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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 3881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3881 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5444/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 5444/2022 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta del 2.07.2025
TRA
nata il [...] a [...] (c.f.: Parte_1
e nata il [...] a [...] (c.f.: C.F._1 Parte_1
rappresentate e difese in virtù di procura allegata al C.F._2 ricorso, dagli avvocati Fabio D'Auria (c.f.: ) e C.F._3
(c.f.: ), tutti con studio in Scafati Parte_2 C.F._4
(SA) alla Via Luigi Sturzo 18, con gli stessi elettivamente domiciliati in
Napoli alla Via Nuova Poggioreale n. 164, presso lo studio dell'avv.
Giuseppina Agrippino
Ricorrenti
E
(c.f.: ) in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_1 giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per notar di Barano d'Ischia del 2.05.2016, Persona_1 dall'avvocata Paola Parente (c.f.: ) elettivamente C.F._5 domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n.81.
Resistente
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 2.11.2022, le parti attrici hanno convenuto in giudizio la perché, previo riconoscimento della sua Controparte_1 esclusiva responsabilità per l'esondazione cagionata dalla rottura dell'argine destro dell'VE Comune Nocerino avvenuta il 27 e 28 settembre 2020, venga condannata a risarcire i danni subiti, nella misura di € 53.286,86 per
(1951) e di € 16.741,50 per (1962), oltre ai danni Parte_1 Parte_1 morali per violazione del diritto al lavoro ed alla proprietà, relativi interessi e rivalutazione ISTAT, nonché con vittoria di spese ed onorari con attribuzione agli avv.ti Fabio e , dichiaratisi antistatari. Parte_2
In punto di fatto hanno esposto che:
--all'epoca dell'esondazione (1951) conduceva direttamente il Parte_1 fondo agricolo di sua proprietà di estensione pari a mq 10.798, riportato in catasto al foglio 4 del Comune di Nocera Inferiore: particella 2250 (ex 579) di mq 5.267; particella 2253 (ex 581) di mq 2.889; particella 584 di mq 1.862
e particella 585 di mq 780; inoltre, ivi, possedeva il fabbricato di sua proprietà di cui alle particelle 2252 cat a/4; 2158 cat c/2 e 2255 cat a/4; Parte_1
(1962) conduceva direttamente in affitto il fondo di estensione pari a circa mq
2506 riportato in catasto del Comune di Nocera Inferiore al foglio 4 particella
123;
--il 27 e 28 settembre 2020 detti fondi, a causa della rottura dell'argine destro dell' , furono sommersi da notevoli quantità di acqua Parte_3 maleodorante, mista a fango e detriti, trasportati anche attraverso la
R.G. 5442/2022 Sentenza (1951), (1962) pag. 2 Parte_1 Parte_1 Controparte_1
canalizzazione negli alvei minori esistenti nella zona;
di conseguenza, il
Sindaco di Nocera Inferiore stabilì con ordinanza n. 40 del 05/10/2020 il divieto di raccolta, commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli provenienti dai fondi alluvionati;
(1951) subì danni alle coltivazioni di ortaggi ivi piantate Parte_1
(NZ, zucca, AR), al frutteto di melograni e di limoni, infine al terreno e al fabbricato rurale. (1962) ricevette danni al frutteto Parte_1 di loti ed al terreno;
--dopo l'allagamento, “per ripristinare lo status quo ante, si rese necessario un approfondito e non ordinario lavoro di pulizia e risistemazione degli immobili de quibus che durò parecchie settimane” (così l'atto introduttivo, pag. 3);
--“L'EO , si presentava all'epoca dei fatti e si presenta Parte_3 ancora oggi in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti, ricoperti da vegetazione incontrollata e con l'EO pieno di erbe infestanti, e detriti di ogni genere, melma e materiali vari, tanto che sono frequenti straripamenti
e rotture d'argine” (così l'atto introduttivo, pag. 4);
--la responsabilità dell'evento esondativo è da attribuirsi alla CP_1
in quanto tenuta ad effettuare l'adeguamento strutturale, la
[...] manutenzione ordinaria e straordinaria.
Tanto premesso, le ricorrenti hanno concluso chiedendo all'adito Tribunale di condannare la al risarcimento dei danni subiti (come Controparte_1 individuati e quantificati nella CTP redatta dal DO GR
[...]
e depositata in corso di giudizio), oltre relativi interessi e Per_2 rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari.
2. Con comparsa in data 5.04.2024 si è costituita la la Controparte_1 quale preliminarmente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva nonché
d'interesse ex art. 100 c.p.c. delle ricorrenti;
la carenza di legittimazione passiva, ritenendo che sono responsabili esclusivamente il CP_2
R.G. 5442/2022 Sentenza (1951), (1962) /Regione pag. 3 Parte_1 Parte_1 CP_1
bonifica integrale comprensorio Sarno, l'Autorità di Bacino ed il Comune di
Nocera Inferiore, competente per territorio.
Nel merito ha eccepito l'eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento alluvionale, quali ragioni escludenti una sua responsabilità ex art. 2051 c.c., comunque non configurabile già in astratto, non essendo il canale né nella gestione né nella proprietà della stessa;
ha escluso la propria responsabilità ex art. 2043 c.c. per difetto di prova di tutti i requisiti;
ha dedotto il concorso di colpa ex art. 1227 comma 1 c.c. delle attrici sia per conoscibilità degli eventi esondativi, sia per violazione del divieto di costruire e piantare lungo i corsi d'acqua e canali di bonifica, sia per non essersi adoperate per circoscrivere con la normale diligenza i presunti danni al fondo;
in merito alle colture destinate alla vendita ha evidenziato come, ai fini della quantificazione del danno da perdita, sia necessario il deposito di idonei documenti probatori
(documentazione contabile e fiscale, fascicolo aziendale e relativa scheda di validazione, particelle coltivate all'atto dell'evento e tipologia di coltivazione, quaderno di campagna); ha infine eccepito che non è stata data nessuna prova dei danni conseguenti alla perdita di fertilità del terreno e della necessità dei successivi interventi funzionali al ripristino dei luoghi;
ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
2.1. All'esito di trattazione scritta, in data 3.10.2023, rilevata la mancata comparizione della il Giudice designato ha disposto la Controparte_1 rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 del R.D. 1775/33 e ha fissato all'uopo l'udienza del 7.05.2024.
2.2. Concessi i termini per le memorie istruttorie, all'esito della trattazione scritta del 7.05.2024, il Giudice ha rinviato la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 3.12.2024; quindi ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalle attrici, delegandone l'esperimento, ai sensi degli artt. 170 del R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., al Tribunale di Nocera Inferiore e rinviando al 3.06.2025 per la precisazione delle conclusioni;
alla detta
R.G. 5442/2022 Sentenza (1951), (1962) pag. 4 Parte_1 Parte_1 Controparte_1
udienza in trattazione scritta del 3.06.2025, acquisita la prova delegata, le parti hanno precisato le conclusioni. Quindi il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del 2.07.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 6.06.2025, acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta dei ricorrenti, il
Tribunale in data 2.07.2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La legittimazione attiva
In limine litis, va esaminata la questione della carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti formulata dalla Essa - la legittimazione - Controparte_1 presupposto imprescindibile di un ipotetico danno alle colture, ai suoli agricoli coltivati ed al fabbricato rurale, è prospettata in ricorso dalla signora
(1951) allegando di essere proprietaria e coltivatrice;
è poi Parte_1 dimostrata sulla base delle visure catastali di cui alla perizia di parte (allegato n. 1, pagg. 26-28 della ctp), che attestano la proprietà del fondo agricolo e dell'immobile di cui alla lett. C1) dell'atto introduttivo in capo alla ricorrente.
L'altra istante, (1962), ha allegato di condurre “direttamente il Parte_1 fondo riportato in catasto del Comune di Nocera Inferiore al foglio 4 particella 123 per circa mq 2506” (ricorso, pag. 3) “in virtù di contratto di affitto dalla Parrocchia di San Giovanni Battista” (comparsa conclusionale
[1962] del 4.06.2025, pag. 4). Tuttavia, pur essendo vero che ai Parte_1 fini della giuridica esistenza e validità del contratto di affitto di fondo agrario
è sufficiente la stipulazione in forma verbale, non rientrando detto schema negoziale tra quelli ex art.1350 c.c. per i quali è richiesta forma scritta ad substantiam, è altrettanto vero che sarebbe occorsa, per quanto qui rileva, la precisa allegazione del contenuto del presunto accordo verbale (controparti, durata del contratto, ripartizione degli oneri per spese impreviste e straordinarie), evidentemente assente nella descrizione e nella documentazione di parte. Né alcuna utile indicazione in tal senso è possibile
R.G. 5442/2022 Sentenza (1951), (1962) pag. 5 Parte_1 Parte_1 Controparte_1
ricavare dalle testimonianze assunte all'udienza del 6.02.2025, limitandosi il teste ad affermare che “per quanto non precisato, mi riporto Per_2 integralmente alla perizia, già in atti, che confermo” (cf. la deposizione del teste DO GR , verbale di udienza 6.02.202). Persona_2
Invero, la perizia del DO GR nulla offre di dirimente per Per_2
l'individuazione del possesso a titolo di affitto della (1962) se non una Pt_1 generica affermazione in tal senso (pag. 4 della ctp) ed un documento di visura catastale (Allegato n. 1, pag. 29 della ctp) dal quale emerge la sola proprietà del terreno in capo alla “Prebenda Parrocchiale di San Giovanni
Battista di Cicalesi in Nocera Inferiore”, “con beneficiario oneri” il sacerdote
, omettendo ogni riferimento ad un eventuale fitto della Persona_3 ricorrente.
