TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 07/10/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott.ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 1090/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente a , Parte_1
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio CodiceFiscale_1 dell'avv. TURRISI VINCENZA AGATA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nat a CA DI DI (CT) 19/09/1971 residente in [...]Parte_2
elettivamente domiciliata CORSO REPUBBLICA 34 ARONA presso lo C.F._2 studio dell'avv. MILANI SABRINA che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 2.10.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento di richiesta di trasformazione del rito in scioglimento congiunto. Il P.M. nulla opponeva .
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.9.2025 nel procedimento inizialmente contenzioso
[...]
e adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la Parte_1 Parte_2 richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario scioglimento del matrimonio civile contratto in data 16.6.1990 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di castel di Iudica al n.5 anno 1990 parte II seria A
l ricorrenti esponevano che con decreto del 19.7.2002 il Tribunale di Catania aveva omologato la separazione consensuale dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 2.10.2025 , svoltasi ex art. 83, comma 7, lett. h) d.l. 18/2020, le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel predetto accordo di trasformazione, pertanto, il Presidente del Tribunale disponeva la trasformazione del rito in scioglimento congiunto.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 così come riformato dalla legge n. 55/15;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con decreto del 2.10.2002
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in 19.7.2002 tra
[...]
in data 16.6.1990 e annotato nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Parte_2 del comune di castel di Iudica al n.5 anno 1990 parte II seria A < alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 06/10/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott.ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 1090/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente a , Parte_1
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio CodiceFiscale_1 dell'avv. TURRISI VINCENZA AGATA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nat a CA DI DI (CT) 19/09/1971 residente in [...]Parte_2
elettivamente domiciliata CORSO REPUBBLICA 34 ARONA presso lo C.F._2 studio dell'avv. MILANI SABRINA che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 2.10.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento di richiesta di trasformazione del rito in scioglimento congiunto. Il P.M. nulla opponeva .
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.9.2025 nel procedimento inizialmente contenzioso
[...]
e adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la Parte_1 Parte_2 richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario scioglimento del matrimonio civile contratto in data 16.6.1990 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di castel di Iudica al n.5 anno 1990 parte II seria A
l ricorrenti esponevano che con decreto del 19.7.2002 il Tribunale di Catania aveva omologato la separazione consensuale dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 2.10.2025 , svoltasi ex art. 83, comma 7, lett. h) d.l. 18/2020, le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel predetto accordo di trasformazione, pertanto, il Presidente del Tribunale disponeva la trasformazione del rito in scioglimento congiunto.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 così come riformato dalla legge n. 55/15;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con decreto del 2.10.2002
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in 19.7.2002 tra
[...]
in data 16.6.1990 e annotato nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Parte_2 del comune di castel di Iudica al n.5 anno 1990 parte II seria A < alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 06/10/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo