Sentenza 11 marzo 2025
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- 1. L.c.a. pendente e azione di accertamento diversa dalla verificazione del passivo: quali limiti?Accesso limitatoAnnabella D'Angelo · https://www.altalex.com/ · 4 aprile 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/03/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 19/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro Presidente
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Giudice Rel.
Dott.ssa Giulia Volpe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 19/2017 r.g.a.c.
PROMOSSA DA
(c.f.: elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
alla Via Cialdini, n. 4, Stigliano (MT), presso lo studio dell'Avv. Pinto Mina da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
(c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 [...]
(c.f.: , Controparte_2 C.F._3 CP_3
(c.f.: ;
[...] C.F._4 Parte_2
(c.f.: ) al quale sono succeduti gli eredi
[...] C.F._5
(c.f.: ), Parte_3 C.F._6
(c.f.: , Parte_4 C.F._7 CP_4
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi, in virtù
[...] C.F._8
di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e del successivo atto di costituzione in riassunzione, dall'avv. Giovanni Battista D'Onofrio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pisticci alla via Alighieri n. 12;
CONVENUTI
19/2017 r.g.a.c. Pag. 1
, (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_5 C.F._9
Pietro Pesacane, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il detto professionista nel suo studio in Rionero in Vulture (PZ), via Galliano pal. CP_6
CONVENUTO
OGGETTO: cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo;
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 05.06.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riassunto dinanzi Parte_1
al Tribunale di Potenza la causa precedentemente instaurata, dinanzi al Tribunale di Matera – Sezione lavoro, all'esito del provvedimento del 25.06.2016 con cui veniva dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in favore della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Potenza, territorialmente competente.
Pertanto, il riassunta tempestivamente la causa, ha reiterato nei confronti Pt_1 dei convenuti, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e le conclusioni
[...] Controparte_7 CP_5
originariamente rassegnate, di seguito riportate:
“- accertare e dichiarare la responsabilità degli amministratori GG.ri
[...]
, , e del CP_1 Controparte_2 Controparte_3
procuratore Sig. , in ordine all'omessa sospensione Parte_2
del rapporto di lavoro col dr. in conseguenza dell'avvenuta notifica del Pt_1
D.M. n. 382/13 dell'8.8.2013 con cui la veniva posta in liquidazione Pt_5
coatta amministrativa e quindi per aver posto in essere atti e/o omissioni compiuti in violazione degli artt. 2486, 2276 e 2395 c.c.;
- accertare e dichiarare la responsabilità del commissario liquidatore dr. CP_5
per l'omesso licenziamento del dr. appena subentrato nel rapporto
[...] Pt_1 con l'accettazione della carica, ponendo in essere atti e/o omissioni compiuti in violazione degli artt. 2486, 2276 e 2395 c.c.;
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- per l'effetto, condannare, in solido tra loro, avvero chi tra essi fosse ritenuto unico responsabile, gli amministratori GG.ri , Controparte_1 [...]
, il procuratore Sig. Controparte_2 Controparte_3 [...]
, il commissario liquidatore dr. al pagamento, in Parte_2 CP_5 favore dell'attore, dell'importo di € 9.363,78, a titolo di risarcimento danni subiti da a seguito dell'omessa retribuzione dei mesi di ottobre e Parte_1
novembre 2013, dei ratei di 13^ e 14^ mensilità e dell'indennità di mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- ordinare la regolarizzazione della posizione assistenziale e previdenziale del ricorrente;
- condannare i resistenti, in solido tra loro, ovvero chi tra essi fosse ritenuto unico responsabile, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Le pretese avanzate dall'attore si fondano, essenzialmente, sulla sua qualità di lavoratore alle dipendenze del Controparte_8
e sulla responsabilità degli amministratori, prima, e del
[...]
commissario liquidatore, poi, di non aver sospeso il contratto di lavoro e di non aver proceduto tempestivamente alla sua risoluzione, nonostante la crisi del e la sua successiva liquidazione coatta amministrativa, ponendo in tal CP_8
modo il lavoratore nell'impossibilità di conseguire la retribuzione per i mesi di ottobre e novembre 2013, oltre ad oneri accessori e TFR, con conseguente danno economico pari ad € 9.363,78.
Costituitisi in giudizio, gli amministratori convenuti hanno confutato le avverse pretese deducendo: la carenza di interesse ad agire del la loro carenza di Pt_1
legittimazione passiva in ragione della nomina del commissario liquidatore;
l'infondatezza nel merito della domanda.
Anche il commissario liquidatore si è costituito eccependo: la propria carenza di legittimazione passiva quale persona fisica in luogo della liquidatela rappresentata;
l'inammissibilità della domanda in ragione dell'esistenza di una procedura concorsuale di accertamento dei crediti;
l'inammissibilità della domanda non sussumibile nel paradigma di cui agli artt. 2776, 2394 e 2395 c.c., né in quello di cui all'art. 38 l.fall.; la carenza di interesse ad agire dell'attore per la contestuale pendenza della procedura concorsuale;
l'infondatezza nel merito della pretesa.