Deve, tuttavia, darsi atto che sia la testimonianza di , la quale Testimone_1 afferma di avere un lotto di terreno “di fronte al terreno della sig.ra Pt_1
del 1962” (cf. la deposizione della teste verbale di
[...] Testimone_1 udienza 6.02.2025), sia la dichiarazione del , secondo cui “il Per_2 terreno della signora del 1962” comprendeva un frutteto di loti Parte_1
(cf. la deposizione della teste , verbale di udienza Persona_2
6.02.2025), dimostrano che conduceva e, di fatto, coltivava il Parte_1 fondo agricolo, evenienza sufficiente per superare il difetto di prova del contratto di affitto, in quando idonea a fondare la legittimazione attiva della ricorrente.
4. Prova dell'allagamento e del nesso causale.
4.1. Ciò premesso, le ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni provocati alle proprie colture, ai frutteti, ai terreni ed al fabbricato rurale nonché dei danni morali per violazione del diritto al lavoro ed alla proprietà, tutti da ricondursi all'esondazione dell'argine destro dell'VE Comune
Nocerino avvenuta tra il 27 ed il 28 settembre del 2020.
Nel caso di specie, la circostanza che in tali giorni l'argine destro dell'VE
è esondato, provocando l'allagamento dei fondi e i danni Parte_3
R.G. 5442/2022 Sentenza (1951), (1962) pag. 6 Parte_1 Parte_1 CP_1 CP_1
al fabbricato rurale, è stata confermata dai testi escussi, mentre nessuna prova contraria è stata offerta dalla Controparte_1
La fattispecie rientra nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass. 15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo
(ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello
Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che nei giorni del 27 e 28 settembre 2020
l'argine destro dell'VE Comune Nocerino è esondato, provocando l'allagamento del fondo de quo, oltre a risultare indirettamente dall'ordinanza del Sindaco di Nocera Inferiore n. 40 del 5.10.2020 con la quale “il Sindaco di Nocera Inferiore stabilì il divieto di raccolta, commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli provenienti dai fondi alluvionati” (pag. 1, ricorso), è stata confermata dai testi, escussi dal Tribunale di Nocera Inferiore all'udienza del 6.02.2025.
In particolare, dalle testimonianze assunte si evince evidentemente la prova di una carente attività manutentiva dell' . Infatti, Parte_3 come da verbale di prova delegata, il teste DO GR
[...]
ha dichiarato: “Preciso che l'VE Comune Nocerino, prima Per_2 dell'evento si presentava pieno di erbacce e detriti accumulati e manifestava dirupi sugli argini” (pag. 1); il testimone ha riferito: “Il Testimone_2
R.G. 5442/2022 Sentenza (1951), (1962) pag. 7 Parte_1 Parte_1 Controparte_1
fiume VE Comune Nocerino, prima della esondazione era pieno di detriti, rifiuti vari ed erbacce” (pag. 4); infine la teste , ha riportato che Testimone_1
“il fiume VE Comune Nocerino era sporco, pieno di canne e detriti vari.
Anche adesso [il fiume] è nelle stesse condizioni” (pag. 5).
Nessuna prova contraria idonea ad interrompere il nesso causale è stata dedotta dalla essendosi la stessa limitata ad una eccezione Controparte_1 del tutto generica ed astratta circa la presunta eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi esondativi (come l'eccezionalità delle precipitazioni avvenute nei giorni di cui si discute).
4.2. Parimenti risulta del tutto sfornita di prova l'allegazione della convenuta circa il concorso di colpa delle ricorrenti - ex art. 1227 comma 1 c.c. - per
“violazione della normativa che pone - in capo ai proprietari dei fondi confinanti con l'EO - l'obbligo di manutenzione delle sponde degli argini
(ai sensi dell'art. 915 c.c. nonché art 12 comma 3 RD 523/1904), l'obbligo di rimozione degli ingombri formatisi sulla superficie di un rivo, colatoio o EO (ai sensi dell'art. 916 c.c.) l'obbligo di rispetto di fasce distanza delle coltivazioni oltre 4 metri dall'argine (art 96 lett f) RD 523/1904), limite spostato a 10 metri così come fissato dall'autorità di Bacino. In ultimo, ma non da meno, la violazione dell'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento al fine di scongiurare lesioni del neminem laedere consistente nell'informare gli Enti competenti ( e della sussistenza CP_2 Pt_3 della situazione di pericolo determinata dalla presenza dei rifiuti solidi e dalla vegetazione” (pagg. 14-15, Comparsa di costituzione e risposta).
Altrettanto non provata – ex art. 1227 comma 2 c.c. - l'allegazione della sul mancato uso della normale diligenza da parte delle attrici per CP_1 circoscrivere i danni cagionati al fondo, non avendo la nemmeno CP_1 dedotto quali sarebbero le misure di diligenza da adottare e non avendo dimostrato che le coltivazioni delle due signore fossero situate Pt_1 all'interno della c.d. fascia di rispetto di dieci metri, ove non è consentita ex lege la coltivazione.
R.G. 5442/2022 Sentenza (1951), (1962) pag. 8 Parte_1 Parte_1 Controparte_1
5. Prova dei danni
Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta dall'attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
5.1. Nell'identificare – e quantificare – i danni, il perito di parte, evidenziando che “L'inondazione causò ingenti danni alla committenza provocando la perdita di tutti i frutti e la distruzione e comunque l'inutilizzabilità di tutte le colture ortive in atto, con il deposito sul terreno di melma ed altre sostanze nocive ivi veicolate dalle acque esondate” (pag. 3 della ctp), per le ricorrenti ha indicato le voci che seguono.
Quanto alla signora (1951): Parte_1 per la parte di danno consistito nella perdita parziale della coltura di melanzana, avente densità d'impianto di 2,5-3 piante per metro in piena aria ed innestata, per la porzione ancora da raccogliere, su un fondo di mq 350, il
CTP ha calcolato un danno corrispondente al mancato ricavo per la vendita di euro 2,99 a pianta ortiva e così un totale di euro 1.046,50 (pagg. 9 e 21 della ctp); per la parte di danno consistito nella perdita della coltura di zucca, tipologia tonda o francesina, impiantata direttamente in campo con semina su un fondo di mq 3.000, il CTP ha calcolato un danno corrispondente al mancato ricavo per la vendita di euro 2,03 a pianta ortiva e così un totale di euro 6.090,00
(pagg. 10 e 21 della ctp); per la parte di danno consistito nella perdita della coltura di carciofo, impiantata con sesto di m 1,0 x m 1,0 per un numero di 300 capolini distribuiti su 50 piante e per fini di autoconsumo, il CTP, assumendo come valore di riferimento il prezzo al dettaglio, ha calcolato un danno di euro 3,60 a carciofo e così un totale di euro 180,00 (pag. 21 della ctp);
R.G. 5442/2022 Sentenza (1951), (1962) pag. 9 Parte_1 Parte_1 Controparte_1
per la parte di danno relativo alla resa del frutteto di melograni, punica granatum, con impianto occupante circa mq 1.170, il CTP – relativamente ad un ammontare di sole 39 piante - ha calcolato un danno rappresentato da due mancate raccolte di euro 246,24 (euro 123,12 X 2) per albero e così un totale di euro 9.603,36 (pagg. 12 e 21 della ctp); per la parte di danno relativo alla resa del frutteto di limoni, il CTP - relativamente ad un ammontare di sole 25 piante - ha calcolato un danno consistito in due mancate raccolte di euro 219, 30 (euro 219,30 X 2) per albero e così un totale di euro 5.482,50 (pagg. 13 e 21 della ctp).
Quanto alla signora (1962): Parte_1 per la parte di danno relativo alla resa del frutteto di loti, varietà vaniglia e comune, impiantati su mq 2500, il CTP ha calcolato un danno comprendente due mancate raccolte di euro 3,94 (euro 1,97 X 2) per mq e così un totale di euro 9.850,00 (pagg. 14 e 24 della ctp).
Per quanto riguarda gli ortaggi HE melenzane e AR, osserva la Corte che detta quantificazione non può essere condivisa, in quanto, pur ritenendo valida l'indagine effettuata dal DO GR presso i Persona_2 mercati locali all'ingrosso per il prezzo dei prodotti, dunque l'individuazione del prezzo medio di mercato desunto dal listino prezzi della Camera di
Commercio di Salerno per l'anno 2020 (allegato n. 3 della perizia di parte) e riscontrabile anche tramite la consultazione del sito web, difetta la concreta prova documentale dell'esatto quantitativo delle colture esistenti sull'estensione territoriale di mq 10.798 per la signora (1951) o, Pt_1 quantomeno, sulla parte di fondo interessata dalle coltivazioni di cui sopra.
