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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 06/06/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Emanuela Luciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2117/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 3.6.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Rossi, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Bagnoli del Trigno (IS), piazza Umberto I n. 18/20;
-Ricorrente-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Maria Bianchini, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, piazza Vittorio Emanuele II n. 49;
-Convenuto-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-Interventore ex lege-
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: come in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
pagina 1 di 4 Motivi della decisione
Con ricorso depositato l'11.12.2024, convenendo in giudizio l'ex Parte_1 coniuge ha chiesto disporre la revoca dell'assegno di mantenimento CP_1 che corrisponde alla figlia , convivente con la madre e residente con Per_1 quest'ultima in Romania;
in subordine, ha chiesto che la controparte versi un assegno di mantenimento in favore della figlia , convivente con il padre. Per_2
Si è costituita in giudizio la parte convenuta eccependo, in via CP_1 pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Tribunale italiano in favore del Tribunale rumeno e, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto ritenuto infondato in fatto e in diritto.
All'esito della prima udienza, con provvedimento del 19.5.2025, il Tribunale, sul presupposto della verosimile fondatezza dell'eccezione relativa al difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana, ha fissato nuova udienza per instaurare il contraddittorio tra le parti sulla specifica questione.
All'udienza del 3.6.2025, precisate le conclusioni ed acquisito il parere del Pubblico
Ministero, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale italiano adito in favore dell'Autorità Giudiziaria rumena.
Risulta ex actis che:
- Le parti hanno contratto matrimonio in Romania il 4.8.2001;
- Dall'unione sono nate due figlie, (2002), convivente con il padre in Per_2
Italia, e (2006), convivente con la madre in Romania;
Per_1
- Con sentenza n. 449/2008 emessa dal Tribunale rumeno, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili ed è stato stabilito l'obbligo del ricorrente di versamento, in favore della figlia , dell'assegno mensile di euro 200,00 (poi Per_1 ridotto ad euro 100,00) fino al compimento della maggiore età da parte di quest'ultima;
pagina 2 di 4 - Detta sentenza è stata dichiarata esecutiva in Italia dalla Corte di Appello di
Campobasso con provvedimento del 22.6.2010;
- Il tribunale per i Minorenni di Campobasso ha già dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore dell'Autorità Giudiziaria rumena.
Occorre richiamare la disciplina applicabile al caso che occupa, da individuarsi come segue:
- l'art. 3 lett. a) e b) del Reg. CE 4/2009, in base al quale l'autorità giudiziaria munita di giurisdizione, nelle controversie aventi ad oggetto l'obbligazione alimentare, deve essere individuata in quella del luogo in cui risiede la parte convenuta ovvero creditrice degli alimenti;
- detto Regolamento ha carattere di specialità rispetto al Regolamento cd.
Bruxelles II ter (Reg. UE 2019/111 del Consiglio), che espressamente esclude la sua applicabilità in materia di obbligazione alimentare, per essere applicabile il
Reg. CE 4/2009.
Alla controversia in epigrafe, che ha ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, sub specie di rideterminazione degli assegni alimentari/di mantenimento previsti a carico del genitore nei confronti della prole, deve applicarsi il predetto Reg.
CE 4/2009, in quanto normativa speciale proprio per le controversie, come quella che occupa, aventi ad oggetto l'obbligazione alimentare.
Posto, allora, che la parte creditrice degli alimenti risiede in Romania e non è contestato che abbia introdotto ulteriore giudizio nella stessa materia, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell'AG italiana in favore di quella rumena.
Le spese di lite, avuto riguardo anche alla complessità delle questioni sottese all'individuazione del giudice munito di giurisdizione, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana in favore dell'Autorità Giudiziaria Rumena;
le spese di lite integralmente compensate;
pagina 3 di 4 termine di legge per la riassunzione.
Così deciso in Campobasso, 4 giugno 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Emanuela Luciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2117/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 3.6.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Rossi, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Bagnoli del Trigno (IS), piazza Umberto I n. 18/20;
-Ricorrente-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Maria Bianchini, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, piazza Vittorio Emanuele II n. 49;
-Convenuto-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-Interventore ex lege-
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: come in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
pagina 1 di 4 Motivi della decisione
Con ricorso depositato l'11.12.2024, convenendo in giudizio l'ex Parte_1 coniuge ha chiesto disporre la revoca dell'assegno di mantenimento CP_1 che corrisponde alla figlia , convivente con la madre e residente con Per_1 quest'ultima in Romania;
in subordine, ha chiesto che la controparte versi un assegno di mantenimento in favore della figlia , convivente con il padre. Per_2
Si è costituita in giudizio la parte convenuta eccependo, in via CP_1 pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Tribunale italiano in favore del Tribunale rumeno e, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto ritenuto infondato in fatto e in diritto.
All'esito della prima udienza, con provvedimento del 19.5.2025, il Tribunale, sul presupposto della verosimile fondatezza dell'eccezione relativa al difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana, ha fissato nuova udienza per instaurare il contraddittorio tra le parti sulla specifica questione.
All'udienza del 3.6.2025, precisate le conclusioni ed acquisito il parere del Pubblico
Ministero, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale italiano adito in favore dell'Autorità Giudiziaria rumena.
Risulta ex actis che:
- Le parti hanno contratto matrimonio in Romania il 4.8.2001;
- Dall'unione sono nate due figlie, (2002), convivente con il padre in Per_2
Italia, e (2006), convivente con la madre in Romania;
Per_1
- Con sentenza n. 449/2008 emessa dal Tribunale rumeno, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili ed è stato stabilito l'obbligo del ricorrente di versamento, in favore della figlia , dell'assegno mensile di euro 200,00 (poi Per_1 ridotto ad euro 100,00) fino al compimento della maggiore età da parte di quest'ultima;
pagina 2 di 4 - Detta sentenza è stata dichiarata esecutiva in Italia dalla Corte di Appello di
Campobasso con provvedimento del 22.6.2010;
- Il tribunale per i Minorenni di Campobasso ha già dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore dell'Autorità Giudiziaria rumena.
Occorre richiamare la disciplina applicabile al caso che occupa, da individuarsi come segue:
- l'art. 3 lett. a) e b) del Reg. CE 4/2009, in base al quale l'autorità giudiziaria munita di giurisdizione, nelle controversie aventi ad oggetto l'obbligazione alimentare, deve essere individuata in quella del luogo in cui risiede la parte convenuta ovvero creditrice degli alimenti;
- detto Regolamento ha carattere di specialità rispetto al Regolamento cd.
Bruxelles II ter (Reg. UE 2019/111 del Consiglio), che espressamente esclude la sua applicabilità in materia di obbligazione alimentare, per essere applicabile il
Reg. CE 4/2009.
Alla controversia in epigrafe, che ha ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, sub specie di rideterminazione degli assegni alimentari/di mantenimento previsti a carico del genitore nei confronti della prole, deve applicarsi il predetto Reg.
CE 4/2009, in quanto normativa speciale proprio per le controversie, come quella che occupa, aventi ad oggetto l'obbligazione alimentare.
Posto, allora, che la parte creditrice degli alimenti risiede in Romania e non è contestato che abbia introdotto ulteriore giudizio nella stessa materia, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell'AG italiana in favore di quella rumena.
Le spese di lite, avuto riguardo anche alla complessità delle questioni sottese all'individuazione del giudice munito di giurisdizione, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana in favore dell'Autorità Giudiziaria Rumena;
le spese di lite integralmente compensate;
pagina 3 di 4 termine di legge per la riassunzione.
Così deciso in Campobasso, 4 giugno 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
pagina 4 di 4