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La causa, istruita documentalmente, a mezzo dell'interrogatorio formale dell'attore e di prova testimoniale, a seguito dell'interruzione del giudizio per morte del convenuto e della successiva riassunzione Parte_2
e costituzione degli eredi Avvantaggiato Emanuele, e Parte_4
(a mezzo del medesimo procuratore già difensore degli altri Controparte_4
amministratori convenuti e dello stesso de cuius), dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stato rimesso al
Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ratione temporis vigente.
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La domanda presentata dal on può essere accolta per plurime ragioni che, Pt_1
intimamente connesse, verranno di seguito congiuntamente illustrate.
Come già prima chiarito, l'attore ha agito in giudizio in qualità di lavoratore del di , per ottenere il risarcimento del danno Controparte_8 CP_8
asseritamente patito a causa della mancata interruzione del rapporto di lavoro.
Al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità della domanda – in ragione della necessità di far valere le pretese nascenti dal rapporto di lavoro mediante insinuazione al passivo, nell'ambito della procedura concorsuale instauratasi a seguito della liquidazione coatta amministrativa del – il ha CP_8 Pt_1
espressamente qualificato la domanda in termini di domanda di risarcimento del danno extracontrattuale, ex art. 2395 cod. civ., conseguente alla condotta colposa posta in essere tanto dagli amministratori quanto dal liquidatore (nella loro qualità di persone fisiche), fonte di un danno diretto al suo patrimonio per l'impossibilità di ottenere l'integrale pagamento della retribuzione e dei relativi accessori.
Ciononostante, l'attore, già dall'atto introduttivo, ammette che la propria pretesa discende dal rapporto di lavoro alle dipendenze del e non a caso, proprio CP_8
in ragione della qualità rivestita – ed azionata in giudizio – adiva il Giudice del lavoro di Matera, il quale, tuttavia, rilevato che il ricorrente espressamente chiedeva la condanna a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2395 cod. civ., accoglieva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti amministratori ( , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
ed ).
[...] Parte_2
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Che l'oggetto della domanda riguardi il rapporto di lavoro alle dipendenze del
è, quindi, confermato dallo stesso attore allorché ha dedotto, in relazione Pt_5 all' eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti (come testualmente riportato nella citazione in riassunzione) che “la “causa petendi”, invocata dal ricorrente, riguarda nella sostanza la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, rientrante, dunque, nel novero delle controversie per cui è competente il Giudice del Lavoro ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
409 e 442 c.p.c.. Rapporto di lavoro subordinato certamente intercorrente tra la società e il dr. nei cui rapporti giuridici preesistenti è Pt_5 Pt_1
subentrato il commissario liquidatore con la L.C.A. della società, con assunzione di tutti i relativi obblighi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 72 e 201 L.F.. Come confermato, con orientamento costante, dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, anche dopo l'entrata in vigore della L. 168/2003 modificata con L.
27/2012, con cui sono state costituite le sezioni specializzate in materia di impresa,
è competente il Tribunale del Lavoro per tutti i procedimenti la cui domanda abbia ad oggetto un rapporto di lavoro subordinato”.
In proposito, si rileva che la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è costante nel ritenere che “le azioni di accertamento o costitutive nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa (come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale) possono essere proposte al di fuori della verificazione concorsuale del passivo esclusivamente quando sussista uno specifico interesse, non tutelabile altrimenti, quale può essere quello connesso alla definizione dell'assetto di rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura ed in particolare, in presenza di rapporti di lavoro, quando sia perseguita la reintegrazione nel posto di lavoro o l'attribuzione di una certa qualifica, con valore di status, all'interno dell'ente o dell'azienda, dovendo altrimenti ogni situazione creditoria (retributiva, risarcitoria, indennitaria etc.) essere accertata attraverso l'insinuazione al passivo” (cfr. Cass. Cass. civ., Sez. lavoro, 28/10/2024, n. 27796).
La pretesa, pertanto, a rigore, dovrebbe dichiararsi inammissbile se mirante ad ottenere l'accertamento del medesimo diritto di credito che l'istante avrebbe dovuto far valere mediante domanda di insinuazione al passivo.
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Accedendo, invece, alla prospettazione di parte, la domanda avrebbe causa petendi diversa giacché, pur essendo conseguente al medesimo rapporto di lavoro, si fonderebbe sulla responsabilità personale dei diversi soggetti succedutisi nella gestione sociale (amministratori e commissario liquidatore), le cui negligenti condotte avrebbero determinato il pregiudizio di cui è chiesto il ristoro.
La domanda, in questi termini avanzata, non può essere accolta poiché manifestamente infondata.
Superate le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva sollevate
(trattandosi di eccezioni da valutare alla stregua della sola prospettazione della parte agente) e di interesse ad agire, è palese che l'attore non abbia affatto provato la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie invocata in giudizio.
In primo luogo, manca la sussistenza di un danno diretto al patrimonio del terzo, elemento che costituisce l'ubi consistam della fattispecie risarcitoria di cui all'art. 2395 cod. civ. secondo cui “Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori”.