Similmente non vi è prova dell'effettiva quantità delle colture andate perse, atteso che non vi è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento, né vi sono fotografie che mostrino il raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso del fondo.
R.G. 5442/2022 Sentenza (1951), (1962) pag. 10 Parte_1 Parte_1 Controparte_1
Peraltro, in ricorso non c'è nessuna allegazione specifica della durata del processo di asfissia, di quanto tempo sia durata la presenza di acqua e quale livello di altezza l'acqua stagnante abbia raggiunto.
Né la quantità coltivata risulta dalle dichiarazioni dei testimoni.
Né elementi, indispensabili per valutare e verificare se in concreto colture e piantagioni sono perite, risultano dalle dichiarazioni dei testimoni.
Infatti, sebbene dalle dichiarazioni del teste risulti Testimone_2 genericamente che nel terreno della “suocera [ 1951] vi erano Parte_1 HE, NZ, melograni e limoni” e che, a seguito dell'ordinanza del
Comune di Nocera Inferiore, “gli ortaggi ed i frutti vennero distrutti e smaltiti” , detto testimone non ha riferito la precisa estensione coltivata, né di una precisa attività di sradicamento e smaltimento delle coltivazioni oggetto dell'allagamento, né ha fatto cenno alla loro eventuale asfissia, in quanto ha genericamente affermato di essersi recato sui luoghi di causa “il giorno in cui si è verificato l'allagamento” (cf. la deposizione del teste Testimone_2 verbale di udienza 16.12.2022) senza menzionare un suo accesso in un successivo momento rispetto all'esondazione. Ancor più riduttivamente la teste la quale afferma che “nel terreno della signora Testimone_1 Pt_1
1962 vi erano alberi di cachi” (cf. la deposizione della teste , Testimone_1 verbale di udienza 16.12.2022), nulla aggiungendo sulla sorte dei loti.
Né una più puntuale prova dei danni subiti dalle ricorrenti a seguito del perimento della verzura può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, DO GR , il quale ha genericamente Persona_2 confermato che “le colture ortive della signora sono andate Parte_4 distrutte mentre gli alberi di entrambe le ricorrenti hanno perso la produzione dell'anno in corso e nell'anno successivo hanno manifestato un calo nella resa” (cf. la deposizione del teste , verbale di Persona_2 udienza 6.02.2025).
5.1.1. Particolare approfondimento merita, poi, la richiesta dei danni per perdita di resa dei frutteti.
R.G. 5442/2022 Sentenza (1951), (1962) pag. 11 Parte_1 Parte_1 Controparte_1
Quanto alla signora (1951), per la diminuzione della produzione Parte_1 di melograni e limoni, pur limitata ad un numero determinato di piante, né dalla perizia, né dalla prova testimoniale emergono minimamente elementi utili a comprendere e dimostrare perché dalla “rottura dell'argine destro dell'VE Comune Nocerino” (pag. 1, ricorso), cioè da un fenomeno di tipo esondativo, sarebbe perito un raccolto che al momento dell'allagamento era in alto sulle piante. Del resto, tutto l'atto introduttivo collega il perimento dei raccolti non alla pioggia abbondante – eventualmente battente dall'alto - ma all'esondazione degli alvei con la conseguente invasione nel fondo di “acqua maleodorante, mista a melma, detriti di ogni genere”.
Il teste nulla ha riferito di circostanziato sul nesso Testimone_2 eziologico tra l'inondazione di acqua mista a detriti e melma ed il denunciato perimento dei frutti di melograno e limone, limitandosi a dire che “i terreni erano allagati e tutti i frutti erano sul terreno” (cf. la deposizione del teste verbale di udienza 16.12.2022). Più in generale, i rilievi Testimone_2 fotografici del 2.11.2020 allegati alla perizia di parte non mostrano la presenza di frutti sparsi qua e là sul terreno di coltura né gli arbusti in foto risultano in malo stato, trovandosi il fondo sottostante, in precedenza sicuramente zuppo d'acqua - completamente asciutto (Allegato n. 6, pagg. 40,
59, 60-64). In considerazione di ciò, nulla può riconoscersi in merito alla richiesta di danno per ridotta resa dei frutteti di melograno e limoni relativamente all'anno dell'evento ed a quello successivo. Si aggiunga che il riferimento peritale all'anno successivo quale ulteriore periodo di riduzione del raccolto degli alberi da frutto in conseguenza dell'alluvione, essendo privo di riscontri fattuali oggettivi, resta nell'ambito delle mere valutazioni soggettive.
Quanto al frutteto di loti coltivato dalla signora 1962), sfugge – a Parte_1 questa Corte - la logica secondo cui da un allagamento, non conseguente ad una pioggia eccezionale, ma legato alla rottura di un argine (tra l'altro non adiacente al fondo della ricorrente) sarebbe derivata la perdita di frutti che
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gemmano e maturano su rami posti in posizione abbastanza elevata rispetto al suolo. Si aggiunga che le foto allegate in perizia mostrano arbusti in buona salute, abbondanti in loti in via di maturazione, ed un terreno pressoché asciutto e privo di acquitrini;
circostanze – queste - certamente non compatibili con una eventuale ipotesi di perimento arboreo dovuto a copioso ristagno d'acqua tale da condurre al marciume delle radici (Allegato n. 6, pagg. 65-67). Conseguentemente, problematica e contraddittoria sul punto è la testimonianza resa dalla teste secondo cui “varie piante di Testimone_1 cachi sono seccate e la sig.ra non ha potuto procedere alla raccolta” Pt_1
(cf. la deposizione della teste , verbale di udienza 16.12.2022), Testimone_1 nulla aggiungendo sul numero di piante seccate, sulle possibili ragioni del perimento e sull'intervallo temporale.
La dichiarazione in esame risulta – ad una più attenta analisi – contraddittoria, in quanto se “varie” piante, cioè non tutte, sono seccate, non si spiega perché la ditta della non abbia potuto procedere alla raccolta dei cachi per la Pt_1 parte superstite impiantata sui mq 2500 di terreno;
peraltro detta dichiarazione contrasta in modo diretto con l'assunto peritale secondo cui sarebbero andate perse ben due annate agrarie (pag. 14, ctp). L'insufficienza della prova e la contraddittorietà delle asserzioni rese non può che condurre al rigetto della domanda per i danni al frutteto di loti.
Invece, in merito alle colture di NZ, HE e AR (Pepe Maria
1951), pur applicando i criteri di valutazione del prodotto finito indicati dal perito di parte, per i relativi danni dovrà riconoscersi solo il 40% di quanto richiesto, e, dunque, per le NZ l'importo di euro 418,60, per le HE l'importo di euro 2.436,00, per i AR l'importo di euro 72,00, per un ammontare complessivo di euro 2.926,60, anche per la mancata prova di un ulteriore parametro importante, cioè l'effettiva quantità di prodotti in media realizzata negli anni precedenti a quello dell'esondazione
(da acquisirsi facilmente mediante i documenti aziendali, non resi disponibili). Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni, il rilievo
R.G. 5442/2022 Sentenza (1951), (1962) pag. 13 Parte_1 Parte_1 Controparte_1
che le ricorrenti non hanno prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, nè le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva1, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo
2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n.
38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione.
5.1.2. In merito al danno da mancata coltivazione succedanea conseguente all'impossibilità, a causa dell'allagamento, di seminare “sulla superficie ora impiantata con ” per mq 3.000 (pag. 21 della ctp), Parte_5
è totalmente carente la prova della mancata coltivazione successiva di
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broccoli, soprattutto per l'assenza dei documenti aziendali appena menzionati. Alla genericità dell'allegazione sulla mancata coltura successiva, si aggiunge il totale difetto di prova su quale fosse normalmente il ciclo colturale in questo fondo.
5.2. Ciò posto, il perito di parte nell'elaborato tecnico depositato in atti ha individuato, con riferimento alle ricorrenti, una serie di attività specifiche di pulizia della superficie, di ripristino quote superficiali e di ripristino della coltivabilità del terreno.
Con riferimento specifico alla cd. “prima fase” di ripulitura della superficie da detriti vari, nella descrizione contenuta nella relazione tecnica, figurano:
“- Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa
l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, Scavo di pulizia o scotico – movimentazione nell'area di cantiere di materiali… - scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza… (così pag. 16 della ctp).
Tuttavia, le ricorrenti non hanno depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro).
Inoltre, quanto agli scavi da eseguirsi con macchine, si tratta di un'attività specialistica che andrebbe dimostrata con l'esibizione dei documenti contabili che attestino il pagamento alle imprese specializzate;
ad ogni modo, non si spiega la ragione di uno scavo quando dai rilievi fotografici in atti si apprezza solo un allagamento del fondo, poi eventualmente riassorbito.
