Art. 45.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale nominera' il commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali e una Commissione consultiva composta di due rappresentanti della categoria dei commercianti e ausiliari del commercio, di un rappresentante della categoria dei venditori ambulanti e di tre esperti in materia di previdenza e di assistenza, di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici.
Entro lo stesso termine il Ministro per l'industria e il commercio nominera' la Commissione centrale di cui all'articolo 8.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale nominera' il commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali e una Commissione consultiva composta di due rappresentanti della categoria dei commercianti e ausiliari del commercio, di un rappresentante della categoria dei venditori ambulanti e di tre esperti in materia di previdenza e di assistenza, di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici.
Entro lo stesso termine il Ministro per l'industria e il commercio nominera' la Commissione centrale di cui all'articolo 8.