Articolo 2 della Legge 23 dicembre 1949, n. 926
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 dicembre 1949
Art. 2.
Il termine prescrizionale previsto dall' art. 10 del decreto Legislativo 3 maggio 1948, n. 800 , e' prorogato al 31 dicembre 1950.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1949