Né i testimoni hanno riferito in merito alle attività specifiche di ripulitura del terreno effettuate dalle ricorrenti, ma uno solo di essi, , si Persona_2
è limitato a riferire genericamente di “aver effettuato solo il preventivo, e di non aver seguito la fase di pulizia e di ripristino”, aggiungendo – poi – sempre con vaga affermazione di confermare “che sono stati effettuati gli interventi preventivati sui terreni”, riportandosi, infine, “per quanto non precisato […] alla perizia, già in atti, che confermo” (cf. la deposizione del teste
[...]
, verbale di udienza 6.02.2025). Trattasi, evidentemente, di una Per_2
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generica conferma degli interventi effettuati, inefficace ai fini probatori in difetto di conoscenza diretta da parte del perito delle operazioni di ripristino dei luoghi.
Parimenti non può liquidarsi nulla per le operazioni (indicate a pag. 17 della ctp, cd. “seconda fase”) di “movimenti di terra, con compenso fra scavi e riporti, per sistemazione di terreni, eseguiti a mano con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza…; livellamento del terreno…; scarificatura o rippatura...; lavorazione meccanica per arieggiamento del terreno mediante scasso…; amminutamento superficiale mediante frangizzollatura o fresatura…; sistemazione superficiale per la regimazione delle acque meteoriche…; preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione del terreno…; ripristino delle superfici da coltivare…; ripristino quote assolcature e livellature”.
In assenza di prova documentale riguardo l'effettivo svolgimento di tali attività e di dichiarazioni testimoniali sul punto, il capo di domanda riferito alle opere di ripulitura del terreno indicate in perizia va accolto soltanto nei limiti di seguito indicati.
Su tutte le attività fin qui menzionate, come riportate nella CTP, la perizia di parte si presenta come un elenco – valido per ogni ipotesi astratta – di tante operazioni di pulizia sgombero e smaltimento di materiali vari, non aderente alla fattispecie concreta.
In merito, poi, al capo di domanda avente ad oggetto il ripristino dei luoghi alla coltivabilità (cd. “terza fase” a pag. 19 della CTP), tramite “ripristino della precedente fertilità colturale del suolo agrario”, va debitamente posto in rilievo che anche questa richiesta è del tutto sfornita di prova documentale, pur includendo il richiamo di attività che sarebbero state svolte impiegando fertilizzanti e disinfestanti di tipo ultra specialistico, e attività di concimazione di fondo con letame maturo, per i quali è inverosimile che vi sia stato l'acquisto dai rivenditori autorizzati senza emissione di alcuna fattura o altro documento comprovante la vendita.
R.G. 5442/2022 Sentenza (1951), (1962) pag. 16 Parte_1 Parte_1 Controparte_1
Tutte queste attività (cfr. la perizia di parte richiamata), che si mostrano prima facie del tutto prive di prova documentale, si dimostrano insussistenti nella fattispecie concreta alla luce delle risultanze della prova testimoniale.
Ed invero, il teste ha solo genericamente affermato che Testimone_2
“gli ortaggi e i frutti vennero distrutti e smaltiti” (cf. la deposizione del teste verbale di udienza 6.02.2025), senza aggiungere alcunché Testimone_2 riguardo ad ulteriori attività e alla presenza di operai o di mezzi meccanici specialistici. La teste parla altrettanto vagamente di terreno Testimone_1
“ripulito e sistemato” (cf. la deposizione della teste , verbale di Testimone_1 udienza 6.02.2025). Il teste , invece, nulla ha detto sui lavori di Per_2 ripristino di cui non ha conoscenza diretta, e dei quali ha soltanto redatto il preventivo. Né lo stesso teste conosce la tipologia di prodotti utilizzati per la pulizia e sistemazione del terreno.
Nel contempo, l'ulteriore mancanza di riscontri probatori in ordine agli specifici lavori di pulizia menzionati in perizia, rende verosimile che le ricorrenti abbiano dovuto compiere tali attività quantomeno in economia e probabilmente in autonomia, per la cui esecuzione appare ragionevole riconoscere, in via equitativa, tenendo conto della non adiacenza al fiume e dell'estensione della porzione di fondo coltivata, la somma complessiva di
€ 1.200,00 per ciascuna delle ricorrenti.
5.3. Quanto al capo di domanda relativo ai danni al fabbricato rurale ( Pt_1
1951), consistiti – come da ricorso, pag.
3 - in “imbrattamento di
[...] pavimenti, pareti e delle suppellettili d'arredo, ed in particolare tre divani e due poltrone, mobilia da cucina, tavolo, sei sedie, una credenza e un frigorifero”, e per i quali è stata eseguita – in base alla perizia - un'attività di
“pulizia/ripristino del fabbricato e suppellettili” (pag. 22 della ctp), va rilevato che, eccetto una mera elencazione di astratte attività, nessuna prova di tipo documentale e/o fotografico della messa in pristino dei luoghi è stata allegata. Né i testi hanno fornito utili informazioni in tal senso.
R.G. 5442/2022 Sentenza (1951), (1962) pag. 17 Parte_1 Parte_1 Controparte_1
In particolare, il collegio nella sua composizione tecnica integrata respinge la richiesta di risarcimento per danno delle suppellettili varie, trattandosi di oggetti molto vetusti, privi di qualsivoglia valore di mercato (come da rilievi fotografici in atti).
Considerato quanto affermato, è verosimile che la ricorrente abbia dovuto compiere la pulizia del locale quantomeno in economia e probabilmente in autonomia, per la cui esecuzione appare ragionevole riconoscere, in via equitativa, tenendo conto delle foto di cui all'allegato n. 6 alla ctp, la somma complessiva di euro 300,00.
5.4. Pertanto, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro 4.426,60 in favore di nata nel 1951 ed in euro 1.200,00 per Parte_1 nata nel 1962. Parte_1
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono, altresì, gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono, infine, gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
6. La legittimazione passiva
Infine, una volta quantificati i danni, è d'uopo dare atto della responsabilità della parte convenuta.
La è tenuta alla manutenzione ed alla custodia del corso d'acqua di CP_1 cui ci si occupa nel presente giudizio.
Vale richiamare le norme che pongono la sua responsabilità.
R.G. 5442/2022 Sentenza (1951), (1962) pag. 18 Parte_1 Parte_1 Controparte_1
L'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e, in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n° 84/2022, in cui si è affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n.
8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n.
25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e
199 del 15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del
08/02/2017; n.34 del 14/02/2018; n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018;
n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la è custode del CP_1 demanio fluviale poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale. Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni: - L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il
Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>. - L'articolo 90 del medesimo
D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che <<tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione riservate allo stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale destinazione idriche in conformità direttive statali sia generali di settore per la dell'economia idrica» e, nel secondo comma, <
R.G. 5442/2022 Sentenza (1951), (1962) pag. 19 Parte_1 Parte_1 Controparte_1
112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett. a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio
1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza,
<<all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed < i>
a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni>>.
Attesa la prova emersa anche in corso di giudizio, deve ritenersi che all'origine dei fatti, in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque dell'argine destro dell'VE . Parte_3
Deve ritenersi dimostrata la responsabilità della per la Controparte_1 mancata manutenzione del suddetto corso d'acqua.
Ed infatti, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R.
616/77, sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10, lett. f), della legge
18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, può ritenersi, ai
R.G. 5442/2022 Sentenza (1951), (1962) pag. 20 Parte_1 Parte_1 Controparte_1
sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.Lgs. 112/98
(nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
D'altronde, costituisce principio pacifico, affermato anche dalla Suprema
Corte, che, essendo state trasferite alle Regioni le funzioni di gestione e di manutenzione delle opere idrauliche, esse rimangono custodi delle acque appartenenti al demanio idrico, a prescindere dalla eventuale delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione che esse abbiano operato ai consorzi di bonifica, rimanendo quindi responsabili dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass., Sezioni Unite, sent. n. 25928 del
05/12/2011).
Non vi è dubbio, quindi, che, nonostante la responsabilità del CP_3
, permane anche quella concorrente della anche per omesso
[...] CP_1 controllo sull'operato del , non dovendo peraltro essere CP_2 necessariamente litisconsorte il , nel presente giudizio nemmeno CP_2 citato.
7. Le spese di lite
La reciproca soccombenza, in particolare la notevole riduzione dell'importo richiesto dalle attrici, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della e CP_1 liquidate in dispositivo secondo i parametri di poco inferiori ai medi di cui al
DM 147/2022, secondo il valore della lite determinato dall'ammontare del più alto dei crediti accertati, senza aumenti per pluralità di parti non essendovene i presupposti, con distrazione in favore dei difensori avv.ti Fabio
D'Auria e per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c, nella Parte_2 misura di metà ciascuno.
