Ordinanza cautelare 18 maggio 2017
Sentenza 29 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/07/2022, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/07/2022
N. 01327/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00479/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 479 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Pepe, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Brindisi, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- del provvedimento -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 31/01/2017, con cui il Questore della Provincia di Brindisi ha fatto divieto al ricorrente “di fare ritorno nel Comune di Brindisi e sue frazioni per anni 2” a decorrere dalla data di notifica del provvedimento medesimo;
- di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 luglio 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente impugna il foglio di via obbligatorio ex art. 2 D. Lgs 159/2011 adottato nei suoi confronti dal Questore di Brindisi, in quanto fermato alle ore 2,40 del 12.11.2016 in compagnia di altri soggetti con pregiudizi e precedenti penali e di polizia ed in possesso di arnesi da scasso.
A supporto della domanda di annullamento il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del D. Lgs 159/2011, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno ed il Questore di Brindisi chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale – Sez. Terza -OMISSIS- del 18.5.2017 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente per evidente difetto del fumus boni iuris.
All’udienza del 21 luglio 2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, così come affermato dal procuratore del ricorrente con dichiarazione in tal senso depositata in atti.
Ed invero, in conseguenza del rigetto della domanda cautelare proposta, il ricorrente ha scontato interamente la misura restrittiva di polizia inflittagli con l’impugnato provvedimento, risultando alla data odierna detto provvedimento ormai inefficace per decorso del termine temporale ivi fissato.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ragioni equitative inducono a dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.