la macchina è priva dell'attestato di conformità previsto dal comma 1 art 72 del D. Lgs 81/2008 qui riportato
“Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi
o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento
pagina 6 di 8 della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.” Considerando quindi i punti sopra esposti si può concludere che la macchina presenta tutti i vizi e difetti denunciati dalla parte attrice ed è inutilizzabile poiché non sicura, ossia priva dei Requisti Essenziali per la Sicurezza previsti nell'allegato I della Direttiva Macchine 2006/42 allora vigente e di quanto altro richiesto dal Testo Unico 81/2008.”
L'accertata esistenza di deficienze strutturali dell'impianto tali da rendere lo stesso inutilizzabile e incommerciabile determinando la funzionale e assoluta inidoneità del bene ad assolvere la destinazione economico-sociale promessa e, quindi, a fornire l'utilità richiesta, tanto da escludere che le condizioni delle macchine potessero far degradare le irregolarità dedotte a meri vizi redibitori o a mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata.
4. Potendosi quindi configurare nella specie una consegna aliud pro alio l'attore ha legittimamente avanzato azione di risoluzione in luogo di quella di adempimento ai sensi dell'art. 1453 cc e tale azione è svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c. Ne consegue che allora vanno richiamati gli ordinari criteri (Cass.
13533/2001) in materia di ripartizione dell'onere della prova, per cui il creditore che agisce in giudizio ha l'onere di provare il titolo su cui si fonda la pretesa e di allegare l'inadempimento di controparte, mentre il debitore è tenuto a provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa e deve, pertanto, dimostrare il corretto adempimento o, in alternativa,
l'inadempimento per causa a lui non imputabile, così come previsto ai sensi dell'art. 1218
c.c. e art. 2697, comma 2, c.c. (Cass., 20 aprile 2021, n. 10394).
Si rammenta inoltre che, come noto, la disciplina della contumacia ex art. 290 ss. c.p.c. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che, da un lato, si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma c.p.c. per trarne argomenti di prova in danno del contumace, dall'altro lato, si deve parimenti escludere che la parte costituita debba essere sottoposta ad un più gravoso onere probatorio.
Sul punto l'attore, ovvero il compratore, ha provato il titolo contrattuale, cioè la vendita del quadro intercorsa tra lui e la convenuta, producendo il verbale di consegna della macchina e le condizioni di vendita sottoscritte dal convenuto (doc. 3) ed ha allegato l'inadempimento cioè l'inutilizzabilità della stessa, come confermato da CTU nei termini sopra evidenziati, mentre spettava alla convenuta, cioè alla venditrice, provare l'esatto adempimento.
Da tanto deriva l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto.
5. devono invece essere rigettate le ulteriori domane restitutorie e risarcitorie. L'attore non pagina 7 di 8 ha infatti dato prova dell'intervenuto pagamento degli importi pattuiti a titolo di corrispettivo (e neppure di quelli spesi successivamente e richiesti a titolo di risarcimento danno) risultando prodotti in atti delle mere fatture neppure quietanzate.
In proposito è appena il caso di ricordare che la fattura commerciale è un atto giuridico a contenuto partecipativo e di formazione unilaterale attraverso il quale si rendono noti alla controparte elementi negoziali, relativi ad un rapporto contrattuale tra loro intercorrente che assume valore di meo indizio e non di prova.
Da tanto deriva l'accoglimento della domanda di risoluzione con rigetto nel resto.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono dichiarate irripetibili sicché restano a carico di parte attrice che le ha anticipate.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la risoluzione del contratto di vendita stipulato in data 25/5/2021 tra
[...]
e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
2) rigetta nel resto le ulteriori domande restitutorie e risarcitorie;
3) dichiara le spese di lite irripetibili;
4) le spese di CTU come già liquidate con separato decreto vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Sondrio, 16 giugno 2025
Il giudice dott.ssa Sara Cargasacchi
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