R.G. 5442/2022 Sentenza (1951), (1962) pag. 21 Parte_1 Parte_1 Controparte_1
8. Attesa l'esplicita richiesta contenuta al capo C) delle conclusioni in comparsa conclusionale del 4.06.2025 si ordina, ai sensi dell'art. 205 comma
1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5444/2022 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento e, per l'effetto condanna la al pagamento: Controparte_1 in favore di nata nel 1951 dell'importo complessivo di euro Parte_1
4.426,60, in favore di nata nel 1962 dell'importo complessivo di euro Parte_1
1.200,00, oltre, su detti importi, rivalutazione monetaria dalla data dell'evento
(28.10.2020) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la a pagare Controparte_1 alle ricorrenti la residua parte, che liquida in euro 132,00 per esborsi documentati ed euro 1.100,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP con distrazione in favore dei difensori avv.ti
Fabio D'Auria e per dichiarazione di anticipo ex art. 93 Parte_2
c.p.c., nella misura di metà per ognuno;
--dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Così deciso in Napoli il 2.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
R.G. 5442/2022 Sentenza (1951), (1962) /Regione pag. 22 Parte_1 Parte_1 CP_1
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La norma sulla cd. “autofattura”, l'art. Art. 34, co. 6, del DPR 633/1972 recita: "I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 5444/2022 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta del 2.07.2025
TRA
nata il [...] a [...] (c.f.: Parte_1
e nata il [...] a [...] (c.f.: C.F._1 Parte_1
rappresentate e difese in virtù di procura allegata al C.F._2 ricorso, dagli avvocati Fabio D'Auria (c.f.: ) e C.F._3
(c.f.: ), tutti con studio in Scafati Parte_2 C.F._4
(SA) alla Via Luigi Sturzo 18, con gli stessi elettivamente domiciliati in
Napoli alla Via Nuova Poggioreale n. 164, presso lo studio dell'avv.
Giuseppina Agrippino
Ricorrenti
E
(c.f.: ) in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_1 giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per notar di Barano d'Ischia del 2.05.2016, Persona_1 dall'avvocata Paola Parente (c.f.: ) elettivamente C.F._5 domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n.81.
Resistente
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 2.11.2022, le parti attrici hanno convenuto in giudizio la perché, previo riconoscimento della sua Controparte_1 esclusiva responsabilità per l'esondazione cagionata dalla rottura dell'argine destro dell'VE Comune Nocerino avvenuta il 27 e 28 settembre 2020, venga condannata a risarcire i danni subiti, nella misura di € 53.286,86 per
(1951) e di € 16.741,50 per (1962), oltre ai danni Parte_1 Parte_1 morali per violazione del diritto al lavoro ed alla proprietà, relativi interessi e rivalutazione ISTAT, nonché con vittoria di spese ed onorari con attribuzione agli avv.ti Fabio e , dichiaratisi antistatari. Parte_2
In punto di fatto hanno esposto che:
--all'epoca dell'esondazione (1951) conduceva direttamente il Parte_1 fondo agricolo di sua proprietà di estensione pari a mq 10.798, riportato in catasto al foglio 4 del Comune di Nocera Inferiore: particella 2250 (ex 579) di mq 5.267; particella 2253 (ex 581) di mq 2.889; particella 584 di mq 1.862
e particella 585 di mq 780; inoltre, ivi, possedeva il fabbricato di sua proprietà di cui alle particelle 2252 cat a/4; 2158 cat c/2 e 2255 cat a/4; Parte_1
(1962) conduceva direttamente in affitto il fondo di estensione pari a circa mq
2506 riportato in catasto del Comune di Nocera Inferiore al foglio 4 particella
123;
--il 27 e 28 settembre 2020 detti fondi, a causa della rottura dell'argine destro dell' , furono sommersi da notevoli quantità di acqua Parte_3 maleodorante, mista a fango e detriti, trasportati anche attraverso la
R.G. 5442/2022 Sentenza (1951), (1962) pag. 2 Parte_1 Parte_1 Controparte_1
canalizzazione negli alvei minori esistenti nella zona;
di conseguenza, il
Sindaco di Nocera Inferiore stabilì con ordinanza n. 40 del 05/10/2020 il divieto di raccolta, commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli provenienti dai fondi alluvionati;
(1951) subì danni alle coltivazioni di ortaggi ivi piantate Parte_1
(NZ, zucca, AR), al frutteto di melograni e di limoni, infine al terreno e al fabbricato rurale. (1962) ricevette danni al frutteto Parte_1 di loti ed al terreno;
--dopo l'allagamento, “per ripristinare lo status quo ante, si rese necessario un approfondito e non ordinario lavoro di pulizia e risistemazione degli immobili de quibus che durò parecchie settimane” (così l'atto introduttivo, pag. 3);
--“L'EO , si presentava all'epoca dei fatti e si presenta Parte_3 ancora oggi in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti, ricoperti da vegetazione incontrollata e con l'EO pieno di erbe infestanti, e detriti di ogni genere, melma e materiali vari, tanto che sono frequenti straripamenti
e rotture d'argine” (così l'atto introduttivo, pag. 4);
--la responsabilità dell'evento esondativo è da attribuirsi alla CP_1
in quanto tenuta ad effettuare l'adeguamento strutturale, la
[...] manutenzione ordinaria e straordinaria.
Tanto premesso, le ricorrenti hanno concluso chiedendo all'adito Tribunale di condannare la al risarcimento dei danni subiti (come Controparte_1 individuati e quantificati nella CTP redatta dal DO GR
[...]
e depositata in corso di giudizio), oltre relativi interessi e Per_2 rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari.
2. Con comparsa in data 5.04.2024 si è costituita la la Controparte_1 quale preliminarmente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva nonché
d'interesse ex art. 100 c.p.c. delle ricorrenti;
la carenza di legittimazione passiva, ritenendo che sono responsabili esclusivamente il CP_2
R.G. 5442/2022 Sentenza (1951), (1962) /Regione pag. 3 Parte_1 Parte_1 CP_1
bonifica integrale comprensorio Sarno, l'Autorità di Bacino ed il Comune di
Nocera Inferiore, competente per territorio.
Nel merito ha eccepito l'eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento alluvionale, quali ragioni escludenti una sua responsabilità ex art. 2051 c.c., comunque non configurabile già in astratto, non essendo il canale né nella gestione né nella proprietà della stessa;
ha escluso la propria responsabilità ex art. 2043 c.c. per difetto di prova di tutti i requisiti;
ha dedotto il concorso di colpa ex art. 1227 comma 1 c.c. delle attrici sia per conoscibilità degli eventi esondativi, sia per violazione del divieto di costruire e piantare lungo i corsi d'acqua e canali di bonifica, sia per non essersi adoperate per circoscrivere con la normale diligenza i presunti danni al fondo;
in merito alle colture destinate alla vendita ha evidenziato come, ai fini della quantificazione del danno da perdita, sia necessario il deposito di idonei documenti probatori
(documentazione contabile e fiscale, fascicolo aziendale e relativa scheda di validazione, particelle coltivate all'atto dell'evento e tipologia di coltivazione, quaderno di campagna); ha infine eccepito che non è stata data nessuna prova dei danni conseguenti alla perdita di fertilità del terreno e della necessità dei successivi interventi funzionali al ripristino dei luoghi;
ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
2.1. All'esito di trattazione scritta, in data 3.10.2023, rilevata la mancata comparizione della il Giudice designato ha disposto la Controparte_1 rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 del R.D. 1775/33 e ha fissato all'uopo l'udienza del 7.05.2024.
2.2. Concessi i termini per le memorie istruttorie, all'esito della trattazione scritta del 7.05.2024, il Giudice ha rinviato la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 3.12.2024; quindi ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalle attrici, delegandone l'esperimento, ai sensi degli artt. 170 del R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., al Tribunale di Nocera Inferiore e rinviando al 3.06.2025 per la precisazione delle conclusioni;
alla detta
R.G. 5442/2022 Sentenza (1951), (1962) pag. 4 Parte_1 Parte_1 Controparte_1
udienza in trattazione scritta del 3.06.2025, acquisita la prova delegata, le parti hanno precisato le conclusioni. Quindi il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del 2.07.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 6.06.2025, acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta dei ricorrenti, il
Tribunale in data 2.07.2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La legittimazione attiva
In limine litis, va esaminata la questione della carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti formulata dalla Essa - la legittimazione - Controparte_1 presupposto imprescindibile di un ipotetico danno alle colture, ai suoli agricoli coltivati ed al fabbricato rurale, è prospettata in ricorso dalla signora
(1951) allegando di essere proprietaria e coltivatrice;
è poi Parte_1 dimostrata sulla base delle visure catastali di cui alla perizia di parte (allegato n. 1, pagg. 26-28 della ctp), che attestano la proprietà del fondo agricolo e dell'immobile di cui alla lett. C1) dell'atto introduttivo in capo alla ricorrente.
