Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: Benedetta THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3210 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2023 decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 13.1.2025 tra (cod. fisc. , in persona del legale rappresen- Parte_1 P.IVA_1 tante pro tempore, , elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_2
Collalto Sabino n. 60, presso lo studio della dott.ssa Maria Teresa Cefalì, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Pomponi per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-appellante- e
Controparte_1
-appellata contumace- e (cod. fisc. ), e per essa la procuratrice Controparte_2 P.IVA_2 speciale (cod. fisc. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 procuratore speciale, avv. Sonia Rispoli, elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio dell'avv. Benedetto Gargani, che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente giudizio di appello;
-terza intervenuta- OGGETTO: contratti bancari.
O S S E R V A T O che la ha proposto appello avverso la sentenza n. 6869/2023 Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 2.5.2023 nel
che nel presente giudizio non si è costituita l'appellata Controparte_4
la quale deve dunque essere dichiarata contumace con la pre-
[...] sente sentenza, ma è intervenuta la e per essa la procuratrice CP_2
Controparte_3
che in data 6.9.2024 parte appellante ha depositato istanza con cui, dato atto di un intervenuto accordo tra le parti, in base al quale il presente giudi- zio avrebbe potuto essere definito presumibilmente in data 5.12.2024, ha chiesto rinvio della prima udienza di trattazione, fissata per il 7.10.2024, a data successiva a quella indicata per la definizione bonaria della lite;
che con decreto in data 9.9.2024 la prima comparizione delle parti è stata rinviata all'odierna udienza del 13.1.2025;
che parte appellante, rilevando come le parti abbiano rispettato i termini dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e deducendo come, conse- guentemente, sia venuto meno qualsiasi interesse alla prosecuzione del giu- dizio, in data 23.12.2024 ha notificato alla cessionaria costituita atto di ri- nuncia agli atti del presente giudizio, chiedendo a questa Corte di accertare la cessazione della materia del contendere e di dichiarare estinto il giudizio ex art. 338 c.p.c., con integrale compensazione delle spese di lite;
che la con atto notificato in data 8.1.2025, ha dichiarato di Controparte_2 accettare la rinuncia agli atti del presente giudizio, come documentato con nota di deposito in pari data, e con le note di trattazione scritta depositate in data 9.1.2025, ha concluso perché venga dichiarata l'estinzione del giu- dizio con integrale compensazione delle spese di lite;
che l'art. 359 c.p.c. stabilisce come, nel giudizio di appello, si osservino, in quanto applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dun- que, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass., Sez. II, 3.8.1999 n. 8387);
che l'art. 132 disp. att. c.p.c., a sua volta, precisa come nel procedimento d'appello si osservino le disposizioni di attuazione dettate per il procedi- mento davanti al tribunale;
2 che, anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia formulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato al convenuto contumace, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.4.1995, n. 3905); che, pertanto, nel caso in esame non è richiesta la notifica della rinuncia agli atti anche alla e l'accettazione da parte di Controparte_5 quest'ultima; che – come si è detto sopra – le parti costituite hanno espressamente con- cluso perché venga disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le stesse;
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia della Controparte_5
dichiara l'estinzione del giudizio di appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 6869/2023 emessa dal Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, il 2.5.2023; compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite;
nulla per le spese del presente grado di giudizio tra la e la Parte_1
Controparte_5
Roma, 13.1.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro Benedetta Thellung de Courtelary
3