Invero, la chiave della distinzione di questa azione dalle precedenti sta nell'espressione direttamente danneggiati, dovendosi necessariamente trattare di danni diretti e non riflessi rispetto al danno direttamente cagionato al patrimonio sociale. Peraltro, un danno indiretto ai terzi, intesi quali creditori sociali, esiste ma non è automatico (come nel caso dei soci sono danneggiati indirettamente qualunque sia l'ammontare del danno arrecato dagli amministratori alla società), configurandosi soltanto in quanto il patrimonio sociale non sia sufficiente a soddisfare i loro crediti.
È chiaro che nel caso in esame manca un danno diretto giacché l'attore lamenta l'impossibilità di soddisfare il proprio credito di lavoro in ragione dell'incapienza del patrimonio sociale, facendo valere, a ben vedere, un danno indiretto subito nella qualità di terzo-creditore e non anche un diverso danno diretto cagionato al suo patrimonio.
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Ancora, deve ritenersi non provata l'asserita condotta colposa dei convenuti, fonte di un danno-evento ingiusto, risarcibile ai sensi dell'art. 2935 (ovvero ex 2043 cod. civ.).
Da un lato, infatti, non vi è alcun obbligo giuridico gravante sugli amministratori di sospendere il rapporto di lavoro, come invece preteso dall'istante, pur in presenza di una situazione di crisi della società.
Trattasi di tesi giuridicamente non sostenibile perché, così argomentando, si dovrebbe riconoscere l'esistenza di un siffatto obbligo in ogni ipotesi di crisi aziendale, al fine di evitare l'adempimento di una prestazione lavorativa in caso di rischio di conseguimento della controprestazione di pagamento della retribuzione
(con evidente pregiudizio anche del favor per la continuità aziendale che ha ispirato il legislatore della riforma del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza del 2019).
Né si può sostenere che gli amministratori siano responsabili per non aver posto in essere una gestione meramente conservativa della società – come sostenuto dall'attore – non potendosi siffatta deduzione fondare sulla continuazione del rapporto di lavoro anche alla luce dell'oggetto della prestazione lavorativa resa dal uale addetto alla tenuta della contabilità generale e fiscale, evidentemente Pt_1
necessaria anche in ipotesi di gestione meramente conservativa della società.
Parimenti non si ritiene provata la sussistenza di una condotta colposa del commissario liquidatore, il quale ha esercitato i poteri riconosciutigli dalla legge, non appena raggiunta una sufficiente cognizione della situazione della società, anche con riferimento ai rapporti di lavoro pendenti.
Il commissario liquidatore è stato nominato, contestualmente all'apertura della procedura di liquidazione coatta, con decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 382/2013 dell'08.08.2013, ma l'accettazione dell'incarico è avvenuta solamente in data 23.09.2013, accettazione notificata al Ministero in data
27.09.2013 (come risulta dal documento “accettazione nomina” prodotto dal convenuto ). CP_5
Solamente in data 28.10.2013, dunque, il veniva invitato dal a CP_5 CP_9 prendere le consegne dell'ente.
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Questi, dopo alcune difficoltà ad ottenere la documentazione contabile, riusciva a fissare un incontro per la redazione dell'inventario in data 09.11.2013, alla presenza degli altri due convenuti ed , Controparte_1 Controparte_7
occasione in cui fu acquisita anche la documentazione della società.
A seguito della consultazione della contabilità e dei documenti sociali, appurata l'esistenza del rapporto di lavoro con il Sig. il liquidatore intimava, Pt_6
dunque, il licenziamento in data 21.11.2013.
Alla luce della successione cronologica degli accadimenti, non può revocarsi dubbio che non vi sia stata alcuna gestione negligente o diversamente colposa del liquidatore il quale, nei limiti delle sue facoltà e poteri, ha tempestivamente intimato il licenziamento di cui l'attore contesta la tardività (dovendosi peraltro sottolineare la circostanza, non contestata, che in sede di accesso da parte del commissario, il Sig. – sebbene formalmente dipendente del – Pt_1 CP_8
non era presente in loco, presenza che avrebbe sicuramente reso facilmente percepibile l'esistenza del rapporto di lavoro, poi desunta dall'esame della documentazione sociale).
Per tutte le ragioni di cui sopra, la domanda non può che essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del
13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività difensiva in concreto svolta e con applicazione dei parametri minimi per la sola fase istruttoria atteso il carattere esclusivamente documentale della controversia.
Rispetto alla posizione degli amministratori convenuti, tutti rappresentati dall'Avv. Giovanni Battista D'Onofrio, si ritiene congrua una maggiorazione nella misura del 30%, considerato il numero di parti assistite nonché la remunerazione dell'attività difensiva svolta in favore degli eredi costituitisi in luogo del convenuto deceduto, Avvantaggiato . Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da Parte_1
19/2017 r.g.a.c. Pag. 8
2) condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1
, Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
delle spese del
[...] Parte_4 Controparte_4
presente giudizio che si liquidano complessivamente in euro 5.508,10, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
3) condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 CP_5
del presente giudizio che si liquidano in euro 4.237,10, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 10/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
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