L'altra istante, (1962), ha allegato di condurre “direttamente il Parte_1 fondo riportato in catasto del Comune di Nocera Inferiore al foglio 4 particella 123 per circa mq 2506” (ricorso, pag. 3) “in virtù di contratto di affitto dalla Parrocchia di San Giovanni Battista” (comparsa conclusionale
[1962] del 4.06.2025, pag. 4). Tuttavia, pur essendo vero che ai Parte_1 fini della giuridica esistenza e validità del contratto di affitto di fondo agrario
è sufficiente la stipulazione in forma verbale, non rientrando detto schema negoziale tra quelli ex art.1350 c.c. per i quali è richiesta forma scritta ad substantiam, è altrettanto vero che sarebbe occorsa, per quanto qui rileva, la precisa allegazione del contenuto del presunto accordo verbale (controparti, durata del contratto, ripartizione degli oneri per spese impreviste e straordinarie), evidentemente assente nella descrizione e nella documentazione di parte. Né alcuna utile indicazione in tal senso è possibile
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ricavare dalle testimonianze assunte all'udienza del 6.02.2025, limitandosi il teste ad affermare che “per quanto non precisato, mi riporto Per_2 integralmente alla perizia, già in atti, che confermo” (cf. la deposizione del teste DO GR , verbale di udienza 6.02.202). Persona_2
Invero, la perizia del DO GR nulla offre di dirimente per Per_2
l'individuazione del possesso a titolo di affitto della (1962) se non una Pt_1 generica affermazione in tal senso (pag. 4 della ctp) ed un documento di visura catastale (Allegato n. 1, pag. 29 della ctp) dal quale emerge la sola proprietà del terreno in capo alla “Prebenda Parrocchiale di San Giovanni
Battista di Cicalesi in Nocera Inferiore”, “con beneficiario oneri” il sacerdote
, omettendo ogni riferimento ad un eventuale fitto della Persona_3 ricorrente.
Deve, tuttavia, darsi atto che sia la testimonianza di , la quale Testimone_1 afferma di avere un lotto di terreno “di fronte al terreno della sig.ra Pt_1
del 1962” (cf. la deposizione della teste verbale di
[...] Testimone_1 udienza 6.02.2025), sia la dichiarazione del , secondo cui “il Per_2 terreno della signora del 1962” comprendeva un frutteto di loti Parte_1
(cf. la deposizione della teste , verbale di udienza Persona_2
6.02.2025), dimostrano che conduceva e, di fatto, coltivava il Parte_1 fondo agricolo, evenienza sufficiente per superare il difetto di prova del contratto di affitto, in quando idonea a fondare la legittimazione attiva della ricorrente.
4. Prova dell'allagamento e del nesso causale.
4.1. Ciò premesso, le ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni provocati alle proprie colture, ai frutteti, ai terreni ed al fabbricato rurale nonché dei danni morali per violazione del diritto al lavoro ed alla proprietà, tutti da ricondursi all'esondazione dell'argine destro dell'VE Comune
Nocerino avvenuta tra il 27 ed il 28 settembre del 2020.
Nel caso di specie, la circostanza che in tali giorni l'argine destro dell'VE
è esondato, provocando l'allagamento dei fondi e i danni Parte_3
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al fabbricato rurale, è stata confermata dai testi escussi, mentre nessuna prova contraria è stata offerta dalla Controparte_1
La fattispecie rientra nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass. 15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo
(ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello
Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che nei giorni del 27 e 28 settembre 2020
l'argine destro dell'VE Comune Nocerino è esondato, provocando l'allagamento del fondo de quo, oltre a risultare indirettamente dall'ordinanza del Sindaco di Nocera Inferiore n. 40 del 5.10.2020 con la quale “il Sindaco di Nocera Inferiore stabilì il divieto di raccolta, commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli provenienti dai fondi alluvionati” (pag. 1, ricorso), è stata confermata dai testi, escussi dal Tribunale di Nocera Inferiore all'udienza del 6.02.2025.
In particolare, dalle testimonianze assunte si evince evidentemente la prova di una carente attività manutentiva dell' . Infatti, Parte_3 come da verbale di prova delegata, il teste DO GR
[...]
ha dichiarato: “Preciso che l'VE Comune Nocerino, prima Per_2 dell'evento si presentava pieno di erbacce e detriti accumulati e manifestava dirupi sugli argini” (pag. 1); il testimone ha riferito: “Il Testimone_2
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fiume VE Comune Nocerino, prima della esondazione era pieno di detriti, rifiuti vari ed erbacce” (pag. 4); infine la teste , ha riportato che Testimone_1
“il fiume VE Comune Nocerino era sporco, pieno di canne e detriti vari.
Anche adesso [il fiume] è nelle stesse condizioni” (pag. 5).
Nessuna prova contraria idonea ad interrompere il nesso causale è stata dedotta dalla essendosi la stessa limitata ad una eccezione Controparte_1 del tutto generica ed astratta circa la presunta eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi esondativi (come l'eccezionalità delle precipitazioni avvenute nei giorni di cui si discute).
4.2. Parimenti risulta del tutto sfornita di prova l'allegazione della convenuta circa il concorso di colpa delle ricorrenti - ex art. 1227 comma 1 c.c. - per
“violazione della normativa che pone - in capo ai proprietari dei fondi confinanti con l'EO - l'obbligo di manutenzione delle sponde degli argini
(ai sensi dell'art. 915 c.c. nonché art 12 comma 3 RD 523/1904), l'obbligo di rimozione degli ingombri formatisi sulla superficie di un rivo, colatoio o EO (ai sensi dell'art. 916 c.c.) l'obbligo di rispetto di fasce distanza delle coltivazioni oltre 4 metri dall'argine (art 96 lett f) RD 523/1904), limite spostato a 10 metri così come fissato dall'autorità di Bacino. In ultimo, ma non da meno, la violazione dell'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento al fine di scongiurare lesioni del neminem laedere consistente nell'informare gli Enti competenti ( e della sussistenza CP_2 Pt_3 della situazione di pericolo determinata dalla presenza dei rifiuti solidi e dalla vegetazione” (pagg. 14-15, Comparsa di costituzione e risposta).
Altrettanto non provata – ex art. 1227 comma 2 c.c. - l'allegazione della sul mancato uso della normale diligenza da parte delle attrici per CP_1 circoscrivere i danni cagionati al fondo, non avendo la nemmeno CP_1 dedotto quali sarebbero le misure di diligenza da adottare e non avendo dimostrato che le coltivazioni delle due signore fossero situate Pt_1 all'interno della c.d. fascia di rispetto di dieci metri, ove non è consentita ex lege la coltivazione.
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5. Prova dei danni
Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta dall'attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
5.1. Nell'identificare – e quantificare – i danni, il perito di parte, evidenziando che “L'inondazione causò ingenti danni alla committenza provocando la perdita di tutti i frutti e la distruzione e comunque l'inutilizzabilità di tutte le colture ortive in atto, con il deposito sul terreno di melma ed altre sostanze nocive ivi veicolate dalle acque esondate” (pag. 3 della ctp), per le ricorrenti ha indicato le voci che seguono.
Quanto alla signora (1951): Parte_1 per la parte di danno consistito nella perdita parziale della coltura di melanzana, avente densità d'impianto di 2,5-3 piante per metro in piena aria ed innestata, per la porzione ancora da raccogliere, su un fondo di mq 350, il
CTP ha calcolato un danno corrispondente al mancato ricavo per la vendita di euro 2,99 a pianta ortiva e così un totale di euro 1.046,50 (pagg. 9 e 21 della ctp); per la parte di danno consistito nella perdita della coltura di zucca, tipologia tonda o francesina, impiantata direttamente in campo con semina su un fondo di mq 3.000, il CTP ha calcolato un danno corrispondente al mancato ricavo per la vendita di euro 2,03 a pianta ortiva e così un totale di euro 6.090,00
(pagg. 10 e 21 della ctp); per la parte di danno consistito nella perdita della coltura di carciofo, impiantata con sesto di m 1,0 x m 1,0 per un numero di 300 capolini distribuiti su 50 piante e per fini di autoconsumo, il CTP, assumendo come valore di riferimento il prezzo al dettaglio, ha calcolato un danno di euro 3,60 a carciofo e così un totale di euro 180,00 (pag. 21 della ctp);
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per la parte di danno relativo alla resa del frutteto di melograni, punica granatum, con impianto occupante circa mq 1.170, il CTP – relativamente ad un ammontare di sole 39 piante - ha calcolato un danno rappresentato da due mancate raccolte di euro 246,24 (euro 123,12 X 2) per albero e così un totale di euro 9.603,36 (pagg. 12 e 21 della ctp); per la parte di danno relativo alla resa del frutteto di limoni, il CTP - relativamente ad un ammontare di sole 25 piante - ha calcolato un danno consistito in due mancate raccolte di euro 219, 30 (euro 219,30 X 2) per albero e così un totale di euro 5.482,50 (pagg. 13 e 21 della ctp).
Quanto alla signora (1962): Parte_1 per la parte di danno relativo alla resa del frutteto di loti, varietà vaniglia e comune, impiantati su mq 2500, il CTP ha calcolato un danno comprendente due mancate raccolte di euro 3,94 (euro 1,97 X 2) per mq e così un totale di euro 9.850,00 (pagg. 14 e 24 della ctp).
