Art. 2.
Il termine prescrizionale previsto dall' art. 10 del decreto Legislativo 3 maggio 1948, n. 800 , e' prorogato al 31 dicembre 1950.
Il termine prescrizionale previsto dall' art. 10 del decreto Legislativo 3 maggio 1948, n. 800 , e' prorogato al 31 dicembre 1950.