Per quanto riguarda gli ortaggi HE melenzane e AR, osserva la Corte che detta quantificazione non può essere condivisa, in quanto, pur ritenendo valida l'indagine effettuata dal DO GR presso i Persona_2 mercati locali all'ingrosso per il prezzo dei prodotti, dunque l'individuazione del prezzo medio di mercato desunto dal listino prezzi della Camera di
Commercio di Salerno per l'anno 2020 (allegato n. 3 della perizia di parte) e riscontrabile anche tramite la consultazione del sito web, difetta la concreta prova documentale dell'esatto quantitativo delle colture esistenti sull'estensione territoriale di mq 10.798 per la signora (1951) o, Pt_1 quantomeno, sulla parte di fondo interessata dalle coltivazioni di cui sopra.
Similmente non vi è prova dell'effettiva quantità delle colture andate perse, atteso che non vi è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento, né vi sono fotografie che mostrino il raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso del fondo.
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Peraltro, in ricorso non c'è nessuna allegazione specifica della durata del processo di asfissia, di quanto tempo sia durata la presenza di acqua e quale livello di altezza l'acqua stagnante abbia raggiunto.
Né la quantità coltivata risulta dalle dichiarazioni dei testimoni.
Né elementi, indispensabili per valutare e verificare se in concreto colture e piantagioni sono perite, risultano dalle dichiarazioni dei testimoni.
Infatti, sebbene dalle dichiarazioni del teste risulti Testimone_2 genericamente che nel terreno della “suocera [ 1951] vi erano Parte_1 HE, NZ, melograni e limoni” e che, a seguito dell'ordinanza del
Comune di Nocera Inferiore, “gli ortaggi ed i frutti vennero distrutti e smaltiti” , detto testimone non ha riferito la precisa estensione coltivata, né di una precisa attività di sradicamento e smaltimento delle coltivazioni oggetto dell'allagamento, né ha fatto cenno alla loro eventuale asfissia, in quanto ha genericamente affermato di essersi recato sui luoghi di causa “il giorno in cui si è verificato l'allagamento” (cf. la deposizione del teste Testimone_2 verbale di udienza 16.12.2022) senza menzionare un suo accesso in un successivo momento rispetto all'esondazione. Ancor più riduttivamente la teste la quale afferma che “nel terreno della signora Testimone_1 Pt_1
1962 vi erano alberi di cachi” (cf. la deposizione della teste , Testimone_1 verbale di udienza 16.12.2022), nulla aggiungendo sulla sorte dei loti.
Né una più puntuale prova dei danni subiti dalle ricorrenti a seguito del perimento della verzura può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, DO GR , il quale ha genericamente Persona_2 confermato che “le colture ortive della signora sono andate Parte_4 distrutte mentre gli alberi di entrambe le ricorrenti hanno perso la produzione dell'anno in corso e nell'anno successivo hanno manifestato un calo nella resa” (cf. la deposizione del teste , verbale di Persona_2 udienza 6.02.2025).
5.1.1. Particolare approfondimento merita, poi, la richiesta dei danni per perdita di resa dei frutteti.
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Quanto alla signora (1951), per la diminuzione della produzione Parte_1 di melograni e limoni, pur limitata ad un numero determinato di piante, né dalla perizia, né dalla prova testimoniale emergono minimamente elementi utili a comprendere e dimostrare perché dalla “rottura dell'argine destro dell'VE Comune Nocerino” (pag. 1, ricorso), cioè da un fenomeno di tipo esondativo, sarebbe perito un raccolto che al momento dell'allagamento era in alto sulle piante. Del resto, tutto l'atto introduttivo collega il perimento dei raccolti non alla pioggia abbondante – eventualmente battente dall'alto - ma all'esondazione degli alvei con la conseguente invasione nel fondo di “acqua maleodorante, mista a melma, detriti di ogni genere”.
Il teste nulla ha riferito di circostanziato sul nesso Testimone_2 eziologico tra l'inondazione di acqua mista a detriti e melma ed il denunciato perimento dei frutti di melograno e limone, limitandosi a dire che “i terreni erano allagati e tutti i frutti erano sul terreno” (cf. la deposizione del teste verbale di udienza 16.12.2022). Più in generale, i rilievi Testimone_2 fotografici del 2.11.2020 allegati alla perizia di parte non mostrano la presenza di frutti sparsi qua e là sul terreno di coltura né gli arbusti in foto risultano in malo stato, trovandosi il fondo sottostante, in precedenza sicuramente zuppo d'acqua - completamente asciutto (Allegato n. 6, pagg. 40,
59, 60-64). In considerazione di ciò, nulla può riconoscersi in merito alla richiesta di danno per ridotta resa dei frutteti di melograno e limoni relativamente all'anno dell'evento ed a quello successivo. Si aggiunga che il riferimento peritale all'anno successivo quale ulteriore periodo di riduzione del raccolto degli alberi da frutto in conseguenza dell'alluvione, essendo privo di riscontri fattuali oggettivi, resta nell'ambito delle mere valutazioni soggettive.
Quanto al frutteto di loti coltivato dalla signora 1962), sfugge – a Parte_1 questa Corte - la logica secondo cui da un allagamento, non conseguente ad una pioggia eccezionale, ma legato alla rottura di un argine (tra l'altro non adiacente al fondo della ricorrente) sarebbe derivata la perdita di frutti che
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gemmano e maturano su rami posti in posizione abbastanza elevata rispetto al suolo. Si aggiunga che le foto allegate in perizia mostrano arbusti in buona salute, abbondanti in loti in via di maturazione, ed un terreno pressoché asciutto e privo di acquitrini;
circostanze – queste - certamente non compatibili con una eventuale ipotesi di perimento arboreo dovuto a copioso ristagno d'acqua tale da condurre al marciume delle radici (Allegato n. 6, pagg. 65-67). Conseguentemente, problematica e contraddittoria sul punto è la testimonianza resa dalla teste secondo cui “varie piante di Testimone_1 cachi sono seccate e la sig.ra non ha potuto procedere alla raccolta” Pt_1
(cf. la deposizione della teste , verbale di udienza 16.12.2022), Testimone_1 nulla aggiungendo sul numero di piante seccate, sulle possibili ragioni del perimento e sull'intervallo temporale.
La dichiarazione in esame risulta – ad una più attenta analisi – contraddittoria, in quanto se “varie” piante, cioè non tutte, sono seccate, non si spiega perché la ditta della non abbia potuto procedere alla raccolta dei cachi per la Pt_1 parte superstite impiantata sui mq 2500 di terreno;
peraltro detta dichiarazione contrasta in modo diretto con l'assunto peritale secondo cui sarebbero andate perse ben due annate agrarie (pag. 14, ctp). L'insufficienza della prova e la contraddittorietà delle asserzioni rese non può che condurre al rigetto della domanda per i danni al frutteto di loti.
Invece, in merito alle colture di NZ, HE e AR (Pepe Maria
1951), pur applicando i criteri di valutazione del prodotto finito indicati dal perito di parte, per i relativi danni dovrà riconoscersi solo il 40% di quanto richiesto, e, dunque, per le NZ l'importo di euro 418,60, per le HE l'importo di euro 2.436,00, per i AR l'importo di euro 72,00, per un ammontare complessivo di euro 2.926,60, anche per la mancata prova di un ulteriore parametro importante, cioè l'effettiva quantità di prodotti in media realizzata negli anni precedenti a quello dell'esondazione
(da acquisirsi facilmente mediante i documenti aziendali, non resi disponibili). Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni, il rilievo
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che le ricorrenti non hanno prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, nè le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva1, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo
2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n.
38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione.
5.1.2. In merito al danno da mancata coltivazione succedanea conseguente all'impossibilità, a causa dell'allagamento, di seminare “sulla superficie ora impiantata con ” per mq 3.000 (pag. 21 della ctp), Parte_5
è totalmente carente la prova della mancata coltivazione successiva di
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broccoli, soprattutto per l'assenza dei documenti aziendali appena menzionati. Alla genericità dell'allegazione sulla mancata coltura successiva, si aggiunge il totale difetto di prova su quale fosse normalmente il ciclo colturale in questo fondo.
5.2. Ciò posto, il perito di parte nell'elaborato tecnico depositato in atti ha individuato, con riferimento alle ricorrenti, una serie di attività specifiche di pulizia della superficie, di ripristino quote superficiali e di ripristino della coltivabilità del terreno.
Con riferimento specifico alla cd. “prima fase” di ripulitura della superficie da detriti vari, nella descrizione contenuta nella relazione tecnica, figurano:
“- Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa
l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, Scavo di pulizia o scotico – movimentazione nell'area di cantiere di materiali… - scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza… (così pag. 16 della ctp).
Tuttavia, le ricorrenti non hanno depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro).
Inoltre, quanto agli scavi da eseguirsi con macchine, si tratta di un'attività specialistica che andrebbe dimostrata con l'esibizione dei documenti contabili che attestino il pagamento alle imprese specializzate;
ad ogni modo, non si spiega la ragione di uno scavo quando dai rilievi fotografici in atti si apprezza solo un allagamento del fondo, poi eventualmente riassorbito.
Né i testimoni hanno riferito in merito alle attività specifiche di ripulitura del terreno effettuate dalle ricorrenti, ma uno solo di essi, , si Persona_2
è limitato a riferire genericamente di “aver effettuato solo il preventivo, e di non aver seguito la fase di pulizia e di ripristino”, aggiungendo – poi – sempre con vaga affermazione di confermare “che sono stati effettuati gli interventi preventivati sui terreni”, riportandosi, infine, “per quanto non precisato […] alla perizia, già in atti, che confermo” (cf. la deposizione del teste
[...]
, verbale di udienza 6.02.2025). Trattasi, evidentemente, di una Per_2
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generica conferma degli interventi effettuati, inefficace ai fini probatori in difetto di conoscenza diretta da parte del perito delle operazioni di ripristino dei luoghi.
Parimenti non può liquidarsi nulla per le operazioni (indicate a pag. 17 della ctp, cd. “seconda fase”) di “movimenti di terra, con compenso fra scavi e riporti, per sistemazione di terreni, eseguiti a mano con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza…; livellamento del terreno…; scarificatura o rippatura...; lavorazione meccanica per arieggiamento del terreno mediante scasso…; amminutamento superficiale mediante frangizzollatura o fresatura…; sistemazione superficiale per la regimazione delle acque meteoriche…; preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione del terreno…; ripristino delle superfici da coltivare…; ripristino quote assolcature e livellature”.
In assenza di prova documentale riguardo l'effettivo svolgimento di tali attività e di dichiarazioni testimoniali sul punto, il capo di domanda riferito alle opere di ripulitura del terreno indicate in perizia va accolto soltanto nei limiti di seguito indicati.
Su tutte le attività fin qui menzionate, come riportate nella CTP, la perizia di parte si presenta come un elenco – valido per ogni ipotesi astratta – di tante operazioni di pulizia sgombero e smaltimento di materiali vari, non aderente alla fattispecie concreta.
In merito, poi, al capo di domanda avente ad oggetto il ripristino dei luoghi alla coltivabilità (cd. “terza fase” a pag. 19 della CTP), tramite “ripristino della precedente fertilità colturale del suolo agrario”, va debitamente posto in rilievo che anche questa richiesta è del tutto sfornita di prova documentale, pur includendo il richiamo di attività che sarebbero state svolte impiegando fertilizzanti e disinfestanti di tipo ultra specialistico, e attività di concimazione di fondo con letame maturo, per i quali è inverosimile che vi sia stato l'acquisto dai rivenditori autorizzati senza emissione di alcuna fattura o altro documento comprovante la vendita.
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Tutte queste attività (cfr. la perizia di parte richiamata), che si mostrano prima facie del tutto prive di prova documentale, si dimostrano insussistenti nella fattispecie concreta alla luce delle risultanze della prova testimoniale.
Ed invero, il teste ha solo genericamente affermato che Testimone_2
“gli ortaggi e i frutti vennero distrutti e smaltiti” (cf. la deposizione del teste verbale di udienza 6.02.2025), senza aggiungere alcunché Testimone_2 riguardo ad ulteriori attività e alla presenza di operai o di mezzi meccanici specialistici. La teste parla altrettanto vagamente di terreno Testimone_1
“ripulito e sistemato” (cf. la deposizione della teste , verbale di Testimone_1 udienza 6.02.2025). Il teste , invece, nulla ha detto sui lavori di Per_2 ripristino di cui non ha conoscenza diretta, e dei quali ha soltanto redatto il preventivo. Né lo stesso teste conosce la tipologia di prodotti utilizzati per la pulizia e sistemazione del terreno.
Nel contempo, l'ulteriore mancanza di riscontri probatori in ordine agli specifici lavori di pulizia menzionati in perizia, rende verosimile che le ricorrenti abbiano dovuto compiere tali attività quantomeno in economia e probabilmente in autonomia, per la cui esecuzione appare ragionevole riconoscere, in via equitativa, tenendo conto della non adiacenza al fiume e dell'estensione della porzione di fondo coltivata, la somma complessiva di
€ 1.200,00 per ciascuna delle ricorrenti.
5.3. Quanto al capo di domanda relativo ai danni al fabbricato rurale ( Pt_1
1951), consistiti – come da ricorso, pag.
3 - in “imbrattamento di
[...] pavimenti, pareti e delle suppellettili d'arredo, ed in particolare tre divani e due poltrone, mobilia da cucina, tavolo, sei sedie, una credenza e un frigorifero”, e per i quali è stata eseguita – in base alla perizia - un'attività di
“pulizia/ripristino del fabbricato e suppellettili” (pag. 22 della ctp), va rilevato che, eccetto una mera elencazione di astratte attività, nessuna prova di tipo documentale e/o fotografico della messa in pristino dei luoghi è stata allegata. Né i testi hanno fornito utili informazioni in tal senso.
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In particolare, il collegio nella sua composizione tecnica integrata respinge la richiesta di risarcimento per danno delle suppellettili varie, trattandosi di oggetti molto vetusti, privi di qualsivoglia valore di mercato (come da rilievi fotografici in atti).
Considerato quanto affermato, è verosimile che la ricorrente abbia dovuto compiere la pulizia del locale quantomeno in economia e probabilmente in autonomia, per la cui esecuzione appare ragionevole riconoscere, in via equitativa, tenendo conto delle foto di cui all'allegato n. 6 alla ctp, la somma complessiva di euro 300,00.
5.4. Pertanto, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro 4.426,60 in favore di nata nel 1951 ed in euro 1.200,00 per Parte_1 nata nel 1962. Parte_1
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono, altresì, gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono, infine, gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
6. La legittimazione passiva
Infine, una volta quantificati i danni, è d'uopo dare atto della responsabilità della parte convenuta.
La è tenuta alla manutenzione ed alla custodia del corso d'acqua di CP_1 cui ci si occupa nel presente giudizio.
Vale richiamare le norme che pongono la sua responsabilità.
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L'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e, in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n° 84/2022, in cui si è affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n.
8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n.
25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e
199 del 15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del
08/02/2017; n.34 del 14/02/2018; n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018;
n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la è custode del CP_1 demanio fluviale poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale. Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni: - L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il
Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>. - L'articolo 90 del medesimo
D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che <<tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione riservate allo stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale destinazione idriche in conformità direttive statali sia generali di settore per la dell'economia idrica» e, nel secondo comma, <
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112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett. a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio
1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza,
<<all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed < i>
a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni>>.
Attesa la prova emersa anche in corso di giudizio, deve ritenersi che all'origine dei fatti, in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque dell'argine destro dell'VE . Parte_3
Deve ritenersi dimostrata la responsabilità della per la Controparte_1 mancata manutenzione del suddetto corso d'acqua.
Ed infatti, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R.
616/77, sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10, lett. f), della legge
18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, può ritenersi, ai
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sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.Lgs. 112/98
(nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
D'altronde, costituisce principio pacifico, affermato anche dalla Suprema
Corte, che, essendo state trasferite alle Regioni le funzioni di gestione e di manutenzione delle opere idrauliche, esse rimangono custodi delle acque appartenenti al demanio idrico, a prescindere dalla eventuale delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione che esse abbiano operato ai consorzi di bonifica, rimanendo quindi responsabili dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass., Sezioni Unite, sent. n. 25928 del
05/12/2011).
Non vi è dubbio, quindi, che, nonostante la responsabilità del CP_3
, permane anche quella concorrente della anche per omesso
[...] CP_1 controllo sull'operato del , non dovendo peraltro essere CP_2 necessariamente litisconsorte il , nel presente giudizio nemmeno CP_2 citato.
7. Le spese di lite
La reciproca soccombenza, in particolare la notevole riduzione dell'importo richiesto dalle attrici, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della e CP_1 liquidate in dispositivo secondo i parametri di poco inferiori ai medi di cui al
DM 147/2022, secondo il valore della lite determinato dall'ammontare del più alto dei crediti accertati, senza aumenti per pluralità di parti non essendovene i presupposti, con distrazione in favore dei difensori avv.ti Fabio
D'Auria e per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c, nella Parte_2 misura di metà ciascuno.
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8. Attesa l'esplicita richiesta contenuta al capo C) delle conclusioni in comparsa conclusionale del 4.06.2025 si ordina, ai sensi dell'art. 205 comma
1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5444/2022 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento e, per l'effetto condanna la al pagamento: Controparte_1 in favore di nata nel 1951 dell'importo complessivo di euro Parte_1
4.426,60, in favore di nata nel 1962 dell'importo complessivo di euro Parte_1
1.200,00, oltre, su detti importi, rivalutazione monetaria dalla data dell'evento
(28.10.2020) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la a pagare Controparte_1 alle ricorrenti la residua parte, che liquida in euro 132,00 per esborsi documentati ed euro 1.100,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP con distrazione in favore dei difensori avv.ti
Fabio D'Auria e per dichiarazione di anticipo ex art. 93 Parte_2
c.p.c., nella misura di metà per ognuno;
--dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Così deciso in Napoli il 2.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
R.G. 5442/2022 Sentenza (1951), (1962) /Regione pag. 22 Parte_1 Parte_1 CP_1
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La norma sulla cd. “autofattura”, l'art. Art. 34, co. 6, del DPR 633/1972 recita: "I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25".